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Decisione

13.2021.76

Lo Stato deve remunerare l'importo delle ripetibili non incassate presso il soccombente beneficiario del gratuito patrocinio fino a concorrenza dell'equa remunerazione dovuta al patrocinatore gratuito della parte vincente

7 dicembre 2021Italiano14 min

è stato posto a beneficio del gratuito patrocinio assistito dall’avv. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.76

Lugano

7 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. DM.2019.41/CA.2019.72 (procedura di

diritto matrimoniale) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse in data 11 ottobre 2019 da

R__________

patrocinato

dall’avv. __________

contro

M__________

patrocinata

dall’avv. RI 1

e ora sul reclamo 22

luglio 2021 dell’avv. RI 1 contro la decisione 14 luglio 2021 con cui il

Pretore ha tassato la sua nota professionale 3 marzo 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 1° giugno 2016

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il

matrimonio tra R__________ e M__________, regolando le contestuali conseguenze

accessorie.

Fatti

B. Con decisione 29

aprile 2020 (inc. n. CA.2019.72) il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza 11 ottobre 2019 di R__________ chiedente

la modifica già in via cautelare della citata sentenza di divorzio. R__________

è stato posto a beneficio del gratuito patrocinio assistito dall’avv. __________,

con obbligo di rifondere a M__________ fr. 1'000.– di ripetibili. Anche M__________

è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio assistita dall’avv. RI 1.

Con decisione 23 dicembre 2020

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha quindi respinto la contestuale

petizione 11 ottobre 2019 di R__________ tesa alla modifica della sentenza di divorzio.

R__________ è stato ancora posto al beneficio del gratuito patrocinio assistito

dall’avv. __________, con obbligo di rifondere a M__________ fr. 1'500.– di

ripetibili. Pure M__________ è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio

assistita dall’avv. RI 1.

C. Il 3 marzo 2021

l’avv. RI 1 ha tramesso alla Pretura la nota professionale comprensiva delle

prestazioni svolte a favore della cliente tra il 24 ottobre 2019 e il 3 marzo

2021. Il totale di fr. 4'910.25 includeva fr. 4'090.– di onorario, fr. 469.20

di spese e fr. 351.05 di IVA al 7.7%.

D. Con decisione 14

luglio 2021 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo l’importo

complessivo di fr. 4'910.25 come esposto. Dedotte le indennità per ripetibili

di fr. 1'000.– (giudizio cautelare 29 aprile 2020) e fr. 1'500.– (giudizio di

merito 23 dicembre 2020) riconosciute alla patrocinata ha fissato in fr.

2'410.25 la somma dovuta alla legale.

E. Con reclamo 22 luglio

2021 l’avv. RI 1 ne chiede ora la riforma nel senso che l’importo complessivo di

fr. 2'500.– stabilito a titolo di ripetibili non sia dedotto, che le sia così

riconosciuto il pagamento integrale dell’importo di fr. 4'910.25, e che lo

Stato subentri direttamente all’incasso a M__________ per il credito per

ripetibili di fr. 2'500.–.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

1.3

La decisione impugnata,

notificata il 14 luglio 2021 è pervenuta l’indomani alla reclamante. Pertanto,

spedito il 22 luglio 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

In veste di

rappresentante legale della beneficiaria del gratuito patrocinio, la reclamante

invoca il principio di sussidiarietà del pagamento della remunerazione del

patrocinatore d’ufficio da parte dello Stato sancito dall’art. 122 cpv. 2 CPC. Rileva

che la parte vincente in causa beneficiaria del gratuito patrocinio e a cui sono

riconosciute ripetibili, laddove queste ripetibili non possono o non potranno

presumibilmente essere incassate, è remunerata dallo Stato a cui passa poi la

pretesa verso il debitore. Poiché R__________ versava inequivocabilmente in

ristrettezze economiche, come emerso nell’ambito della procedura cautelare e di

merito da lui promosse ma respinte dal Pretore, l’incasso delle ripetibili

poste a suo carico risultava a priori estremamente improbabile. La deduzione

dei relativi importi (complessivi fr. 2'500.–) dalla remunerazione riconosciuta

dal primo giudice disattendeva pertanto i disposti di legge e la fattispecie prevista

dall’art. 122 cpv. 2 CPC. Da qui, l’errata applicazione del diritto imputatagli.

