13.2021.76
Lo Stato deve remunerare l'importo delle ripetibili non incassate presso il soccombente beneficiario del gratuito patrocinio fino a concorrenza dell'equa remunerazione dovuta al patrocinatore gratuito della parte vincente
7 dicembre 2021Italiano14 min
è stato posto a beneficio del gratuito patrocinio assistito dall’avv. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.76
Lugano
7 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. DM.2019.41/CA.2019.72 (procedura di
diritto matrimoniale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse in data 11 ottobre 2019 da
R__________
patrocinato
dall’avv. __________
contro
M__________
patrocinata
dall’avv. RI 1
e ora sul reclamo 22
luglio 2021 dell’avv. RI 1 contro la decisione 14 luglio 2021 con cui il
Pretore ha tassato la sua nota professionale 3 marzo 2021;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 1° giugno 2016
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il
matrimonio tra R__________ e M__________, regolando le contestuali conseguenze
accessorie.
Fatti
B. Con decisione 29
aprile 2020 (inc. n. CA.2019.72) il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza 11 ottobre 2019 di R__________ chiedente
la modifica già in via cautelare della citata sentenza di divorzio. R__________
è stato posto a beneficio del gratuito patrocinio assistito dall’avv. __________,
con obbligo di rifondere a M__________ fr. 1'000.– di ripetibili. Anche M__________
è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio assistita dall’avv. RI 1.
Con decisione 23 dicembre 2020
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha quindi respinto la contestuale
petizione 11 ottobre 2019 di R__________ tesa alla modifica della sentenza di divorzio.
R__________ è stato ancora posto al beneficio del gratuito patrocinio assistito
dall’avv. __________, con obbligo di rifondere a M__________ fr. 1'500.– di
ripetibili. Pure M__________ è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio
assistita dall’avv. RI 1.
C. Il 3 marzo 2021
l’avv. RI 1 ha tramesso alla Pretura la nota professionale comprensiva delle
prestazioni svolte a favore della cliente tra il 24 ottobre 2019 e il 3 marzo
2021. Il totale di fr. 4'910.25 includeva fr. 4'090.– di onorario, fr. 469.20
di spese e fr. 351.05 di IVA al 7.7%.
D. Con decisione 14
luglio 2021 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo l’importo
complessivo di fr. 4'910.25 come esposto. Dedotte le indennità per ripetibili
di fr. 1'000.– (giudizio cautelare 29 aprile 2020) e fr. 1'500.– (giudizio di
merito 23 dicembre 2020) riconosciute alla patrocinata ha fissato in fr.
2'410.25 la somma dovuta alla legale.
E. Con reclamo 22 luglio
2021 l’avv. RI 1 ne chiede ora la riforma nel senso che l’importo complessivo di
fr. 2'500.– stabilito a titolo di ripetibili non sia dedotto, che le sia così
riconosciuto il pagamento integrale dell’importo di fr. 4'910.25, e che lo
Stato subentri direttamente all’incasso a M__________ per il credito per
ripetibili di fr. 2'500.–.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
1.3
La decisione impugnata,
notificata il 14 luglio 2021 è pervenuta l’indomani alla reclamante. Pertanto,
spedito il 22 luglio 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
In veste di
rappresentante legale della beneficiaria del gratuito patrocinio, la reclamante
invoca il principio di sussidiarietà del pagamento della remunerazione del
patrocinatore d’ufficio da parte dello Stato sancito dall’art. 122 cpv. 2 CPC. Rileva
che la parte vincente in causa beneficiaria del gratuito patrocinio e a cui sono
riconosciute ripetibili, laddove queste ripetibili non possono o non potranno
presumibilmente essere incassate, è remunerata dallo Stato a cui passa poi la
pretesa verso il debitore. Poiché R__________ versava inequivocabilmente in
ristrettezze economiche, come emerso nell’ambito della procedura cautelare e di
merito da lui promosse ma respinte dal Pretore, l’incasso delle ripetibili
poste a suo carico risultava a priori estremamente improbabile. La deduzione
dei relativi importi (complessivi fr. 2'500.–) dalla remunerazione riconosciuta
dal primo giudice disattendeva pertanto i disposti di legge e la fattispecie prevista
dall’art. 122 cpv. 2 CPC. Da qui, l’errata applicazione del diritto imputatagli.
