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Decisione

13.2021.83

Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Un'attività legale che non si traduce in allegato scritto non è necessariamente ingiustificata

22 febbraio 2022Italiano18 min

approvare la sua nota professionale e riconoscerle la retribuzione totale di fr.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.83

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2018.282 (divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione 6 ottobre [correttamente: novembre] 2018 da

PI

2

patrocinato

dall’ PA 1

contro

PI

1

patrocinata

dall’ RE 1

e ora sul reclamo 29

luglio 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 21 luglio 2021 con cui il

Pretore ha, fra l’altro, ammesso la sua assistita al beneficio del gratuito

patrocinio, statuendo nel contempo sulla remunerazione dovuta alla legale;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 6 novembre

2018 introdotta innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 6, PI 2 ha promosso

azione di divorzio unilaterale nei confronti della moglie PI 1, postulando nel

contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio incluso il costo

del rappresentante avv. PA 1.

L’11 dicembre 2018, oltre ai

documenti richiesti dal Pretore, anche PI 1 ha presentato istanza di gratuito

patrocinio comprensiva della remunerazione dell’avv. RE 1.

All’udienza di

conciliazione tenutasi il 19 dicembre 2018, in via cautelare, le parti hanno

raggiunto un parziale accordo in punto al principio del divorzio e ad affidamento,

mantenimento e relazioni personali del figlio __________. Così invitato dal

Pretore, il 1° febbraio 2019 PI 2 ha quindi motivato i punti rimasti litigiosi.

Fatti

B. Con ordinanza 4

febbraio 2019 il Pretore ha assegnato alla moglie il termine per la risposta,

prorogato a più riprese con ordinanze 5 marzo 2019, 9 aprile 2019 e 17 maggio

2019. Il 5 luglio 2019 è poi stato assegnato il termine suppletorio per la

risposta. Il 26 agosto 2019 il Pretore ha sospeso la procedura fino al 30

ottobre 2019, scadenza più volte posticipata (l’ultima volta fino al 29 maggio

2020) e infine annullata a fronte della convenzione di divorzio completa

sottopostagli dalle parti.

Il 15 marzo 2021 si è

tenuta l’udienza istruttoria, in esito alla quale sono stati raccolti i

documenti mancanti e aggiornati.

C. Il 7 luglio 2021

l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale per le prestazioni

svolte a favore della sua assistita, esponendo una retribuzione di complessivi

fr. 7'303.70, di cui fr. 6'165.– di onorario, fr. 616.50 di spese e fr. 522.20

di IVA al 7.7%.

D. Nel contesto della decisione

finale emessa il 21 luglio 2021 il Pretore ha, fra l’altro, posto entrambe le

parti al beneficio del gratuito patrocinio e fissato la remunerazione dovuta ai

rispettivi legali. All’avv. RE 1 il primo giudice ha riconosciuto una

retribuzione di fr. 2'985.45, che includeva fr. 2'520.– di onorario, fr. 252.–

di spese e fr. 213.45 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).

E. Con reclamo 29 luglio

2021 l’avv. RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 7 nel senso di

approvare la sua nota professionale e riconoscerle la retribuzione totale di fr.

7'303.70.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata,

notificata il 21 luglio 2021, è pervenuta l’indomani alla reclamante (doc. A al

reclamo). Spedito con invio raccomandato 30 luglio 2021 (timbro postale sulla

busta d’invio originale) giunto alla cancelleria del tribunale il 2 agosto

2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.3

Inoltre, rievocata appunto la

procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore, richiamata la

tariffa oraria di fr. 180.– valida in regime di gratuito patrocinio (art. 4

Rtar) e il limite forfettario di fr. 4'200.– valido nelle causa di stato (art.

5.

Rtar), ha rilevato come la reclamante non avesse chiesto l’autorizzazione a

superare quest’ultimo importo. Per apprezzamento ha quindi stimato in 23 ore il

dispendio orario remunerabile dell’avv. PA 1, che non aveva prodotto una nota

professionale. Ciò posto e sempre per apprezzamento, a fronte di una nota

professionale che superava il limite forfettario, ha invece ritenuto giustificato

riconoscere complessive 14 ore di lavoro alla reclamante, da cui l’onorario di

fr. 2'520.–, oltre spese e IVA.

