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Decisione

13.2021.98

La revoca retroattiva del mandato già conferito in regime di gratuito patrocinio impone al giudice una ponderazione degli interessi in gioco e della buona fede anche quando non ha preventivamente autorizzato la sostituzione del gratuito patrocinatore.

21 marzo 2024Italiano10 min

B. Con decisione 24

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.98

13.2021.99

Lugano

21 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

cancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR 2015.9 della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2015 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 16

agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore

aggiunto le ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 11 marzo 2015

RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 946'351.- oltre

accessori a titolo di risarcimento del danno, postulando altresì di essere

posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Con risposta 11 novembre

2015 la parte convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Fatti

B. Con decisione 24

novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito

patrocinio con nomina dell’avv. __________ quale patrocinatore.

Con scritto 8 luglio 2021

l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare RE 1.

Con scritto 28 luglio 2021

l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio

di RE 1 e ha postulato che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito

patrocinio con il nuovo patrocinatore.

C. Con decisione 4 agosto

2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione d’ammissione al gratuito

patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. __________ quale

patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda

di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di RE 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale

patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).

D. Con reclamo 16 agosto

2021 RE 1 è insorta contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento

limitatamente al punto 1 del dispositivo.

La controparte non è stata

chiamata a esprimersi sul reclamo.

E. L’incarto OR.2015.9

ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024

essendo prima indisponibile perché presso il perito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il giorno 9 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso

alla posta il 16 agosto 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima dell’all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

Una volta concesso, il

gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione

non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le

mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere

valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango

costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa

affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative

fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve

quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla

corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla

sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del

gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari,

segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento

della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari

(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28

giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte

richiedente (Bühler, op. cit., n.

26.

segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.

3.2

In virtù del compito pubblico

che svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid.

3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa

ed., 2017, n. 32 ad art. 118).

3.3

Non esiste un diritto alla

sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi

non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO. Il patrocinatore d’ufficio in

carica può farsi sostituire da un altro avvocato solo se vi sono motivi

oggettivi sufficienti e previo consenso del giudice e con effetto per il

futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di

questo consenso (Bühler, in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva

autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o

d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,

op. cit., n. 72 ad art. 118). L’esigenza di sottoporre al giudice

l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non

è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo

avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito

patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/

Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della

collettività.

3.4

Non vi è un diritto alla

libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella

prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase

CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.

12.

ad art. 119; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,

in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530

segg.; Trezzini, op. cit., n. 26

ad art. 118).

4.

Il

primo giudice ha rilevato che la revoca unilaterale del patrocinatore d’ufficio

non è possibile e che la reclamante non aveva richiesto il suo preventivo

consenso per la sua sostituzione, ritenendo così inevitabile la revoca del

beneficio del gratuito patrocinio concesso con decisione 24 novembre 2015 con

cui aveva nominato l’avv. __________ quale patrocinatore.

La reclamante contesta che

nel caso concreto siano date le condizioni per la revoca del gratuito

patrocinio. Pure ammettendo che era necessario ottenere il preventivo consenso

prima di procedere al cambio del patrocinatore, ritiene che la mancanza del

medesimo non sia motivo per revocare retroattivamente il beneficio del gratuito

patrocinio, revoca che difetterebbe altresì di una base legale.

4.1

Già si è detto, ed è

pacificamente ammesso, che la sostituzione dell’avvocato che interviene in

regime di gratuito patrocinio dev’essere preventivamente autorizzata dal

giudice e supportata da motivi oggettivi, ciò che nel caso concreto non è stato

fatto, la revoca del mandato all’avv. __________ essendo stata comunicata solo a

posteriori al Pretore aggiunto.

Il primo giudice, preso

atto del cambiamento di patrocinatore e rilevato che ciò era avvenuto senza il

suo consenso, ha quindi revocato il beneficio del gratuito patrocinio con

effetto retroattivo. Egli non ha tuttavia esaminato se vi fossero validi motivi

per la sostituzione, che neppure risultano dalla decisione impugnata. Non ha quindi

neppure proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco e neppure si è chinato

sul principio della buona fede. La reclamante è invero rimasta negligentemente

silente sui motivi che l’hanno indotta a rivolgersi a un altro legale e in

proposito nulla risulta nell’incarto. Neppure è poi dato di sapere se il nuovo

patrocinatore abbia correttamente informato RE 1 in merito alla necessità di

chiedere preventivamente l’autorizzazione per intraprendere questo passo. Anche

la posizione dell’avv. __________, con cui lo Stato aveva instaurato un rapporto

giuridico (sopra, consid. 3.2), non è stata esaminata ma, comunque, dagli atti

non risultano a suo carico mancanze che possano in qualche modo giustificare la

revoca del mandato con effetto retroattivo, neppure essendo dato a sapere se egli

sia stato preventivamente reso edotto della revoca del mandato oppure messo

davanti al fatto compiuto.

4.2

Per quanto precede, non

risultando dagli atti validi motivi per la revoca retroattiva del mandato, il

reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata, anche se per motivi non

addotti dalla reclamante. Le spese seguono la soccombenza.

5.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio - e la revoca del gratuito

patrocinio - oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119

cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali

vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in

questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo

Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni

svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una

decisione che rifiuta o revoca il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid.

4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va

pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Il congruo compenso va

stabilito in fr. 200.- (incluse spese e IVA) senz’altro adeguato tenuto conto

del contenuto del gravame. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito

patrocinio formulata in sede di reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 agosto 2021 di RE

1.

è accolto.

Il dispositivo n. 1

della decisione 4 agosto 2021 è annullato.

2.

Le spese processuali

del reclamo sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale

rifonderà a RE 1 fr. 200.– di ripetibili.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 per la procedura di reclamo è priva d’oggetto.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Bellinzona;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

di fr. 946'351.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.