13.2021.72
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di revisione in tema di gratuito patrocinio. Appello contro decisione di non entrata in materia per mancato versamento della cauzione
18 gennaio 2022Italiano13 min
A. Con petizione 10
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.72
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13.2021.74
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta de giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.40/SO.2021.1816 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 10 marzo 2020 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 15 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con
cui il Pretore ha respinto la sua domanda di revisione 14 aprile 2021 (inc.
SO.2021.1816), rispettivamente sull’appello di medesima data contro la
decisione con cui ha dichiarato inammissibile la sua azione 10 marzo 2020 (inc.
OR.2020.40);
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 10
marzo 2020 RE 1 ha chiamato in causa la CO 1, a suo dire responsabile di
diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa nei suoi confronti, postulandone
la condanna al risarcimento dei relativi danni, chiedendo pure l’adozione di
provvedimenti cautelari. L’attrice ha poi chiesto di essere posta al beneficio
del gratuito patrocinio e di essere esonerata dall’anticipo delle spese.
B. Con istanza 31 marzo
2020 la convenuta ha chiesto al Pretore di far obbligo all’attrice di prestare
una cauzione processuale per spese ripetibili.
C. Con decisione 30
giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1
perché la causa non presentava possibilità di esito favorevole. Ha poi accolto
l’istanza di garanzia della convenuta, facendo obbligo all’attrice di versare
una cauzione per spese ripetibili di fr. 9'700.-.
Il reclamo di RE 1 contro
il diniego dell’AG è stato respinto con sentenza 8 gennaio 2021 da questa
Camera. Con la medesima decisione è stato respinto il suo reclamo contro la
decisione sulla cauzione (sentenza 13.2020.64-66). Il ricorso contro la
predetta sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale
(sentenza 5A_135/2021 del 9 marzo 2021).
D. Il Pretore, con
ordinanza 30 marzo 2021 ha fissato a RE 1 un ulteriore termine di 10 giorni per
prestare la cauzione per ripetibili di fr. 9'700.-, con la comminatoria della
non entrata nel merito dell’azione ex art. 101 cpv. 3 CPC.
E. Con istanza 14 aprile
2021 RE 1 ha chiesto la revisione della decisione 30 giugno 2020 con la quale
le era stato negato il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Con sentenza 30
giugno 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di revisione e dichiarato
inammissibile l’azione 10 marzo 2020 formante l’incarto OR.2020.40 di RE 1.
G. Con reclamo 15 luglio
2021 RE 1 ha chiesto che, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, la decisione impugnata sia annullata e, in accoglimento della domanda
di revisione che le sia concesso il gratuito patrocinio. Con il medesimo atto
essa ha impugnato con appello la decisione di stralcio. Postula pure di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio anche per l’evasione dei gravami.
Non sono state chieste
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. RE 1 presenta in un atto
unico reclamo contro la decisione sulla sua istanza di revisione e appello
contro la decisione d’inammissibilità della sua azione. Stante lo stretto
legame tra le decisioni impugnate e i due gravami si giustifica, per economia
di giudizio, evaderli con un’unica decisione, pure tenendo conto delle
peculiarità dei due rimedi di diritto.
Reclamo contro la
domanda di revisione
2.
Giusta l’art. 332
CPC la decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo. Il
termine di reclamo dipende dalla natura della procedura seguita davanti al
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 del 21 novembre 2016).
In concreto, la domanda di gratuito patrocinio - oggetto di revisione - è
trattata con la procedura sommaria, sicché il termine di reclamo è di 10 giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta all’interessata il 7 luglio 2021 e di conseguenza il reclamo, rimesso
alla posta il 15 luglio 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
3.
L’art. 328 cpv. 1
lett. a CPC dispone che una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla
causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha
successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che
non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di
prova sorti dopo la decisione.
3.1
Nella fattispecie, il Pretore
ha ritenuto inammissibile la domanda di revisione perché intesa a rimettere in
discussione la precedente decisione, cresciuta in giudicato. Inoltre, non ha
ravvisato alcun motivo di revisione posto che la precedente decisione non era
stata influenzata da un crimine o un delitto, ritenuto che la reiezione della
stessa era invece dovuta agli errori procedurali commessi dall’istante.
