13.2021.98
La revoca retroattiva del mandato già conferito in regime di gratuito patrocinio impone al giudice una ponderazione degli interessi in gioco e della buona fede anche quando non ha preventivamente autorizzato la sostituzione del gratuito patrocinatore.
21 marzo 2024Italiano10 min
B. Con decisione 24
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.98
13.2021.99
Lugano
21 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR 2015.9 della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2015 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 16
agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore
aggiunto le ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 marzo 2015
RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 946'351.- oltre
accessori a titolo di risarcimento del danno, postulando altresì di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con risposta 11 novembre
2015 la parte convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Fatti
B. Con decisione 24
novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito
patrocinio con nomina dell’avv. __________ quale patrocinatore.
Con scritto 8 luglio 2021
l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare RE 1.
Con scritto 28 luglio 2021
l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio
di RE 1 e ha postulato che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito
patrocinio con il nuovo patrocinatore.
C. Con decisione 4 agosto
2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione d’ammissione al gratuito
patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. __________ quale
patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda
di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di RE 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale
patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).
D. Con reclamo 16 agosto
2021 RE 1 è insorta contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento
limitatamente al punto 1 del dispositivo.
La controparte non è stata
chiamata a esprimersi sul reclamo.
E. L’incarto OR.2015.9
ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024
essendo prima indisponibile perché presso il perito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il giorno 9 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso
alla posta il 16 agosto 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima dell’all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
Una volta concesso, il
gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione
non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le
mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere
valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango
costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa
affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative
fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve
quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla
corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla
sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del
gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari,
segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento
della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28
giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte
richiedente (Bühler, op. cit., n.
26.
segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.
3.2
In virtù del compito pubblico
che svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid.
3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa
ed., 2017, n. 32 ad art. 118).
3.3
Non esiste un diritto alla
sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi
non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO. Il patrocinatore d’ufficio in
carica può farsi sostituire da un altro avvocato solo se vi sono motivi
oggettivi sufficienti e previo consenso del giudice e con effetto per il
futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di
questo consenso (Bühler, in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva
autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o
d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in
considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118). L’esigenza di sottoporre al giudice
l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non
è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo
avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito
patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/
Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della
collettività.
3.4
Non vi è un diritto alla
libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al
giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella
prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase
CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.
12.
ad art. 119; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,
in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530
segg.; Trezzini, op. cit., n. 26
ad art. 118).
4.
Il
primo giudice ha rilevato che la revoca unilaterale del patrocinatore d’ufficio
non è possibile e che la reclamante non aveva richiesto il suo preventivo
consenso per la sua sostituzione, ritenendo così inevitabile la revoca del
beneficio del gratuito patrocinio concesso con decisione 24 novembre 2015 con
cui aveva nominato l’avv. __________ quale patrocinatore.
La reclamante contesta che
nel caso concreto siano date le condizioni per la revoca del gratuito
patrocinio. Pure ammettendo che era necessario ottenere il preventivo consenso
prima di procedere al cambio del patrocinatore, ritiene che la mancanza del
medesimo non sia motivo per revocare retroattivamente il beneficio del gratuito
patrocinio, revoca che difetterebbe altresì di una base legale.
4.1
Già si è detto, ed è
pacificamente ammesso, che la sostituzione dell’avvocato che interviene in
regime di gratuito patrocinio dev’essere preventivamente autorizzata dal
giudice e supportata da motivi oggettivi, ciò che nel caso concreto non è stato
fatto, la revoca del mandato all’avv. __________ essendo stata comunicata solo a
posteriori al Pretore aggiunto.
Il primo giudice, preso
atto del cambiamento di patrocinatore e rilevato che ciò era avvenuto senza il
suo consenso, ha quindi revocato il beneficio del gratuito patrocinio con
effetto retroattivo. Egli non ha tuttavia esaminato se vi fossero validi motivi
per la sostituzione, che neppure risultano dalla decisione impugnata. Non ha quindi
neppure proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco e neppure si è chinato
sul principio della buona fede. La reclamante è invero rimasta negligentemente
silente sui motivi che l’hanno indotta a rivolgersi a un altro legale e in
proposito nulla risulta nell’incarto. Neppure è poi dato di sapere se il nuovo
patrocinatore abbia correttamente informato RE 1 in merito alla necessità di
chiedere preventivamente l’autorizzazione per intraprendere questo passo. Anche
la posizione dell’avv. __________, con cui lo Stato aveva instaurato un rapporto
giuridico (sopra, consid. 3.2), non è stata esaminata ma, comunque, dagli atti
non risultano a suo carico mancanze che possano in qualche modo giustificare la
revoca del mandato con effetto retroattivo, neppure essendo dato a sapere se egli
sia stato preventivamente reso edotto della revoca del mandato oppure messo
davanti al fatto compiuto.
4.2
Per quanto precede, non
risultando dagli atti validi motivi per la revoca retroattiva del mandato, il
reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata, anche se per motivi non
addotti dalla reclamante. Le spese seguono la soccombenza.
5.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio - e la revoca del gratuito
patrocinio - oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119
cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali
vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in
questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo
Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni
svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una
decisione che rifiuta o revoca il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid.
4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va
pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Il congruo compenso va
stabilito in fr. 200.- (incluse spese e IVA) senz’altro adeguato tenuto conto
del contenuto del gravame. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito
patrocinio formulata in sede di reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 agosto 2021 di RE
1.
è accolto.
Il dispositivo n. 1
della decisione 4 agosto 2021 è annullato.
2.
Le spese processuali
del reclamo sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale
rifonderà a RE 1 fr. 200.– di ripetibili.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 per la procedura di reclamo è priva d’oggetto.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Bellinzona;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
di fr. 946'351.-, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.