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Decisione

13.2021.87

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile riferito al processo concreto. Spese. Curatela di rappresentanza del figlio in un'azione indipendente di contestazione di riconoscimento di paternità

18 gennaio 2022Italiano11 min

aggiunto per nuova decisione. Postula inoltre che le spese giudiziarie della procedura

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.87

13.2021.88

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2020.1 (azione di contestazione di riconoscimento di paternità) della Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 gennaio 2020

da

CO

1

patrocinato dall’ RA 2

contro

RE

1

patrocinata dalla curatrice

RA 1

e ora sul reclamo 10

agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 5 luglio 2021 con cui il Pretore

aggiunto ha dichiarato chiusa l’istruttoria e, conseguentemente, fissato

l’udienza per le arringhe finali;

ritenuto

in fatto: A. Il 13 maggio 2018, a __________

(Cuba), __________, cittadina cubana residente a __________, Italia, ha dato

alla luce RE 1.

Con dichiarazione di

paternità datata 28 maggio 2018, formalizzata innanzi ad un notaio di Cuba, CO

1, cittadino svizzero, ha riconosciuto RE 1 come sua figlia. Terminata la

procedura di trascrizione della paternità negli atti di stato civile svizzeri e

ottenuti i documenti ufficiali per il viaggio, il 28 dicembre 2018 RE 1 è

giunta in Svizzera, domiciliata presso il padre.

Fatti

B. Con petizione 9 gennaio

2020 promossa innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nei

confronti di RE 1, CO 1 ha contestato il riconoscimento di paternità e chiesto

di sopprimere il rapporto di filiazione con effetto retroattivo.

Con decisione 13/25 febbraio

2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP) ha

istituito una curatela di rappresentanza personale a favore di RE 1 e in veste

di curatrice ha designato l’avv. RA 1.

Con osservazioni 26 marzo

2020 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza [correttamente: petizione]. In via

subordinata ne ha chiesto l’accoglimento e che sia fatto ordine all’Ufficio di

stato civile di provvedere alle relative cancellazioni dagli atti una volta

cresciuta in giudicato la sentenza.

CO 1, con replica 2 giugno

2020, e RE 1, con duplica 15 luglio 2020, hanno entrambi ribadito le rispettive

richieste.

C. Al dibattimento 20

settembre 2020 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove, che

il Pretore aggiunto ha ammesso “di principio”, decidendo di assumere dapprima

la prova peritale.

La perizia 10 novembre

2020, allestita dal Laboratorio di Diagnostica Molecolare, ha concluso che “i

risultati ottenuti confermano quindi che il signor CO 1 NON è il padre

biologico della bambina RE 1”.

In data 17 maggio 2021 è

ancora stata sentita quale teste la Dottoressa __________.

D. Con ordinanza 5 luglio

2021 il Pretore aggiunto ha deciso di non assumere le prove non ancora esperite

e ha dichiarato chiusa l’istruttoria, citando infine le parti per le arringhe

finali.

E. Con reclamo 10 agosto

2021RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la

riforma della decisione 5 luglio 2021 nel senso di assumere le restanti prove.

In via subordinata ne chiede l’annullamento con rinvio della causa al Pretore

aggiunto per nuova decisione. Postula inoltre che le spese giudiziarie della procedura

di reclamo siano poste a carico dello Stato e che, in via sussidiaria, le sia

concesso il beneficio del gratuito patrocinio rispettivamente che quelle spese

siano poste a carico di CO 1 e di __________ in ragione di metà ciascuno.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata respinta con decisione 12 agosto 2021 del presidente di

questa Camera.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere ulteriori prove e dichiarato chiusa

l’istruttoria è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e

321.

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo nel

termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 6 luglio 2021. Rilevato che, in quanto azione

indipendente, la causa di contestazione del riconoscimento di paternità è retta

dalla procedura semplificata (art. 295 PC) cui torna applicabile la sospensione

dei termini giusta l’art. 145 CPC, il gravame, rimesso alla posta il 10 agosto

2021, risulta tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie valide tra il 15

luglio e il 15 agosto incluso, e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo

suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza

del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio

potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

Per la reclamante il

rifiuto di assumere la testimonianza in via rogatoriale di __________ residente

a Cuba e la dichiarazione raccolta da un notaio in cui questi si sarebbe dovuto

riconoscere quale possibile padre biologico e finanche l’interrogatorio

dell’attore, è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile. La

critica è manifestamente infondata.

