13.2021.77
Tassazione nota professionale del patrocinatore gratuito. Motivazione della decisione. La tariffa oraria di fr. 180.- remunera il lavoro giuridico dell'avvocato
7 dicembre 2021Italiano14 min
B. L’8 marzo 2021 l’avv.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.77
Lugano
7 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. SO.2019.279/CA.2019.28 (protezione dell’unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse in data 19 aprile 2019 da
PI
1
patrocinata
dall’ RE 1
contro
PI 2
e ora sul reclamo 23
luglio 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 15 luglio 2021 con cui il
Pretore ha tassato la sua nota professionale 8 marzo 2021;
ritenuto
in fatto: A. In esito all’istanza
(cautelare e di merito) di misure a protezione dell’unione coniugale 19 aprile
2019 di PI 1, con decisione 22 gennaio 2021 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidato alla madre le
due figlie, fissato il diritto di visita del padre e stabilito il contributo di
mantenimento a favore delle minori. PI 2 e PI 1 sono stati entrambi posti al
beneficio del gratuito patrocinio, PI 1 con l’assistenza legale dell’avv. RE 1.
Fatti
B. L’8 marzo 2021 l’avv.
RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per le prestazioni
svolte a favore della cliente. La retribuzione complessiva di fr. 5'079.70
includeva fr. 4'095.– di onorario, fr. 621.50 di spese e fr. 363.20 di IVA al
7.7%.
C. Con decisione 15
luglio 2021 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo alla
legale l’importo complessivo di fr. 3'998.35 comprensivi di fr. 3'375.– di
onorario, fr. 337.50 di spese e fr. 285.85 di IVA al 7.7%.
D. Con reclamo 23 luglio
2021 l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di riconoscere l’intero
onorario di fr. 4'095.–, le spese di fr. 409.50 e l’IVA del 7.7% sul totale
così ottenuto.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
notificata il 15 luglio 2021, è pervenuta l’indomani alla reclamante. Pertanto,
spedito il 23 luglio 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
1.3
Inoltre, rievocata appunto la
procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore ha giudicato
eccessive le circa 8 ore di lavoro dedicate ai circa 44 complessivi contatti in
genere con la cliente (colloqui, e-mail, telefoni, ecc.), che ha quindi ridotto
di 4 ore, in conseguenza di cui il dispendio totale ammesso per l’intera
procedura è stato stabilito in 1125 minuti. Giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar ha poi
limitato le spese all’importo forfettario del 10%.
2.2
La reclamante considera
arbitraria la decurtazione così operata dal primo giudice in quanto è carente
di motivazione e non tiene conto delle difficoltà della causa tutte principalmente
riconducibili al comportamento assunto dal marito.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.
53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando
vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
3.1
Per prassi del Tribunale
federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della
fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del
Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti:
non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario
dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non
si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF
111.
Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op.
cit., n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 50
ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de
frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in:
Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a
nota 68, pag. 74). L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste
invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende
scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene
ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il
destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente
cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio
2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in DTF 140 III 167; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 122 e n.
45.
ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art.
122.
e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy,
op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).
3.2
Come si è detto, la
reclamante rimprovera al Pretore una carente motivazione in riferimento alle
prestazioni stralciate. Invano. Il Pretore ha indicato che la nota
professionale esponeva circa 44 contatti intrattenuti tra legale e assistita
per un totale di circa 8 ore e per i quali, ritenendoli eccessivi, ha in tal
senso decurtato di 4 ore. Certo, egli non ha specificato i singoli eventi per
data. Ma ha comunque definito e individuato la tipologia di attività, che ha
qualificato come “contatti con la cliente” annoverandovi a titolo
esemplificativo “colloqui, e-mail, telefoni, ecc.”. Motivo per cui, quand’anche
stringata e non condivisa, la motivazione così proposta non può tutto sommato dirsi
carente né arbitraria. La critica al riguardo va respinta.
4.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di
cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
La liquidazione delle
spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del
30.
marzo 2021 consid. 3).
5.
A fronte di un indennizzo
per il corrispondente dispendio complessivo di 1365 minuti rivendicato dalla
reclamante, il Pretore ha riconosciuto in totale 1125 minuti, stralciando
quindi 240 minuti, ovvero 4 ore, di attività lavorativa della legale. Al
riguardo il primo giudice ha in particolare ritenuto eccessive le circa 8 ore
di lavoro spese in contatti con la cliente per colloqui, via e-mail, telefono,
ecc.
