13.2021.67
Reclamo immotivato e inammissibile
7 dicembre 2021Italiano5 min
ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto gli ha designato l’avv. __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.67
13.2021.124
Lugano
7 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. CA.2020.36 e SO.2020.340 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna
promosse
in data 5 maggio 2020, rispettivamente 22 luglio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
e
ora sullo scritto 20 giugno 2021, rispettivamente sul reclamo 30 settembre 2021
di RE 1;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza 5 maggio
2020 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 chiedendo l’adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale (inc. n. SO.2020.340).
Con decisione
supercautelare 6 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza.
B. Con istanza 22 luglio
2020 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 chiedendo l’adozione di misure
provvisionali a tutela dei diritti della personalità (inc. n. CA.2020.36).
L’istanza è stata accolta con decisione supercautelare 23 luglio 2020.
C. Con ordinanza 18
settembre 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato al convenuto un termine per
munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato
d’ufficio in caso di inadempienza. Decorso infruttuoso il termine, con
ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto gli ha designato l’avv. __________
quale patrocinatore d’ufficio.
Con decisione 18 giugno
2021 il Pretore aggiunto ha liberato l’avv. __________ dal mandato in
questione.
Con atto 20 giugno 2021, indirizzato alla
Camera di protezione del Tribunale d’appello, RE 1 ha rilevato di non più
essere riuscito a mettersi in contatto con l’avv. __________ e di non poter
accettare di ricevere una parcella, l’avv. __________ non avendo rappresentato
i suoi interessi. L’atto è stato trasmesso per competenza alla scrivente Camera
che lo tratta alla stregua di un reclamo (inc. 13.2021.67).
D. Il Pretore aggiunto,
constatato che con sentenza 19 aprile 2021 un altro tribunale ha pronunciato il
divorzio tra le parti, con decisione 28 maggio 2021 ha stralciato la procedura SO.2020.340
dai ruoli. Le spese processuali di fr. 400.- sono state poste a carico di RE 1
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili. Con la
medesima decisione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.
E. Con decisione 21
settembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli anche l’incarto
CA.2020.36. Le spese processuali di fr. 300.- sono state poste a carico di RE 1
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'261.70 per ripetibili. Con la
medesima decisione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.
Con reclamo 30 settembre
2021 RE 1 si aggrava contro la decisione di stralcio dell’incarto SO.2020.36
limitatamente alle spese.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Con lo scritto 20
giugno 2021, trattato quale reclamo, RE 1 si duole dell’operato dell’avv. __________,
designatogli quale patrocinatore d’ufficio, contestandone la nota d’onorario.
Se non che, in merito alla nota d’onorario in questione non v’è alcuna
decisione del Pretore aggiunto. Il gravame è quindi inammissibile.
2.
La decisione in
materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC).
La decisione di stralcio è
pervenuta al reclamante al più presto il 22 settembre 2021 sicché,
indipendentemente dal termine di reclamo, il gravame, rimesso alla posta il 1° ottobre
2021.
è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.
Il reclamo
dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo è
sufficientemente motivato quando dallo stesso si comprende per quali ragioni la
sentenza impugnata è contestata. Il reclamante deve confrontarsi con le
motivazioni della sentenza e indicare in cosa consisterebbe l’errore del primo
giudice.
Il Pretore aggiunto ha
ritenuto che l’istante avesse fondati motivi per introdurre l’azione in
oggetto, intesa a tutelare il figlio e sé stessa. Ha rilevato che la misura
cautelare che era stata decisa era poi stata confermata dalla sentenza di
divorzio ed era anche stata nel frattempo istituita. Con questa motivazione il
reclamante non si confronta in alcun modo, limitandosi a sostenere di “non
ammettere alcuna responsabilità in questo caso …”. Il reclamo,
insufficientemente motivato, è quindi inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.- (art. 14 LTG), sono a carico del
reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla
controparte che non è stata invitata a inoltrare osservazioni al gravame.
5.
Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per
i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 20 giugno
2021.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Il reclamo 30
settembre 2021 di RE 1 è inammissibile.
3.
Le spese processuali
in fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente ai reclami 20 giugno 2021 e 30 settembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato
il valore di causa di fr. 1'561.70 (fr. 300.- di spese e fr. 1'261.70 di
ripetibili), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).