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Decisione

13.2021.70

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Causa sprovvista di esito favorevole

20 settembre 2021Italiano12 min

conciliazione 1° aprile 2021 RE 1 ha chiesto che la disdetta sia annullata. L’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.70

13.2021.71

Lugano

20 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa in data 28 giugno 2021 da

RE

1

contro

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati

da: PA 1

e

ora sul reclamo 15 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con

cui il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con contratto 23

dicembre 2019 CO 1 e CO 2 hanno concesso in locazione a RE 1 un appartamento

sito in via __________ a __________, per un canone mensile di fr. 890.- oltre

spese accessorie di fr. 150.-. A seguito del mancato pagamento del canone di

locazione per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, i locatori, previa

diffida a versare lo scoperto (20 gennaio 2021), hanno disdetto il contratto di

locazione per mora del conduttore, utilizzando il modulo ufficiale, in data 17

marzo 2021.

B. Con istanza di

conciliazione 1° aprile 2021 RE 1 ha chiesto che la disdetta sia annullata. L’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di __________, constatata

l’impossibilità di trovare un accordo, ha rilasciato all’istante

l’autorizzazione ad agire il 27 maggio 2021.

C. Con istanza a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti 11 maggio 2021 i locatori hanno chiesto

l’espulsione di RE 1. Con decisione 18 giugno 2021 il Pretore ha accolto la

domanda e ordinato l’espulsione. La decisione è stata impugnata da RE 1 con

reclamo 25 giugno 2021.

D. Con petizione 28

giugno 2021 RE 1 ha chiesto l’annullamento della disdetta del contratto di

locazione, postulando di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Con decisione 30

giugno 2021 il Pretore, rilevato che la causa non presentava possibilità di

esito favorevole, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio.

F. Con reclamo 15 luglio

2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la

decisione impugnata sia annullata e le sia concesso il gratuito patrocinio

negatole dal Pretore. Postula pure di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio in sede di reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è stata

notificata a RE 1 il 7 luglio 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 15 luglio

2021.

è quindi tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

Il reclamo,

trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). L’autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l’errata applicazione del diritto da parte della giurisdizione

inferiore. Essa ha invece un potere di cognizione limitato in merito all’accertamento

dei fatti, che può rivedere solo se sono stati accertati in modo manifestamente

errato, vale a dire in modo arbitrario. Per motivare l’arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria dei fatti, ma occorre dimostrare per quale motivo l’accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove da parte del primo giudice sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d’equità (DTF

144.

III 146).

3.

Nel caso di cui

trattasi il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1

ritenendo la causa sprovvista di probabilità di esito favorevole. Il primo

giudice ha dapprima ricordato che la validità della disdetta era già stata

esaminata in via pregiudiziale nella parallela procedura d’espulsione, decisa

con sentenza 18 giugno 2021. Ha poi rilevato che, allorquando la disdetta è

data per il mancato pagamento della pigione, il suo annullamento è ammesso con

riserbo, entrando in considerazione solo in casi particolari non dati nel caso

in esame. Il Pretore ha quindi ritenuto di non potersi pretendere dal locatore

che per l’incasso della pigione attenda la fine delle vertenze tra la

conduttrice con le varie autorità, vertenza il cui esito è incerto. In tal

senso non ha ravvisato nella disdetta data dal locatore una violazione della buona

fede.

4.

La reclamante lamenta

un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’applicazione errata del

diritto da parte del primo giudice, al quale rimprovera di aver ritenuto a torto

che la causa fosse priva di successo. Egli non avrebbe considerato l’esistenza

di condizioni particolari che giustificano l’annullamento della disdetta e

meglio che i canoni di locazione sono sempre stati pagati dal Cantone sicché lo

stesso sarebbe debitore solidale dei canoni medesimi in base agli art. 143 e

144.

CO e quindi avrebbe dovuto essere coinvolto nella procedura di disdetta.

Inoltre, la disdetta per mora non sarebbe proporzionata perché il Cantone non

ha ancora deciso chi debba pagare i canoni di locazione e la mora verrà meno

non appena il Cantone verserà le pigioni insolute. Il Pretore avrebbe poi

negato a torto una responsabilità solidale del Cantone, e omesso di accertare

le cause del mancato pagamento dei canoni da parte del Cantone stesso. Neppure

avrebbe poi tenuto conto dell’esistenza della litispendenza essendo in corso un

contenzioso davanti al Consiglio di Stato.

4.1

RE 1 ha chiesto

l’annullamento della disdetta sostenendo, tra l’altro, che il Cantone ha pagato

in passato i canoni di locazione e ne è debitore solidale, ma ha sospeso i

pagamenti a causa di un contenzioso sorto “per conflitti di competenza

dipartimentale”. Dalla risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del

Consiglio di Stato (richiamata nella parallela procedura di reclamo dipendente

dal gravame inoltrato da RE 1 contro la decisione d’espulsione: incarto.

