Lexipedia

Decisione

13.2021.82

Diniego di gratuito patrocinio. La sostituzione del patrocinatore d'ufficio, aspirante gratuito patrocinatore e gratuito patrocinatore va preventivamente autorizzata dal giudice chiamato poi a decidere sulla sua remunerazione

18 gennaio 2022Italiano12 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.82

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.527 (protezione unione coniugale - procedura sommaria)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 maggio 2020 da

RE

1

già

patrocinata dall’avv. C__________

ora

patrocinata dall’avv. M__________

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30

luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 28 luglio 2021 con cui il Pretore

aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1975) e CO 1 (1974)

si sono uniti in matrimonio il 17 giugno 2020 ad __________. Dalla loro unione

sono nate due figlie.

Con istanza 19 maggio 2020

RE 1 ha convenuto in giudizio il marito e ha chiesto l’adozione di misure a

protezione dell’unione coniugale, oltre il beneficio del gratuito patrocinio

con la rappresentanza legale dell’avv. C__________.

B. All’udienza del 18

giugno 2020 il marito ha formulato le sue osservazioni e, a sua volta, ha

chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale

dell’avv. PA 1.

In esito alla discussione

intervenuta in quella sede le parti hanno raggiunto un accordo che il Pretore

aggiunto ha omologato seduta stante, sospendendo poi la procedura - da

riattivarsi ad istanza di parte - in vista dell’avvio di trattative per

addivenire direttamente ad un’intesa sul divorzio.

C. Con decisione 15

luglio 2021 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad CO 1 il beneficio del

gratuito patrocinio, ritenuto nondimeno una partecipazione a suo carico di fr.

100.– mensili da versare allo Stato quale quota parte ai relativi costi legali.

D. Con istanza 26 luglio

2021 l’avv. C__________ ha chiesto al primo giudice di decidere l’istanza 19

maggio 2020 di gratuito patrocinio di RE 1.

Con decisione 28 luglio

2021 il Pretore aggiunto ha respinto la relativa domanda chiedente il gratuito

patrocinio in quanto riferita all’avv. C__________.

E. Con reclamo 30 luglio

2021, introdotto senza l’assistenza di un legale, RE 1 postula ora la riforma

di quest’ultima decisione nel senso di annullarla e di accogliere la sua

richiesta 19 maggio 2020 di gratuito patrocinio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione 28 luglio 2021 è

stata impugnata dalla reclamante con gravame 30 luglio 2021. Il reclamo risulta

così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Inoltre il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

3.1 In virtù del compito pubblico

che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560

consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad

art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,

in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.

118; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad

art. 119).

3.2 Non vi è un diritto alla

libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella

prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase

CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.

12 ad art. 119; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,

in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530

segg.; Trezzini, op. cit., n. 26

ad art. 118).

3.3 Non

esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF

141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3

CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un

altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e

non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo

consenso (Bühler, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva

autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o

d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,

op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore

d’ufficio già designato (Bühler, op.

cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,

anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico

di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà

alla preventiva autorizzazione del giudice.

3.4 Il patrocinatore che opera in

regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il

compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la

sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia

con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.

118; Huber, op. cit., n. 12 e 15

ad art. 118; Emmel, op. cit., n.

11 ad art. 119; Bühler, op. cit.,

n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel

patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di

famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se

quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura

si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini,

op. cit., n. 14 ad art. 119).

3.5 L’esigenza di sottoporre al

giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del

legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso

di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di

gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della

collettività.

4. Ora, quand’anche un

po' più specificati ed aggiornati (IIICCA 13.2020.97/98 11 febbraio 2021), i

principi poc’anzi riassunti collimano con quelli già richiamati dal Pretore

aggiunto a sostegno della decisione di diniego del gratuito patrocinio. In

particolare, riferendosi al caso concreto il primo giudice ha rilevato che lo

scritto datato 10 settembre 2020, con cui l’avv. C__________ aveva comunicato

di non più rappresentare la reclamante, non adempiva ai menzionati presupposti

di sostituzione, ma si limitava a sottoporre al giudice una revoca del mandato

a posteriori che dava per implicita e scontata una sua autorizzazione in tal

senso. Dato altresì atto che, in effetti, quale nuovo patrocinatore per la

procedura di cui all’inc. n. SO.2020.527 si era notificata l’avv. M__________,

egli ha pertanto respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

riferita all’avv. C__________, senza riguardo ad un esame degli altri

presupposti di legge, ovvero quello di indigenza e di probabilità di esito

favorevole della causa.