4.
Le spese giudiziarie
sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le
spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili)
rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono
pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda
l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
(Rtar).
La parte al beneficio del
gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e
non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (DTF
140.
III 167 consid. 2.3; sentenza del TF 5A_85/2017 del 19 giugno 2017 consid.
8.
in fine, in: RSPC 2017 410; Colombini,
in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 28 ad
art. 122; Trezzini, op. cit., n. 30
ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 35 ad art. 122];
Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad
art. 122; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zum ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 122; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 62 ad art. 122).
5.
L’art. 122 cpv. 2
CPC codifica il principio della sussidiarietà della remunerazione del
patrocinatore d’ufficio da parte dello Stato, partendo dall’idea che le
ripetibili poste a carico della controparte ne coprano in via prioritaria i
relativi costi rendendo così superfluo il pagamento tramite la cassa pubblica (Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 32 ad art. 122]). A quel patrocinatore
spetta quindi anzitutto percorrere la via dell’incasso dell’onorario pieno
presso la controparte, mentre la pretesa verso lo Stato torna attuale laddove questi
suoi sforzi risultassero vani (Tappy,
op. cit., n. 14 ad art. 122; Trezzini, op.
cit., n. 28 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 33
ad art. 122]; Rüegg/Rüegg, op.
cit., n. 4a ad art. 122). Quando la parte cui è stato concesso il gratuito
patrocinio risulta vincente e le sono attribuite ripetibili, ma essa non le può
riscuotere o non lo potrà presumibilmente fare presso la controparte, il
patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 2
CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita in applicazione delle
pertinenti regole del diritto cantonale (Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 4a e 6 ad art. 122; Bühler,
op. cit., n. 71 ad art. 122).
5.1
L’impossibilità, o
presumibile impossibilità, di riscuotere le ripetibili giusta l’art. 122 cpv. 2
CPC va comprovata con una certa verosimiglianza (casistica: Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122 [versione
#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 32 ad art. 122]; Bühler, op. cit., n. 64 segg. ad art.
122). Dal canto suo il giudice può così limitarsi a fissare le ripetibili e
rinviare la decisione sul compenso adeguato ad esplicita richiesta e previa
comprova dei tentativi d’incasso infruttuosi delle medesime, rispettivamente,
qualora il loro recupero risultasse di primo acchito inverosimile egli può
fissare la remunerazione adeguata (Tappy,
op. cit., n. 15 e 16 ad art. 122; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., 575 pag. 205; Emmel,
op. cit., n. 14 ad art. 122). L’impossibilità è verosimile se il gratuito
patrocinio è stato altresì riconosciuto al debitore dell’indennità per
ripetibili (Colombini, op. cit.,
n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 1 ad art. 122; Bühler,
op. cit., n. 67 ad art. 122).
5.2
A pagamento avvenuto, la
pretesa passa allo Stato (art. 122 cpv. 3 ultima frase) sotto forma di cessione
legale (art. 166 CO; sentenza del TF 5A_272/2018 del 3 agosto 2018 consid.
2.3.4). Un’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità piena
(data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore
all’adeguata remunerazione riconosciuta per il gratuito patrocinio) potrà però essere
unicamente riscossa dalla controparte e non dallo Stato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 576 pag.
205; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4a
ad art. 122; Bühler, op.
cit., n. 79 ad art. 122).
6.
Premesso tutto ciò, questa
Camera ha già avuto modo di rilevare (IIICCA 13.2011.16 del 27 aprile 2011
consid. 8) che, trattandosi di questione attinente le modalità di pagamento
dell’onorario, l’accertamento della possibilità di incasso delle ripetibili
esula di per sé dal contesto della tassazione. A tale proposito ha finanche
evidenziato che è invero consueto specificare gli importi riconosciuti a titolo
di onorario, spese e IVA, per poi decurtare l’ammontare delle ripetibili
accordate alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio, modo di procedere usuale
appunto e che di regola non comporta particolari problemi. Parimenti, questa Camera
ha nondimeno rimarcato che, quando contrariamente alle previsioni le ripetibili
risultano di impossibile incasso, è da evitare che il patrocinatore venga
definitivamente privato della possibilità di chiedere allo Stato la
remunerazione delle sue prestazioni. Questo significherebbe in effetti negare
perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del gratuito patrocinio e
quindi il diritto di essere remunerato dallo Stato laddove la parte
soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali e di eventuali ripetibili,
non può essere escussa con successo.
