13.2021.94
Reclamo in materia di prove. Pregiudizio difficilmente riparabile. Tutela di interessi degni di protezione. Accesso a informazioni limitato al patrocinatore di una parte con obbligo di non comunicarle alla parte stessa
19 gennaio 2022Italiano15 min
vincolante eccezione fatta per le clausole n. 3, 16, 17(b), 17(c), 17(g) e 19 risultate
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.94
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2015.353 (divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa
con azione 9 dicembre 2015 da
RE
1
patrocinata dall’ RA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ RA 2
e ora sul reclamo 16
agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con cui il Pretore ha
statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (26.04.1947) e CO 1
(02.10.1948), entrambi cittadini germanici, si sono uniti in matrimonio a __________
il 19 novembre 1998. Dalla loro unione non sono nati figli.
B. Con petizione 9
dicembre 2015 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6, lo scioglimento per divorzio del vincolo matrimoniale e la
regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con memoriale 23 novembre
2018 RE 1 ha motivato le proprie richieste in punto alle conseguenze accessorie
al divorzio.
Con risposta 28 febbraio 2019
CO 1 ha aderito alla richiesta di divorzio, sostanziando le proprie
contestazioni e rivendicazioni in punto alla regolamentazione sulle conseguenze
accessorie.
Fatti
I rispettivi antitetici
punti di vista hanno trovato sostanziale conferma per RE 1 nei memoriali di
replica 17 giugno 2019 e triplica 27 settembre 2019, e per CO 1 nella duplica
20 agosto 2019 e quadruplica 31 ottobre 2019.
C. Limitata in via
pregiudiziale l’istruttoria alla questione della validità del contratto
prematrimoniale “Deed of Agreement” sottoscritto dalle parti il 14 novembre
1998, con decisione 29 gennaio 2021 il Pretore ne ha accertato il carattere
vincolante eccezione fatta per le clausole n. 3, 16, 17(b), 17(c), 17(g) e 19 risultate
non omologabili giusta l’art. 279 CPC.
D. All’udienza del 26
aprile 2021 indetta per la continuazione del dibattimento le parti si sono
determinate sui restanti mezzi di prova.
Così richiesta dal
Pretore, il 25 maggio 2021 RE 1 ha comunicato alla Pretura il suo indirizzo
privato con contestuale istanza di non divulgarlo alla controparte, istanza avversata
dalla controparte con scritto 9 giugno 2021.
L’istanza è stata ribadita
dall’interessata il 14 giugno 2021 anche con esplicito riferimento al doc. PPP (contratto
di locazione) già prodotto agli atti in forma anonimizzata, e che la
controparte aveva nel frattempo chiesto di produrre in forma integrale.
E. Con decisione 30
giugno 2021 il Pretore ha statuito sulle prove notificate dalle parti. Fra
queste ha disposto a carico dell’attrice la produzione del doc. PPP non
anonimizzato, limitandone la visione in Pretura al solo patrocinatore del
convenuto facendogli obbligo di non comunicare a quest’ultimo qualsiasi informazione
che riconducesse all’indirizzo dell’attrice. Analogo limite è stato poi disposto
riguardo all’indirizzo indicato il 25 maggio 2021 e acquisito agli atti quale
doc. HHHHH.
F. Con reclamo 16 agosto
2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di riformare
il giudizio impugnato respingendo la richiesta di produzione del doc. PPP in
forma non anonimizzata o, in via sussidiaria, di acquisirlo agli atti in forma
non anonimizzata con limite della sola visione al Pretore. Rispettivamente chiede
che la visione del doc. HHHHH sia limitata al solo Pretore.
L’effetto sospensivo è
stato concesso con decisione 2 novembre 2021.
Con risposta 15 novembre
2021 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e, in via subordinata, che il
doc. PPP fosse perlomeno prodotto indicando l’identità del locatore.
Con replica 3 dicembre
2021, rispettivamente con duplica 24 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le
rispettive domande.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle richieste di prova delle parti fra cui i doc. PPP
e HHHHH, documenti questi oggetto delle istanze di non divulgazione di
informazioni al convenuto e misure protettive giusta l’art. 156 CPC, è una disposizione
ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 segg. e 156 CPC).
Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 e 48 lett. c cifra 1 LOG, la
stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche per la risposta al reclamo
(art. 322 cpv. 2 CPC).
Notificata il 30 giugno
2021, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il giorno 8 luglio 2021
(cfr. tracciamento degli invii; doc. C al reclamo). Tenuto conto della
sospensione dei termini valida tra il 15 luglio e il 15 agosto 2021 incluso
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il reclamo rimesso alla posta il 16 agosto 2021
è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il reclamo, notificato
il 2 novembre 2021, è giunto poi alla controparte l’indomani. Pertanto, spedite
il 15 novembre 2021, anche le relative osservazioni risultano ammissibili.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
Il Pretore, richiamato l’art.
156.
