13.2021.79
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio per mancanza di probabilità di esito favorevole della causa
7 dicembre 2021Italiano15 min
postulata in via cautelare nel senso di consentire alla madre di esercitarlo congiuntamente
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.79
13.2021.80
Lugano
7 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2021.43 (modifica sentenza di
divorzio e provvedimenti cautelari) della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa il 6 luglio 2021 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 26
luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2021 con cui il Pretore
aggiunto le ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 25 ottobre
2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (inc. n. DM.2012.10) ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto da RE 1 (1973) e CO 1 (1975),
omologando la convenzione sulle relative conseguenze accessorie, tra cui
l’autorità parentale sul figlio __________ (14 novembre 2007) attribuita
congiuntamente ai genitori, con affidamento alla madre.
Fatti
B. Accogliendo l’istanza
4 settembre 2020 di CO 1, con sentenza 18 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha
modificato parzialmente la sentenza di divorzio e ha attribuito l’autorità
parentale e la custodia sul figlio __________ solo al padre ed ha riconosciuto
a RE 1 un diritto di visita da esercitare in Svizzera in forma sorvegliata
presso il __________.
C. Con petizione 6
luglio 2021 RE 1 ha chiesto il ripristino dell’autorità parentale congiunta sul
figlio, l’affidamento del figlio al padre e il riconoscimento a lei del più
ampio diritto di visita. La modifica del diritto di visita è già stata
postulata in via cautelare nel senso di consentire alla madre di esercitarlo congiuntamente
con il padre almeno una volta alla settimana. Nel contempo l’interessata ha chiesto
il beneficio del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza legale
dell’avv. PA 1.
D. Con decisione 13
luglio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio
di RE 1 poiché la causa avviata non presentava una parvenza di probabilità di
successo.
E. Con reclamo 26 luglio
2021 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di ammettere la sua domanda di
gratuito patrocinio così come richiesto. L’interessata postula analogo
beneficio, sempre con la rappresentanza dell’avv. PA 1 per la procedura di
reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 14 luglio 2021. Spedito lunedì 26 luglio 2021, il
gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo
punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha negato
alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio in quanto la procedura difettava
del requisito di esito favorevole.
2.2
La reclamante reputa
arbitrario il diniego del gratuito patrocinio sia riguardo alle richieste
cautelari (diritto di visita esercitato alla presenza del padre) che,
soprattutto, alle richieste di merito (ripristino dell’autorità parentale
congiunta e ampio diritto di visita). In tal senso imputa al Pretore aggiunto
un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del
diritto.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020.
consid. 7.1; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book
#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di
successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o
meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.
Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui
è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame
sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020
consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
4.
Il Pretore aggiunto
ha anzitutto ripercorso le vicissitudini che hanno preceduto la decisione oggetto
dell’azione di modifica 6 luglio 2021. Ha così ricordato che a luglio 2020 la
reclamante era partita con il figlio in __________ per vacanze senza fare ritorno,
aveva dato segni di scompensi psichici e aveva distrutto l’appartamento dove
erano ospitati. A fronte di un’ennesima crisi a settembre 2020 aveva
abbandonato il figlio minorenne, e in esito ad un ulteriore successivo intervento
di polizia e servizi sociali locali era stato disposto il ricovero coatto dell’interessata.
Rimpatriato il figlio in Svizzera, al padre era stata attribuita già in via
urgente e a titolo esclusivo l’autorità parentale e la custodia, riservato alla
madre un diritto di visita sorvegliato da esercitare presso il __________. Il
Pretore aggiunto ha dato altresì atto delle difficoltà pratiche affrontate dal
padre prima di ottenere tale decisione che la reclamante sembrava ignorare.
5.
Il Pretore aggiunto
ha rilevato che la reclamante ha affermato di essere rientrata in Svizzera ad aprile
2021.
e di non avere ancora potuto incontrare il figlio per le difficoltà
organizzative del __________, motivando poi con le sue ormai migliorate
condizioni di salute l’azione giudiziaria qui in esame. Al riguardo
l’interessata non solleva contestazioni, limitandosi a ribadire che non erano
più dati i presupposti per mantenere l’autorità parentale esclusiva, come
confermavano i suoi competenti specialisti.
6.
