13.2021.83
Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Un'attività legale che non si traduce in allegato scritto non è necessariamente ingiustificata
22 febbraio 2022Italiano18 min
approvare la sua nota professionale e riconoscerle la retribuzione totale di fr.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.83
Lugano
22 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.282 (divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 6 ottobre [correttamente: novembre] 2018 da
PI
2
patrocinato
dall’ PA 1
contro
PI
1
patrocinata
dall’ RE 1
e ora sul reclamo 29
luglio 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 21 luglio 2021 con cui il
Pretore ha, fra l’altro, ammesso la sua assistita al beneficio del gratuito
patrocinio, statuendo nel contempo sulla remunerazione dovuta alla legale;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 6 novembre
2018 introdotta innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 6, PI 2 ha promosso
azione di divorzio unilaterale nei confronti della moglie PI 1, postulando nel
contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio incluso il costo
del rappresentante avv. PA 1.
L’11 dicembre 2018, oltre ai
documenti richiesti dal Pretore, anche PI 1 ha presentato istanza di gratuito
patrocinio comprensiva della remunerazione dell’avv. RE 1.
All’udienza di
conciliazione tenutasi il 19 dicembre 2018, in via cautelare, le parti hanno
raggiunto un parziale accordo in punto al principio del divorzio e ad affidamento,
mantenimento e relazioni personali del figlio __________. Così invitato dal
Pretore, il 1° febbraio 2019 PI 2 ha quindi motivato i punti rimasti litigiosi.
Fatti
B. Con ordinanza 4
febbraio 2019 il Pretore ha assegnato alla moglie il termine per la risposta,
prorogato a più riprese con ordinanze 5 marzo 2019, 9 aprile 2019 e 17 maggio
2019. Il 5 luglio 2019 è poi stato assegnato il termine suppletorio per la
risposta. Il 26 agosto 2019 il Pretore ha sospeso la procedura fino al 30
ottobre 2019, scadenza più volte posticipata (l’ultima volta fino al 29 maggio
2020) e infine annullata a fronte della convenzione di divorzio completa
sottopostagli dalle parti.
Il 15 marzo 2021 si è
tenuta l’udienza istruttoria, in esito alla quale sono stati raccolti i
documenti mancanti e aggiornati.
C. Il 7 luglio 2021
l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale per le prestazioni
svolte a favore della sua assistita, esponendo una retribuzione di complessivi
fr. 7'303.70, di cui fr. 6'165.– di onorario, fr. 616.50 di spese e fr. 522.20
di IVA al 7.7%.
D. Nel contesto della decisione
finale emessa il 21 luglio 2021 il Pretore ha, fra l’altro, posto entrambe le
parti al beneficio del gratuito patrocinio e fissato la remunerazione dovuta ai
rispettivi legali. All’avv. RE 1 il primo giudice ha riconosciuto una
retribuzione di fr. 2'985.45, che includeva fr. 2'520.– di onorario, fr. 252.–
di spese e fr. 213.45 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).
E. Con reclamo 29 luglio
2021 l’avv. RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 7 nel senso di
approvare la sua nota professionale e riconoscerle la retribuzione totale di fr.
7'303.70.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
notificata il 21 luglio 2021, è pervenuta l’indomani alla reclamante (doc. A al
reclamo). Spedito con invio raccomandato 30 luglio 2021 (timbro postale sulla
busta d’invio originale) giunto alla cancelleria del tribunale il 2 agosto
2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.3
Inoltre, rievocata appunto la
procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore, richiamata la
tariffa oraria di fr. 180.– valida in regime di gratuito patrocinio (art. 4
Rtar) e il limite forfettario di fr. 4'200.– valido nelle causa di stato (art.
5.
Rtar), ha rilevato come la reclamante non avesse chiesto l’autorizzazione a
superare quest’ultimo importo. Per apprezzamento ha quindi stimato in 23 ore il
dispendio orario remunerabile dell’avv. PA 1, che non aveva prodotto una nota
professionale. Ciò posto e sempre per apprezzamento, a fronte di una nota
professionale che superava il limite forfettario, ha invece ritenuto giustificato
riconoscere complessive 14 ore di lavoro alla reclamante, da cui l’onorario di
fr. 2'520.–, oltre spese e IVA.