4.

Le spese giudiziarie

sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le

spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili)

rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono

pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda

l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(Rtar).

La parte al beneficio del

gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e

non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (DTF

140.

III 167 consid. 2.3; sentenza del TF 5A_85/2017 del 19 giugno 2017 consid.

8.

in fine, in: RSPC 2017 410; Colombini,

in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 28 ad

art. 122; Trezzini, op. cit., n. 30

ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 35 ad art. 122];

Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad

art. 122; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zum ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 122; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 62 ad art. 122).

5.

L’art. 122 cpv. 2

CPC codifica il principio della sussidiarietà della remunerazione del

patrocinatore d’ufficio da parte dello Stato, partendo dall’idea che le

ripetibili poste a carico della controparte ne coprano in via prioritaria i

relativi costi rendendo così superfluo il pagamento tramite la cassa pubblica (Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 32 ad art. 122]). A quel patrocinatore

spetta quindi anzitutto percorrere la via dell’incasso dell’onorario pieno

presso la controparte, mentre la pretesa verso lo Stato torna attuale laddove questi

suoi sforzi risultassero vani (Tappy,

op. cit., n. 14 ad art. 122; Trezzini, op.

cit., n. 28 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 33

ad art. 122]; Rüegg/Rüegg, op.

cit., n. 4a ad art. 122). Quando la parte cui è stato concesso il gratuito

patrocinio risulta vincente e le sono attribuite ripetibili, ma essa non le può

riscuotere o non lo potrà presumibilmente fare presso la controparte, il

patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 2

CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita in applicazione delle

pertinenti regole del diritto cantonale (Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 4a e 6 ad art. 122; Bühler,

op. cit., n. 71 ad art. 122).

5.1

L’impossibilità, o

presumibile impossibilità, di riscuotere le ripetibili giusta l’art. 122 cpv. 2

CPC va comprovata con una certa verosimiglianza (casistica: Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122 [versione

#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 32 ad art. 122]; Bühler, op. cit., n. 64 segg. ad art.

122). Dal canto suo il giudice può così limitarsi a fissare le ripetibili e

rinviare la decisione sul compenso adeguato ad esplicita richiesta e previa

comprova dei tentativi d’incasso infruttuosi delle medesime, rispettivamente,

qualora il loro recupero risultasse di primo acchito inverosimile egli può

fissare la remunerazione adeguata (Tappy,

op. cit., n. 15 e 16 ad art. 122; Wuffli/Fuhrer,

op. cit., 575 pag. 205; Emmel,

op. cit., n. 14 ad art. 122). L’impossibilità è verosimile se il gratuito

patrocinio è stato altresì riconosciuto al debitore dell’indennità per

ripetibili (Colombini, op. cit.,

n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 1 ad art. 122; Bühler,

op. cit., n. 67 ad art. 122).

5.2

A pagamento avvenuto, la

pretesa passa allo Stato (art. 122 cpv. 3 ultima frase) sotto forma di cessione

legale (art. 166 CO; sentenza del TF 5A_272/2018 del 3 agosto 2018 consid.

2.3.4). Un’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità piena

(data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore

all’adeguata remunerazione riconosciuta per il gratuito patrocinio) potrà però essere

unicamente riscossa dalla controparte e non dallo Stato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 576 pag.

205; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4a

ad art. 122; Bühler, op.

cit., n. 79 ad art. 122).

6.

Premesso tutto ciò, questa

Camera ha già avuto modo di rilevare (IIICCA 13.2011.16 del 27 aprile 2011

consid. 8) che, trattandosi di questione attinente le modalità di pagamento

dell’onorario, l’accertamento della possibilità di incasso delle ripetibili

esula di per sé dal contesto della tassazione. A tale proposito ha finanche

evidenziato che è invero consueto specificare gli importi riconosciuti a titolo

di onorario, spese e IVA, per poi decurtare l’ammontare delle ripetibili

accordate alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio, modo di procedere usuale

appunto e che di regola non comporta particolari problemi. Parimenti, questa Camera

ha nondimeno rimarcato che, quando contrariamente alle previsioni le ripetibili

risultano di impossibile incasso, è da evitare che il patrocinatore venga

definitivamente privato della possibilità di chiedere allo Stato la

remunerazione delle sue prestazioni. Questo significherebbe in effetti negare

perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del gratuito patrocinio e

quindi il diritto di essere remunerato dallo Stato laddove la parte

soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali e di eventuali ripetibili,

non può essere escussa con successo.

