13.2021.93
Reclamo in materia di assunzione di nuove prove. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
18 gennaio 2022Italiano4 min
che con petizione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.93
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.230 della Pretura di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 25
ottobre 2018 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
e ora sul reclamo 13 agosto 2021 di RE 1;
ritenuto
in fatto:
Fatti
che con petizione
25 ottobre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di
€ 41'000.- a titolo di indebito arricchimento e fr. 1'500.- per risarcimento
del danno, oltre accessori;
che con risposta 24
gennaio 2019 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione;
che con ordinanza 1° marzo
2021 il Pretore ha respinto le prove non ancora assunte, ha dichiarato chiusa
l’istruttoria e convocato le parti per le arringhe finali;
che con istanza 30 giugno
2021 la convenuta ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova, l’audizione
del presidente del CdA della convenuta, la raccolta di informazioni scritte
presso il Ministero pubblico e i documenti da 4 a 10, postulando inoltre di
procedere all’audizione dei testi non ancora assunti;
che con decisione 2 agosto
2021 il Pretore ha respinto l’istanza;
che con reclamo 13 agosto
2021 RE 1 chiede la riforma parziale della suddetta decisione nel senso di
ammettere la produzione dei documenti 4-9;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che la decisione con cui il
Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove è una disposizione
Considerandi
ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 CPC);
che, in applicazione degli
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni;
che la decisione 2 agosto
2021.
è pervenuta alla convenuta il 4 agosto 2021 sicché il reclamo, spedito il
13.
agosto 2021, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che con il rimedio del
reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320
CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b),
ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che la reclamante non ha
reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;
che di conseguenza,
seppure la decisione impugnata sembra non tenga conto dell’effettiva natura dei
documenti prodotti, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il
gravame va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, stabilite
in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono
poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);
che il gravame,
inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 13 agosto
2021 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 13 agosto 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione è dato il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art.
93 LTF, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.