2.2

La reclamante rileva che la

liquidazione e lo scioglimento del regime matrimoniale, in particolare riguardo

l’abitazione coniugale detenuta in comproprietà, aveva comportato trattative delicate,

lunghe e difficili ma necessarie. Prova ne erano le ripetute proroghe di

termini e sospensione della causa. Anche il tema previdenziale aveva imposto vari

aggiornamenti di documenti. Arbitraria quindi la riduzione a 5 ore delle 26 ore

esposte a titolo di “esame dei documenti, contatti con la cliente e l’avvocato

di controparte e allestimento delle note interne”, da riconoscere integralmente.

Inoltre, in quanto necessarie per la tutela degli interessi della sua

assistita, tutte le oltre 34 ore comprovate con la nota d’onorario andavano retribuite

senza riguardo al limite forfettario di fr. 4'200.–.

3.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime

di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base

della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di

spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per

cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.1

Salvo diversa decisione del

giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione

dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta

unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar), corrispondenti

a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile

giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo

resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le

prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato

dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv.

1.

Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il

tema dell’onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti

per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto

modo di rammentare quand’anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del

16.

marzo 2021 consid. 3).

3.2

La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la

causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività

del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio

anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha

richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere

d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il

risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134

del 30 marzo 2021 consid. 3).

4.

La reclamante

rimprovera al Pretore di avere ridotto l’onorario da lei esposto, e meglio le

complessive 34 ore e 15 minuti a 14 ore, senza prima darle modo di prendere

posizione sulle obiezioni mosse alla sua nota d’onorario.

Invano la reclamante si

duole per il fatto di non essere stata preventivamente interpellata dal Pretore.

Il primo giudice ha in effetti evidenziato la presenza agli atti della sua nota

d’onorario che includeva già il dettaglio di tutte le sue prestazioni di cui l’interessata

rivendicava - e rivendica ora - il pagamento. E, invero, quest’ultima non spiega

perché il primo giudice avrebbe dovuto nuovamente sentirla. Il Pretore ha inoltre

precisato che l’onorario ivi conteggiato “supera l’importo di CHF 4'200.– e che

l’avvocato non ha comunicato alla Pretura di aver superato predetto importo

rispettivamente non ha chiesto l’autorizzazione a superarlo”, sicché a fronte

dell’“onorario qui riconosciuto all’avv. PA 1 e il fatto che l’avv. RE 1 non ha

allestito alcun allegato di risposta, ma si è occupata di allestire la

convenzione, nel caso in esame si giustifica riconoscerle 14 ore per un

onorario di CHF 2'520.– oltre spese e IVA”. Ciò posto, quand’anche non

condivisa dall’interessata, la decisione sulla remunerazione neppure sarebbe censurabile

in quanto priva di una motivazione. La critica risulta quindi infondata.

5.

La reclamante chiede

l’integrale riconoscimento delle ore di cui al dettaglio annesso alla nota

professionale 7 luglio 2021 senza riguardo al limite di fr. 4'200.–, poiché “il

suo operato si è effettivamente limitato a quanto necessario per la tutela dei

legittimi interessi della propria cliente”. La decisione pretorile evidenzia tuttavia

come la reclamante non abbia segnalato l’avvenuto superamento di quella cifra

così da essere autorizzata a farlo. E, dal canto suo, la reclamante non pretende

di avere ossequiato a tale obbligo verso il Pretore, men che meno di avere

tentato di giustificare la necessità a che venisse fissato un nuovo importo e

di essere poi stata autorizzata a derogarvi entro questi termini (sopra,

consid. 3.1). Pertanto, nella misura in cui pretende le sia retribuito un monte

ore che va oltre il dispendio di tempo massimo di circa 23 ore lavorative, il

reclamo si conferma infondato.

6.

