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Decisione

13.2021.7

Interesse a ricorrere del convenuto contro il gratuito patrocinio concesso all'attore. L'istanza di gratuito patrocinio può essere presentata durante il termine per prestare la cauzione

2 giugno 2021Italiano20 min

l’esonero da anticipi e cauzioni e da spese processuali, con beneficio del patrocinio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.7

Lugano

2 giugno 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2015.73 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 17 aprile 2015 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 3

contro

RE 1

RE 2

RE 3

tutti patrocinati dall’ PA

1

denunciati

in lite:

PI

1

PI

2

PI

3

PI

4

PI

5

tutti

patrocinati dall’ PA 2

e ora sul reclamo 27

gennaio 2021 di RE 1, RE 2 e RE 3 avverso la decisione 19 gennaio 2021 (inc. n.

SO.2020.2141) con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di gratuito

patrocinio dell’attore;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 sostiene di avere

incaricato nel 2008 RE 1, RE 2 e RE 3 di costituire e gestire il fondo

fiduciario __________, __________, composto da quote societarie. Egli avrebbe poi

revocato il mandato così conferito, ingiungendo loro la restituzione di tutti i

beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario in questione e,

a tale scopo, l’attivazione delle necessarie formalità, richieste queste mai

soddisfatte.

Fatti

B. Con petizione 17

aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava

l’oggetto del mandato e di procedere ad ogni formalità che a tale scopo si

fosse resa necessaria.

Con risposta 20 maggio

2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi

legittimi dell’attore ovvero la moglie PI 1 e i figli PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.

Il 17 febbraio 2016 PI 1, PI

2, PI 3, PI 4 e PI 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore

dei convenuti.

C. In parziale

accoglimento dell’istanza 13 settembre 2019 presentata dai convenuti, con

decisione 21 aprile 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di sospendere il

procedimento e ha fatto obbligo all’attore di prestare una cauzione processuale

per spese ripetibili dell’importo di fr. 17'000.–, a motivo della situazione

finanziaria estremamente precaria dell’interessato che non disponeva né di

redditi né di patrimonio (doc. B al reclamo).

D. Il 26 maggio 2020 CO

1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, incluso

l’esonero da anticipi e cauzioni e da spese processuali, con beneficio del patrocinio

d’ufficio nella persona dell’avv. PA 3 a partire dal 13 settembre 2019. In via

subordinata ha chiesto di prorogare fino al 30 luglio 2020 il termine per

prestare la cauzione anche in forma di una garanzia assicurativa.

Il 15 giugno 2020 i

denunciati in lite vi si sono opposti.

Con osservazioni 24 giugno

2020 anche i convenuti hanno chiesto di respingere integralmente tanto la domanda

di gratuito patrocinio dell’attore quanto quella di proroga del termine.

E. Con decisione 19

gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di gratuito

patrocinio dell’attore e ha limitato la copertura delle prestazioni future (successive

all’istanza) svolte dal patrocinatore d’ufficio all’importo massimo di fr.

7'000.–.

F. Con reclamo 27

gennaio 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1, RE 2 e RE 3

chiedono ora di annullare la decisione 19 gennaio 2021 e di rinviare l’incarto

al Pretore per nuovo giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione è la

decisione 19 gennaio 2021 con cui il Pretore ha riconosciuto a CO 1 il

beneficio del gratuito patrocinio (dispositivi n. 1 e 2).

1.1

L’art. 121 CPC consente a chi

postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo

le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale

beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra preclusa alla controparte, che

non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o di mancata revoca

del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1

ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno quando la decisione di

concessione del gratuito patrocinio comporta anche la dispensa dalla

prestazione di una cauzione per le spese ripetibili giusta l’art. 99 CPC a

favore della parte convenuta (Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 121). In un siffatto contesto la decisione sul gratuito

patrocinio condiziona quella sulla cauzione processuale (art. 118 cpv. 1 lett.

a CPC), sicché la parte convenuta acquisisce qualità di parte a cui va

garantito il diritto di essere sentito (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC;

sentenza del TF 4A_269/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.4, 5A_217/2017 del

21.

giugno 2017 consid. 1.1.1; Huber, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 23 ad art. 119; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 120 segg. ad art. 119). Poco importa che abbia già presentato o meno tale

richiesta di cauzione (Trezzini, op.