3.1

Per quanto dato di capire,

ammesso che l’attore sembra effettivamente non essere il padre biologico della

convenuta, la reclamante sostiene che l’accoglimento dell’azione di

contestazione del riconoscimento di paternità senza avere certezza

dell’identità del padre biologico è suscettibile di crearle un pregiudizio difficilmente

riparabile perché potrebbe essere privata di un padre per lungo tempo, oltre

che della cittadinanza svizzera e del domicilio svizzero, del relativo sostegno

finanziario, del rapporto affettivo con lui e il nonno paterno e della propria

routine quotidiana.

L’argomentazione della

reclamante si fonda qui sull’ipotesi di un giudizio di merito negativo. Tale

ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di

merito negativo è insito in tutte le cause.

3.2

Non solo, ma è da rilevare

che la mancata assunzione della prova neppure è suscettibile di arrecare alla

reclamante un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento di

questo processo, che ha per oggetto la contestazione del riconoscimento della

paternità nei confronti della convenuta. In questo contesto la mancanza di

sufficienti informazioni in merito alla paternità biologica non è rilevante. Lo

potrebbe essere, semmai, in una futura causa di accertamento della paternità.

Non è dato di comprendere,

né la reclamante lo spiega, perché la mancata assunzione delle prove di cui

trattasi possa causare un aggravamento a scapito della posizione complessiva

della reclamante in seno a questo processo. E questo esclude a priori l’ipotesi

di un pregiudizio difficilmente riparabile.

3.3

Sostiene la reclamante che

con l’annullamento del legame di filiazione andrebbe perso il foro in Svizzera

per promuovere un’eventuale procedura di accertamento della paternità biologica

indicata dall’attore in tale __________ residente a Cuba. Poiché si sarebbe

allora dovuta ricongiungere con la madre, madre che risiedeva in Italia e che

verosimilmente non avrebbe promosso causa avendo essa negato qualsiasi

relazione fisica con questi durante il concepimento, l’attuale procedimento era

il solo mezzo per la reclamante di tutelare i propri interessi, da cui il

pregiudizio difficilmente riparabile. Se non che, per i medesimi motivi già

illustrati nel considerando precedente, anche questi argomenti sono estranei

alla presente procedura. La questione non merita quindi ulteriore disamina.

Sembra sfuggire alla reclamante che, l’azione di contestazione del

riconoscimento di paternità - per la quale la reclamante si è appunto vista

istituire una curatela di rappresentanza (doc. 1) - non ha quale scopo la

costituzione di un foro giuridico per un’eventuale futura azione di

accertamento di paternità, e neppure quello di anticipare accertamenti

istruttori in quest’ottica. Peraltro, la reclamante neppure spiega perché la

pretesa impossibilità a poi promuovere in Svizzera quella precisa causa

verrebbe meno facendo gli accertamenti in punto al padre biologico.

3.4

Gli argomenti sollevati dalla

reclamante, tutti estranei al processo di cui trattasi, non sono idonei a

configurare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza

di una premessa fondamentale il reclamo, la cui natura pretestuosa non sfugge,

dev’essere dichiarato inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo).

Il reclamo è proposto

nell’ambito di un’azione indipendente ai sensi dell’art. 295 CPC (sopra,

consid. 1) - estranea ad una controversia matrimoniale (cfr. art. 95 cpv. 2

lett. e CPC) - di cui la reclamante è a tutti gli effetti parte. A fronte di argomenti

palesemente inammissibili, non si ravvisano elementi per una ripartizione

secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) degli oneri processuali, sicché

richiamato il principio della soccombenza tali costi restano a carico della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il

reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

5.

A fronte di un

gravame palesemente inammissibile, la procedura davanti a questa Camera

risultava sin dall’inizio sprovvista di esito favorevole (art. 117 lett. b

CPC). Inoltre non vi è traccia di elementi che consentano di concludere

all’esistenza di un suo stato d’indigenza (art. 117 lett. a CPC). La

contestuale domanda di gratuito patrocinio avanzata in questa sede di giudizio

va di conseguenza respinta.

6.

Il reclamo, che

sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 agosto 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La richiesta di

gratuito patrocinio 10 agosto 2021 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo sono stabilite in fr. 300.– e sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 10 agosto 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di causa senza

carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93

LTF.