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Decisione

13.2021.79

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio per mancanza di probabilità di esito favorevole della causa

7 dicembre 2021Italiano15 min

postulata in via cautelare nel senso di consentire alla madre di esercitarlo congiuntamente

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.79

13.2021.80

Lugano

7 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2021.43 (modifica sentenza di

divorzio e provvedimenti cautelari) della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa il 6 luglio 2021 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 26

luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2021 con cui il Pretore

aggiunto le ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione 25 ottobre

2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (inc. n. DM.2012.10) ha

sciolto per divorzio il matrimonio contratto da RE 1 (1973) e CO 1 (1975),

omologando la convenzione sulle relative conseguenze accessorie, tra cui

l’autorità parentale sul figlio __________ (14 novembre 2007) attribuita

congiuntamente ai genitori, con affidamento alla madre.

Fatti

B. Accogliendo l’istanza

4 settembre 2020 di CO 1, con sentenza 18 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha

modificato parzialmente la sentenza di divorzio e ha attribuito l’autorità

parentale e la custodia sul figlio __________ solo al padre ed ha riconosciuto

a RE 1 un diritto di visita da esercitare in Svizzera in forma sorvegliata

presso il __________.

C. Con petizione 6

luglio 2021 RE 1 ha chiesto il ripristino dell’autorità parentale congiunta sul

figlio, l’affidamento del figlio al padre e il riconoscimento a lei del più

ampio diritto di visita. La modifica del diritto di visita è già stata

postulata in via cautelare nel senso di consentire alla madre di esercitarlo congiuntamente

con il padre almeno una volta alla settimana. Nel contempo l’interessata ha chiesto

il beneficio del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza legale

dell’avv. PA 1.

D. Con decisione 13

luglio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio

di RE 1 poiché la causa avviata non presentava una parvenza di probabilità di

successo.

E. Con reclamo 26 luglio

2021 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di ammettere la sua domanda di

gratuito patrocinio così come richiesto. L’interessata postula analogo

beneficio, sempre con la rappresentanza dell’avv. PA 1 per la procedura di

reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 14 luglio 2021. Spedito lunedì 26 luglio 2021, il

gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo

punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha negato

alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio in quanto la procedura difettava

del requisito di esito favorevole.

2.2

La reclamante reputa

arbitrario il diniego del gratuito patrocinio sia riguardo alle richieste

cautelari (diritto di visita esercitato alla presenza del padre) che,

soprattutto, alle richieste di merito (ripristino dell’autorità parentale

congiunta e ampio diritto di visita). In tal senso imputa al Pretore aggiunto

un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del

diritto.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020.

consid. 7.1; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di

successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o

meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.

Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui

è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

4.

Il Pretore aggiunto

ha anzitutto ripercorso le vicissitudini che hanno preceduto la decisione oggetto

dell’azione di modifica 6 luglio 2021. Ha così ricordato che a luglio 2020 la

reclamante era partita con il figlio in __________ per vacanze senza fare ritorno,

aveva dato segni di scompensi psichici e aveva distrutto l’appartamento dove

erano ospitati. A fronte di un’ennesima crisi a settembre 2020 aveva

abbandonato il figlio minorenne, e in esito ad un ulteriore successivo intervento

di polizia e servizi sociali locali era stato disposto il ricovero coatto dell’interessata.

Rimpatriato il figlio in Svizzera, al padre era stata attribuita già in via

urgente e a titolo esclusivo l’autorità parentale e la custodia, riservato alla

madre un diritto di visita sorvegliato da esercitare presso il __________. Il

Pretore aggiunto ha dato altresì atto delle difficoltà pratiche affrontate dal

padre prima di ottenere tale decisione che la reclamante sembrava ignorare.

5.

Il Pretore aggiunto

ha rilevato che la reclamante ha affermato di essere rientrata in Svizzera ad aprile

2021.

e di non avere ancora potuto incontrare il figlio per le difficoltà

organizzative del __________, motivando poi con le sue ormai migliorate

condizioni di salute l’azione giudiziaria qui in esame. Al riguardo

l’interessata non solleva contestazioni, limitandosi a ribadire che non erano

più dati i presupposti per mantenere l’autorità parentale esclusiva, come

confermavano i suoi competenti specialisti.

6.