7.
In concreto è
assodato che l’assistita della patrocinatrice legale qui reclamante è stata
integralmente posta dal Pretore al beneficio del gratuito patrocinio con
decisione (finale) cautelare 29 aprile 2020 e decisione (finale) di merito 23
dicembre 2020 (sopra, consid. B). Risulta altresì pacifico che con queste
stesse decisioni il primo giudice ha riconosciuto il beneficio del gratuito
patrocinio alla controparte, controparte che a motivo della sua totale soccombenza
è stata condannata al pagamento di ripetibili per complessivi fr. 2'500.–
(sopra, consid. B).
Ed è in questo contesto
che con la successiva decisione 14 luglio 2021 qui impugnata, il Pretore ha proceduto
alla formale tassazione della nota d’onorario datata 3 marzo 2021 della
reclamante. In tal senso, riconosciuto l’importo complessivo indicato dalla
legale in fr. 4'910.25 (onorario fr. 4'090.–, spese fr. 469.20, IVA 7.7% fr.
351.05), ha detratto la pretesa di fr. 2'500.– per “ev. ripetibili di possibile
incasso”, da cui il saldo di fr. 2'410.25 dovuto a titolo di remunerazione
adeguata. L’indennità per ripetibili andrebbe tuttavia riscossa presso
l’istante e attore R__________, posto anch’esso - come appena ricordato - al
beneficio del gratuito patrocinio, in virtù di cui lo stesso Pretore aveva precedentemente
tassato in fr. 3'671.40 (decisione 29 ottobre 2020) e in fr. 2'988.70
(decisione 11 marzo 2021) le competenze del patrocinatore legale così
incaricato, importi finanche soggetti all’obbligo di rifusione giusta l’art.
123.
CPC. Risulta pertanto ben difficile dubitare in concreto del requisito di impossibilità
di recupero richiesto dall’art. 122 cpv. 2 CPC, ciò di cui la decisione
impugnata non dà però atto. Trattandosi oltretutto di un’impossibilità
preesistente rispetto alla formale decisione di tassazione 14 luglio 2021
emessa dal Pretore, nemmeno è da escludere che l’autorità richiesta del
pagamento non ne possa tener conto. Di conseguenza, nelle siffatte circostanze,
il compenso adeguato riconosciuto in fr. 2'410.25 previa deduzione delle
ripetibili di fr. 2'500.– dalla cifra totale di fr. 4'910.25, invalida di fatto
quantomeno parzialmente il diritto al gratuito patrocinio concesso in
precedenza. In quanto costitutiva di un’errata applicazione del diritto, segnatamente
dell’art. 122 cpv. 2 CPC, la decisione pretorile 14 luglio 2021 va quindi annullata
e riformata nel senso che lo Stato riconosce e verserà alla reclamane a titolo
di remunerazione adeguata l’importo di fr. 4'910.25, comprensivo dell’indennità
per ripetibili di fr. 2'500.–. Fondato il reclamo merita così accoglimento.
8.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG
Richiamato il principio di soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino. Il patrocinatore che opera in regime di
gratuito patrocinio e insorge contro l’insufficiente remunerazione
riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili
(Trezzini, op. cit., n. 23 ad art.
122.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Tappy, Le Tribunal fédéral et les
décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités
d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal
fédéral, 2017, n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all’avv. RI 1 un’indennità di fr. 450.– (spese e IVA incluse).
9.
Richiamata la
procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 luglio 2021
dell’avv. RI 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione
14.
luglio 2021 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n.
DM.2019.41/CA.2019.72) è così riformato:
“1. A favore della patrocinatrice avv. RI 1 è
riconosciuto:
- Onorario CHF 4'090.–
- Spese CHF 469.20
- IVA
7.70% su CHF 4'559.20 CHF 351.05
Totale CHF 4'910.25
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono
poste a carico dello Stato del Cantone Ticino il quale rifonderà all’avv. RI 1
un’indennità per ripetibili di fr. 450.–.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
2'500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).