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Decisione

13.2021.66

Reclamo contro anticipo delle spese processuali. Causa in materia di locazione e affitto di abitazioni

5 novembre 2021Italiano6 min

Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.66

Lugano

5 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 21 aprile 2021 da

RE

1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 15

giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 7 giugno 2021 con cui il Pretore le ha

assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese;

ritenuto

in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO

1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione

per un appartamento sito in __________ a __________.

Fatti

B. Con istanza 5 ottobre

2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”.

Constatata la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a

RE 1 l’autorizzazione ad agire.

C. Con petizione 21

aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche

contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento.

Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del

gratuito patrocinio.

D. Con ordinanza 22

aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti

indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine

per rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha

indicato che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo

del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata

non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.

E. Con decisione 3

maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. La

decisione è stata da essa impugnata con reclamo 5 maggio 2021. Con decisione

odierna il reclamo è stato respinto.

F. Con ordinanza 7 giugno

2021 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare

l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle spese giudiziarie.

G. Con reclamo 15 giugno

2021 RE 1 impugna questa decisione e chiede di essere esentata dall’anticipo

delle spese giudiziarie.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 7 giugno 2021

con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per versare un anticipo per

le spese giudiziarie è una decisione in materia di spese impugnabile mediante

reclamo (art. 103 CPC).

2.

La decisione impugnata

è una decisione ordinatoria processuale, contro la quale è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. b CPC) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC),

rimedio con il quale si possono censurare unicamente l'applicazione errata del

diritto (art. 320 lett. a) CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

3.

La decisione

impugnata è stata recapitata alla reclamante il 10 giugno 2021. Rimesso alla

posta il 15 giugno 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

4.

Gusta l'art. 98 CPC

il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o

totale delle spese processuali presumibili, ritenuto che le stesse saranno poi

definitivamente ripartite con il giudizio finale (art. 104 CPC) secondo i

principi dell'art. 106 CPC, e meglio a dipendenza dell'esito della procedura.

Accanto alle procedure dove il CPC dispone che non sono addossate alle parti le

spese processuali (art. 113, 114 e 116 CPC), l’esenzione dal loro anticipo è

previsto laddove la parte di principio tenutavi è posta al beneficio del

gratuito patrocinio. Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a

condizione che la parte richiedente sia sprovvista dei mezzi necessari (art.

117.

lett. a CPC) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b).

5.

La reclamante

osserva di aver chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, negatole dal

Pretore, e di aver impugnato la relativa decisione. Sostiene di non disporre di

mezzi economici per far fronte alle spese di giudizio e chiede di esserne

esentata.

Per le controversie

fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto

di abitazioni la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi. In siffatte controversie,

senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte

soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese

dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi

(art. 8 LTG). La legge prevede quindi esplicitamente il prelievo di spese

processuali. Rilevato che l’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice è stata

respinta, la decisione del Pretore di chiederle l’anticipo delle spese non pare

quindi contraria al diritto né rileva da un manifestamente errato accertamento

dei fatti. Di transenna si rileva che il reclamo introdotto contro quella

decisione - respinto in data odierna - neppure aveva effetto sospensivo (art.

325.

CPC).

6.

Il reclamo è quindi da

respingere. Le spese seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC) e andrebbero poste a carico della medesima ma, eccezionalmente, si

rinuncia a prelevarle.

7.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 15 giugno 2021 di RE

1.

è respinto.

2.

Non si prelevano

spese.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 15 giugno 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).