cit., versione e-book #8

aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 29 ad art. 119 e sentenza del TF 5A­_79/2020

del 28 agosto 2020 consid. 2.3.2). Di qui, la sua capacità e l’interesse degno

di protezione a ricorrere contro la concessione parziale o integrale di

gratuito patrocinio alla parte avversa quando include la dispensa dalla

prestazione di una cauzione, rispettivamente l’interesse di fatto - pratico e

attuale - quando le premesse per una sua pronuncia giusta l’art. 99 CPC non sono

a priori escluse (sentenza del TF 5A­_79/2020 del 28 agosto 2020, 5A_916/2016

del 7 luglio 2017 consid. 2.3, 5A_217/2017 del 21 giugno 2017 consid. 1.1.1; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann,

Petit Commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 119 e n. 2 ad art. 121; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC. 2a

ed., 2019, n. 16 ad art. 121; Trezzini, op.

cit., n. 2 ad art. 121; Bühler, op.

cit., n. 5 e 10 ad art. 121).

1.2

In proposito sembra prevalere

la via del reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Huber,

op. cit., n. 7 ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121). La prassi federale qualifica

di pregiudizio irreparabile di natura giuridica l’effetto “paralizzante” che,

come tale, la concessione del gratuito patrocinio può avere sull’istanza di

prestazione della cauzione processuale (sentenza del TF 5A_916/2016 del 7

luglio 2017 consid. 2.1, 4A_235/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 2, 5A_997/2014

del 27 agosto 2015 consid. 1.2 non pubblicata in DTF 141 III 369). In tal senso

può considerarsi dato il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.

1.3

D’altro canto, il reclamo in

applicazione dell’art. 103 CPC resta proponibile contro le decisioni in materia

di prestazione della cauzione, ovvero decisioni che ammettono la cauzione o

fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte

convenuta, decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o fissano un

importo insufficiente (Tappy, op.

cit., n. 16 ad art. 121; Huber,

op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a

ed., 2016, n. 6 ad art. 103; Sterchi,

in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).

1.4

In concreto, in parziale

accoglimento della domanda dei convenuti fondata sull’art. 99 cpv. 1 lett. d

CPC, la decisione 21 aprile 2020 ha fatto obbligo all’attore di prestare una

cauzione per spese ripetibili di fr. 17'000.– entro il termine di 30 giorni. Sulla

base dei documenti prodotti dai convenuti, e rimasti incontestati, risultava in

particolare che l’attore non disponeva né di redditi né di un patrimonio,

motivo per cui non era da ritenere in grado di far fronte a qualsivoglia spesa.

Il Pretore, chiamato a statuire sulla domanda di gratuito patrocinio

successivamente presentata dall’attore, in virtù di questa stessa

documentazione ha quindi ritenuto dato il presupposto di stato d’indigenza. Posta

la probabilità di esito favorevole dell’azione, ha parzialmente ammesso l’attore

al beneficio del gratuito patrocinio (senza menzionare espressamente la

cauzione), limitando la copertura delle prestazioni future del patrocinatore

d’ufficio a fr. 7'000.–. Poiché un esonero dalla cauzione (art. 118 cpv. 1

lett. a CPC: sotto, consid. 4) annichilisce di fatto la possibilità della parte

convenuta di tutelarsi dal rischio processuale d’incasso delle eventuali

ripetibili, nelle circostanze così descritte va riconosciuto ai reclamanti un oggettivo

interesse degno di protezione, attuale e pratico ad impugnare la decisione 19 gennaio

2021.

di concessione del gratuito patrocinio. In tal senso l’ammissibilità del

reclamo può ritenersi pacifica sia in quanto fondato sull’art. 319 cpv. 2 lett.

b CPC sia in quanto fondato sull’art. 103 CPC, entrambi di competenza della

terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

2.

