13.2021.84
Condono delle spese processuali
19 gennaio 2022Italiano3 min
13.2021.84
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2021.84
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 26
luglio 2021 di
IS
1
chiedente il condono
delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui
all’inc. n. 13.2020.106 emessa l’11 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del
Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 11 gennaio
2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il
reclamo 9 ottobre 2020 di IS 1 contro la decisione 30 settembre 2020 con cui il
Pretore aggiunto aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio
nell’ambito della procedura di cui all’inc. n. OR.2020.11 della Pretura del
Considerandi
Distretto di Bellinzona;
che, contestualmente,
questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali
di fr. 500.–;
che con istanza 26 luglio
2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha
chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che l’UIPA ha trasmesso
per competenza la richiesta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che, giusta l’art.
112.
CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione
(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono
(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese
processuali;
che l’art. 112 CPC
conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle
spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove, come nel
Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che
sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per
deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),
nel caso concreto quindi la III CCA;
che l’istanza di condono
delle spese dev’essere debitamente motivata;
che nel caso concreto la
sola indicazione fornita dalla richiedente di versare in precarie condizioni
economiche non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da
respingere;
che eccezionalmente si
prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che la domanda di condono
non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza 26 luglio 2021 di IS
1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la
sentenza 11 gennaio 2021 della III CCA è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese processuali.
3. Notificazione:
- ;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).