13.2021.7
Interesse a ricorrere del convenuto contro il gratuito patrocinio concesso all'attore. L'istanza di gratuito patrocinio può essere presentata durante il termine per prestare la cauzione
2 giugno 2021Italiano20 min
l’esonero da anticipi e cauzioni e da spese processuali, con beneficio del patrocinio
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.7
Lugano
2 giugno 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2015.73 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 17 aprile 2015 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 3
contro
RE 1
RE 2
RE 3
tutti patrocinati dall’ PA
1
denunciati
in lite:
PI
1
PI
2
PI
3
PI
4
PI
5
tutti
patrocinati dall’ PA 2
e ora sul reclamo 27
gennaio 2021 di RE 1, RE 2 e RE 3 avverso la decisione 19 gennaio 2021 (inc. n.
SO.2020.2141) con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di gratuito
patrocinio dell’attore;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 sostiene di avere
incaricato nel 2008 RE 1, RE 2 e RE 3 di costituire e gestire il fondo
fiduciario __________, __________, composto da quote societarie. Egli avrebbe poi
revocato il mandato così conferito, ingiungendo loro la restituzione di tutti i
beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario in questione e,
a tale scopo, l’attivazione delle necessarie formalità, richieste queste mai
soddisfatte.
Fatti
B. Con petizione 17
aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava
l’oggetto del mandato e di procedere ad ogni formalità che a tale scopo si
fosse resa necessaria.
Con risposta 20 maggio
2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi
legittimi dell’attore ovvero la moglie PI 1 e i figli PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.
Il 17 febbraio 2016 PI 1, PI
2, PI 3, PI 4 e PI 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore
dei convenuti.
C. In parziale
accoglimento dell’istanza 13 settembre 2019 presentata dai convenuti, con
decisione 21 aprile 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di sospendere il
procedimento e ha fatto obbligo all’attore di prestare una cauzione processuale
per spese ripetibili dell’importo di fr. 17'000.–, a motivo della situazione
finanziaria estremamente precaria dell’interessato che non disponeva né di
redditi né di patrimonio (doc. B al reclamo).
D. Il 26 maggio 2020 CO
1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, incluso
l’esonero da anticipi e cauzioni e da spese processuali, con beneficio del patrocinio
d’ufficio nella persona dell’avv. PA 3 a partire dal 13 settembre 2019. In via
subordinata ha chiesto di prorogare fino al 30 luglio 2020 il termine per
prestare la cauzione anche in forma di una garanzia assicurativa.
Il 15 giugno 2020 i
denunciati in lite vi si sono opposti.
Con osservazioni 24 giugno
2020 anche i convenuti hanno chiesto di respingere integralmente tanto la domanda
di gratuito patrocinio dell’attore quanto quella di proroga del termine.
E. Con decisione 19
gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di gratuito
patrocinio dell’attore e ha limitato la copertura delle prestazioni future (successive
all’istanza) svolte dal patrocinatore d’ufficio all’importo massimo di fr.
7'000.–.
F. Con reclamo 27
gennaio 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1, RE 2 e RE 3
chiedono ora di annullare la decisione 19 gennaio 2021 e di rinviare l’incarto
al Pretore per nuovo giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione è la
decisione 19 gennaio 2021 con cui il Pretore ha riconosciuto a CO 1 il
beneficio del gratuito patrocinio (dispositivi n. 1 e 2).
1.1
L’art. 121 CPC consente a chi
postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo
le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale
beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra preclusa alla controparte, che
non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o di mancata revoca
del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1
ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno quando la decisione di
concessione del gratuito patrocinio comporta anche la dispensa dalla
prestazione di una cauzione per le spese ripetibili giusta l’art. 99 CPC a
favore della parte convenuta (Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 121). In un siffatto contesto la decisione sul gratuito
patrocinio condiziona quella sulla cauzione processuale (art. 118 cpv. 1 lett.
a CPC), sicché la parte convenuta acquisisce qualità di parte a cui va
garantito il diritto di essere sentito (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC;
sentenza del TF 4A_269/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.4, 5A_217/2017 del
21.
giugno 2017 consid. 1.1.1; Huber, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 23 ad art. 119; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 120 segg. ad art. 119). Poco importa che abbia già presentato o meno tale
richiesta di cauzione (Trezzini, op.
