13.2021.82
Diniego di gratuito patrocinio. La sostituzione del patrocinatore d'ufficio, aspirante gratuito patrocinatore e gratuito patrocinatore va preventivamente autorizzata dal giudice chiamato poi a decidere sulla sua remunerazione
18 gennaio 2022Italiano12 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.82
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.527 (protezione unione coniugale - procedura sommaria)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 maggio 2020 da
RE
1
già
patrocinata dall’avv. C__________
ora
patrocinata dall’avv. M__________
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30
luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 28 luglio 2021 con cui il Pretore
aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1975) e CO 1 (1974)
si sono uniti in matrimonio il 17 giugno 2020 ad __________. Dalla loro unione
sono nate due figlie.
Con istanza 19 maggio 2020
RE 1 ha convenuto in giudizio il marito e ha chiesto l’adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale, oltre il beneficio del gratuito patrocinio
con la rappresentanza legale dell’avv. C__________.
B. All’udienza del 18
giugno 2020 il marito ha formulato le sue osservazioni e, a sua volta, ha
chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale
dell’avv. PA 1.
In esito alla discussione
intervenuta in quella sede le parti hanno raggiunto un accordo che il Pretore
aggiunto ha omologato seduta stante, sospendendo poi la procedura - da
riattivarsi ad istanza di parte - in vista dell’avvio di trattative per
addivenire direttamente ad un’intesa sul divorzio.
C. Con decisione 15
luglio 2021 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad CO 1 il beneficio del
gratuito patrocinio, ritenuto nondimeno una partecipazione a suo carico di fr.
100.– mensili da versare allo Stato quale quota parte ai relativi costi legali.
D. Con istanza 26 luglio
2021 l’avv. C__________ ha chiesto al primo giudice di decidere l’istanza 19
maggio 2020 di gratuito patrocinio di RE 1.
Con decisione 28 luglio
2021 il Pretore aggiunto ha respinto la relativa domanda chiedente il gratuito
patrocinio in quanto riferita all’avv. C__________.
E. Con reclamo 30 luglio
2021, introdotto senza l’assistenza di un legale, RE 1 postula ora la riforma
di quest’ultima decisione nel senso di annullarla e di accogliere la sua
richiesta 19 maggio 2020 di gratuito patrocinio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione 28 luglio 2021 è
stata impugnata dalla reclamante con gravame 30 luglio 2021. Il reclamo risulta
così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Inoltre il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in
parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(cpv. 3).
3.1 In virtù del compito pubblico
che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560
consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad
art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,
in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.
118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad
art. 119).
3.2 Non vi è un diritto alla
libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al
giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella
prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase
CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.
12 ad art. 119; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,
in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530
segg.; Trezzini, op. cit., n. 26
ad art. 118).
3.3 Non
esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF
141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3
CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un
altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e
non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo
consenso (Bühler, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva
autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o
d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in
considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore
d’ufficio già designato (Bühler, op.
cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,
anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico
di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà
alla preventiva autorizzazione del giudice.
3.4 Il patrocinatore che opera in
regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il
compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la
sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia
con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.
118; Huber, op. cit., n. 12 e 15
ad art. 118; Emmel, op. cit., n.
11 ad art. 119; Bühler, op. cit.,
n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel
patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di
famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se
quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura
si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini,
op. cit., n. 14 ad art. 119).
3.5 L’esigenza di sottoporre al
giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del
legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso
di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di
gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della
collettività.
4. Ora, quand’anche un
po' più specificati ed aggiornati (IIICCA 13.2020.97/98 11 febbraio 2021), i
principi poc’anzi riassunti collimano con quelli già richiamati dal Pretore
aggiunto a sostegno della decisione di diniego del gratuito patrocinio. In
particolare, riferendosi al caso concreto il primo giudice ha rilevato che lo
scritto datato 10 settembre 2020, con cui l’avv. C__________ aveva comunicato
di non più rappresentare la reclamante, non adempiva ai menzionati presupposti
di sostituzione, ma si limitava a sottoporre al giudice una revoca del mandato
a posteriori che dava per implicita e scontata una sua autorizzazione in tal
senso. Dato altresì atto che, in effetti, quale nuovo patrocinatore per la
procedura di cui all’inc. n. SO.2020.527 si era notificata l’avv. M__________,
egli ha pertanto respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio
riferita all’avv. C__________, senza riguardo ad un esame degli altri
presupposti di legge, ovvero quello di indigenza e di probabilità di esito
favorevole della causa.