La reclamante censura

le appena 14 ore di lavoro fissate dal primo giudice, di cui verosimilmente 3

ore per le udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura, 5 ore per

l’esame dei documenti e i contatti con il cliente e l’avvocato di controparte e

3.

ore per l’allestimento della convenzione, quando invece per la controparte di

ore ne erano state ammesse 23. Arbitrarie in particolare le 5 ore ritenute a

titolo di esame dei documenti e contatti con il cliente e l’avvocato di

controparte, che chiede di aumentare a 26 ore.

6.1

Il Pretore ha commisurato il

dispendio di tempo della reclamante rapportandolo a quello del gratuito

patrocinatore di controparte fissato in complessive 23 ore lavoro di cui 12 per

l’allestimento degli allegati, 3 per le udienze, 3 per la corrispondenza con e

dalla Pretura e 5 per l’esame dei documenti e i contatti con il cliente e

l’avvocato di controparte. Sicché, di riflesso, ha in effetti conteggiato le 14

ore a lei riconosciute in 3 ore per l’allestimento della convenzione, posto che

l’interessata non aveva allestito un allegato di risposta, 3 ore per le

udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura e 5 ore per l’esame

dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di controparte.

6.2

La reclamante non formula

puntuali contestazioni in merito al dispendio di tempo di 3 ore per

l’allestimento della convenzione, 3 ore per le udienze e 3 ore per la

corrispondenza con e dalla Pretura. Motivo per cui, al riguardo, la questione

non merita una disamina più approfondita. Posto il monte ore forfettario

massimo previsto dall’art. 5 Rtar - che per i ricordati motivi (sopra, consid.

5) non può qui essere superato - si tratta ora di stabilire se la decurtazione

di complessive 9 ore e 20 minuti operata dal Pretore regga a fronte delle

critiche della reclamante.

7.

A detta della reclamante,

pur in un contesto di ampio potere di apprezzamento, il Pretore deve comunque

valutare caso per caso. Nello specifico l’interessata reputa arbitraria la riduzione

a 5 ore per l’esame dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di

controparte in quanto le sue prestazioni erano tutte essenziali e giustificate

anche dalle numerose trattative extragiudiziali finalizzate ad una transazione,

conclusasi con la convenzione completa poi omologata dal primo giudice.

7.1

Già si è detto che, per

apprezzamento (sopra, consid. 2.1), il Pretore ha giustificato il dispendio di

tempo per l’avv. PA 1 in 23 ore di lavoro, dipartendosi in sostanza dal limite

di onorario massimo ammissibile (sopra, consid. 3.1) e riconoscendone di contro

14.

alla reclamante. La particolarità nella fattispecie in esame è data dal

fatto che così facendo il Pretore ha equiparato il rispettivo dispendio orario,

distinguendolo unicamente in punto al tempo stimato per l’allestimento degli

allegati (sopra, consid. 6.1), questo senza invero disporre di due conteggi

dettagliati paragonabili fra di loro. Premesso che il dispendio di tempo -

peraltro oggetto di stima e non basato su un dettaglio delle prestazioni eseguite

- riconosciuto all’avv. PA 1 non può essere l’unico criterio né il criterio

determinante per definire l’onorario dell’avv. RE 1, il procedere del primo

giudice ha avuto di fatto quale conseguenza uno stralcio netto e a priori di

quelle prestazioni che - a suo giudizio - non si sono concretizzate in un

allegato scritto, a svantaggio della reclamante e di un’attività legale che

aveva comunque supportato con la sua nota professionale dettagliata 7 luglio

2021.

7.2

Il gratuito patrocinio copre

le prestazioni svolte con effetto dalla presentazione della relativa istanza

(art. 119 cpv. 4 CPC), intervenuta in concreto l’11 dicembre 2018 (sopra,

consid. A) insieme alla trasmissione di documenti così espressamente richiesti

dal Pretore con ordinanza 8 novembre 2018. Ora, tra il 13 novembre 2018, data

di ricezione della menzionata petizione, e il 5 febbraio 2019, data di

ricezione del citato allegato di motivazione dei punti litigiosi con relativa

ordinanza 4 febbraio 2019 che le assegnava il termine per la risposta, la

reclamante espone un dispendio di tempo totale di 680 minuti. Dedotte le 2 ore di

durata dell’udienza di conciliazione (19 dicembre 2018), il dispendio

complessivo si attesta in 560 minuti, ovvero 9 ore e 20 minuti.