cit., versione e-book #8
aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 29 ad art. 119 e sentenza del TF 5A_79/2020
del 28 agosto 2020 consid. 2.3.2). Di qui, la sua capacità e l’interesse degno
di protezione a ricorrere contro la concessione parziale o integrale di
gratuito patrocinio alla parte avversa quando include la dispensa dalla
prestazione di una cauzione, rispettivamente l’interesse di fatto - pratico e
attuale - quando le premesse per una sua pronuncia giusta l’art. 99 CPC non sono
a priori escluse (sentenza del TF 5A_79/2020 del 28 agosto 2020, 5A_916/2016
del 7 luglio 2017 consid. 2.3, 5A_217/2017 del 21 giugno 2017 consid. 1.1.1; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann,
Petit Commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 119 e n. 2 ad art. 121; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC. 2a
ed., 2019, n. 16 ad art. 121; Trezzini, op.
cit., n. 2 ad art. 121; Bühler, op.
cit., n. 5 e 10 ad art. 121).
1.2
In proposito sembra prevalere
la via del reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Huber,
op. cit., n. 7 ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121). La prassi federale qualifica
di pregiudizio irreparabile di natura giuridica l’effetto “paralizzante” che,
come tale, la concessione del gratuito patrocinio può avere sull’istanza di
prestazione della cauzione processuale (sentenza del TF 5A_916/2016 del 7
luglio 2017 consid. 2.1, 4A_235/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 2, 5A_997/2014
del 27 agosto 2015 consid. 1.2 non pubblicata in DTF 141 III 369). In tal senso
può considerarsi dato il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
1.3
D’altro canto, il reclamo in
applicazione dell’art. 103 CPC resta proponibile contro le decisioni in materia
di prestazione della cauzione, ovvero decisioni che ammettono la cauzione o
fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte
convenuta, decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o fissano un
importo insufficiente (Tappy, op.
cit., n. 16 ad art. 121; Huber,
op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a
ed., 2016, n. 6 ad art. 103; Sterchi,
in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).
1.4
In concreto, in parziale
accoglimento della domanda dei convenuti fondata sull’art. 99 cpv. 1 lett. d
CPC, la decisione 21 aprile 2020 ha fatto obbligo all’attore di prestare una
cauzione per spese ripetibili di fr. 17'000.– entro il termine di 30 giorni. Sulla
base dei documenti prodotti dai convenuti, e rimasti incontestati, risultava in
particolare che l’attore non disponeva né di redditi né di un patrimonio,
motivo per cui non era da ritenere in grado di far fronte a qualsivoglia spesa.
Il Pretore, chiamato a statuire sulla domanda di gratuito patrocinio
successivamente presentata dall’attore, in virtù di questa stessa
documentazione ha quindi ritenuto dato il presupposto di stato d’indigenza. Posta
la probabilità di esito favorevole dell’azione, ha parzialmente ammesso l’attore
al beneficio del gratuito patrocinio (senza menzionare espressamente la
cauzione), limitando la copertura delle prestazioni future del patrocinatore
d’ufficio a fr. 7'000.–. Poiché un esonero dalla cauzione (art. 118 cpv. 1
lett. a CPC: sotto, consid. 4) annichilisce di fatto la possibilità della parte
convenuta di tutelarsi dal rischio processuale d’incasso delle eventuali
ripetibili, nelle circostanze così descritte va riconosciuto ai reclamanti un oggettivo
interesse degno di protezione, attuale e pratico ad impugnare la decisione 19 gennaio
2021.
di concessione del gratuito patrocinio. In tal senso l’ammissibilità del
reclamo può ritenersi pacifica sia in quanto fondato sull’art. 319 cpv. 2 lett.
b CPC sia in quanto fondato sull’art. 103 CPC, entrambi di competenza della
terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
2.
