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Decisione

13.2021.81

Reclamo in materia di assunzione suppletoria di prove. Il mero timore di un giudizio negativo finale non adempie il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC

3 novembre 2021Italiano11 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.81

Lugano

3 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2019.6 (azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con domanda 11 gennaio 2019 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 27

luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 21 luglio 2021 con cui il Pretore ha

respinto la sua istanza di assunzione suppletoria di prove;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1957) e RE 1 (1971)

si sono uniti in matrimonio il 15 giugno 2002 innanzi all’Ufficiale di stato

civile del Comune di __________. Dalla loro unione sono nati 4 figli: __________,

__________, __________ e __________.

B. L’11 gennaio 2019 CO

1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la regolamentazione

delle conseguenze accessorie e l’adozione di misure cautelari.

All’udienza del 25

febbraio 2019 le parti hanno concordato il divorzio e l’affidamento dei figli a

settimane, rispettivamente fine-settimana alterni oltre alle vacanze da

trascorrere a metà con i rispettivi genitori (inc. n. CA.2019.12).

C. Con risposta 27 marzo

2019 la moglie ha formulato le proprie domande sui punti rimasti litigiosi. Al dibattimento

del 18 settembre 2019 le parti hanno ribadito le reciproche pretese e

notificato i relativi mezzi di prova. Il marito è stato chiamato a versare alla

controparte una provisio ad litem di fr. 6'000.–.

Il 25 settembre 2019 il

Pretore ha statuito su una parte delle prove richieste, decisione poi integrata

il 26 gennaio 2021. Il 3 febbraio 2021 ha quindi dichiarato chiusa

l’istruttoria.

Le parti hanno rinunciato

alle arringhe finali in agenda per il 9 giugno 2021, sicché il Pretore ha

fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per le conclusioni scritte.

D. Con istanza 24 giugno

2021 la moglie ha presentato istanza di assunzione suppletoria di prove e di

sospensione/proroga del termine per le conclusioni scritte.

Il Pretore ha sospeso

quest’ultimo termine il 25 giugno 2021.

Con osservazioni 13 luglio

2021 il marito ha contestato l’istanza di assunzione suppletoria di prove.

E. Con decisione 21

luglio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione suppletoria di prove

e riattivato il termine per le conclusioni scritte tenendo conto delle ferie

giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2021.

F. Con reclamo 27 luglio

2021, previa concessione dell’effetto sospensivo subordinatamente proroga di 30

giorni del termine per le conclusioni scritte, RE 1 ne chiede ora la riforma nel

senso di accogliere la sua istanza e assumere le nuove prove da lei richieste,

di riassegnare un nuovo termine di 30 giorni per le conclusioni scritte e di

disporre a suo favore il versamento a carico del marito di una provisio ad

litem di fr. 2'000.– . In via subordinata la reclamante chiede, in parziale

accoglimento della citata istanza, di prorogare di 30 giorni il termine per le

conclusioni scritte e il riconoscimento di una provisio ad litem di fr.

2'000.–. Per la procedura di reclamo l’interessata chiede infine fr. 3'000.– di

provisio ad litem, rispettivamente il gratuito patrocinio nella misura più

ampia.

Con decisione 5 agosto

2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione suppletoria di prove è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è

stato notificato il 21 luglio 2021 ed è pervenuto alla reclamante l’indomani. Spedito

il 27 luglio 2021 il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di

vista, senz’altro ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo

suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza

del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio

potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC.

2.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

In assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo

rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza

delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede

il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le

domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha

ritenuto di assumere eventuali prove.

3. Sostiene la

reclamante che la decisione pretorile le impedisce di istruire il suo attuale, peggiorato

stato di salute, dovuto alle nuove malattie diagnosticatele e, insieme ad essi,

la relativa incidenza sulla sua capacità reddituale. Insanabile il pregiudizio

derivatole dalla conseguente decisione di merito poiché non vi sarebbe stato

più modo di ulteriormente allegare questo suo preesistente deficit fisico e, di

riflesso, deficit reddituale. Neppure una successiva disposizione ordinatoria

processuale potrebbe rimediare a questo suo pregiudizio, poiché per gli stessi

motivi di intempestività il Pretore avrebbe verosimilmente respinto qualsiasi nuova

e successiva istanza di assunzione suppletoria di prove. In punto alla sua

situazione processuale e materiale, la decisione impugnata era pertanto

costitutiva di un pregiudizio sicuramente irreparabile.

3.1 Nondimeno l’argomento così

proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi

non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.

319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause.

In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non

accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la

prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in

effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento

dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il

rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva

dell’interessato.

Stando così le cose il

pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere

recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.

3.2 Ammettere, in siffatte

circostanze, l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporte­rebbe

per il giudice l’obbligo di assumere - comunque e a prescindere - tutte le

prove offerte dalle parti senza più poterne negare l’assunzione. Egli deve

invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare

secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché

l’istruttoria non ecceda i bisogni di causa, ciò di cui dovrà dare ragione nel

contesto della decisione finale.

3.3 In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. A mero titolo aggiuntivo

giova ad ogni modo rilevare che, anche in un contesto di istanza di assunzione

suppletoria di prove ai sensi dell’art. 229 CPC, il giudice deve sottoporre

l’adduzione di mezzi di prova ancora da amministrare (“Verbalproduktion”) al

vaglio dell’apprezzamento anticipato secondo l’art. 152 cpv. 1 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 10 ad art. 229), valido anche con riferimento alla massima ufficiale (sentenza

TF 5A_645/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.2.1, 5A_724/2015 del 2 giugno 2016

consid. 4.5 non pubbl. in DTF 142 I 188 ma in FamPra.ch 2016 pag. 1079; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 152

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 9 ad art. 152 con

riferimenti]). Ora nel caso concreto il Pretore ha anche respinto la relativa

istanza della reclamante - tesa all’audizione di vari medici e di collocatori

presso l’Ufficio regionale di collocamento (act. XV: istanza 24 giugno 2021

pag. 3 n. 5) - “poiché le prove richieste appaiono ininfluenti per la vertenza”

(decisione impugnata, pag. 1 in basso), ragionamento che in un’ottica di

apprezzamento anticipato delle prove non può d’acchito dirsi arbitrario. Questo

indipendentemente da questioni attinenti la tempestività della presentazione

dell’istanza di assunzione suppletoria di prove.

5. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6. A fronte di un

gravame inammissibile per mancanza del presupposto di pregiudizio difficilmente

riparabile, la procedura davanti a questa Camera risultava sin dall’inizio sprovvista

di esito favorevole. Vanno così respinte tanto la domanda di provisio ad litem,

quanto la contestuale e subordinata domanda di gratuito patrocinio.

7. Il reclamo, che sempre

stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 luglio 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. La domanda di

provisio ad litem, subordinatamente la domanda di gratuito patrocinio, della

reclamante è respinta.

3. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della

reclamante.

4. Notificazione

(unitamente al reclamo 27 luglio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).