Vero è che parte di queste

prestazioni sono discutibili. Ma difficilmente si può sindacare sulla necessità

per la legale di un lasso di tempo adeguato per comunque chinarsi sulle

richieste avanzate dalla controparte, esaminarle, raccogliere i relativi

documenti e - ancora - prendere contatto con la propria cliente. Non foss’altro

in vista dell’udienza di conciliazione. Del resto nel corrispondente periodo il

Pretore ha pur sempre riconosciuto al legale di controparte - che come detto

non ha prodotto alcuna nota professionale - un totale di 12 ore di lavoro per

l’allestimento della petizione 6 novembre 2018 (act. I) e per l’allestimento

della relativa motivazione sui punti litigiosi presentata il 1° febbraio 2019

(act. IV). E, quand’anche non vi sia traccia fisica di un allegato di risposta,

questo non vuol dire che fino a quel momento l’interessata non abbia dovuto lavorare

in quest’ottica. In tal senso, pertanto, l’apprezzamento del Pretore può

considerarsi costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e frutto

di una contestuale errata applicazione del diritto.

7.3

Premesso ciò, sotto questo

profilo si giustifica di riconoscere un complessivo di 6 ore posto il 13

novembre 2018 l’esame della petizione, della documentazione e il contatto

telefonico con la cliente (120 minuti), il 19 novembre 2018 le 5 e-mail con

esame relativi documenti dalla cliente (60 minuti), il 3 dicembre 2018 il

colloquio con la cliente (20 minuti), il 4 dicembre 2018 l’aggiornamento ed

esame documenti con e-mail per attestazione LPP (40 minuti), l’11 dicembre 2018

la verifica con aggiornamento dei documenti trasmessi alla Pretura (60 minuti),

il 19 dicembre 2018 il colloquio con la cliente prima dell’udienza (15 minuti),

il 7 gennaio 2019 l’esame rapporto di ascolto del figlio (10 minuti) e il 5

febbraio 2019 l’esame della motivazione della petizione (30 minuti). Il tempo

così riconosciuto va ad integrare le 5 ore di esame di documenti, contatti con

la cliente e l’avvocato di controparte finalizzate alle trattative bonali

intercorse fra le parti e che sono sfociate nella convenzione finale per il cui

allestimento la reclamante si è vista appunto riconoscere 3 ore di lavoro.

In definitiva, il dispendio

totale di ore della reclamante passa da 14 a complessive 20, di cui 3 ore per

l’allestimento di quella convenzione, 3 ore per le udienze, 3 ore per la

corrispondenza con e dalla Pretura e 11 ore per l’esame dei documenti e i

contatti con la cliente e l’avvocato di controparte. Alla tariffa oraria di fr.

180.–, l’onorario dovutole si attesta in fr. 3'600.– oltre fr. 360.– di importo

forfettario per le spese (10% dell’onorario riconosciuto: art. 6 cpv. 1 Rtar) e

fr. 305.– di IVA (7.7% su fr. 3'960.–). Entro questi limiti il reclamo merita

quindi accoglimento.

8.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG In

parziale accoglimento del gravame, la retribuzione della reclamante per l’attività

svolta quale patrocinatrice d’ufficio passa da fr. 2'985.45 a complessivi fr.

4'265.– (sopra, consid. 7.3) e che, a fronte di due censure completamente

destituite di fondamento (sopra, consid. 4 e 5), chiedeva di aumentare a fr.

7'303.70. Tutto sommato esce vincente in ragione di 1/4 soccombendo per i 3/4.

In applicazione della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), la quota parte

delle spese processuali a carico della reclamante va così quantificata in fr.

300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato. Il suo

grado di soccombenza non giustifica un’indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 2021

dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 7

della decisione 21 luglio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

(inc. n. DM.2018.282) è così riformato:

“7. A favore del gratuito patrocinatore, avv. RE 1, è

riconosciuto:

- onorario fr. 3'600.–

- spese fr. 360.–

- IVA

7.7% su fr. 3'960.– fr. 305.–

Totale fr. 4'265.–”

2.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico dell’avv. RE 1 in

ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello

Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

- alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

4'318.25, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).