La decisione di
gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e
art. 119 cpv. 3 prima frase CPC). Il termine per proporre reclamo è di 10
giorni sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC che dell’art. 103
CPC (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
stata notificata il 20 gennaio 2021 ed è pervenuta ai reclamanti il successivo
giorno 21. Spedito il giorno 27 gennaio 2021, il reclamo è tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
4.1
La domanda di gratuito
patrocinio può essere presentata in ogni momento durante la pendenza di una
causa, e una rinuncia iniziale non preclude la possibilità di presentarne la richiesta
successivamente, fermo restando che non potrà tuttavia essere riconosciuto un
effetto retroattivo (Trezzini, op.
cit., n. 4 e n. 6 ad art. 119; Bühler, op.
cit., n. 87 ad art. 119).
4.2
La relativa istanza può
essere presentata sia prima sia durante il termine assegnato dal giudice per
prestare un anticipo o una cauzione secondo l’art. 101 cpv. 1 CPC, portando con
ciò ad un implicito effetto sospensivo sicché, in caso di diniego definitivo
del gratuito patrocinio, andrà allora fissato un nuovo e ultimo termine per
prestarli (DTF 138 III 163; Stoudmann, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 43 ad art.
99; Tappy, op. cit., n. 22 ad art.
101; Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 618 pag. 222; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 101; Bühler, op. cit., n. 87a ad art. 119).
4.3
Non merita invece tutela la
tesi secondo cui chi postula il gratuito patrocinio al solo scopo di ottenere
l’esonero dalla prestazione della cauzione deve attivarsi in tal senso già nel
momento in cui è chiamato a pronunciarsi sulla relativa domanda formulata in
applicazione dell’art. 99 CPC, pena l’inammissibilità dell’istanza di gratuito
patrocinio presentata una volta accolta la richiesta di cauzione (sentenza del
TF 4A_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; Stoudmann,
op. cit., n. 43 ad art. 99).
4.4
Tanto la decisione di
gratuito patrocinio quanto la decisione sulla cauzione costituiscono delle disposizioni
ordinatorie processuali che acquisiscono soltanto forza di giudicato formale ma
non materiale, motivo per cui risultano come tali modificabili in ogni tempo (sentenza
del TF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.3.2).
5.
Il Pretore ha ritenuto
le circostanze alla base della decisione 21 aprile 2020 di prestazione della
cauzione processuale di fr. 17'000.– costitutive di una situazione d’indigenza in
capo all’attore, atta a legittimare la concessione del gratuito patrocinio. Già
allora i reclamanti avevano sostenuto lo stato d’indigenza in cui si trovava
l’attore, condizione che quest’ultimo non aveva contestato. In particolare i
documenti prodotti in quel contesto evidenziavano una sua situazione
finanziaria estremamente precaria, da cui emergeva “chiaramente che l’attore
non dispone né di redditi né di un patrimonio e che dunque non è in grado di
far fronte a qualsivoglia spesa” e che “anche il pagamento delle spese
ripetibili risulta seriamente compromesso, sicché è adempiuto il presupposto di
cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC affinché l’attore sia tenuto a prestare una
cauzione per tali spese” (decisione 21 aprile 2020, pag. 2 nel mezzo). Inoltre,
in base agli atti, era altresì data la probabilità di esito favorevole della
causa. Da cui il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio,
ritenuta una limitazione all’importo di fr. 7'000.– per le future prestazioni
legali.
6.
I reclamanti
rimproverano anzitutto al Pretore un accertamento manifestamente errato dei
fatti per non essersi espresso sulla possibilità per l’attore di far fronte al
pagamento della cauzione tramite accesso ad una fideiussione assicurativa,
possibile solo in presenza di garanzie economiche. A loro modo di vedere l’ottenimento
di una siffatta fideiussione indicava che l’attore era anche in grado di far
fronte ai costi procedurali. L’argomento è tuttavia fuorviante.
6.1
Vero è che, giusta l’art. 100
cpv. 1 CPC, la cauzione può anche essere prestata tramite garanzia di una banca
con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni
autorizzata ad esercitare in Svizzera. Questo presuppone però che quella garanzia
bancaria o assicurativa forniscano il medesimo grado di sicurezza del pagamento
in contanti, ovvero sicurezza praticamente totale, peculiarità che non è
propria a tutte le forme di garanzia o di fideiussione (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 100). Necessario è che la banca
o l’assicurazione emettano all’indirizzo del Tribunale una garanzia (soggetta appunto
a diritto e foro svizzeri) dove s’impegnano in modo irrevocabile,
incondizionato e per tempo indeterminato, a pagare immediatamente al Tribunale,
a sua prima richiesta e rinunciando a fare valere eccezioni o obiezioni,
qualsiasi importo sino a concorrenza di quello garantito (comprensivo di
capitale, interessi, accessori e spese) (Trezzini,
loc. cit.).
