13.2021.81
Reclamo in materia di assunzione suppletoria di prove. Il mero timore di un giudizio negativo finale non adempie il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC
3 novembre 2021Italiano11 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.81
Lugano
3 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2019.6 (azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con domanda 11 gennaio 2019 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 27
luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 21 luglio 2021 con cui il Pretore ha
respinto la sua istanza di assunzione suppletoria di prove;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1957) e RE 1 (1971)
si sono uniti in matrimonio il 15 giugno 2002 innanzi all’Ufficiale di stato
civile del Comune di __________. Dalla loro unione sono nati 4 figli: __________,
__________, __________ e __________.
B. L’11 gennaio 2019 CO
1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la regolamentazione
delle conseguenze accessorie e l’adozione di misure cautelari.
All’udienza del 25
febbraio 2019 le parti hanno concordato il divorzio e l’affidamento dei figli a
settimane, rispettivamente fine-settimana alterni oltre alle vacanze da
trascorrere a metà con i rispettivi genitori (inc. n. CA.2019.12).
C. Con risposta 27 marzo
2019 la moglie ha formulato le proprie domande sui punti rimasti litigiosi. Al dibattimento
del 18 settembre 2019 le parti hanno ribadito le reciproche pretese e
notificato i relativi mezzi di prova. Il marito è stato chiamato a versare alla
controparte una provisio ad litem di fr. 6'000.–.
Il 25 settembre 2019 il
Pretore ha statuito su una parte delle prove richieste, decisione poi integrata
il 26 gennaio 2021. Il 3 febbraio 2021 ha quindi dichiarato chiusa
l’istruttoria.
Le parti hanno rinunciato
alle arringhe finali in agenda per il 9 giugno 2021, sicché il Pretore ha
fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per le conclusioni scritte.
D. Con istanza 24 giugno
2021 la moglie ha presentato istanza di assunzione suppletoria di prove e di
sospensione/proroga del termine per le conclusioni scritte.
Il Pretore ha sospeso
quest’ultimo termine il 25 giugno 2021.
Con osservazioni 13 luglio
2021 il marito ha contestato l’istanza di assunzione suppletoria di prove.
E. Con decisione 21
luglio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione suppletoria di prove
e riattivato il termine per le conclusioni scritte tenendo conto delle ferie
giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2021.
F. Con reclamo 27 luglio
2021, previa concessione dell’effetto sospensivo subordinatamente proroga di 30
giorni del termine per le conclusioni scritte, RE 1 ne chiede ora la riforma nel
senso di accogliere la sua istanza e assumere le nuove prove da lei richieste,
di riassegnare un nuovo termine di 30 giorni per le conclusioni scritte e di
disporre a suo favore il versamento a carico del marito di una provisio ad
litem di fr. 2'000.– . In via subordinata la reclamante chiede, in parziale
accoglimento della citata istanza, di prorogare di 30 giorni il termine per le
conclusioni scritte e il riconoscimento di una provisio ad litem di fr.
2'000.–. Per la procedura di reclamo l’interessata chiede infine fr. 3'000.– di
provisio ad litem, rispettivamente il gratuito patrocinio nella misura più
ampia.
Con decisione 5 agosto
2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione suppletoria di prove è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è
stato notificato il 21 luglio 2021 ed è pervenuto alla reclamante l’indomani. Spedito
il 27 luglio 2021 il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, senz’altro ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo
suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
In assenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo
rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza
delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede
il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le
domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha
ritenuto di assumere eventuali prove.
3. Sostiene la
reclamante che la decisione pretorile le impedisce di istruire il suo attuale, peggiorato
stato di salute, dovuto alle nuove malattie diagnosticatele e, insieme ad essi,
la relativa incidenza sulla sua capacità reddituale. Insanabile il pregiudizio
derivatole dalla conseguente decisione di merito poiché non vi sarebbe stato
più modo di ulteriormente allegare questo suo preesistente deficit fisico e, di
riflesso, deficit reddituale. Neppure una successiva disposizione ordinatoria
processuale potrebbe rimediare a questo suo pregiudizio, poiché per gli stessi
motivi di intempestività il Pretore avrebbe verosimilmente respinto qualsiasi nuova
e successiva istanza di assunzione suppletoria di prove. In punto alla sua
situazione processuale e materiale, la decisione impugnata era pertanto
costitutiva di un pregiudizio sicuramente irreparabile.
3.1 Nondimeno l’argomento così
proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi
non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.
319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause.
In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non
accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la
prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in
effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento
dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il
rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva
dell’interessato.
Stando così le cose il
pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere
recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.
3.2 Ammettere, in siffatte
circostanze, l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe
per il giudice l’obbligo di assumere - comunque e a prescindere - tutte le
prove offerte dalle parti senza più poterne negare l’assunzione. Egli deve
invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare
secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché
l’istruttoria non ecceda i bisogni di causa, ciò di cui dovrà dare ragione nel
contesto della decisione finale.
3.3 In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. A mero titolo aggiuntivo
giova ad ogni modo rilevare che, anche in un contesto di istanza di assunzione
suppletoria di prove ai sensi dell’art. 229 CPC, il giudice deve sottoporre
l’adduzione di mezzi di prova ancora da amministrare (“Verbalproduktion”) al
vaglio dell’apprezzamento anticipato secondo l’art. 152 cpv. 1 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 10 ad art. 229), valido anche con riferimento alla massima ufficiale (sentenza
TF 5A_645/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.2.1, 5A_724/2015 del 2 giugno 2016
consid. 4.5 non pubbl. in DTF 142 I 188 ma in FamPra.ch 2016 pag. 1079; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 152
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 9 ad art. 152 con
riferimenti]). Ora nel caso concreto il Pretore ha anche respinto la relativa
istanza della reclamante - tesa all’audizione di vari medici e di collocatori
presso l’Ufficio regionale di collocamento (act. XV: istanza 24 giugno 2021
pag. 3 n. 5) - “poiché le prove richieste appaiono ininfluenti per la vertenza”
(decisione impugnata, pag. 1 in basso), ragionamento che in un’ottica di
apprezzamento anticipato delle prove non può d’acchito dirsi arbitrario. Questo
indipendentemente da questioni attinenti la tempestività della presentazione
dell’istanza di assunzione suppletoria di prove.
5. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6. A fronte di un
gravame inammissibile per mancanza del presupposto di pregiudizio difficilmente
riparabile, la procedura davanti a questa Camera risultava sin dall’inizio sprovvista
di esito favorevole. Vanno così respinte tanto la domanda di provisio ad litem,
quanto la contestuale e subordinata domanda di gratuito patrocinio.
7. Il reclamo, che sempre
stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 luglio 2021 di RE
1 è inammissibile.
2. La domanda di
provisio ad litem, subordinatamente la domanda di gratuito patrocinio, della
reclamante è respinta.
3. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della
reclamante.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 27 luglio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).