CPC, ha dato atto dei contrastanti interessi delle parti. Ha così ingiunto
alla reclamante di produrre il doc. PPP in forma non anonimizzata,
rispettivamente ha acquisito agli atti quale doc. HHHHH l’indirizzo che la
stessa aveva nel frattempo indicato, imponendo nondimeno al solo patrocinatore
del convenuto di poterne prendere visione in Pretura con l’obbligo di non comunicare
al cliente né l’indirizzo stesso e men che meno qualsiasi informazione che
potesse consentire di risalire al medesimo.
2.2
Dal canto suo la reclamante reputa
questa soluzione inadeguata. Al patrocinatore del convenuto non era stato fatto
sottoscrivere un obbligo di confidenzialità e nemmeno erano state comminate
delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo. Essa sostiene che il suo
interesse a non divulgare l’indirizzo e l’identità del locatore prevale su
quello del convenuto a conoscere tali informazioni.
3.
L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è
espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente (Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad
art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per
l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere
riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre
parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del
reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere
posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di
apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
3.1
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.2
Può invero non essere il caso
quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli,
obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata
la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza
del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Nowotny, in:
Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,
Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In
tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e
tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale
4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
3.3
In quest'ottica, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile deve considerarsi dato a fronte di documenti
che rischiano di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di
terzi, allorquando in applicazione dell’art. 156 CPC la parte coinvolta si vede
negare i provvedimenti chiesti a loro salvaguardia. Questo perché non è
possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni in
essi contenute: in altre parole, non è possibile ritornare indietro ed
eliminare la conoscenza acquisita e che consegue dall’accesso a materiale
prodotto in esecuzione ad un ordine di edizione (sentenza del Tribunale
federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2 con riferimento all'edizione
di documenti bancari).
3.4
In concreto la reclamante
rivendica la totale confidenzialità nei confronti del convenuto del suo
indirizzo privato e informazioni connesse, temendo in modo serio che questi la
contatti poi direttamente come già accaduto in passato e le conseguenti implicazioni
fisiche e psichiche che questo avrebbe significato per la sua persona, rischio a
suo modo di vedere non del tutto scongiurato avendo il Pretore comunque disposto
che ne prendesse visione il patrocinatore del convenuto. Ciò detto,
riconosciuto implicitamente dallo stesso Pretore un interesse degno di
protezione a tutelare l’informazione in oggetto, e non potendosi - per i menzionati
motivi (sopra, consid. 3.3) - cancellare a posteriori la conoscenza così
acquisita, è da considerare adempiuto il presupposto di esistenza di un rischio
di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC in capo alla reclamante. Da questo punto di vista, va quindi ritenuta
l’ammissibilità del suo gravame.
4.
La reclamante rimprovera
al Pretore un’errata applicazione dell’art. 156 CPC e non corretta ponderazione
degli interessi in gioco.
4.1
In applicazione dell’art. 156
CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di
protezione di una parte o di terzi, il giudice prende i provvedimenti necessari
a loro tutela. Il tipo di provvedimento dipende dalle circostanze concrete,
dalla tipologia degli interessi degni di protezione e del rischio di
pregiudizio, ritenuto che il giudice non è limitato in questa sua scelta
disponendo in tal senso di un ampio margine (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 28
ad art. 156; Guyan, Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 5 seg. ad art. 156; Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 18 ad art. 156; Hasenböhler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2016, 3a
ed., n. 15 ad art. 156; Hasenböhler, Das
Beweisrecht der ZPO, 2015, n. 3.106 e 3.107 a pag. 76; Brönnimann, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 14 e 15 ad art.
156). La facoltà di limitare l’accesso a certi documenti o atti processuali al
solo patrocinatore di una parte ad esclusione della parte medesima, rientra
appunto fra questi provvedimenti (loc. cit.).
4.2
La reclamante rileva di avere
giustificato e comprovato la necessità di mantenere confidenziale e quindi di
tutelare il suo indirizzo privato e ogni informazione ad esso riconducibile. In
particolare, come già verificatosi in passato, laddove il convenuto fosse
riuscito a contattarla direttamente erano da considerare le serie ripercussioni
che avrebbe comportato per la sua salute, ripercussioni riconducibili a
comprovate violenze psicologiche subite per molti anni e che ad oggi sono causa
della sua fragilità psichica e dei disagi fisici in cui si manifestava, tra cui
improvvisi attacchi di panico, stati di inquietudine interiore, stati d’animo
depressivi, diffusi sensi di colpa, massicci disturbi del sonno, ecc.. Di fatto
nemmeno vi sarebbe necessità per la controparte di accedere al suo indirizzo
privato, rispettivamente al nominativo del suo locatore - che consentirebbe
facilmente di risalire al suo indirizzo appunto - visto che l’identità della
reclamante non è dubbia e che un eventuale contributo di mantenimento a suo
favore - e quindi la rilevanza di determinare il suo fabbisogno mensile - non è
oramai più tema del divorzio.