5. La reclamante
contesta l’argomentazione e la conclusione del Pretore aggiunto poiché, a suo
modo di vedere, l’avv. C__________ non aveva agito in veste di patrocinatore
d’ufficio, ma era stata da lei scelta liberamente. Precisa di averle revocato
il mandato poiché era venuta meno la sua fiducia, diritto questo che le doveva
essere riconosciuto. A fronte di queste circostanze non era quindi necessario
raccogliere una preventiva autorizzazione da parte del Pretore aggiunto.
5.1 Giova anzitutto rilevare che,
affermato di non dover sottoporre ad approvazione del giudice la revoca della
scelta e relativa sostituzione del legale chiamato ad operare in un contesto di
gratuito patrocinio, la reclamante neppure pretende di essersi preventivamente
rivolta al Pretore aggiunto. E questo già basta ad escludere una qualsiasi
ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti.
5.2 Invero poi nemmeno il
distinguo tra patrocinatore d’ufficio da una parte e aspirante gratuito
patrocinatore o gratuito patrocinatore dall’altra, cui sembra riferirsi la
reclamante, soccorre l’interessata. È indubbio che il rapporto fra patrocinato
e avvocato può sussistere nella misura in cui il loro legame è retto dalla
fiducia. Ma questo vale comunque e a prescindere, quindi anche nell’uno come
nell’altro caso. Resta il fatto che in un contesto di gratuito patrocinio si è
confrontati con una relazione tripartita dove lo Stato non è solo chiamato a
finanziare un mandato privato tra cliente e legale, bensì a designare un legale
per la tutela degli interessi di colui che postula siffatto beneficio, incarico
che viene poi retribuito in base alla pertinente e vigente regolamentazione
(sopra, consid. 3.1; DTF 141 III 560 consid. 3.2.2). Poco importa se poi, alla
resa dei conti e per prassi, il giudice si attiene ad una preferenza espressa
dalla parte richiedente. Questo non cambia la competenza del giudice e neppure
pone la base per un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio,
dell’aspirante gratuito patrocinatore o del gratuito patrocinatore,
rispettivamente ad una libera sostituzione dei medesimi. Una disparità di
trattamento in proposito non si giustifica né, a ben vedere, è stata
sostanziata dalla reclamante che invero si limita a non condividere “il
discorso del Pretore”.
5.3 Come spiegato, l’intervento
in causa di un nuovo patrocinatore in sostituzione di un precedente legale
comporta giocoforza un aumento di costi di cui, in regime di gratuito
patrocinio, deve farsi carico lo Stato (sopra, consid. 3.5). E di ciò si tiene
appunto conto esigendo che quell’intervento sia preventivamente approvato dal
giudice chiamato poi a statuire sulla relativa retribuzione. Avendo postulato
il beneficio del gratuito patrocinio con istanza datata 19 maggio 2020, la
pretesa perdita soggettiva di fiducia della reclamante nell’aspirante gratuito
patrocinatore avv. C__________ andava quindi quantomeno resa nota e motivata
davanti al Pretore aggiunto che avrebbe poi, se del caso, autorizzato la
sostituzione (sopra, consid. 3.4).
5.4 Tutto ciò considerato, a
fronte della pacifica scelta di non procedere in tal senso ribadita con
persistenza innanzi a questa Camera, e del diniego di gratuito patrocinio che
ne è conseguito, invano la reclamante rivendica qui una diversa soluzione in
virtù della propria documentata indigenza e impossibilità a sostenere le spese
legali, rispettivamente di una sorta di discriminazione per il fatto che la
domanda di gratuito patrocinio del marito convenuto è stata accolta. Pertanto,
in definitiva, la decisione in esame non rileva neanche da un’errata
applicazione del diritto imputabile al Pretore aggiunto. Da cui la reiezione
del reclamo.
6. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dall’interessata, restano a suo carico.
Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio
opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste
osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 luglio 2021 di RE
1 è respinto.
2. Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 200.– e già anticipate, restano a carico della
reclamante.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).