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Decisione

13.2021.94

Reclamo in materia di prove. Pregiudizio difficilmente riparabile. Tutela di interessi degni di protezione. Accesso a informazioni limitato al patrocinatore di una parte con obbligo di non comunicarle alla parte stessa

19 gennaio 2022Italiano15 min

vincolante eccezione fatta per le clausole n. 3, 16, 17(b), 17(c), 17(g) e 19 risultate

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.94

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. DM.2015.353 (divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa

con azione 9 dicembre 2015 da

RE

1

patrocinata dall’ RA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ RA 2

e ora sul reclamo 16

agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con cui il Pretore ha

statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (26.04.1947) e CO 1

(02.10.1948), entrambi cittadini germanici, si sono uniti in matrimonio a __________

il 19 novembre 1998. Dalla loro unione non sono nati figli.

B. Con petizione 9

dicembre 2015 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 6, lo scioglimento per divorzio del vincolo matrimoniale e la

regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Con memoriale 23 novembre

2018 RE 1 ha motivato le proprie richieste in punto alle conseguenze accessorie

al divorzio.

Con risposta 28 febbraio 2019

CO 1 ha aderito alla richiesta di divorzio, sostanziando le proprie

contestazioni e rivendicazioni in punto alla regolamentazione sulle conseguenze

accessorie.

Fatti

I rispettivi antitetici

punti di vista hanno trovato sostanziale conferma per RE 1 nei memoriali di

replica 17 giugno 2019 e triplica 27 settembre 2019, e per CO 1 nella duplica

20 agosto 2019 e quadruplica 31 ottobre 2019.

C. Limitata in via

pregiudiziale l’istruttoria alla questione della validità del contratto

prematrimoniale “Deed of Agreement” sottoscritto dalle parti il 14 novembre

1998, con decisione 29 gennaio 2021 il Pretore ne ha accertato il carattere

vincolante eccezione fatta per le clausole n. 3, 16, 17(b), 17(c), 17(g) e 19 risultate

non omologabili giusta l’art. 279 CPC.

D. All’udienza del 26

aprile 2021 indetta per la continuazione del dibattimento le parti si sono

determinate sui restanti mezzi di prova.

Così richiesta dal

Pretore, il 25 maggio 2021 RE 1 ha comunicato alla Pretura il suo indirizzo

privato con contestuale istanza di non divulgarlo alla controparte, istanza avversata

dalla controparte con scritto 9 giugno 2021.

L’istanza è stata ribadita

dall’interessata il 14 giugno 2021 anche con esplicito riferimento al doc. PPP (contratto

di locazione) già prodotto agli atti in forma anonimizzata, e che la

controparte aveva nel frattempo chiesto di produrre in forma integrale.

E. Con decisione 30

giugno 2021 il Pretore ha statuito sulle prove notificate dalle parti. Fra

queste ha disposto a carico dell’attrice la produzione del doc. PPP non

anonimizzato, limitandone la visione in Pretura al solo patrocinatore del

convenuto facendogli obbligo di non comunicare a quest’ultimo qualsiasi informazione

che riconducesse all’indirizzo dell’attrice. Analogo limite è stato poi disposto

riguardo all’indirizzo indicato il 25 maggio 2021 e acquisito agli atti quale

doc. HHHHH.

F. Con reclamo 16 agosto

2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di riformare

il giudizio impugnato respingendo la richiesta di produzione del doc. PPP in

forma non anonimizzata o, in via sussidiaria, di acquisirlo agli atti in forma

non anonimizzata con limite della sola visione al Pretore. Rispettivamente chiede

che la visione del doc. HHHHH sia limitata al solo Pretore.

L’effetto sospensivo è

stato concesso con decisione 2 novembre 2021.

Con risposta 15 novembre

2021 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e, in via subordinata, che il

doc. PPP fosse perlomeno prodotto indicando l’identità del locatore.

Con replica 3 dicembre

2021, rispettivamente con duplica 24 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le

rispettive domande.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle richieste di prova delle parti fra cui i doc. PPP

e HHHHH, documenti questi oggetto delle istanze di non divulgazione di

informazioni al convenuto e misure protettive giusta l’art. 156 CPC, è una disposizione

ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 segg. e 156 CPC).

Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 e 48 lett. c cifra 1 LOG, la

stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche per la risposta al reclamo

(art. 322 cpv. 2 CPC).

Notificata il 30 giugno

2021, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il giorno 8 luglio 2021

(cfr. tracciamento degli invii; doc. C al reclamo). Tenuto conto della

sospensione dei termini valida tra il 15 luglio e il 15 agosto 2021 incluso

(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il reclamo rimesso alla posta il 16 agosto 2021

è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il reclamo, notificato

il 2 novembre 2021, è giunto poi alla controparte l’indomani. Pertanto, spedite

il 15 novembre 2021, anche le relative osservazioni risultano ammissibili.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

Il Pretore, richiamato l’art.

156.

