Lexipedia

Decisione

13.2021.85

Condono delle spese processuali

19 gennaio 2022Italiano4 min

i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.85

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 26

luglio 2021 di

IS

1

chiedente il condono

delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni su reclamo di cui agli

inc. n. 13.2020.108, emessa l’11 gennaio 2021, rispettivamente n. 13.2020.64

emessa l’8 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 8 gennaio 2021

la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo

10 luglio 2020 di IS 1 contro la decisione 30 giugno 2020 con cui il Pretore

aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della

procedura di cui all’inc. n. OR.2020.40 della Pretura di Lugano, sezione 1;

che, contestualmente,

questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali

di fr. 500.–;

che con decisione 11

gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha

respinto il reclamo 9 ottobre 2020 di IS 1 contro la decisione 30 settembre

2020 con cui il Pretore aggiunto aveva respinto la sua istanza di gratuito

patrocinio nell’ambito dell’inc. n. OR.2020.10 della Pretura del Distretto di

Bellinzona;

che, contestualmente,

questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali

di fr. 500.–;

che con istanza 26 luglio

2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha

chiesto il condono delle spese poste a suo carico con le menzionate sentenze;

che l’UIPA ha trasmesso

per competenza la richiesta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che, giusta l’art.

112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione

(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono

(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese

processuali;

che l’art. 112 CPC

conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle

spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove, come nel

Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che

sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per

deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),

nel caso concreto quindi la III CCA;

che l’istanza di condono

delle spese dev’essere debitamente motivata;

che nel caso concreto la

sola indicazione fornita dalla richiedente di versare in precarie condizioni

economiche non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da

respingere;

che eccezionalmente si

prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura, ma la

richiedente non potrà contare in futuro su altrettanta comprensione;

che la domanda di condono

non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda 26 luglio 2021 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con le

sentenze 8 gennaio 2021 e 11 gennaio 2021 della III CCA è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese processuali.

3. Notificazione:

- ;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di complessivi fr. 1'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per

Fatti

i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

Considerandi

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).