Lexipedia

Decisione

13.2021.75

Reclamo in materia di prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

7 dicembre 2021Italiano6 min

€ 23'533.70 oltre accessori quale mercede per la fornitura e posa di serramenti.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.75

Lugano

7 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con

petizione 5 marzo 2019 da

CO

1

rappr. dall’ RA 2

contro

RE

1

rappr. dall’ RA 1

e

ora sul reclamo 16 luglio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 8 luglio

2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 5

marzo 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 218'461.62 e

€ 23'533.70 oltre accessori quale mercede per la fornitura e posa di serramenti.

Con risposta 2 maggio 2019

RE 1 si è opposta alla petizione.

B. Con ordinanza 27

agosto 2019 il Pretore ha statuito sulle prove ammettendo, tra l’altro, la

perizia chiesta dalla parte attrice. L’attrice ha quindi formulato i propri

quesiti peritali in data 27 aprile 2021, ai quali la convenuta si è opposta con

osservazioni 14 maggio 2021.

C. Con ordinanza 8

luglio 2021 il Pretore ha deciso in merito ai quesiti peritali, ammettendo i

quesiti 1 - 4, escludendo invece il quesito n. 5.

D. Con reclamo 16 luglio

2021 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma nel senso

di respingere anche i quesiti 1 - 4.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 9 luglio 2021. Rimesso alla posta il 17 luglio 2021

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame la

reclamante sostiene che la decisione impugnata gli causa il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile perché la risposta del perito ai quesiti comporterebbe

l’acquisizione agli atti di dati essenziali e determinanti a sostegno delle

tesi dell’attrice senza che questa abbia fatto fronte al suo onere allegatorio.

Ritiene che tal modo di procedere costituisce un’errata applicazione del

diritto che influisce concretamente e negativamente sull’esito del processo sfociando

in un giudizio di merito sfavorevole.

L’argomentazione della

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che

il Pretore possa ammettere o respingere una pretesa perché non è stato

dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto

essere provato, oppure perché vengono assunte prove che non sarebbero da

assumere - segnatamente a dipendenza di un impianto allegatorio carente - non

costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, e fino

al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se

l’assunzione di una pregiudica la posizione complessiva del reclamante in

relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto

concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in

cui il Pretore decide di assumere, o non assumere, una prova.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3.

Di transenna si

rileva che nella petizione la parte attrice ha spiegato in modo chiaro come ha

calcolato il danno (p.to 14, pag. 6-7) e la perizia è, appunto, volta a

quantificare il danno come allegato, nulla più. L’accertamento del Pretore su

questo punto non rileva quindi da un manifestamente errato accertamento dei

fatti né da un’errata applicazione del diritto. Anche nel merito il gravame sarebbe

quindi infondato.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 luglio 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 16 luglio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.- Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.