Va anzitutto rilevato che il
Pretore ha ritenuto giustificati i motivi addotti dalla reclamante, tant’è che
ha escluso il convenuto dall’accesso alle informazioni in questione.
4.3
Il primo giudice ha tuttavia riconosciuto
il diritto all’informazione del di lui legale, ma con il divieto di comunicare
alcunché al proprio patrocinato. La reclamante afferma che, concedendo al
patrocinatore del convenuto la possibilità di prendere visione dei documenti
non anonimizzati con obbligo di non comunicare tali dati al convenuto, pone il
legale in una situazione di conflitto d’interessi. Proprio per questo
l’adozione di un siffatto provvedimento è di carattere eccezionale ed esige da
parte del legale la sottoscrizione di un obbligo di confidenzialità. Ma il
Pretore non ha né imposto la firma di una dichiarazione in tal senso né
comminato delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo.
4.3.1
La reclamante censura la
mancata sottoscrizione di un obbligo di confidenzialità da parte del
patrocinatore di CO 1 Il Pretore ha ordinato che, una volta prodotto il
documento doc. PPP in forma non anonimizzata, “lo stesso verrà acquisito agli
atti ma non notificato alla controparte” e che “il patrocinatore del convenuto
potrà visionare il documento presso questa Pretura con l’obbligo di non
comunicare al proprio patrocinato l’indirizzo dell’attrice o ogni altra
informazione che potrebbe permettergli di risalire all’indirizzo dell’attrice”.
Inoltre che l’indirizzo rubricato quale doc. HHHHH “può essere visionato dal
patrocinatore del convenuto presso questa Pretura, con obbligo di non divulgare
l’indirizzo al proprio patrocinato” (decisione impugnata, pag. 5 dispositivo n.
3.
e §). Il Pretore ha poi avuto cura di puntualmente specificare nel
dispositivo della decisione gli ordini così impartiti ed imposti all’avvocato
del convenuto (decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 1 e § e pag. 5
dispositivo n. 3 e §). Premesso ciò, non vi sono motivi evidenti per ritenere che
la sottoscrizione da parte del legale di una dichiarazione di confidenzialità le
offrirebbe una maggiore garanzia. Che questa sia senz’altro una via
percorribile è pacifico (Trezzini,
op. cit., n. 30 ad art. 156; Schweizer, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 156). Ma, a ben
vedere, con riferimento al caso che qui ci occupa ancora andrebbe chiarito se a
fronte degli ordini così impartiti dal Pretore, la dichiarazione di
confidenzialità non sia da considerare implicita dal momento che il
patrocinatore prende atto delle informazioni che gli vengono date a queste
precise condizioni. Giova in effetti rilevare che, di per sé, l’obbligo di
discrezione come imposto al legale è già parte integrante della misura di
protezione giusta l’art. 156 CPC e la dichiarazione di confidenzialità costituirebbe
un mero atto formale che, dandosene il caso, il primo giudice potrebbe di fatto
concretizzare quando il patrocinatore del convenuto dovesse chiedere di
prendere visione dei citati documenti. Eventualità questa che, dandosi il caso,
rientrerebbe comunque nella competenza del Pretore. Pertanto, da questo punto
di vista, la necessità di una specifica in tal senso nel dispositivo della
decisione impugnata è comunque discutibile. La questione non ha tuttavia una
portata pratica nel caso che qui ci occupa, visto che la reclamante nemmeno postula
una riforma della decisione impugnata in tal senso.
Da questo punto di vista,
richiamato l’ampio margine di apprezzamento di cui gode il Pretore in punto ai
provvedimenti da adottare in applicazione dell’art. 156 CPC (sopra, consid.
4.1), l’interessata non conforta né un’errata applicazione del diritto né un
accertamento manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del
reclamo.
Se ne deve così concludere
che, al riguardo, non sussistono elementi tali per ritenere la decisione
pretorile costitutiva di un’errata applicazione dell’art. 156 CPC o di un
manifestamente errato accertamento dei fatti.
4.3.2
Invero la reclamante accenna anche
alla mancata comminatoria di una sanzione rispetto agli ordini impartiti al
patrocinatore del convenuto. Posto che su questo punto non traspare in effetti alcunché
dalla decisione impugnata, la reclamante nulla spiega circa la necessità di una
siffatta misura. Poiché, inoltre, neppure sotto questo profilo la reclamante
rivendica riforme di giudizio, non occorre dilungarsi oltre su un tema che può quindi
restare aperto. Da cui, la reiezione del reclamo.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 ha formulato
delle osservazioni al reclamo (9 pagine) proponendo tuttavia argomenti più
finalizzati a censurare la pertinenza dei dispositivi pretorili impugnati - e
sotto questo profilo inutili - che non ad evidenziare l’infondatezza delle
contestazioni sollevate dalla reclamante. Tutto ciò considerato, in
applicazione degli art. 10 segg. Rtar, la reclamante rifonderà alla controparte
un’indennità per ripetibili di fr. 500.– senz’altro adeguata all’impegno utile
così richiestole.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 agosto 2021 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della
reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.