13.2021.66
Reclamo contro anticipo delle spese processuali. Causa in materia di locazione e affitto di abitazioni
5 novembre 2021Italiano6 min
Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.66
Lugano
5 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc.
n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 21 aprile 2021 da
RE
1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 15
giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 7 giugno 2021 con cui il Pretore le ha
assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese;
ritenuto
in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO
1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione
per un appartamento sito in __________ a __________.
Fatti
B. Con istanza 5 ottobre
2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”.
Constatata la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a
RE 1 l’autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 21
aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche
contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento.
Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del
gratuito patrocinio.
D. Con ordinanza 22
aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti
indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine
per rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha
indicato che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo
del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata
non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.
E. Con decisione 3
maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. La
decisione è stata da essa impugnata con reclamo 5 maggio 2021. Con decisione
odierna il reclamo è stato respinto.
F. Con ordinanza 7 giugno
2021 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare
l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle spese giudiziarie.
G. Con reclamo 15 giugno
2021 RE 1 impugna questa decisione e chiede di essere esentata dall’anticipo
delle spese giudiziarie.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 7 giugno 2021
con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per versare un anticipo per
le spese giudiziarie è una decisione in materia di spese impugnabile mediante
reclamo (art. 103 CPC).
2.
La decisione impugnata
è una decisione ordinatoria processuale, contro la quale è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. b CPC) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC),
rimedio con il quale si possono censurare unicamente l'applicazione errata del
diritto (art. 320 lett. a) CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
3.
La decisione
impugnata è stata recapitata alla reclamante il 10 giugno 2021. Rimesso alla
posta il 15 giugno 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
4.
Gusta l'art. 98 CPC
il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili, ritenuto che le stesse saranno poi
definitivamente ripartite con il giudizio finale (art. 104 CPC) secondo i
principi dell'art. 106 CPC, e meglio a dipendenza dell'esito della procedura.
Accanto alle procedure dove il CPC dispone che non sono addossate alle parti le
spese processuali (art. 113, 114 e 116 CPC), l’esenzione dal loro anticipo è
previsto laddove la parte di principio tenutavi è posta al beneficio del
gratuito patrocinio. Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a
condizione che la parte richiedente sia sprovvista dei mezzi necessari (art.
117.
lett. a CPC) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b).
5.
La reclamante
osserva di aver chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, negatole dal
Pretore, e di aver impugnato la relativa decisione. Sostiene di non disporre di
mezzi economici per far fronte alle spese di giudizio e chiede di esserne
esentata.
Per le controversie
fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto
di abitazioni la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi. In siffatte controversie,
senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte
soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese
dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi
(art. 8 LTG). La legge prevede quindi esplicitamente il prelievo di spese
processuali. Rilevato che l’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice è stata
respinta, la decisione del Pretore di chiederle l’anticipo delle spese non pare
quindi contraria al diritto né rileva da un manifestamente errato accertamento
dei fatti. Di transenna si rileva che il reclamo introdotto contro quella
decisione - respinto in data odierna - neppure aveva effetto sospensivo (art.
325.
CPC).
6.
Il reclamo è quindi da
respingere. Le spese seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC) e andrebbero poste a carico della medesima ma, eccezionalmente, si
rinuncia a prelevarle.
7.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 15 giugno 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
Non si prelevano
spese.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 15 giugno 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).