5. La reclamante

contesta l’argomentazione e la conclusione del Pretore aggiunto poiché, a suo

modo di vedere, l’avv. C__________ non aveva agito in veste di patrocinatore

d’ufficio, ma era stata da lei scelta liberamente. Precisa di averle revocato

il mandato poiché era venuta meno la sua fiducia, diritto questo che le doveva

essere riconosciuto. A fronte di queste circostanze non era quindi necessario

raccogliere una preventiva autorizzazione da parte del Pretore aggiunto.

5.1 Giova anzitutto rilevare che,

affermato di non dover sottoporre ad approvazione del giudice la revoca della

scelta e relativa sostituzione del legale chiamato ad operare in un contesto di

gratuito patrocinio, la reclamante neppure pretende di essersi preventivamente

rivolta al Pretore aggiunto. E questo già basta ad escludere una qualsiasi

ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti.

5.2 Invero poi nemmeno il

distinguo tra patrocinatore d’ufficio da una parte e aspirante gratuito

patrocinatore o gratuito patrocinatore dall’altra, cui sembra riferirsi la

reclamante, soccorre l’interessata. È indubbio che il rapporto fra patrocinato

e avvocato può sussistere nella misura in cui il loro legame è retto dalla

fiducia. Ma questo vale comunque e a prescindere, quindi anche nell’uno come

nell’altro caso. Resta il fatto che in un contesto di gratuito patrocinio si è

confrontati con una relazione tripartita dove lo Stato non è solo chiamato a

finanziare un mandato privato tra cliente e legale, bensì a designare un legale

per la tutela degli interessi di colui che postula siffatto beneficio, incarico

che viene poi retribuito in base alla pertinente e vigente regolamentazione

(sopra, consid. 3.1; DTF 141 III 560 consid. 3.2.2). Poco importa se poi, alla

resa dei conti e per prassi, il giudice si attiene ad una preferenza espressa

dalla parte richiedente. Questo non cambia la competenza del giudice e neppure

pone la base per un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio,

dell’aspirante gratuito patrocinatore o del gratuito patrocinatore,

rispettivamente ad una libera sostituzione dei medesimi. Una disparità di

trattamento in proposito non si giustifica né, a ben vedere, è stata

sostanziata dalla reclamante che invero si limita a non condividere “il

discorso del Pretore”.

5.3 Come spiegato, l’intervento

in causa di un nuovo patrocinatore in sostituzione di un precedente legale

comporta giocoforza un aumento di costi di cui, in regime di gratuito

patrocinio, deve farsi carico lo Stato (sopra, consid. 3.5). E di ciò si tiene

appunto conto esigendo che quell’intervento sia preventivamente approvato dal

giudice chiamato poi a statuire sulla relativa retribuzione. Avendo postulato

il beneficio del gratuito patrocinio con istanza datata 19 maggio 2020, la

pretesa perdita soggettiva di fiducia della reclamante nell’aspirante gratuito

patrocinatore avv. C__________ andava quindi quantomeno resa nota e motivata

davanti al Pretore aggiunto che avrebbe poi, se del caso, autorizzato la

sostituzione (sopra, consid. 3.4).

5.4 Tutto ciò considerato, a

fronte della pacifica scelta di non procedere in tal senso ribadita con

persistenza innanzi a questa Camera, e del diniego di gratuito patrocinio che

ne è conseguito, invano la reclamante rivendica qui una diversa soluzione in

virtù della propria documentata indigenza e impossibilità a sostenere le spese

legali, rispettivamente di una sorta di discriminazione per il fatto che la

domanda di gratuito patrocinio del marito convenuto è stata accolta. Pertanto,

in definitiva, la decisione in esame non rileva neanche da un’errata

applicazione del diritto imputabile al Pretore aggiunto. Da cui la reiezione

del reclamo.

6. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dall’interessata, restano a suo carico.

Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio

opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste

osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 luglio 2021 di RE

1 è respinto.

2. Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 200.– e già anticipate, restano a carico della

reclamante.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).