Il Pretore aggiunto

ha rilevato che la reclamante non solo chiedeva un diritto di visita

incondizionato già in via cautelare, ma anche la riassegnazione dell’autorità

parentale congiunta. Richiamata la di lei precaria situazione personale, medica

e amministrativa, a un esame sommario egli non ha tuttavia giudicato corretto

che lo Stato si assumesse i costi della sua iniziativa giudiziaria. Ha così

negato il gratuito patrocinio per mancanza di probabilità di esito favorevole

della causa.

6.1

La reclamante lamenta che il gratuito

patrocinio le è stato negato prima di notificare la petizione, ritenuta dal Pretore

aggiunto “prematura e persino temeraria”. Precisa di non avere chiesto in via cautelare

il ripristino dell’autorità parentale congiunta ma di essersi limitata a postulare

la modifica del diritto di visita sorvegliato in diritto di visita esercitato

alla presenza congiunta dai genitori, modalità questa suggerita anche dalla

psichiatra che l’aveva in cura e che consentiva di sopperire alle lacune

organizzative del __________ e alla mancanza d’incontri con il figlio durante svariati

mesi.

Invero, il Pretore

aggiunto ha premesso che con la procedura di cui trattasi, la madre pretendeva

di partecipare alle decisioni riguardanti il figlio attraverso l’autorità

parentale congiunta e di liberare e ampliare il diritto di visita rispetto alla

forma sorvegliata a pochi mesi dalla procedura sfociata nella decisione 18

febbraio 2021 (inc. n. DM.2020.49: sopra, consid. B), e questo sebbene non

vedesse il figlio da quasi un anno. Ha quindi giudicato la richiesta di

autorità parentale congiunta prematura e persino temeraria poiché la reclamante

non teneva conto della gravità di quanto accaduto nel corso dell’estate 2020

(figlio trattenuto in __________, atti di danneggiamento alla presenza del

figlio e abbandono del figlio) e neppure si confrontava con la questione del

benessere del figlio e di possibili traumi per il medesimo. Essa neppure spiegava

in che misura, allo stadio attuale delle cose, un suo coinvolgimento nelle

decisioni che riguardavano il figlio potesse giovare questi. Inoltre, la

pratica relativa al permesso di soggiorno non era ancora definita. Il primo

giudice ha altresì escluso a priori una riconsiderazione del diritto di visita

sorvegliato perché non era ancora stato fatto alcun tentativo di

riavvicinamento tra madre e figlio, ed era comunque necessario che ciò avvenisse

sotto la supervisione di un educatore. Le pretese difficoltà organizzative presso

il __________ non giustificavano poi una forzatura nei tempi e nelle modalità

di un diritto di visita impostato al solo scopo di tutelare il figlio. Il

distinguo della reclamante tra le richieste cautelari e di merito non le giova,

ritenuto che nel procedimento cautelare è da tener conto anche della mancanza

di probabilità di esito favorevole della procedura di merito.

6.2

La reclamante contesta di avere

trascurato la prospettiva e il benessere del figlio visto che gli stessi

specialisti medici da lei consultati, di cui agli atti figuravano i relativi pareri,

auspicavano e ritenevano necessario il ripristino di un diritto di visita libero

senz’altro preferibile rispetto alla lunga attesa - non prima dell’ottobre 2021

- e alla tempistica cui era vincolato il diritto di visita in forma sorvegliata.

Di conseguenza, l’interessata reputa arbitraria la contraria conclusione del Pretore

aggiunto tratta oltretutto senza il supporto di un parere medico e di un’istruttoria.

6.2.1

Al riguardo il Pretore

aggiunto ha evidenziato che l’interessata focalizzava la sua attenzione sulla

regressione dei propri sintomi, quando in realtà il criterio fondamentale era il

benessere del figlio, che i ricordi passati potevano avere già compromesso e/o

che un ricongiungimento con la madre fuori da un contesto protetto ancora avrebbe

potuto compromettere. Va rilevato che i pareri invocati dalla reclamante esprimono

il punto di vista dei medici che l’hanno (avuta) in cura e l’accompagnano nel

suo processo di guarigione, processo che dai certificati prodotti risulta tutt’ora

in corso. Le considerazioni esposte in questi pareri sono però limitate e unilaterali,

in quanto riferite esclusivamente all’evoluzione delle condizioni di salute dell’interessata

e del positivo percorso da lei intrapreso. Non si esprimono per contro in alcun

modo in merito al benessere del minore. Ma di questa circostanza, rilevante

anche per la richiesta cautelare di modifica del diritto di visita, la

reclamante non tiene affatto conto. La critica risulta quindi inconsistente.

