13.2021.87
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile riferito al processo concreto. Spese. Curatela di rappresentanza del figlio in un'azione indipendente di contestazione di riconoscimento di paternità
18 gennaio 2022Italiano11 min
aggiunto per nuova decisione. Postula inoltre che le spese giudiziarie della procedura
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.87
13.2021.88
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.1 (azione di contestazione di riconoscimento di paternità) della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 gennaio 2020
da
CO
1
patrocinato dall’ RA 2
contro
RE
1
patrocinata dalla curatrice
RA 1
e ora sul reclamo 10
agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 5 luglio 2021 con cui il Pretore
aggiunto ha dichiarato chiusa l’istruttoria e, conseguentemente, fissato
l’udienza per le arringhe finali;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 maggio 2018, a __________
(Cuba), __________, cittadina cubana residente a __________, Italia, ha dato
alla luce RE 1.
Con dichiarazione di
paternità datata 28 maggio 2018, formalizzata innanzi ad un notaio di Cuba, CO
1, cittadino svizzero, ha riconosciuto RE 1 come sua figlia. Terminata la
procedura di trascrizione della paternità negli atti di stato civile svizzeri e
ottenuti i documenti ufficiali per il viaggio, il 28 dicembre 2018 RE 1 è
giunta in Svizzera, domiciliata presso il padre.
Fatti
B. Con petizione 9 gennaio
2020 promossa innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nei
confronti di RE 1, CO 1 ha contestato il riconoscimento di paternità e chiesto
di sopprimere il rapporto di filiazione con effetto retroattivo.
Con decisione 13/25 febbraio
2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP) ha
istituito una curatela di rappresentanza personale a favore di RE 1 e in veste
di curatrice ha designato l’avv. RA 1.
Con osservazioni 26 marzo
2020 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza [correttamente: petizione]. In via
subordinata ne ha chiesto l’accoglimento e che sia fatto ordine all’Ufficio di
stato civile di provvedere alle relative cancellazioni dagli atti una volta
cresciuta in giudicato la sentenza.
CO 1, con replica 2 giugno
2020, e RE 1, con duplica 15 luglio 2020, hanno entrambi ribadito le rispettive
richieste.
C. Al dibattimento 20
settembre 2020 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove, che
il Pretore aggiunto ha ammesso “di principio”, decidendo di assumere dapprima
la prova peritale.
La perizia 10 novembre
2020, allestita dal Laboratorio di Diagnostica Molecolare, ha concluso che “i
risultati ottenuti confermano quindi che il signor CO 1 NON è il padre
biologico della bambina RE 1”.
In data 17 maggio 2021 è
ancora stata sentita quale teste la Dottoressa __________.
D. Con ordinanza 5 luglio
2021 il Pretore aggiunto ha deciso di non assumere le prove non ancora esperite
e ha dichiarato chiusa l’istruttoria, citando infine le parti per le arringhe
finali.
E. Con reclamo 10 agosto
2021RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la
riforma della decisione 5 luglio 2021 nel senso di assumere le restanti prove.
In via subordinata ne chiede l’annullamento con rinvio della causa al Pretore
aggiunto per nuova decisione. Postula inoltre che le spese giudiziarie della procedura
di reclamo siano poste a carico dello Stato e che, in via sussidiaria, le sia
concesso il beneficio del gratuito patrocinio rispettivamente che quelle spese
siano poste a carico di CO 1 e di __________ in ragione di metà ciascuno.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta con decisione 12 agosto 2021 del presidente di
questa Camera.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere ulteriori prove e dichiarato chiusa
l’istruttoria è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e
321.
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo nel
termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 6 luglio 2021. Rilevato che, in quanto azione
indipendente, la causa di contestazione del riconoscimento di paternità è retta
dalla procedura semplificata (art. 295 PC) cui torna applicabile la sospensione
dei termini giusta l’art. 145 CPC, il gravame, rimesso alla posta il 10 agosto
2021, risulta tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie valide tra il 15
luglio e il 15 agosto incluso, e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo
suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Per la reclamante il
rifiuto di assumere la testimonianza in via rogatoriale di __________ residente
a Cuba e la dichiarazione raccolta da un notaio in cui questi si sarebbe dovuto
riconoscere quale possibile padre biologico e finanche l’interrogatorio
dell’attore, è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile. La
critica è manifestamente infondata.
