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Decisione

13.2021.86

L'assegnazione di un termine per emendare l'atto introduttivo della causa è una disposizione ordinatoria processuale. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Il gravame deve essere scritto e motivato

18 gennaio 2022Italiano7 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.86

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice

unico (art.48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.19

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 26

luglio 2021 da

RE 1

e ora sul reclamo 6 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 28 luglio

2021 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per emendare la petizione;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta in data 27 aprile 2021 l’autorizzazione ad

agire, con atto 26 luglio 2021 RE 1 ha esposto quanto segue:

“mi riferisco all’autorizzazione sopraccitata e le

riconfermo le pretese, a nome mio e __________, __________, __________/__________

1) Aggiornamento quote e nominativi rispettivi eredi

2)

Sfr. 1 al mq annui per sfalcio incolti (totale mq 5000) a partire dall’anno

2000, fr. 5000 annui

3)

3% sul pezzo di vendita dei fondi nr. __________ e nr. __________ per ricerca

acquirenti (verbale del 1994)

4)

Prezzo di vendita dei mappali __________ e __________ adeguato al prezzo di

mercato attuale

5)

Rimborso spese anticipate dai miei genitori (imposte, raggruppamento terreni,

contributi parcheggi per mappali __________-__________, altre spese anticipate

6)

Sfr 10'000.- per tempo concesso per mostrare mappali nr. __________ e nr. __________,

fotocopie documenti e lettere per acquirenti e lettere Comune __________ per

permuta sentiero

7)

Esigo venga rispettato accordo con i signori __________ e __________ per lo

scambio dei mappali __________ e __________ (nr. Attuali) a loro assegnati in

compenso di denaro dell’equivalente prezzo stabilito dalla stima cantonale del

1985

8)

Valore attribuito al mappale nr. __________

In

attesa di una sua risposta in merito la ringrazio e porgo distinti saluti”.

B. Con

decisione 28 luglio 2021 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per

presentare la petizione e i documenti in un numero di copie sufficienti, per

motivare la petizione e completarla, in particolare per indicare contro chi sia

diretta, con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, la petizione

sarebbe stata considerata come non avvenuta (dispositivo pto 1), e lo ha

altresì invitato a rivolgersi a un patrocinatore (dispositivo pto 2).

C. Con

reclamo 28 luglio 2021 RE 1 così si esprime: “in riferimento alla decisione del

Pretore di Locarno Campagna del 28 luglio 2021 (…) vi comunico che non siamo

d’accordo con quanto scritto”.

Considerando

in diritto: 1. La decisione 28 luglio 2021 con cui il Pretore, in

applicazione dell’art. 132 CPC, ha assegnato un termine per emendare l’atto

introduttivo della causa è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi

dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei combinati disposti art.

319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile

con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

Il

giudizio impugnato è pervenuto a RE 1 il 30 luglio 2021. Spedito il 6 agosto

2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta

l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

allegazione di fatti nuovi o la produzione di mezzi di prova. Di conseguenza, i

documenti n. 2 e 4 prodotti con il reclamo non possono essere presi in

considerazione.

3. Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non

espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile

solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra

2).

Poiché

l’impugnabilità della decisione di cui trattasi non è espressamente prevista

dal CPC, era da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Il reclamante non ha però sostenuto né reso verosimile l’esistenza

di siffatto pregiudizio. In assenza di una premessa fondamentale del reclamo,

il gravame è quindi inammissibile.

4. Il

gravame è poi inammissibile anche per un altro motivo. L’art. 321 cpv. 1 CPC

prescrive che il reclamo dev’essere scritto e motivato. Deve, tra l’altro,

contenere i motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare

dove il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente

perché abbia applicato in modo errato il diritto.

Nel

caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la

decisione impugnata e non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione

errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte

del giudice di prime cure. Egli non contesta la decisione nella misura in cui

essa accerta che non è dato di comprendere contro chi è diretta l’azione, quali

sono i fatti a sostegno delle pretese fatte valere, quale il valore di causa e

quali i mezzi di prova indicati né, ancora, la mancanza di una spiegazione dei

fatti. Neppure contesta che, come presentata, la petizione è incomprensibile.

Il reclamo sarebbe quindi inammissibile anche perché non sufficientemente motivato.

Comunque

sia, rilevato che l’art. 221 CPC prescrive il contenuto minimo della petizione,

e che è compito del procedente fornire tutte le indicazioni necessarie, già un

esame sommario dell’atto 26 luglio 2021 di RE 1 permette agevolmente di confermare

le mancanze evidenziate dal Pretore, al quale non si può rimproverare un

manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del

diritto per avergli assegnato un termine per emendarlo e completarlo.

5. Le

spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione

degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG

(tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni

su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC).

6. Il

presente reclamo, la cui inammissibilità è manifesta viene evaso da questa

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 agosto 2021 di RE 1 contro la

decisione 28 luglio 2021 è inammissibile.

2. Le

spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.–, sono poste a

carico del reclamante.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause

a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).