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Decisione

13.2021.84

Condono delle spese processuali

19 gennaio 2022Italiano3 min

13.2021.84

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2021.84

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 26

luglio 2021 di

IS

1

chiedente il condono

delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui

all’inc. n. 13.2020.106 emessa l’11 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del

Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 11 gennaio

2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il

reclamo 9 ottobre 2020 di IS 1 contro la decisione 30 settembre 2020 con cui il

Pretore aggiunto aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio

nell’ambito della procedura di cui all’inc. n. OR.2020.11 della Pretura del

Considerandi

Distretto di Bellinzona;

che, contestualmente,

questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali

di fr. 500.–;

che con istanza 26 luglio

2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha

chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che l’UIPA ha trasmesso

per competenza la richiesta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che, giusta l’art.

112.

CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione

(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono

(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese

processuali;

che l’art. 112 CPC

conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle

spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove, come nel

Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che

sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per

deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),

nel caso concreto quindi la III CCA;

che l’istanza di condono

delle spese dev’essere debitamente motivata;

che nel caso concreto la

sola indicazione fornita dalla richiedente di versare in precarie condizioni

economiche non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da

respingere;

che eccezionalmente si

prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che la domanda di condono

non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza 26 luglio 2021 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la

sentenza 11 gennaio 2021 della III CCA è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese processuali.

3. Notificazione:

- ;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).