2.2
La reclamante rileva che la
liquidazione e lo scioglimento del regime matrimoniale, in particolare riguardo
l’abitazione coniugale detenuta in comproprietà, aveva comportato trattative delicate,
lunghe e difficili ma necessarie. Prova ne erano le ripetute proroghe di
termini e sospensione della causa. Anche il tema previdenziale aveva imposto vari
aggiornamenti di documenti. Arbitraria quindi la riduzione a 5 ore delle 26 ore
esposte a titolo di “esame dei documenti, contatti con la cliente e l’avvocato
di controparte e allestimento delle note interne”, da riconoscere integralmente.
Inoltre, in quanto necessarie per la tutela degli interessi della sua
assistita, tutte le oltre 34 ore comprovate con la nota d’onorario andavano retribuite
senza riguardo al limite forfettario di fr. 4'200.–.
3.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime
di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base
della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di
spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per
cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1
Salvo diversa decisione del
giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione
dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta
unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar), corrispondenti
a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile
giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo
resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le
prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato
dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv.
1.
Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il
tema dell’onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti
per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto
modo di rammentare quand’anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del
16.
marzo 2021 consid. 3).
3.2
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134
del 30 marzo 2021 consid. 3).
4.
La reclamante
rimprovera al Pretore di avere ridotto l’onorario da lei esposto, e meglio le
complessive 34 ore e 15 minuti a 14 ore, senza prima darle modo di prendere
posizione sulle obiezioni mosse alla sua nota d’onorario.
Invano la reclamante si
duole per il fatto di non essere stata preventivamente interpellata dal Pretore.
Il primo giudice ha in effetti evidenziato la presenza agli atti della sua nota
d’onorario che includeva già il dettaglio di tutte le sue prestazioni di cui l’interessata
rivendicava - e rivendica ora - il pagamento. E, invero, quest’ultima non spiega
perché il primo giudice avrebbe dovuto nuovamente sentirla. Il Pretore ha inoltre
precisato che l’onorario ivi conteggiato “supera l’importo di CHF 4'200.– e che
l’avvocato non ha comunicato alla Pretura di aver superato predetto importo
rispettivamente non ha chiesto l’autorizzazione a superarlo”, sicché a fronte
dell’“onorario qui riconosciuto all’avv. PA 1 e il fatto che l’avv. RE 1 non ha
allestito alcun allegato di risposta, ma si è occupata di allestire la
convenzione, nel caso in esame si giustifica riconoscerle 14 ore per un
onorario di CHF 2'520.– oltre spese e IVA”. Ciò posto, quand’anche non
condivisa dall’interessata, la decisione sulla remunerazione neppure sarebbe censurabile
in quanto priva di una motivazione. La critica risulta quindi infondata.
5.
La reclamante chiede
l’integrale riconoscimento delle ore di cui al dettaglio annesso alla nota
professionale 7 luglio 2021 senza riguardo al limite di fr. 4'200.–, poiché “il
suo operato si è effettivamente limitato a quanto necessario per la tutela dei
legittimi interessi della propria cliente”. La decisione pretorile evidenzia tuttavia
come la reclamante non abbia segnalato l’avvenuto superamento di quella cifra
così da essere autorizzata a farlo. E, dal canto suo, la reclamante non pretende
di avere ossequiato a tale obbligo verso il Pretore, men che meno di avere
tentato di giustificare la necessità a che venisse fissato un nuovo importo e
di essere poi stata autorizzata a derogarvi entro questi termini (sopra,
consid. 3.1). Pertanto, nella misura in cui pretende le sia retribuito un monte
ore che va oltre il dispendio di tempo massimo di circa 23 ore lavorative, il
reclamo si conferma infondato.
6.
La reclamante censura
le appena 14 ore di lavoro fissate dal primo giudice, di cui verosimilmente 3
ore per le udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura, 5 ore per
l’esame dei documenti e i contatti con il cliente e l’avvocato di controparte e
3.
ore per l’allestimento della convenzione, quando invece per la controparte di
ore ne erano state ammesse 23. Arbitrarie in particolare le 5 ore ritenute a
titolo di esame dei documenti e contatti con il cliente e l’avvocato di
controparte, che chiede di aumentare a 26 ore.