La decisione di

gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e

art. 119 cpv. 3 prima frase CPC). Il termine per proporre reclamo è di 10

giorni sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC che dell’art. 103

CPC (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

stata notificata il 20 gennaio 2021 ed è pervenuta ai reclamanti il successivo

giorno 21. Spedito il giorno 27 gennaio 2021, il reclamo è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1

La domanda di gratuito

patrocinio può essere presentata in ogni momento durante la pendenza di una

causa, e una rinuncia iniziale non preclude la possibilità di presentarne la richiesta

successivamente, fermo restando che non potrà tuttavia essere riconosciuto un

effetto retroattivo (Trezzini, op.

cit., n. 4 e n. 6 ad art. 119; Bühler, op.

cit., n. 87 ad art. 119).

4.2

La relativa istanza può

essere presentata sia prima sia durante il termine assegnato dal giudice per

prestare un anticipo o una cauzione secondo l’art. 101 cpv. 1 CPC, portando con

ciò ad un implicito effetto sospensivo sicché, in caso di diniego definitivo

del gratuito patrocinio, andrà allora fissato un nuovo e ultimo termine per

prestarli (DTF 138 III 163; Stoudmann, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 43 ad art.

99; Tappy, op. cit., n. 22 ad art.

101; Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 618 pag. 222; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 101; Bühler, op. cit., n. 87a ad art. 119).

4.3

Non merita invece tutela la

tesi secondo cui chi postula il gratuito patrocinio al solo scopo di ottenere

l’esonero dalla prestazione della cauzione deve attivarsi in tal senso già nel

momento in cui è chiamato a pronunciarsi sulla relativa domanda formulata in

applicazione dell’art. 99 CPC, pena l’inammissibilità dell’istanza di gratuito

patrocinio presentata una volta accolta la richiesta di cauzione (sentenza del

TF 4A_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; Stoudmann,

op. cit., n. 43 ad art. 99).

4.4

Tanto la decisione di

gratuito patrocinio quanto la decisione sulla cauzione costituiscono delle disposizioni

ordinatorie processuali che acquisiscono soltanto forza di giudicato formale ma

non materiale, motivo per cui risultano come tali modificabili in ogni tempo (sentenza

del TF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.3.2).

5.

Il Pretore ha ritenuto

le circostanze alla base della decisione 21 aprile 2020 di prestazione della

cauzione processuale di fr. 17'000.– costitutive di una situazione d’indigenza in

capo all’attore, atta a legittimare la concessione del gratuito patrocinio. Già

allora i reclamanti avevano sostenuto lo stato d’indigenza in cui si trovava

l’attore, condizione che quest’ultimo non aveva contestato. In particolare i

documenti prodotti in quel contesto evidenziavano una sua situazione

finanziaria estremamente precaria, da cui emergeva “chiaramente che l’attore

non dispone né di redditi né di un patrimonio e che dunque non è in grado di

far fronte a qualsivoglia spesa” e che “anche il pagamento delle spese

ripetibili risulta seriamente compromesso, sicché è adempiuto il presupposto di

cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC affinché l’attore sia tenuto a prestare una

cauzione per tali spese” (decisione 21 aprile 2020, pag. 2 nel mezzo). Inoltre,

in base agli atti, era altresì data la probabilità di esito favorevole della

causa. Da cui il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio,

ritenuta una limitazione all’importo di fr. 7'000.– per le future prestazioni

legali.

6.

I reclamanti

rimproverano anzitutto al Pretore un accertamento manifestamente errato dei

fatti per non essersi espresso sulla possibilità per l’attore di far fronte al

pagamento della cauzione tramite accesso ad una fideiussione assicurativa,

possibile solo in presenza di garanzie economiche. A loro modo di vedere l’ottenimento

di una siffatta fideiussione indicava che l’attore era anche in grado di far

fronte ai costi procedurali. L’argomento è tuttavia fuorviante.

6.1

Vero è che, giusta l’art. 100

cpv. 1 CPC, la cauzione può anche essere prestata tramite garanzia di una banca

con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni

autorizzata ad esercitare in Svizzera. Questo presuppone però che quella garanzia

bancaria o assicurativa forniscano il medesimo grado di sicurezza del pagamento

in contanti, ovvero sicurezza praticamente totale, peculiarità che non è

propria a tutte le forme di garanzia o di fideiussione (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 100). Necessario è che la banca

o l’assicurazione emettano all’indirizzo del Tribunale una garanzia (soggetta appunto

a diritto e foro svizzeri) dove s’impegnano in modo irrevocabile,

incondizionato e per tempo indeterminato, a pagare immediatamente al Tribunale,

a sua prima richiesta e rinunciando a fare valere eccezioni o obiezioni,

qualsiasi importo sino a concorrenza di quello garantito (comprensivo di

capitale, interessi, accessori e spese) (Trezzini,

loc. cit.).