CPC, ha dato atto dei contrastanti interessi delle parti. Ha così ingiunto

alla reclamante di produrre il doc. PPP in forma non anonimizzata,

rispettivamente ha acquisito agli atti quale doc. HHHHH l’indirizzo che la

stessa aveva nel frattempo indicato, imponendo nondimeno al solo patrocinatore

del convenuto di poterne prendere visione in Pretura con l’obbligo di non comunicare

al cliente né l’indirizzo stesso e men che meno qualsiasi informazione che

potesse consentire di risalire al medesimo.

2.2

Dal canto suo la reclamante reputa

questa soluzione inadeguata. Al patrocinatore del convenuto non era stato fatto

sottoscrivere un obbligo di confidenzialità e nemmeno erano state comminate

delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo. Essa sostiene che il suo

interesse a non divulgare l’indirizzo e l’identità del locatore prevale su

quello del convenuto a conoscere tali informazioni.

3.

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad

art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per

l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere

riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre

parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del

reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere

posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

3.1

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.2

Può invero non essere il caso

quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli,

obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata

la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza

del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Nowotny, in:

Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,

Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In

tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e

tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale

4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).

3.3

In quest'ottica, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile deve considerarsi dato a fronte di documenti

che rischiano di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di

terzi, allorquando in applicazione dell’art. 156 CPC la parte coinvolta si vede

negare i provvedimenti chiesti a loro salvaguardia. Questo perché non è

possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni in

essi contenute: in altre parole, non è possibile ritornare indietro ed

eliminare la conoscenza acquisita e che consegue dall’accesso a materiale

prodotto in esecuzione ad un ordine di edizione (sentenza del Tribunale

federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2 con riferimento all'edizione

di documenti bancari).

3.4

In concreto la reclamante

rivendica la totale confidenzialità nei confronti del convenuto del suo

indirizzo privato e informazioni connesse, temendo in modo serio che questi la

contatti poi direttamente come già accaduto in passato e le conseguenti implicazioni

fisiche e psichiche che questo avrebbe significato per la sua persona, rischio a

suo modo di vedere non del tutto scongiurato avendo il Pretore comunque disposto

che ne prendesse visione il patrocinatore del convenuto. Ciò detto,

riconosciuto implicitamente dallo stesso Pretore un interesse degno di

protezione a tutelare l’informazione in oggetto, e non potendosi - per i menzionati

motivi (sopra, consid. 3.3) - cancellare a posteriori la conoscenza così

acquisita, è da considerare adempiuto il presupposto di esistenza di un rischio

di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC in capo alla reclamante. Da questo punto di vista, va quindi ritenuta

l’ammissibilità del suo gravame.

4.

La reclamante rimprovera

al Pretore un’errata applicazione dell’art. 156 CPC e non corretta ponderazione

degli interessi in gioco.

4.1

In applicazione dell’art. 156

CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di

protezione di una parte o di terzi, il giudice prende i provvedimenti necessari

a loro tutela. Il tipo di provvedimento dipende dalle circostanze concrete,

dalla tipologia degli interessi degni di protezione e del rischio di

pregiudizio, ritenuto che il giudice non è limitato in questa sua scelta

disponendo in tal senso di un ampio margine (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 28

ad art. 156; Guyan, Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 5 seg. ad art. 156; Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 18 ad art. 156; Hasenböhler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2016, 3a

ed., n. 15 ad art. 156; Hasenböhler, Das

Beweisrecht der ZPO, 2015, n. 3.106 e 3.107 a pag. 76; Brönnimann, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 14 e 15 ad art.

156). La facoltà di limitare l’accesso a certi documenti o atti processuali al

solo patrocinatore di una parte ad esclusione della parte medesima, rientra

appunto fra questi provvedimenti (loc. cit.).

4.2

La reclamante rileva di avere

giustificato e comprovato la necessità di mantenere confidenziale e quindi di

tutelare il suo indirizzo privato e ogni informazione ad esso riconducibile. In

particolare, come già verificatosi in passato, laddove il convenuto fosse

riuscito a contattarla direttamente erano da considerare le serie ripercussioni

che avrebbe comportato per la sua salute, ripercussioni riconducibili a

comprovate violenze psicologiche subite per molti anni e che ad oggi sono causa

della sua fragilità psichica e dei disagi fisici in cui si manifestava, tra cui

improvvisi attacchi di panico, stati di inquietudine interiore, stati d’animo

depressivi, diffusi sensi di colpa, massicci disturbi del sonno, ecc.. Di fatto

nemmeno vi sarebbe necessità per la controparte di accedere al suo indirizzo

privato, rispettivamente al nominativo del suo locatore - che consentirebbe

facilmente di risalire al suo indirizzo appunto - visto che l’identità della

reclamante non è dubbia e che un eventuale contributo di mantenimento a suo

favore - e quindi la rilevanza di determinare il suo fabbisogno mensile - non è

oramai più tema del divorzio.

Va anzitutto rilevato che il

Pretore ha ritenuto giustificati i motivi addotti dalla reclamante, tant’è che

ha escluso il convenuto dall’accesso alle informazioni in questione.