16.2021.27) risulta che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI)

aveva concesso a RE 1 aiuti sociali sulla base della Legge sull’assistenza

sociale (Las) a far tempo da novembre 2019. Questi aiuti sono poi stati

soppressi dall’USSI medesimo a far tempo dal 1° dicembre 2020. In seguito, RE 1

ha poi chiesto la concessione dell’assistenza sociale volontaria sulla base

dell’art. 96 CP, norma per la quale “per la durata del procedimento penale e

dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli

interessati possono far capo volontariamente”. Diversamente da quanto sostiene

la reclamante, non v’è quindi alcun conflitto di competenza all’origine della

sospensione dei pagamenti, bensì una chiara decisione dell’ufficio competente. Il

preteso conflitto di competenza non era inteso a stabilire quale dipartimento dovesse

continuare a versare i contributi assistenziali, bensì, ancor prima, quale

dipartimento fosse competente a decidere in merito alla richiesta della

reclamante di percepire dei contributi sulla scorta dell’art. 96 CP dopo che

quelli in applicazione della Las le erano stati negati. È peraltro evidente che

l’assistenza volontaria ex art. 96 CP non corrisponde all’aiuto sociale ai

sensi della Las, tanto che la decisione in merito non compete al DSS bensì,

come stabilito nella decisione menzionata, al DI. Non corrisponde quindi al

vero che il pagamento del canone di locazione è solo “temporaneamente sospeso”

in attesa di dirimere un conflitto di competenza tra dipartimenti. Neppure può darsi

per scontato che il DI accolga la richiesta di contributi fondata sull’art. 96

CP, ciò non da ultimo considerato che gli stessi sono destinati alle persone

che ne fanno richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di

esecuzione della pena - e comunque prendono fine alla liberazione del

condannato -, ciò che non è manifestamente il caso per la reclamante. In questa

situazione, la conclusione del Pretore che le pretese del locatore non sono

garantite resiste alla critica.

4.2

In merito alla responsabilità

solidale del Cantone, la reclamante sostiene che la stessa risulterebbe dai

documenti da essa prodotti e dagli art. 143 e 144 CO Il generico rinvio alle

norme di legge in questione e ai documenti di causa non è tuttavia sufficiente

a dimostrare che l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da parte

del primo giudice è manifestamente insostenibile. Su questo punto il reclamo,

non sufficientemente motivato, è inammissibile.

4.3

A mente della reclamante la

disdetta sarebbe sproporzionata perché il Cantone non si è ancora pronunciato

circa il pagamento dei canoni di locazione e inoltre perché la mora verrà meno

non appena il Cantone verserà le pigioni insolute, il pagamento essendo sospeso

a causa di un conflitto di competenza tra dipartimenti. Già si è detto che il

Cantone ha rifiutato il proprio intervento e a tutt’oggi nulla permette di

affermare che esso pagherà i canoni, passati e futuri. L’accertamento del Pretore,

che un obbligo del Cantone a favore di RE 1 non è dimostrato, non è quindi

frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’applicazione

errata del diritto.

4.4

La reclamante sostiene che il

Cantone è intervenuto in passato per il pagamento del canone di locazione e

rimprovera al Pretore di non aver accertato i motivi della sospensione dei

pagamenti. Se non che, i motivi risultano dalla menzionata risoluzione n. __________

del Consiglio di Stato (cfr. supra, consid. 4.1) ed erano già noti alla

reclamante a seguito della decisione dell’USSI del 1° dicembre 2020, di cui

essa era in possesso. Non si intravvedono validi motivi per cui, volendo

accertare i motivi della sospensione del pagamento da parte del Cantone, essa non

avrebbe potuto produrla. Non può quindi ora rimproverare al Pretore di non aver

accertato i motivi della sospensione dei pagamenti quando lei stessa aveva a

disposizione la documentazione che poteva chiarirli.

4.5

La reclamante si duole che il

Pretore non abbia considerato l’eccezione di litispendenza. Il motivo del

mancato pagamento dei sussidi sarebbe decisivo nella procedura di merito, ed egli

avrebbe dovuto attendere l’esito del contenzioso in essere con il Cantone in

merito al conflitto di competenza prima di decidere. A prescindere che nel frattempo

il conflitto di competenza è stato risolto, va rilevato che non poteva esservi

litispendenza, già per il motivo che le parti delle due procedure non sono le

medesime (una vede opposti RE 1i e il Cantone, l’altra oppone RE 1 a CO 1 e CO

2), ma neppure lo è l’oggetto (erogazione di sussidi assistenziali l’una,

cessazione della locazione l’altra). Come rettamente rilevato nella sentenza

impugnata, il contenzioso con il Cantone non concerneva i locatori e, comunque,

nulla permetteva di concludere che l’esito sarebbe stato favorevole alla

reclamante. Ancora una volta il reclamo si rivela privo di consistenza.

5.

Per i motivi che

precedono, nella misura in cui il Pretore ha ritenuto che la causa promossa da RE

1.

è sprovvista di possibilità di esito favorevole, la decisione impugnata non

rileva da un’errata applicazione del diritto né da un manifestamente errato

accertamento dei fatti. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo va quindi

respinto.

6.

La reclamante chiede

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per

l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin

dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito

patrocinio è respinta.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al

reclamo.

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo 15 luglio 2021 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 400.– sono poste a carico della

reclamante.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio 15 luglio 2021 di RE 1 è respinta.

4.

La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

5.

Notificazione

(unitamente al reclamo 15 luglio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).