3.2
La reclamante rimprovera al
Pretore di non aver tenuto conto di un fatto nuovo, ovvero della decisione di
allontanamento pronunciata nei suoi confronti il 21 dicembre 2020, fatto che
realizzerebbe il motivo di revisione dell’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). Inoltre
sarebbero pure realizzati gli estremi dell’art. 328 cpv. 1 lett b CPC, il primo
giudice avendo ritenuto a torto che la decisione di cui è stata chiesta la
revisione non è stata influenzata da un reato penale, perché non avrebbe tenuto
conto della violazione, da parte del giornalista della CO 1, del principio
dell’innocenza nei suoi confronti e della non pubblicità dell’atto d’accusa,
atto che sarebbe stato reso pubblico nonostante fosse coperto dal segreto
d’inchiesta.
3.3
Nella sua sentenza dell’8
gennaio 2021 questa Camera ha respinto il reclamo di RE 1 contro la decisione
di diniego del gratuito patrocinio, rilevando quanto segue:
3.2
Nel
caso di cui trattasi il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio
di RE 1 ritenendo la causa sprovvista di probabilità di esito favorevole.
Ricordato che l’oggetto della causa è una pretesa risarcitoria dove l’onere
allegatorio e probatorio è posto in capo alla parte attrice, ha poi rilevato
che la petizione è carente, l’attrice essendosi limitata a sostenere
genericamente di aver subito un danno di fr. 162'000, chiedendo al giudice di
accertarlo, senza però allegare alcunché in punto alle componenti di ciascuna
posizione del danno. Ha quindi constatato l’insufficienza delle allegazioni sul
rapporto di causalità naturale e adeguato, sulla colpa e sull’illiceità
dell’agire della convenuta. Inoltre, neppure erano state notificate le
necessarie prove a sostegno dei – comunque carenti – fatti allegati.
...
3.5
Per
quanto concerne l’insufficienza delle allegazioni della petizione 10 marzo 2020
rilevata dal Pretore, la lettura della stessa permette agevolmente di
confermare il giudizio impugnato. In effetti, l’attrice non ha sostanziato né
le poste di danno né il rapporto di causalità naturale e adeguato tra il
preteso atto illecito e il danno, ma neppure la colpa e l’illiceità dell’agire
della convenuta. Non si può quindi rimproverare al primo giudice un
accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del
diritto.
3.6
Per
quanto concerne le carenze probatorie, si rileva che la documentazione prodotta
dall’attrice è lungi dal dimostrare l’entità delle pretese oggetto di causa.
Certo, essa sostiene di aver “esposto la propria situazione reddituale e
patrimoniale e presentato tutti i mezzi di prova in suo possesso”, che
dimostrerebbero la sua situazione d’indigenza. Tuttavia, la pretesa situazione
d’indigenza ancora nulla prova in merito all’entità del preteso pregiudizio
patrimoniale e le due cose non si sovrappongono né vanno confuse. Ancora una
volta il rimprovero di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di
un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice è manifestamente
infondato.
3.7
Per
i motivi esposti ai considerandi precedenti, nella misura in cui il Pretore ha
ritenuto che la causa promossa da RE 1 è sprovvista di possibilità di esito
favorevole, la decisione non rileva da un’errata applicazione del diritto né da
un manifestamente errato accertamento dei fatti. Il reclamo contro la decisione
di diniego del gratuito patrocinio, manifestamente infondato, è quindi da
respingere.
La
constatazione del primo giudice che la domanda di gratuito patrocinio era stata
respinta per errori procedurali dell’istante è quindi perfettamente calzante.
La reclamante peraltro neppure lo contesta. Gli argomenti da essa addotti a
sostegno della domanda di revisione non sono suscettibile di porre rimedio alle
menzionate carenze né essa, per ventura, lo pretende.
La decisione impugnata non
rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti né da
un’applicazione errata del diritto.
4.
Giusta l’art. 328
cpv. 1 lett. b CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla
causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se da
un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata
influenzata da un crimine o un delitto.
4.1
Il Pretore non ha ravvisato
l’esistenza di crimini o delitti che hanno influenzato la decisione di cui è
chiesta la revisione.
4.2
Per quanto dato di capire dal
reclamo, la reclamante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto dei
reati commessi dal giornalista della CO 1 che ha realizzato il servizio
all’origine della lesione della sua personalità e di quelli imputabili alla CO
1.
Neppure avrebbe poi tenuto conto del reato commesso dal legale della CO 1
che ha prodotto in Pretura il decreto d’accusa di cui sarebbe entrato in
possesso in modo illegittimo.