6.1
Il Pretore ha commisurato il
dispendio di tempo della reclamante rapportandolo a quello del gratuito
patrocinatore di controparte fissato in complessive 23 ore lavoro di cui 12 per
l’allestimento degli allegati, 3 per le udienze, 3 per la corrispondenza con e
dalla Pretura e 5 per l’esame dei documenti e i contatti con il cliente e
l’avvocato di controparte. Sicché, di riflesso, ha in effetti conteggiato le 14
ore a lei riconosciute in 3 ore per l’allestimento della convenzione, posto che
l’interessata non aveva allestito un allegato di risposta, 3 ore per le
udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura e 5 ore per l’esame
dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di controparte.
6.2
La reclamante non formula
puntuali contestazioni in merito al dispendio di tempo di 3 ore per
l’allestimento della convenzione, 3 ore per le udienze e 3 ore per la
corrispondenza con e dalla Pretura. Motivo per cui, al riguardo, la questione
non merita una disamina più approfondita. Posto il monte ore forfettario
massimo previsto dall’art. 5 Rtar - che per i ricordati motivi (sopra, consid.
5) non può qui essere superato - si tratta ora di stabilire se la decurtazione
di complessive 9 ore e 20 minuti operata dal Pretore regga a fronte delle
critiche della reclamante.
7.
A detta della reclamante,
pur in un contesto di ampio potere di apprezzamento, il Pretore deve comunque
valutare caso per caso. Nello specifico l’interessata reputa arbitraria la riduzione
a 5 ore per l’esame dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di
controparte in quanto le sue prestazioni erano tutte essenziali e giustificate
anche dalle numerose trattative extragiudiziali finalizzate ad una transazione,
conclusasi con la convenzione completa poi omologata dal primo giudice.
7.1
Già si è detto che, per
apprezzamento (sopra, consid. 2.1), il Pretore ha giustificato il dispendio di
tempo per l’avv. PA 1 in 23 ore di lavoro, dipartendosi in sostanza dal limite
di onorario massimo ammissibile (sopra, consid. 3.1) e riconoscendone di contro
14.
alla reclamante. La particolarità nella fattispecie in esame è data dal
fatto che così facendo il Pretore ha equiparato il rispettivo dispendio orario,
distinguendolo unicamente in punto al tempo stimato per l’allestimento degli
allegati (sopra, consid. 6.1), questo senza invero disporre di due conteggi
dettagliati paragonabili fra di loro. Premesso che il dispendio di tempo -
peraltro oggetto di stima e non basato su un dettaglio delle prestazioni eseguite
- riconosciuto all’avv. PA 1 non può essere l’unico criterio né il criterio
determinante per definire l’onorario dell’avv. RE 1, il procedere del primo
giudice ha avuto di fatto quale conseguenza uno stralcio netto e a priori di
quelle prestazioni che - a suo giudizio - non si sono concretizzate in un
allegato scritto, a svantaggio della reclamante e di un’attività legale che
aveva comunque supportato con la sua nota professionale dettagliata 7 luglio
2021.
7.2
Il gratuito patrocinio copre
le prestazioni svolte con effetto dalla presentazione della relativa istanza
(art. 119 cpv. 4 CPC), intervenuta in concreto l’11 dicembre 2018 (sopra,
consid. A) insieme alla trasmissione di documenti così espressamente richiesti
dal Pretore con ordinanza 8 novembre 2018. Ora, tra il 13 novembre 2018, data
di ricezione della menzionata petizione, e il 5 febbraio 2019, data di
ricezione del citato allegato di motivazione dei punti litigiosi con relativa
ordinanza 4 febbraio 2019 che le assegnava il termine per la risposta, la
reclamante espone un dispendio di tempo totale di 680 minuti. Dedotte le 2 ore di
durata dell’udienza di conciliazione (19 dicembre 2018), il dispendio
complessivo si attesta in 560 minuti, ovvero 9 ore e 20 minuti.