6.2

In concreto l’attore ha

indicato solo a titolo subordinato, ovvero laddove il gratuito patrocinio gli fosse

stato negato, di avere sondato presso alcune compagnie assicurative l’eventualità

di una fideiussione quale forma di pagamento della cauzione (inc. n.

SO.2020.2141: act. I n. 4). L’interessato ha altresì soggiunto che a tale scopo

era nondimeno necessario che egli, risiedendo in Italia, riuscisse ad anzitutto

entrare sul territorio svizzero, ciò che non era stato possibile a causa

dell’emergenza pandemica e del divieto disposto dal governo italiano di

spostamento fuori dai confini nazionali (inc. n. SO.2020.2141: act. I n. 5). Ora,

sotto questo profilo, giova rilevare che la necessità di avvio di una

trattativa o di una negoziazione finalizzata alla concessione di una garanzia

assicurativa, è ben altra cosa rispetto a un impegno irrevocabile,

incondizionato e per tempo indeterminato, a garanzia del pagamento giusta l’art.

100.

cpv. 1 CPC, stante il suo carattere puramente aleatorio. Sicché, a

differenza di quanto lasciano intendere i reclamanti, nelle circostanze così

descritte questo lascia invero presagire l’assenza di beni economici in capo

all’attore. Inoltre, va pur sempre ricordato che gli stessi reclamanti avevano

giustificato il versamento della cauzione di fr. 17'000.– con il timore che l’attore

non potesse far fronte al pagamento di eventuali ripetibili in quanto sprovvisto

di mezzi finanziari (sopra, consid. 5). Imputare ora al Pretore un accertamento

manifestamente errato dei fatti circa l’esistenza di beni economici dell’attore

a motivo dell’eventuale ottenimento di una garanzia assicurativa ancora

inesistente e comunque incerta - dovendo appunto ancora essere contrattata - risulta

non solo contraddittorio ma persino pretestuoso. Da questo punto di vista il reclamo

non ha quindi pertinenza e va respinto.

7.

I reclamanti

rilevano un’errata applicazione del diritto in quanto, nonostante l’evidente

contraddizione tra la decisione impugnata e la pregressa decisione 21 aprile

2020.

che era regolarmente cresciuta in giudicato ed aveva sancito il versamento

della cauzione di fr. 17'000.–, il Pretore non si era espresso in merito

all’esito da dare alla procedura cauzionale. Invano.

7.1

Il primo giudice ha dato atto

che i reclamanti avevano fondato la loro richiesta di cauzione sui presupposti dell’art.

99.

cpv. 1 lett. d CPC (visto l’esplicito rinvio alle motivazioni contenute

nella decisione 21 aprile 2020, il riferimento all’art. 99 cpv. 2 lett. b CPC è

frutto di un evidente errore di scritturazione) sostenendo appunto lo stato

d’indigenza dell’attore. Da cui, posta la probabilità di esito favorevole della

causa, il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio, previo

limite a fr. 7'000.– delle future prestazioni legali (sopra, consid. 5).