5.1
La reclamante contesta la
riduzione così operata dal Pretore in quanto reputa le ore di lavoro così dispensate
a titolo di contatti con la cliente tutte integralmente giustificate data la
complessità della causa. Più precisamente erano da considerare la situazione
conflittuale con il marito e la residenza di questi all’estero, l’atteggiamento
sempre del marito che aveva portato alla revoca in successione del patrocinio
d’ufficio affidato in sequenza a ben due legali con i quali aveva dovuto
interagire e il ripetuto rinvio di udienza per motivi dovuti alla pandemia. Gli
obblighi di patrocinio verso la sua assistita le avevano imposto di contattarla
a più riprese alfine di informarla sugli sviluppi della vertenza. E, finanche in
sede di conclusioni il marito aveva rimesso tutto in discussione, da cui la sua
ulteriore e necessaria reazione. Tutto ciò a sola difesa degli interessi della
moglie.
5.2
Tuttavia, scorrendo il
dettaglio della nota professionale emerge il computo sistematico di 2, 3, 5, 8 rispettivamente
10.
minuti spesi nella trasmissione via e-mail alla cliente per conoscenza e/o
esame di documenti, istanze, decisioni e ordinanze ricevuti dalla Pretura, per un
totale di 126 minuti di lavoro. E attività aventi carattere prettamente amministrativo
e di cancelleria non sono indennizzabili, anche quando in luogo del
segretariato è lo stesso legale ad occuparsi di quegli specifici compiti
(IIICCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4; Colombini, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 16 ad
art. 122). Giova in effetti rammentare che la tariffa oraria di fr. 180.– è
finalizzata a remunerare la parte di lavoro che interpella le sue competenze
giuridiche. Analoga conclusione vale poi anche con riferimento alla mera presa
di conoscenza da parte della reclamante di atti che implicano una semplice e rapida
lettura (Colombini, op. cit., n.
16.
ad art. 122), quali vanno a ben vedere senz’altro considerate la ricezione
delle decisioni di rinvio d’udienza, della e-mail del legale di controparte che
comunica l’avvenuta interruzione dell’incarico e le decisioni di revoca del patrocinio
d’ufficio disposto a favore della controparte (20 minuti: 5 maggio 2020, 3
settembre 2020 e 26 novembre 2020 e 30 novembre 2020). Dall’attività di natura
giuridica dell’avvocato esula inoltre il dispendio orario dedicato a compiti di
mera fotocopiatura (15 minuti: 19 aprile 2019 e 19 settembre 2019), colloqui
telefonici intrattenuti con terzi, in concreto madre e psicologa dell’istante (37
minuti: 9 maggio 2019, 15 e 17 ottobre 2019) e l’invio alla Pretura della
parcella legale per la tassazione di rito, prestazione quest’ultima che rientra
certo negli interessi della patrocinatrice ma non in quelli della parte posta
al beneficio del gratuito patrocinio (10 minuti: 8 marzo 2021).
5.3
Inoltre, e per il resto, di
deve ancora aggiungere che di fatto la procedura si è ridotta tra il 28 marzo
2020.
e il 5 maggio 2020 ad un rinvio d’udienza chiesto dalla reclamante seguito
da un ulteriore rinvio d’udienza chiesto dalla controparte con contestuale
nomina di un primo patrocinatore d’ufficio, a fronte di cui la reclamante
attesta ulteriori 54 minuti di lavoro e di questi 10 minuti per la richiesta di
rinvio dell’udienza, 34 minuti di conferenze telefoniche con la cliente e 10
minuti con la Pretura. Tra il 20 e il 30 novembre 2020 risultano poi altri 37
minuti conteggiati tra conferenze telefoniche con la cliente (19 minuti) e la
Pretura (8 minuti) oltre ad una lettera-fax alla Pretura di rinvio d’udienza
della reclamante (10 minuti). Ma, a ben vedere, anche la rivendicazione del
tempo così esposto (totali 91 minuti) si traduce in parte almeno a mansioni
tipicamente organizzative ed amministrative che certo non legittimano la
corresponsione di un onorario alla tariffa oraria di fr. 180.– riservata al lavoro
giuridico dell’avvocato.
5.4
Di conseguenza, e per quanto
si è appena detto (sopra, consid. 5.2 e 5.3), il dispendio di tempo complessivo
conteggiato dalla reclamante va ricondotto nella misura di 293 minuti a compiti
che solo in parte presentavano un risvolto di natura giuridica indennizzabile come
tale. Questo a prescindere dalla evocata complessità e conflittualità della
causa. Ciò posto, nella misura in cui ha giudicato eccessivi complessivi 240
minuti di “contatti con la cliente per colloqui, e-mail, telefonate, ecc.” e ne
ha così disposto lo stralcio dal dispendio di tempo massimo ritenuto in
concreto adeguato e remunerabile, non si ravvisano gli estremi per imputare al Pretore
- che in prima persona ha condotto e diretto la causa - un accertamento
manifestamente errato dei fatti. In tal senso nemmeno ne deriva un’applicazione
errata del diritto. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è
infondato e va respinto.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG,
costo che la reclamante ha già anticipato. Richiamato il principio di
soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico della reclamante. Non
essendo state raccolte osservazioni, non si pone la questione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 luglio 2021
dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
1'081.35, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).