4.3

Il primo giudice ha tuttavia riconosciuto

il diritto all’informazione del di lui legale, ma con il divieto di comunicare

alcunché al proprio patrocinato. La reclamante afferma che, concedendo al

patrocinatore del convenuto la possibilità di prendere visione dei documenti

non anonimizzati con obbligo di non comunicare tali dati al convenuto, pone il

legale in una situazione di conflitto d’interessi. Proprio per questo

l’adozione di un siffatto provvedimento è di carattere eccezionale ed esige da

parte del legale la sottoscrizione di un obbligo di confidenzialità. Ma il

Pretore non ha né imposto la firma di una dichiarazione in tal senso né

comminato delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo.

4.3.1

La reclamante censura la

mancata sottoscrizione di un obbligo di confidenzialità da parte del

patrocinatore di CO 1 Il Pretore ha ordinato che, una volta prodotto il

documento doc. PPP in forma non anonimizzata, “lo stesso verrà acquisito agli

atti ma non notificato alla controparte” e che “il patrocinatore del convenuto

potrà visionare il documento presso questa Pretura con l’obbligo di non

comunicare al proprio patrocinato l’indirizzo dell’attrice o ogni altra

informazione che potrebbe permettergli di risalire all’indirizzo dell’attrice”.

Inoltre che l’indirizzo rubricato quale doc. HHHHH “può essere visionato dal

patrocinatore del convenuto presso questa Pretura, con obbligo di non divulgare

l’indirizzo al proprio patrocinato” (decisione impugnata, pag. 5 dispositivo n.

3.

e §). Il Pretore ha poi avuto cura di puntualmente specificare nel

dispositivo della decisione gli ordini così impartiti ed imposti all’avvocato

del convenuto (decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 1 e § e pag. 5

dispositivo n. 3 e §). Premesso ciò, non vi sono motivi evidenti per ritenere che

la sottoscrizione da parte del legale di una dichiarazione di confidenzialità le

offrirebbe una maggiore garanzia. Che questa sia senz’altro una via

percorribile è pacifico (Trezzini,

op. cit., n. 30 ad art. 156; Schweizer, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 156). Ma, a ben

vedere, con riferimento al caso che qui ci occupa ancora andrebbe chiarito se a

fronte degli ordini così impartiti dal Pretore, la dichiarazione di

confidenzialità non sia da considerare implicita dal momento che il

patrocinatore prende atto delle informazioni che gli vengono date a queste

precise condizioni. Giova in effetti rilevare che, di per sé, l’obbligo di

discrezione come imposto al legale è già parte integrante della misura di

protezione giusta l’art. 156 CPC e la dichiarazione di confidenzialità costituirebbe

un mero atto formale che, dandosene il caso, il primo giudice potrebbe di fatto

concretizzare quando il patrocinatore del convenuto dovesse chiedere di

prendere visione dei citati documenti. Eventualità questa che, dandosi il caso,

rientrerebbe comunque nella competenza del Pretore. Pertanto, da questo punto

di vista, la necessità di una specifica in tal senso nel dispositivo della

decisione impugnata è comunque discutibile. La questione non ha tuttavia una

portata pratica nel caso che qui ci occupa, visto che la reclamante nemmeno postula

una riforma della decisione impugnata in tal senso.

Da questo punto di vista,

richiamato l’ampio margine di apprezzamento di cui gode il Pretore in punto ai

provvedimenti da adottare in applicazione dell’art. 156 CPC (sopra, consid.

4.1), l’interessata non conforta né un’errata applicazione del diritto né un

accertamento manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del

reclamo.

Se ne deve così concludere

che, al riguardo, non sussistono elementi tali per ritenere la decisione

pretorile costitutiva di un’errata applicazione dell’art. 156 CPC o di un

manifestamente errato accertamento dei fatti.

4.3.2

Invero la reclamante accenna anche

alla mancata comminatoria di una sanzione rispetto agli ordini impartiti al

patrocinatore del convenuto. Posto che su questo punto non traspare in effetti alcunché

dalla decisione impugnata, la reclamante nulla spiega circa la necessità di una

siffatta misura. Poiché, inoltre, neppure sotto questo profilo la reclamante

rivendica riforme di giudizio, non occorre dilungarsi oltre su un tema che può quindi

restare aperto. Da cui, la reiezione del reclamo.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 ha formulato

delle osservazioni al reclamo (9 pagine) proponendo tuttavia argomenti più

finalizzati a censurare la pertinenza dei dispositivi pretorili impugnati - e

sotto questo profilo inutili - che non ad evidenziare l’infondatezza delle

contestazioni sollevate dalla reclamante. Tutto ciò considerato, in

applicazione degli art. 10 segg. Rtar, la reclamante rifonderà alla controparte

un’indennità per ripetibili di fr. 500.– senz’altro adeguata all’impegno utile

così richiestole.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 agosto 2021 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della

reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,

contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.