6.2.2

Invero, nemmeno regge la tesi

secondo cui il Pretore aggiunto avrebbe arbitrariamente sottaciuto i bisogni psicologici

del figlio per avere in sostanza negato il gratuito patrocinio senza affidarsi

ad un preventivo parere di un esperto. Proprio la tutela del figlio non

giustificava, a mente del primo giudice, una rinuncia a priori al diritto di

visita in forma sorvegliata con la supervisione di perlomeno un educatore. E,

in effetti, di ciò quest’ultimo avrebbe poi dovuto render conto, consentendo

così di avere contezza delle prime interazioni fra le parti. Questo stesso contesto

offriva pertanto già l’opportunità di raccogliere e disporre di quelle rispondenze

preliminari e necessarie per affrontare una qualsiasi ipotesi di rivendicazione

e riconsiderazione in punto alla regolamentazione delle relazioni personali tra

madre e figlio. Non si può quindi rimproverare al Pretore un manifestamente

errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto.

6.3

La reclamante contesta di non

riconoscere la gravità dei fatti occorsi nell’estate 2020 tant’è che,

diversamente dal Pretore aggiunto, per la valutazione dell’opportunità della

sua richiesta si era affidata al consiglio degli psichiatri che conoscevano la

sua situazione, di cui però in modo arbitrario il primo giudice aveva fatto

astrazione e misconosciuto. Ma della pertinenza e dei limiti dei pareri medici

prodotti dalla reclamante già si è detto (sopra, consid. 6.2.1), motivo per cui

non occorre dilungarsi oltre. La censura è quindi a priori infondata.

6.4

Esclude poi la reclamante che

la questione del permesso di soggiorno possa considerarsi precaria, vista la sua

limitata permanenza all’estero rispetto al suo lungo trascorso di domicilio in

Svizzera. Ciò non toglie che, per sua stessa ammissione, al momento dell’avvio

della causa le relative pratiche erano ancora in corso, motivo per cui sotto

questo profilo la situazione non era ancora definita, ciò di cui il Pretore

aggiunto si è limitato a dare atto. Nemmeno al riguardo la conclusione è

censurabile.

6.5

La reclamante rimprovera

ancora al Pretore aggiunto di avere negato il benessere del figlio nella misura

in cui, senza un minimo di istruttoria, le era preclusa a priori l’opportunità

di ristabilire l’autorità parentale congiunta e il suo coinvolgimento nelle

decisioni importanti del figlio, diritto che per prassi federale e cantonale era

la regola. Le sue migliorate condizioni di salute non giustificherebbero più, nell’interesse

del figlio, il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva attribuita al

padre con cui mai aveva avuto divergenze. Peraltro ai fini del mantenimento

dell’autorità parentale esclusiva l’onere della prova era semmai a carico del padre

convenuto.

Di nuovo, e come già

rimproveratole dal Pretore aggiunto, l’interessata non spiega però in che

termini nella situazione attuale un suo coinvolgimento nelle decisioni

riguardanti il figlio possa giovare a quest’ultimo. Sicché, immotivato, il

reclamo è finanche inammissibile. In punto al benessere del figlio giova per il

resto rinviare alle argomentazioni esposte a proposito della modifica cautelare

del diritto di visita (sopra, consid. 6.2.1). E parimenti dicasi in relazione

alla mancata apertura di un’istruttoria (sopra, consid. 6.2.2). I fatti,

incontestati, che sono all’origine della procedura sfociata nella decisione 18

febbraio 2021 con l’assegnazione dell’autorità parentale e della custodia

esclusiva al padre (sopra, consid. 4) mal si conciliano con la pretesa assenza

di divergenze con quest’ultimo. Nelle concrete circostanze, giudicando la causa

tesa al ripristino dell’autorità parentale congiunta - promossa a meno di un

anno di distanza da quei fatti e da quella stessa decisione - prematura e

finanche temeraria e, come tale, priva di probabilità di successo, la visione

del Pretore aggiunto rivela invero un’attenzione prudenziale e cautelativa nei

confronti del figlio che non costituisce un accertamento manifestamente errato

dei fatti, men che meno un’errata applicazione del diritto.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.

La domanda di gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del

tutto inconsistenti, per quanto non già inammissibili, il reclamo non

presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b

CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 luglio 2021 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta.

3.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 300.– restano a suo carico.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).