6.2
In concreto l’attore ha
indicato solo a titolo subordinato, ovvero laddove il gratuito patrocinio gli fosse
stato negato, di avere sondato presso alcune compagnie assicurative l’eventualità
di una fideiussione quale forma di pagamento della cauzione (inc. n.
SO.2020.2141: act. I n. 4). L’interessato ha altresì soggiunto che a tale scopo
era nondimeno necessario che egli, risiedendo in Italia, riuscisse ad anzitutto
entrare sul territorio svizzero, ciò che non era stato possibile a causa
dell’emergenza pandemica e del divieto disposto dal governo italiano di
spostamento fuori dai confini nazionali (inc. n. SO.2020.2141: act. I n. 5). Ora,
sotto questo profilo, giova rilevare che la necessità di avvio di una
trattativa o di una negoziazione finalizzata alla concessione di una garanzia
assicurativa, è ben altra cosa rispetto a un impegno irrevocabile,
incondizionato e per tempo indeterminato, a garanzia del pagamento giusta l’art.
100.
cpv. 1 CPC, stante il suo carattere puramente aleatorio. Sicché, a
differenza di quanto lasciano intendere i reclamanti, nelle circostanze così
descritte questo lascia invero presagire l’assenza di beni economici in capo
all’attore. Inoltre, va pur sempre ricordato che gli stessi reclamanti avevano
giustificato il versamento della cauzione di fr. 17'000.– con il timore che l’attore
non potesse far fronte al pagamento di eventuali ripetibili in quanto sprovvisto
di mezzi finanziari (sopra, consid. 5). Imputare ora al Pretore un accertamento
manifestamente errato dei fatti circa l’esistenza di beni economici dell’attore
a motivo dell’eventuale ottenimento di una garanzia assicurativa ancora
inesistente e comunque incerta - dovendo appunto ancora essere contrattata - risulta
non solo contraddittorio ma persino pretestuoso. Da questo punto di vista il reclamo
non ha quindi pertinenza e va respinto.
7.
I reclamanti
rilevano un’errata applicazione del diritto in quanto, nonostante l’evidente
contraddizione tra la decisione impugnata e la pregressa decisione 21 aprile
2020.
che era regolarmente cresciuta in giudicato ed aveva sancito il versamento
della cauzione di fr. 17'000.–, il Pretore non si era espresso in merito
all’esito da dare alla procedura cauzionale. Invano.
7.1
Il primo giudice ha dato atto
che i reclamanti avevano fondato la loro richiesta di cauzione sui presupposti dell’art.
99.
cpv. 1 lett. d CPC (visto l’esplicito rinvio alle motivazioni contenute
nella decisione 21 aprile 2020, il riferimento all’art. 99 cpv. 2 lett. b CPC è
frutto di un evidente errore di scritturazione) sostenendo appunto lo stato
d’indigenza dell’attore. Da cui, posta la probabilità di esito favorevole della
causa, il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio, previo
limite a fr. 7'000.– delle future prestazioni legali (sopra, consid. 5).
7.2
Ora, i reclamanti non
contestano in questa sede l’esistenza dello stato d’indigenza dell’attore così
come emerso dal quadro indicato dal Pretore nel contesto della decisione 21
aprile 2020 ed avvallato con la decisione qui impugnata. D’altra parte, come
spiegato, sotto questo profilo non vi è nemmeno margine per rimproverare al
primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto alla
questione relativa alla fideiussione assicurativa (sopra, consid. 6.2). E, per
il resto, i reclamanti non pongono in dubbio la probabilità di esito favorevole
della causa, requisito che il Pretore ha ritenuto altresì pacifico. Risulta
d’altro canto che con l’istanza di gratuito patrocinio 26 maggio 2020 -
successiva appunto alla decisione sulla cauzione - l’attore ha postulato
l’esonero sia da anticipi, sia da cauzioni e da spese processuali come pure la
copertura, con effetto retroattivo dal 13 settembre 2019, degli oneri di
patrocinio d’ufficio (inc. n. SO.2020.2141: act. I pag. 3), includendovi
pertanto l’intera casistica prevista dall’art. 118 CPC. In merito va poi
evidenziato che a salvaguardia del diritto di essere sentiti dei reclamanti,
beneficiari della cauzione fissata con precedente decisione del 21 aprile 2020,
il Pretore ha raccolto le relative osservazioni presentate il 24 giugno 2020
(inc. n. SO.2020.2141: act. III pag. 2). Da questo punto di vista pertanto,
l’esistenza dei presupposti legittimanti la concessione come tale del gratuito
patrocinio non è sindacabile.