Il Pretore aggiunto
ha rilevato che la reclamante non solo chiedeva un diritto di visita
incondizionato già in via cautelare, ma anche la riassegnazione dell’autorità
parentale congiunta. Richiamata la di lei precaria situazione personale, medica
e amministrativa, a un esame sommario egli non ha tuttavia giudicato corretto
che lo Stato si assumesse i costi della sua iniziativa giudiziaria. Ha così
negato il gratuito patrocinio per mancanza di probabilità di esito favorevole
della causa.
6.1
La reclamante lamenta che il gratuito
patrocinio le è stato negato prima di notificare la petizione, ritenuta dal Pretore
aggiunto “prematura e persino temeraria”. Precisa di non avere chiesto in via cautelare
il ripristino dell’autorità parentale congiunta ma di essersi limitata a postulare
la modifica del diritto di visita sorvegliato in diritto di visita esercitato
alla presenza congiunta dai genitori, modalità questa suggerita anche dalla
psichiatra che l’aveva in cura e che consentiva di sopperire alle lacune
organizzative del __________ e alla mancanza d’incontri con il figlio durante svariati
mesi.
Invero, il Pretore
aggiunto ha premesso che con la procedura di cui trattasi, la madre pretendeva
di partecipare alle decisioni riguardanti il figlio attraverso l’autorità
parentale congiunta e di liberare e ampliare il diritto di visita rispetto alla
forma sorvegliata a pochi mesi dalla procedura sfociata nella decisione 18
febbraio 2021 (inc. n. DM.2020.49: sopra, consid. B), e questo sebbene non
vedesse il figlio da quasi un anno. Ha quindi giudicato la richiesta di
autorità parentale congiunta prematura e persino temeraria poiché la reclamante
non teneva conto della gravità di quanto accaduto nel corso dell’estate 2020
(figlio trattenuto in __________, atti di danneggiamento alla presenza del
figlio e abbandono del figlio) e neppure si confrontava con la questione del
benessere del figlio e di possibili traumi per il medesimo. Essa neppure spiegava
in che misura, allo stadio attuale delle cose, un suo coinvolgimento nelle
decisioni che riguardavano il figlio potesse giovare questi. Inoltre, la
pratica relativa al permesso di soggiorno non era ancora definita. Il primo
giudice ha altresì escluso a priori una riconsiderazione del diritto di visita
sorvegliato perché non era ancora stato fatto alcun tentativo di
riavvicinamento tra madre e figlio, ed era comunque necessario che ciò avvenisse
sotto la supervisione di un educatore. Le pretese difficoltà organizzative presso
il __________ non giustificavano poi una forzatura nei tempi e nelle modalità
di un diritto di visita impostato al solo scopo di tutelare il figlio. Il
distinguo della reclamante tra le richieste cautelari e di merito non le giova,
ritenuto che nel procedimento cautelare è da tener conto anche della mancanza
di probabilità di esito favorevole della procedura di merito.
6.2
La reclamante contesta di avere
trascurato la prospettiva e il benessere del figlio visto che gli stessi
specialisti medici da lei consultati, di cui agli atti figuravano i relativi pareri,
auspicavano e ritenevano necessario il ripristino di un diritto di visita libero
senz’altro preferibile rispetto alla lunga attesa - non prima dell’ottobre 2021
- e alla tempistica cui era vincolato il diritto di visita in forma sorvegliata.
Di conseguenza, l’interessata reputa arbitraria la contraria conclusione del Pretore
aggiunto tratta oltretutto senza il supporto di un parere medico e di un’istruttoria.
6.2.1
Al riguardo il Pretore
aggiunto ha evidenziato che l’interessata focalizzava la sua attenzione sulla
regressione dei propri sintomi, quando in realtà il criterio fondamentale era il
benessere del figlio, che i ricordi passati potevano avere già compromesso e/o
che un ricongiungimento con la madre fuori da un contesto protetto ancora avrebbe
potuto compromettere. Va rilevato che i pareri invocati dalla reclamante esprimono
il punto di vista dei medici che l’hanno (avuta) in cura e l’accompagnano nel
suo processo di guarigione, processo che dai certificati prodotti risulta tutt’ora
in corso. Le considerazioni esposte in questi pareri sono però limitate e unilaterali,
in quanto riferite esclusivamente all’evoluzione delle condizioni di salute dell’interessata
e del positivo percorso da lei intrapreso. Non si esprimono per contro in alcun
modo in merito al benessere del minore. Ma di questa circostanza, rilevante
anche per la richiesta cautelare di modifica del diritto di visita, la
reclamante non tiene affatto conto. La critica risulta quindi inconsistente.