3.1
Per quanto dato di capire,
ammesso che l’attore sembra effettivamente non essere il padre biologico della
convenuta, la reclamante sostiene che l’accoglimento dell’azione di
contestazione del riconoscimento di paternità senza avere certezza
dell’identità del padre biologico è suscettibile di crearle un pregiudizio difficilmente
riparabile perché potrebbe essere privata di un padre per lungo tempo, oltre
che della cittadinanza svizzera e del domicilio svizzero, del relativo sostegno
finanziario, del rapporto affettivo con lui e il nonno paterno e della propria
routine quotidiana.
L’argomentazione della
reclamante si fonda qui sull’ipotesi di un giudizio di merito negativo. Tale
ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di
merito negativo è insito in tutte le cause.
3.2
Non solo, ma è da rilevare
che la mancata assunzione della prova neppure è suscettibile di arrecare alla
reclamante un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento di
questo processo, che ha per oggetto la contestazione del riconoscimento della
paternità nei confronti della convenuta. In questo contesto la mancanza di
sufficienti informazioni in merito alla paternità biologica non è rilevante. Lo
potrebbe essere, semmai, in una futura causa di accertamento della paternità.
Non è dato di comprendere,
né la reclamante lo spiega, perché la mancata assunzione delle prove di cui
trattasi possa causare un aggravamento a scapito della posizione complessiva
della reclamante in seno a questo processo. E questo esclude a priori l’ipotesi
di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.3
Sostiene la reclamante che
con l’annullamento del legame di filiazione andrebbe perso il foro in Svizzera
per promuovere un’eventuale procedura di accertamento della paternità biologica
indicata dall’attore in tale __________ residente a Cuba. Poiché si sarebbe
allora dovuta ricongiungere con la madre, madre che risiedeva in Italia e che
verosimilmente non avrebbe promosso causa avendo essa negato qualsiasi
relazione fisica con questi durante il concepimento, l’attuale procedimento era
il solo mezzo per la reclamante di tutelare i propri interessi, da cui il
pregiudizio difficilmente riparabile. Se non che, per i medesimi motivi già
illustrati nel considerando precedente, anche questi argomenti sono estranei
alla presente procedura. La questione non merita quindi ulteriore disamina.
Sembra sfuggire alla reclamante che, l’azione di contestazione del
riconoscimento di paternità - per la quale la reclamante si è appunto vista
istituire una curatela di rappresentanza (doc. 1) - non ha quale scopo la
costituzione di un foro giuridico per un’eventuale futura azione di
accertamento di paternità, e neppure quello di anticipare accertamenti
istruttori in quest’ottica. Peraltro, la reclamante neppure spiega perché la
pretesa impossibilità a poi promuovere in Svizzera quella precisa causa
verrebbe meno facendo gli accertamenti in punto al padre biologico.
3.4
Gli argomenti sollevati dalla
reclamante, tutti estranei al processo di cui trattasi, non sono idonei a
configurare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza
di una premessa fondamentale il reclamo, la cui natura pretestuosa non sfugge,
dev’essere dichiarato inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo).
Il reclamo è proposto
nell’ambito di un’azione indipendente ai sensi dell’art. 295 CPC (sopra,
consid. 1) - estranea ad una controversia matrimoniale (cfr. art. 95 cpv. 2
lett. e CPC) - di cui la reclamante è a tutti gli effetti parte. A fronte di argomenti
palesemente inammissibili, non si ravvisano elementi per una ripartizione
secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) degli oneri processuali, sicché
richiamato il principio della soccombenza tali costi restano a carico della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il
reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
5.
A fronte di un
gravame palesemente inammissibile, la procedura davanti a questa Camera
risultava sin dall’inizio sprovvista di esito favorevole (art. 117 lett. b
CPC). Inoltre non vi è traccia di elementi che consentano di concludere
all’esistenza di un suo stato d’indigenza (art. 117 lett. a CPC). La
contestuale domanda di gratuito patrocinio avanzata in questa sede di giudizio
va di conseguenza respinta.
6.
Il reclamo, che
sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 agosto 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La richiesta di
gratuito patrocinio 10 agosto 2021 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
del reclamo sono stabilite in fr. 300.– e sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 10 agosto 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di causa senza
carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93
LTF.