Va qui rilevato che, a
prescindere dalla questione se gli atti evocati dalla reclamante - che siano
quelli all’origine della lesione della personalità piuttosto che l’uso di un
mezzo di prova asseritamente illecito - configurino gli estremi del reato
penale, tale reato non sarebbe comunque stato in alcun modo causale per il
giudizio. Come già detto, la domanda di gratuito patrocinio è infatti stata
respinta per errori procedurali commessi dall’istante.
5.
Comunque sia, è a
torto che la reclamante rimprovera al Pretore di non aver considerato
l’esistenza della decisione di espulsione quale fatto nuovo giustificante la
revisione. Essa medesima rileva trattarsi di un fatto nuovo. Se non che, l’art.
328.
cpv. 1 lett. a CPC esclude esplicitamente “fatti e mezzi di prova sorti
dopo la decisione” quale motivo di revisione.
Per quanto concerne poi
l’esistenza dei pretesi reati penali che il Pretore non ha esaminato e che
costituirebbero motivo di revisione, va rilevato che gli stessi non possono
essere invocati per rimettere in discussione la precedente sentenza, ritenuto
che, anche qualora dovessero essere accertati, non fanno di certo venir meno né
possono sanare le carenze formali che hanno portato alla reiezione dell’istanza
di gratuito patrocinio. Calzante appare quindi anche il rilievo del primo
giudice che RE 1 tenta in realtà di rimettere in discussione la precedente
decisione, cresciuta in giudicato. Su questo punto il gravame si rivela quindi
finanche abusivo. Il reclamo va quindi respinto.
Appello contro il
decreto di stralcio
6.
Giusta l’art. 101
cpv. 3 CPC il giudice non entra nel merito dell’azione se l’anticipo o la
cauzione non sono versati nemmeno entro un termine suppletorio. La decisione
con la quale il giudice decide di non entrare nel merito dell’azione è una
decisione finale impugnabile mediante appello, se sono date le condizioni
dell’art. 308 CPC, oppure mediante reclamo (art. 319 CPC). In concreto, stante
il valore di causa, contro la decisione di inammissibilità è dato il rimedio
dell’appello.
7.
È assodato che RE 1
non ha versato la cauzione processuale nel termine assegnatole con ordinanza 30
marzo 2021, assortita della comminatoria art. 101 cpv. 3 CPC.
Per quanto dato di capire
dall’appello, l’appellante motiva il gravame sostenendo che la tutela dei suoi diritti
imponeva al Pretore di prescindere dall’anticipo di spese e dalla cauzione. Non
avendola esonerata, egli le avrebbe negato l’accesso alla giustizia.
Ora, va qui rilevato che
la richiesta di RE 1 di poter beneficiare del gratuito patrocinio - e quindi di
essere esonerata dal versamento di anticipi e cauzioni processuali - è stata
respinta con sentenza 30 giugno 2020 dal Pretore. Il reclamo contro il diniego
dell’AG è stato poi respinto con sentenza 8 gennaio 2021 da questa Camera e il
ricorso contro la predetta sentenza è stato, in fine, dichiarato inammissibile
dal Tribunale federale con sentenza 9 marzo 2021.
Con l’appello in questione
RE 1 tenta ora di rimettere in discussione queste decisioni, ciò che non è
ammissibile. L’appello, abusivo, va respinto.
8.
La reclamante chiede
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di
reclamo/appello. Per l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque
sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva
di probabilità di successo (lett. b). In concreto, sia il reclamo sia
l’appello, infondati in tutti i loro punti, difettavano sin dall’inizio della
probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è
respinta.
9.
Le spese processuali,
fissate in complessivi fr. 400.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 12 segg. LTG, vanno poste a carico di RE 1, qui
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema delle ripetibili, il
reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il
reclamo di RE 1 contro la decisione sulla domanda di revisione è respinto.
2.
L’appello
di RE 1 contro la decisione di stralcio è respinto.
3.
Le
spese processuali del reclamo, di fr. 100.-, sono poste a carico di RE 1.
4.
Le
spese processuale dell’appello, di fr. 300.-, sono poste a carico di RE 1.
5.
La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
6.
La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
7.
Notificazione
(unitamente al reclamo/appello 15 luglio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi, 15
000.
franchi nelle
controversie in materia di locazione e di lavoro. Quando il valore litigioso
non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).