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Decisione

13.2021.67

Reclamo immotivato e inammissibile

7 dicembre 2021Italiano5 min

ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto gli ha designato l’avv. __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.67

13.2021.124

Lugano

7 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. CA.2020.36 e SO.2020.340 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna

promosse

in data 5 maggio 2020, rispettivamente 22 luglio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

e

ora sullo scritto 20 giugno 2021, rispettivamente sul reclamo 30 settembre 2021

di RE 1;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza 5 maggio

2020 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 chiedendo l’adozione di misure a

protezione dell’unione coniugale (inc. n. SO.2020.340).

Con decisione

supercautelare 6 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza.

B. Con istanza 22 luglio

2020 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 chiedendo l’adozione di misure

provvisionali a tutela dei diritti della personalità (inc. n. CA.2020.36).

L’istanza è stata accolta con decisione supercautelare 23 luglio 2020.

C. Con ordinanza 18

settembre 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato al convenuto un termine per

munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato

d’ufficio in caso di inadempienza. Decorso infruttuoso il termine, con

ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto gli ha designato l’avv. __________

quale patrocinatore d’ufficio.

Con decisione 18 giugno

2021 il Pretore aggiunto ha liberato l’avv. __________ dal mandato in

questione.

Con atto 20 giugno 2021, indirizzato alla

Camera di protezione del Tribunale d’appello, RE 1 ha rilevato di non più

essere riuscito a mettersi in contatto con l’avv. __________ e di non poter

accettare di ricevere una parcella, l’avv. __________ non avendo rappresentato

i suoi interessi. L’atto è stato trasmesso per competenza alla scrivente Camera

che lo tratta alla stregua di un reclamo (inc. 13.2021.67).

D. Il Pretore aggiunto,

constatato che con sentenza 19 aprile 2021 un altro tribunale ha pronunciato il

divorzio tra le parti, con decisione 28 maggio 2021 ha stralciato la procedura SO.2020.340

dai ruoli. Le spese processuali di fr. 400.- sono state poste a carico di RE 1

con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili. Con la

medesima decisione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.

E. Con decisione 21

settembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli anche l’incarto

CA.2020.36. Le spese processuali di fr. 300.- sono state poste a carico di RE 1

con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'261.70 per ripetibili. Con la

medesima decisione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.

Con reclamo 30 settembre

2021 RE 1 si aggrava contro la decisione di stralcio dell’incarto SO.2020.36

limitatamente alle spese.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Con lo scritto 20

giugno 2021, trattato quale reclamo, RE 1 si duole dell’operato dell’avv. __________,

designatogli quale patrocinatore d’ufficio, contestandone la nota d’onorario.

Se non che, in merito alla nota d’onorario in questione non v’è alcuna

decisione del Pretore aggiunto. Il gravame è quindi inammissibile.

2.

La decisione in

materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC).

La decisione di stralcio è

pervenuta al reclamante al più presto il 22 settembre 2021 sicché,

indipendentemente dal termine di reclamo, il gravame, rimesso alla posta il 1° ottobre

2021.

è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3.

Il reclamo

dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo è

sufficientemente motivato quando dallo stesso si comprende per quali ragioni la

sentenza impugnata è contestata. Il reclamante deve confrontarsi con le

motivazioni della sentenza e indicare in cosa consisterebbe l’errore del primo

giudice.

Il Pretore aggiunto ha

ritenuto che l’istante avesse fondati motivi per introdurre l’azione in

oggetto, intesa a tutelare il figlio e sé stessa. Ha rilevato che la misura

cautelare che era stata decisa era poi stata confermata dalla sentenza di

divorzio ed era anche stata nel frattempo istituita. Con questa motivazione il

reclamante non si confronta in alcun modo, limitandosi a sostenere di “non

ammettere alcuna responsabilità in questo caso …”. Il reclamo,

insufficientemente motivato, è quindi inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.- (art. 14 LTG), sono a carico del

reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla

controparte che non è stata invitata a inoltrare osservazioni al gravame.

5.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per

i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 20 giugno

2021.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Il reclamo 30

settembre 2021 di RE 1 è inammissibile.

3.

Le spese processuali

in fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente ai reclami 20 giugno 2021 e 30 settembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato

il valore di causa di fr. 1'561.70 (fr. 300.- di spese e fr. 1'261.70 di

ripetibili), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).