7.3
Alla luce dei suesposti
motivi il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio 26 maggio
2020.
è da intendere nel senso che la domanda di gratuito patrocinio è accolta
nella forma più estesa e l’unica limitazione concerne l’importo massimo
riconosciuto per la remunerazione delle prestazioni legali svolte successivamente
al 26 maggio 2020 - fissato in fr. 7'000.– - e l’esclusione dell’attività svolta
tra il 13 settembre 2019 e il 25 maggio 2020 (sopra, consid. 7.1). Considerati i
termini entro cui è stata formulata l’istanza di gratuito patrocinio (sopra,
consid. 7.2), in assenza di altre indicazioni, nulla permette di ritenere che
la limitazione dovesse comprendere anche l’esonero dalla cauzione per spese
ripetibili.
7.4
Vero è che la decisione sulla
cauzione, che l’attore non ha impugnato, è cresciuta in giudicato formale
(sopra, consid. 4.4). Difettando tuttavia di forza di giudicato materiale, essa
risulta modificabile in caso di cambiamento di circostanze (sentenza del TF
5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.3.2). Ciò posto, già si è detto che
l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata in ogni momento durante
la pendenza della causa e quindi anche durante il termine assegnato per la
prestazione della cauzione (sopra, consid. 4.1 e 4.2), ritenuto che non vi è un
obbligo legale ad attivarsi già al momento della presentazione della domanda di
cauzione (sopra, consid. 4.3). E, invero, poiché la prestazione della cauzione
era allora stata giustificata dall’indigenza dell’attore, l’eventuale introduzione
di un’istanza di gratuito patrocinio da parte di quest’ultimo era finanche
prevedibile. Che poi, come rilevato dai reclamanti, l’istanza fosse strumentale
e finalizzata al solo scopo di eludere la cauzione non è rilevante. Come si è
visto, laddove il Pretore ha ritenuto adempiuto i presupposti per porre
l’attore al beneficio del gratuito patrocinio, i reclamanti non hanno proposto censure
valide (sopra, consid. 7.2). Questa circostanza è quindi senz’altro suscettibile
di modificare la decisione di cauzione 21 aprile 2020. Il gratuito patrocinio,
per i motivi di cui si è detto, risulta essere stato concesso dal Pretore nella
forma più estesa seppur limitate a fr. 7'000.– in quanto riferite alle
prestazioni legali dal 26 maggio in poi (sopra, consid. 7.3), rendendo
implicitamente superata la decisione 21 aprile 2020.
7.5
Va invero rilevato che, a
mero titolo di chiarezza, ciò non avrebbe certo impedito il Pretore dal
precisare anche questo punto. Per non avere proceduto in tal senso, è nondimeno
a torto che i reclamanti pretendono gli venga imputato un’errata applicazione
del diritto. Il reclamo, infondato, va così respinto.
8.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 400.–, che i reclamanti hanno già anticipato. Non si pone la
questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, non essendo state
raccolte osservazioni al reclamo.
9.
Richiamata la
procedura sommaria (sopra, consid. 2) e non ponendosi comunque questioni di
principio, il reclamo è evaso dalla camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e cifra 3 LOG).
10.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda contenuta nel reclamo e tesa all’ottenimento
dell’effetto sospensivo. A fronte di una decisione che ha concesso il gratuito
patrocinio alla controparte, la pertinenza della richiesta risulta nondimeno quantomeno
dubbia (sopra, consid. 4.2).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 gennaio 2021 di RE
1, RE 2 e RE 3 è respinto.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a
loro carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 27 gennaio 2021 alle altre parti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).