Vero è che parte di queste
prestazioni sono discutibili. Ma difficilmente si può sindacare sulla necessità
per la legale di un lasso di tempo adeguato per comunque chinarsi sulle
richieste avanzate dalla controparte, esaminarle, raccogliere i relativi
documenti e - ancora - prendere contatto con la propria cliente. Non foss’altro
in vista dell’udienza di conciliazione. Del resto nel corrispondente periodo il
Pretore ha pur sempre riconosciuto al legale di controparte - che come detto
non ha prodotto alcuna nota professionale - un totale di 12 ore di lavoro per
l’allestimento della petizione 6 novembre 2018 (act. I) e per l’allestimento
della relativa motivazione sui punti litigiosi presentata il 1° febbraio 2019
(act. IV). E, quand’anche non vi sia traccia fisica di un allegato di risposta,
questo non vuol dire che fino a quel momento l’interessata non abbia dovuto lavorare
in quest’ottica. In tal senso, pertanto, l’apprezzamento del Pretore può
considerarsi costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e frutto
di una contestuale errata applicazione del diritto.
7.3
Premesso ciò, sotto questo
profilo si giustifica di riconoscere un complessivo di 6 ore posto il 13
novembre 2018 l’esame della petizione, della documentazione e il contatto
telefonico con la cliente (120 minuti), il 19 novembre 2018 le 5 e-mail con
esame relativi documenti dalla cliente (60 minuti), il 3 dicembre 2018 il
colloquio con la cliente (20 minuti), il 4 dicembre 2018 l’aggiornamento ed
esame documenti con e-mail per attestazione LPP (40 minuti), l’11 dicembre 2018
la verifica con aggiornamento dei documenti trasmessi alla Pretura (60 minuti),
il 19 dicembre 2018 il colloquio con la cliente prima dell’udienza (15 minuti),
il 7 gennaio 2019 l’esame rapporto di ascolto del figlio (10 minuti) e il 5
febbraio 2019 l’esame della motivazione della petizione (30 minuti). Il tempo
così riconosciuto va ad integrare le 5 ore di esame di documenti, contatti con
la cliente e l’avvocato di controparte finalizzate alle trattative bonali
intercorse fra le parti e che sono sfociate nella convenzione finale per il cui
allestimento la reclamante si è vista appunto riconoscere 3 ore di lavoro.
In definitiva, il dispendio
totale di ore della reclamante passa da 14 a complessive 20, di cui 3 ore per
l’allestimento di quella convenzione, 3 ore per le udienze, 3 ore per la
corrispondenza con e dalla Pretura e 11 ore per l’esame dei documenti e i
contatti con la cliente e l’avvocato di controparte. Alla tariffa oraria di fr.
180.–, l’onorario dovutole si attesta in fr. 3'600.– oltre fr. 360.– di importo
forfettario per le spese (10% dell’onorario riconosciuto: art. 6 cpv. 1 Rtar) e
fr. 305.– di IVA (7.7% su fr. 3'960.–). Entro questi limiti il reclamo merita
quindi accoglimento.
8.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG In
parziale accoglimento del gravame, la retribuzione della reclamante per l’attività
svolta quale patrocinatrice d’ufficio passa da fr. 2'985.45 a complessivi fr.
4'265.– (sopra, consid. 7.3) e che, a fronte di due censure completamente
destituite di fondamento (sopra, consid. 4 e 5), chiedeva di aumentare a fr.
7'303.70. Tutto sommato esce vincente in ragione di 1/4 soccombendo per i 3/4.
In applicazione della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), la quota parte
delle spese processuali a carico della reclamante va così quantificata in fr.
300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato. Il suo
grado di soccombenza non giustifica un’indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 2021
dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 7
della decisione 21 luglio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
(inc. n. DM.2018.282) è così riformato:
“7. A favore del gratuito patrocinatore, avv. RE 1, è
riconosciuto:
- onorario fr. 3'600.–
- spese fr. 360.–
- IVA
7.7% su fr. 3'960.– fr. 305.–
Totale fr. 4'265.–”
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico dell’avv. RE 1 in
ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello
Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
- alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
4'318.25, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).