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Decisione

13.2021.93

Reclamo in materia di assunzione di nuove prove. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

18 gennaio 2022Italiano4 min

che con petizione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.93

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.230 della Pretura di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 25

ottobre 2018 da

CO

1

rappr. dall’ RA 2

contro

RE

1

rappr. dall’ RA 1

e ora sul reclamo 13 agosto 2021 di RE 1;

ritenuto

in fatto:

Fatti

che con petizione

25 ottobre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di

€ 41'000.- a titolo di indebito arricchimento e fr. 1'500.- per risarcimento

del danno, oltre accessori;

che con risposta 24

gennaio 2019 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione;

che con ordinanza 1° marzo

2021 il Pretore ha respinto le prove non ancora assunte, ha dichiarato chiusa

l’istruttoria e convocato le parti per le arringhe finali;

che con istanza 30 giugno

2021 la convenuta ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova, l’audizione

del presidente del CdA della convenuta, la raccolta di informazioni scritte

presso il Ministero pubblico e i documenti da 4 a 10, postulando inoltre di

procedere all’audizione dei testi non ancora assunti;

che con decisione 2 agosto

2021 il Pretore ha respinto l’istanza;

che con reclamo 13 agosto

2021 RE 1 chiede la riforma parziale della suddetta decisione nel senso di

ammettere la produzione dei documenti 4-9;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che la decisione con cui il

Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove è una disposizione

Considerandi

ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 CPC);

che, in applicazione degli

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni;

che la decisione 2 agosto

2021.

è pervenuta alla convenuta il 4 agosto 2021 sicché il reclamo, spedito il

13.

agosto 2021, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che con il rimedio del

reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320

CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b),

ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile;

che la reclamante non ha

reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto

pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;

che di conseguenza,

seppure la decisione impugnata sembra non tenga conto dell’effettiva natura dei

documenti prodotti, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il

gravame va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, stabilite

in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono

poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);

che il gravame,

inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 13 agosto

2021 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 13 agosto 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione è dato il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art.

93 LTF, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.