7.

In concreto è

assodato che l’assistita della patrocinatrice legale qui reclamante è stata

integralmente posta dal Pretore al beneficio del gratuito patrocinio con

decisione (finale) cautelare 29 aprile 2020 e decisione (finale) di merito 23

dicembre 2020 (sopra, consid. B). Risulta altresì pacifico che con queste

stesse decisioni il primo giudice ha riconosciuto il beneficio del gratuito

patrocinio alla controparte, controparte che a motivo della sua totale soccombenza

è stata condannata al pagamento di ripetibili per complessivi fr. 2'500.–

(sopra, consid. B).

Ed è in questo contesto

che con la successiva decisione 14 luglio 2021 qui impugnata, il Pretore ha proceduto

alla formale tassazione della nota d’onorario datata 3 marzo 2021 della

reclamante. In tal senso, riconosciuto l’importo complessivo indicato dalla

legale in fr. 4'910.25 (onorario fr. 4'090.–, spese fr. 469.20, IVA 7.7% fr.

351.05), ha detratto la pretesa di fr. 2'500.– per “ev. ripetibili di possibile

incasso”, da cui il saldo di fr. 2'410.25 dovuto a titolo di remunerazione

adeguata. L’indennità per ripetibili andrebbe tuttavia riscossa presso

l’istante e attore R__________, posto anch’esso - come appena ricordato - al

beneficio del gratuito patrocinio, in virtù di cui lo stesso Pretore aveva precedentemente

tassato in fr. 3'671.40 (decisione 29 ottobre 2020) e in fr. 2'988.70

(decisione 11 marzo 2021) le competenze del patrocinatore legale così

incaricato, importi finanche soggetti all’obbligo di rifusione giusta l’art.

123.

CPC. Risulta pertanto ben difficile dubitare in concreto del requisito di impossibilità

di recupero richiesto dall’art. 122 cpv. 2 CPC, ciò di cui la decisione

impugnata non dà però atto. Trattandosi oltretutto di un’impossibilità

preesistente rispetto alla formale decisione di tassazione 14 luglio 2021

emessa dal Pretore, nemmeno è da escludere che l’autorità richiesta del

pagamento non ne possa tener conto. Di conseguenza, nelle siffatte circostanze,

il compenso adeguato riconosciuto in fr. 2'410.25 previa deduzione delle

ripetibili di fr. 2'500.– dalla cifra totale di fr. 4'910.25, invalida di fatto

quantomeno parzialmente il diritto al gratuito patrocinio concesso in

precedenza. In quanto costitutiva di un’errata applicazione del diritto, segnatamente

dell’art. 122 cpv. 2 CPC, la decisione pretorile 14 luglio 2021 va quindi annullata

e riformata nel senso che lo Stato riconosce e verserà alla reclamane a titolo

di remunerazione adeguata l’importo di fr. 4'910.25, comprensivo dell’indennità

per ripetibili di fr. 2'500.–. Fondato il reclamo merita così accoglimento.

8.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG

Richiamato il principio di soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino. Il patrocinatore che opera in regime di

gratuito patrocinio e insorge contro l’insufficiente remunerazione

riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili

(Trezzini, op. cit., n. 23 ad art.

122.

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Tappy, Le Tribunal fédéral et les

décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités

d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal

fédéral, 2017, n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all’avv. RI 1 un’indennità di fr. 450.– (spese e IVA incluse).

9.

Richiamata la

procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 22 luglio 2021

dell’avv. RI 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione

14.

luglio 2021 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n.

DM.2019.41/CA.2019.72) è così riformato:

“1. A favore della patrocinatrice avv. RI 1 è

riconosciuto:

- Onorario CHF 4'090.–

- Spese CHF 469.20

- IVA

7.70% su CHF 4'559.20 CHF 351.05

Totale CHF 4'910.25

2.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono

poste a carico dello Stato del Cantone Ticino il quale rifonderà all’avv. RI 1

un’indennità per ripetibili di fr. 450.–.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

2'500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).