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Decisione

13.2021.77

Tassazione nota professionale del patrocinatore gratuito. Motivazione della decisione. La tariffa oraria di fr. 180.- remunera il lavoro giuridico dell'avvocato

7 dicembre 2021Italiano14 min

B. L’8 marzo 2021 l’avv.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.77

Lugano

7 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. SO.2019.279/CA.2019.28 (protezione dell’unione coniugale) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse in data 19 aprile 2019 da

PI

1

patrocinata

dall’ RE 1

contro

PI 2

e ora sul reclamo 23

luglio 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 15 luglio 2021 con cui il

Pretore ha tassato la sua nota professionale 8 marzo 2021;

ritenuto

in fatto: A. In esito all’istanza

(cautelare e di merito) di misure a protezione dell’unione coniugale 19 aprile

2019 di PI 1, con decisione 22 gennaio 2021 il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidato alla madre le

due figlie, fissato il diritto di visita del padre e stabilito il contributo di

mantenimento a favore delle minori. PI 2 e PI 1 sono stati entrambi posti al

beneficio del gratuito patrocinio, PI 1 con l’assistenza legale dell’avv. RE 1.

Fatti

B. L’8 marzo 2021 l’avv.

RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per le prestazioni

svolte a favore della cliente. La retribuzione complessiva di fr. 5'079.70

includeva fr. 4'095.– di onorario, fr. 621.50 di spese e fr. 363.20 di IVA al

7.7%.

C. Con decisione 15

luglio 2021 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo alla

legale l’importo complessivo di fr. 3'998.35 comprensivi di fr. 3'375.– di

onorario, fr. 337.50 di spese e fr. 285.85 di IVA al 7.7%.

D. Con reclamo 23 luglio

2021 l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di riconoscere l’intero

onorario di fr. 4'095.–, le spese di fr. 409.50 e l’IVA del 7.7% sul totale

così ottenuto.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata,

notificata il 15 luglio 2021, è pervenuta l’indomani alla reclamante. Pertanto,

spedito il 23 luglio 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

1.3

Inoltre, rievocata appunto la

procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore ha giudicato

eccessive le circa 8 ore di lavoro dedicate ai circa 44 complessivi contatti in

genere con la cliente (colloqui, e-mail, telefoni, ecc.), che ha quindi ridotto

di 4 ore, in conseguenza di cui il dispendio totale ammesso per l’intera

procedura è stato stabilito in 1125 minuti. Giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar ha poi

limitato le spese all’importo forfettario del 10%.

2.2

La reclamante considera

arbitraria la decurtazione così operata dal primo giudice in quanto è carente

di motivazione e non tiene conto delle difficoltà della causa tutte principalmente

riconducibili al comportamento assunto dal marito.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.

53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando

vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche

- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un

altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata

del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.

238.

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

3.1

Per prassi del Tribunale

federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della

fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del

Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti:

non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario

dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non

si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF

111.

Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op.

cit., n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 50

ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de

frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in:

Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a

nota 68, pag. 74). L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste

invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende

scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene

ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il

destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente

cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio

2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in DTF 140 III 167; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 122 e n.

45.

ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art.

122.

e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy,

op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).

3.2

Come si è detto, la

reclamante rimprovera al Pretore una carente motivazione in riferimento alle

prestazioni stralciate. Invano. Il Pretore ha indicato che la nota

professionale esponeva circa 44 contatti intrattenuti tra legale e assistita

per un totale di circa 8 ore e per i quali, ritenendoli eccessivi, ha in tal

senso decurtato di 4 ore. Certo, egli non ha specificato i singoli eventi per

data. Ma ha comunque definito e individuato la tipologia di attività, che ha

qualificato come “contatti con la cliente” annoverandovi a titolo

esemplificativo “colloqui, e-mail, telefoni, ecc.”. Motivo per cui, quand’anche

stringata e non condivisa, la motivazione così proposta non può tutto sommato dirsi

carente né arbitraria. La critica al riguardo va respinta.

4.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di

cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

La liquidazione delle

spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la

causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività

del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio

anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha

richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere

d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il

risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del

30.

marzo 2021 consid. 3).

5.

A fronte di un indennizzo

per il corrispondente dispendio complessivo di 1365 minuti rivendicato dalla

reclamante, il Pretore ha riconosciuto in totale 1125 minuti, stralciando

quindi 240 minuti, ovvero 4 ore, di attività lavorativa della legale. Al

riguardo il primo giudice ha in particolare ritenuto eccessive le circa 8 ore

di lavoro spese in contatti con la cliente per colloqui, via e-mail, telefono,

ecc.