6.2.2
Invero, nemmeno regge la tesi
secondo cui il Pretore aggiunto avrebbe arbitrariamente sottaciuto i bisogni psicologici
del figlio per avere in sostanza negato il gratuito patrocinio senza affidarsi
ad un preventivo parere di un esperto. Proprio la tutela del figlio non
giustificava, a mente del primo giudice, una rinuncia a priori al diritto di
visita in forma sorvegliata con la supervisione di perlomeno un educatore. E,
in effetti, di ciò quest’ultimo avrebbe poi dovuto render conto, consentendo
così di avere contezza delle prime interazioni fra le parti. Questo stesso contesto
offriva pertanto già l’opportunità di raccogliere e disporre di quelle rispondenze
preliminari e necessarie per affrontare una qualsiasi ipotesi di rivendicazione
e riconsiderazione in punto alla regolamentazione delle relazioni personali tra
madre e figlio. Non si può quindi rimproverare al Pretore un manifestamente
errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto.
6.3
La reclamante contesta di non
riconoscere la gravità dei fatti occorsi nell’estate 2020 tant’è che,
diversamente dal Pretore aggiunto, per la valutazione dell’opportunità della
sua richiesta si era affidata al consiglio degli psichiatri che conoscevano la
sua situazione, di cui però in modo arbitrario il primo giudice aveva fatto
astrazione e misconosciuto. Ma della pertinenza e dei limiti dei pareri medici
prodotti dalla reclamante già si è detto (sopra, consid. 6.2.1), motivo per cui
non occorre dilungarsi oltre. La censura è quindi a priori infondata.
6.4
Esclude poi la reclamante che
la questione del permesso di soggiorno possa considerarsi precaria, vista la sua
limitata permanenza all’estero rispetto al suo lungo trascorso di domicilio in
Svizzera. Ciò non toglie che, per sua stessa ammissione, al momento dell’avvio
della causa le relative pratiche erano ancora in corso, motivo per cui sotto
questo profilo la situazione non era ancora definita, ciò di cui il Pretore
aggiunto si è limitato a dare atto. Nemmeno al riguardo la conclusione è
censurabile.
6.5
La reclamante rimprovera
ancora al Pretore aggiunto di avere negato il benessere del figlio nella misura
in cui, senza un minimo di istruttoria, le era preclusa a priori l’opportunità
di ristabilire l’autorità parentale congiunta e il suo coinvolgimento nelle
decisioni importanti del figlio, diritto che per prassi federale e cantonale era
la regola. Le sue migliorate condizioni di salute non giustificherebbero più, nell’interesse
del figlio, il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva attribuita al
padre con cui mai aveva avuto divergenze. Peraltro ai fini del mantenimento
dell’autorità parentale esclusiva l’onere della prova era semmai a carico del padre
convenuto.
Di nuovo, e come già
rimproveratole dal Pretore aggiunto, l’interessata non spiega però in che
termini nella situazione attuale un suo coinvolgimento nelle decisioni
riguardanti il figlio possa giovare a quest’ultimo. Sicché, immotivato, il
reclamo è finanche inammissibile. In punto al benessere del figlio giova per il
resto rinviare alle argomentazioni esposte a proposito della modifica cautelare
del diritto di visita (sopra, consid. 6.2.1). E parimenti dicasi in relazione
alla mancata apertura di un’istruttoria (sopra, consid. 6.2.2). I fatti,
incontestati, che sono all’origine della procedura sfociata nella decisione 18
febbraio 2021 con l’assegnazione dell’autorità parentale e della custodia
esclusiva al padre (sopra, consid. 4) mal si conciliano con la pretesa assenza
di divergenze con quest’ultimo. Nelle concrete circostanze, giudicando la causa
tesa al ripristino dell’autorità parentale congiunta - promossa a meno di un
anno di distanza da quei fatti e da quella stessa decisione - prematura e
finanche temeraria e, come tale, priva di probabilità di successo, la visione
del Pretore aggiunto rivela invero un’attenzione prudenziale e cautelativa nei
confronti del figlio che non costituisce un accertamento manifestamente errato
dei fatti, men che meno un’errata applicazione del diritto.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.
La domanda di gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del
tutto inconsistenti, per quanto non già inammissibili, il reclamo non
presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 luglio 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta.
3.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 300.– restano a suo carico.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).