7.2

Ora, i reclamanti non

contestano in questa sede l’esistenza dello stato d’indigenza dell’attore così

come emerso dal quadro indicato dal Pretore nel contesto della decisione 21

aprile 2020 ed avvallato con la decisione qui impugnata. D’altra parte, come

spiegato, sotto questo profilo non vi è nemmeno margine per rimproverare al

primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto alla

questione relativa alla fideiussione assicurativa (sopra, consid. 6.2). E, per

il resto, i reclamanti non pongono in dubbio la probabilità di esito favorevole

della causa, requisito che il Pretore ha ritenuto altresì pacifico. Risulta

d’altro canto che con l’istanza di gratuito patrocinio 26 maggio 2020 -

successiva appunto alla decisione sulla cauzione - l’attore ha postulato

l’esonero sia da anticipi, sia da cauzioni e da spese processuali come pure la

copertura, con effetto retroattivo dal 13 settembre 2019, degli oneri di

patrocinio d’ufficio (inc. n. SO.2020.2141: act. I pag. 3), includendovi

pertanto l’intera casistica prevista dall’art. 118 CPC. In merito va poi

evidenziato che a salvaguardia del diritto di essere sentiti dei reclamanti,

beneficiari della cauzione fissata con precedente decisione del 21 aprile 2020,

il Pretore ha raccolto le relative osservazioni presentate il 24 giugno 2020

(inc. n. SO.2020.2141: act. III pag. 2). Da questo punto di vista pertanto,

l’esistenza dei presupposti legittimanti la concessione come tale del gratuito

patrocinio non è sindacabile.

7.3

Alla luce dei suesposti

motivi il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio 26 maggio

2020.

è da intendere nel senso che la domanda di gratuito patrocinio è accolta

nella forma più estesa e l’unica limitazione concerne l’importo massimo

riconosciuto per la remunerazione delle prestazioni legali svolte successivamente

al 26 maggio 2020 - fissato in fr. 7'000.– - e l’esclusione dell’attività svolta

tra il 13 settembre 2019 e il 25 maggio 2020 (sopra, consid. 7.1). Considerati i

termini entro cui è stata formulata l’istanza di gratuito patrocinio (sopra,

consid. 7.2), in assenza di altre indicazioni, nulla permette di ritenere che

la limitazione dovesse comprendere anche l’esonero dalla cauzione per spese

ripetibili.

7.4

Vero è che la decisione sulla

cauzione, che l’attore non ha impugnato, è cresciuta in giudicato formale

(sopra, consid. 4.4). Difettando tuttavia di forza di giudicato materiale, essa

risulta modificabile in caso di cambiamento di circostanze (sentenza del TF

5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.3.2). Ciò posto, già si è detto che

l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata in ogni momento durante

la pendenza della causa e quindi anche durante il termine assegnato per la

prestazione della cauzione (sopra, consid. 4.1 e 4.2), ritenuto che non vi è un

obbligo legale ad attivarsi già al momento della presentazione della domanda di

cauzione (sopra, consid. 4.3). E, invero, poiché la prestazione della cauzione

era allora stata giustificata dall’indigenza dell’attore, l’eventuale introduzione

di un’istanza di gratuito patrocinio da parte di quest’ultimo era finanche

prevedibile. Che poi, come rilevato dai reclamanti, l’istanza fosse strumentale

e finalizzata al solo scopo di eludere la cauzione non è rilevante. Come si è

visto, laddove il Pretore ha ritenuto adempiuto i presupposti per porre

l’attore al beneficio del gratuito patrocinio, i reclamanti non hanno proposto censure

valide (sopra, consid. 7.2). Questa circostanza è quindi senz’altro suscettibile

di modificare la decisione di cauzione 21 aprile 2020. Il gratuito patrocinio,

per i motivi di cui si è detto, risulta essere stato concesso dal Pretore nella

forma più estesa seppur limitate a fr. 7'000.– in quanto riferite alle

prestazioni legali dal 26 maggio in poi (sopra, consid. 7.3), rendendo

implicitamente superata la decisione 21 aprile 2020.

7.5

Va invero rilevato che, a

mero titolo di chiarezza, ciò non avrebbe certo impedito il Pretore dal

precisare anche questo punto. Per non avere proceduto in tal senso, è nondimeno

a torto che i reclamanti pretendono gli venga imputato un’errata applicazione

del diritto. Il reclamo, infondato, va così respinto.

8.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 400.–, che i reclamanti hanno già anticipato. Non si pone la

questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, non essendo state

raccolte osservazioni al reclamo.

9.

Richiamata la

procedura sommaria (sopra, consid. 2) e non ponendosi comunque questioni di

principio, il reclamo è evaso dalla camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e cifra 3 LOG).

10.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda contenuta nel reclamo e tesa all’ottenimento

dell’effetto sospensivo. A fronte di una decisione che ha concesso il gratuito

patrocinio alla controparte, la pertinenza della richiesta risulta nondimeno quantomeno

dubbia (sopra, consid. 4.2).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 gennaio 2021 di RE

1, RE 2 e RE 3 è respinto.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a

loro carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 27 gennaio 2021 alle altre parti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).