5.1

La reclamante contesta la

riduzione così operata dal Pretore in quanto reputa le ore di lavoro così dispensate

a titolo di contatti con la cliente tutte integralmente giustificate data la

complessità della causa. Più precisamente erano da considerare la situazione

conflittuale con il marito e la residenza di questi all’estero, l’atteggiamento

sempre del marito che aveva portato alla revoca in successione del patrocinio

d’ufficio affidato in sequenza a ben due legali con i quali aveva dovuto

interagire e il ripetuto rinvio di udienza per motivi dovuti alla pandemia. Gli

obblighi di patrocinio verso la sua assistita le avevano imposto di contattarla

a più riprese alfine di informarla sugli sviluppi della vertenza. E, finanche in

sede di conclusioni il marito aveva rimesso tutto in discussione, da cui la sua

ulteriore e necessaria reazione. Tutto ciò a sola difesa degli interessi della

moglie.

5.2

Tuttavia, scorrendo il

dettaglio della nota professionale emerge il computo sistematico di 2, 3, 5, 8 rispettivamente

10.

minuti spesi nella trasmissione via e-mail alla cliente per conoscenza e/o

esame di documenti, istanze, decisioni e ordinanze ricevuti dalla Pretura, per un

totale di 126 minuti di lavoro. E attività aventi carattere prettamente amministrativo

e di cancelleria non sono indennizzabili, anche quando in luogo del

segretariato è lo stesso legale ad occuparsi di quegli specifici compiti

(IIICCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4; Colombini, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 16 ad

art. 122). Giova in effetti rammentare che la tariffa oraria di fr. 180.– è

finalizzata a remunerare la parte di lavoro che interpella le sue competenze

giuridiche. Analoga conclusione vale poi anche con riferimento alla mera presa

di conoscenza da parte della reclamante di atti che implicano una semplice e rapida

lettura (Colombini, op. cit., n.

16.

ad art. 122), quali vanno a ben vedere senz’altro considerate la ricezione

delle decisioni di rinvio d’udienza, della e-mail del legale di controparte che

comunica l’avvenuta interruzione dell’incarico e le decisioni di revoca del patrocinio

d’ufficio disposto a favore della controparte (20 minuti: 5 maggio 2020, 3

settembre 2020 e 26 novembre 2020 e 30 novembre 2020). Dall’attività di natura

giuridica dell’avvocato esula inoltre il dispendio orario dedicato a compiti di

mera fotocopiatura (15 minuti: 19 aprile 2019 e 19 settembre 2019), colloqui

telefonici intrattenuti con terzi, in concreto madre e psicologa dell’istante (37

minuti: 9 maggio 2019, 15 e 17 ottobre 2019) e l’invio alla Pretura della

parcella legale per la tassazione di rito, prestazione quest’ultima che rientra

certo negli interessi della patrocinatrice ma non in quelli della parte posta

al beneficio del gratuito patrocinio (10 minuti: 8 marzo 2021).

5.3

Inoltre, e per il resto, di

deve ancora aggiungere che di fatto la procedura si è ridotta tra il 28 marzo

2020.

e il 5 maggio 2020 ad un rinvio d’udienza chiesto dalla reclamante seguito

da un ulteriore rinvio d’udienza chiesto dalla controparte con contestuale

nomina di un primo patrocinatore d’ufficio, a fronte di cui la reclamante

attesta ulteriori 54 minuti di lavoro e di questi 10 minuti per la richiesta di

rinvio dell’udienza, 34 minuti di conferenze telefoniche con la cliente e 10

minuti con la Pretura. Tra il 20 e il 30 novembre 2020 risultano poi altri 37

minuti conteggiati tra conferenze telefoniche con la cliente (19 minuti) e la

Pretura (8 minuti) oltre ad una lettera-fax alla Pretura di rinvio d’udienza

della reclamante (10 minuti). Ma, a ben vedere, anche la rivendicazione del

tempo così esposto (totali 91 minuti) si traduce in parte almeno a mansioni

tipicamente organizzative ed amministrative che certo non legittimano la

corresponsione di un onorario alla tariffa oraria di fr. 180.– riservata al lavoro

giuridico dell’avvocato.

5.4

Di conseguenza, e per quanto

si è appena detto (sopra, consid. 5.2 e 5.3), il dispendio di tempo complessivo

conteggiato dalla reclamante va ricondotto nella misura di 293 minuti a compiti

che solo in parte presentavano un risvolto di natura giuridica indennizzabile come

tale. Questo a prescindere dalla evocata complessità e conflittualità della

causa. Ciò posto, nella misura in cui ha giudicato eccessivi complessivi 240

minuti di “contatti con la cliente per colloqui, e-mail, telefonate, ecc.” e ne

ha così disposto lo stralcio dal dispendio di tempo massimo ritenuto in

concreto adeguato e remunerabile, non si ravvisano gli estremi per imputare al Pretore

- che in prima persona ha condotto e diretto la causa - un accertamento

manifestamente errato dei fatti. In tal senso nemmeno ne deriva un’applicazione

errata del diritto. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è

infondato e va respinto.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG,

costo che la reclamante ha già anticipato. Richiamato il principio di

soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico della reclamante. Non

essendo state raccolte osservazioni, non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 luglio 2021

dell’avv. RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali,

fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

1'081.35, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).