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Decisione

13.2022.1

Diniego di gratuito patrocinio. Relazione con la cauzione per spese ripetibili. Probabilità di esito favorevole rispetto all'azione principale e alla riconvenzionale. Mancanza di interesse degno di protezione rispetto all'incontestata compensazione delle ripetibili e loro mancata quantificazione

9 dicembre 2022Italiano21 min

patrocinio non debba includere (per analogia cfr. Bühler, op. cit., n. 23 ad art. 119) anche la domanda

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.1

Lugano

9 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2016.14 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

25 aprile 2016 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati dall’

RA 1

e ora sul reclamo 30

dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 dicembre 2021 con cui il Pretore

aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il 24 luglio/28 settembre

2015 RE 1 ed CO 1, assistiti dai loro precedenti legali, hanno sottoscritto un

accordo che stabiliva fra l’altro:

“[…]

2. CO

1 si impegna a garantire a RE 1 il diritto di abitare vita natural durante

nell’appartamento di 2 locali e mezzo, al 4° piano, interno 17, dello stabile

denominato “Residenza __________” ad __________, proprietà della CO 2, __________,

di cui CO 1 è azionista unico. Il canone di locazione ammonta a fr. 1.– (uno)

al mese e il presente rapporto di locazione sarà annotato a registro fondiario

a cura del signor CO 1.

3. Le

parti si impegnano a mantenere, l’una nei confronti dell’altra (e dei

rispettivi famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in

particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la

reputazione personale e/o professionale.

3.1. Nel

caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di RE 1,

gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a

disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a

cadere.

[…]”

CO 1 non ha fatto annotare

il contratto di locazione nel registro fondiario (anche: RF). Il 9 novembre

2015 egli ha comunicato a RE 1 di considerare decaduti gli obblighi assunti

nella clausola n. 2 per violazione della clausola n. 3.

B. Con istanza 13 gennaio

2016 RE 1 ha chiesto il blocco a RF della proprietà per piani n. __________

fondo base n. __________ RFD di __________. L’iscrizione a RF del blocco della

facoltà di disporre impartita senza contraddittorio il 14 gennaio 2016 è stata

confermata il 3 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (CA.2016.2).

Il 3 agosto 2018 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello

di CO 2 e ne ha disposto la cancellazione (11.2017.30). Il 12 agosto 2019 il

Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso in materia

civile di RE 1 (5A_761/2018).

C. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, il 25 aprile 2016 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2

innanzi alla medesima Pretura e chiesto di ordinare all’Ufficiale del RF di

Bellinzona l’iscrizione a suo favore di un diritto di abitazione vita natural

durante sulla proprietà per piani n. __________ fondo base part. n. __________

RFD di __________, appartamento n. 17, di proprietà di CO 2, __________. Ha

inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. PA

1 di __________. Con risposta 20 giugno 2016 i convenuti vi si sono opposti e

in via riconvenzionale hanno chiesto di accertare la nullità della convenzione

24 luglio/28 settembre 2015 per incapacità di discernimento dell’attore,

l’annullamento per vizio di volontà e lesione, la decadenza per violazione

della clausola n. 3 da parte dell’attore e di ordinarne l’espulsione

dall’appartamento. Con replica 19 settembre 2016 l’attore ha ribadito la sua

tesi e contestualmente si è opposto alla pretesa riconvenzionale. Le parti

hanno infine mantenuto il reciproco e antitetico punto di vista nello scambio

di allegati che è seguito.

D. Il 17 marzo 2017 il

Pretore aggiunto ha ordinato a RE 1 di prestare una cauzione per spese

ripetibili di fr. 10'800.–. Il 15 giugno 2018 la terza Camera civile del

Tribunale d’appello ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo

di RE 1, respingendo in quanto non sostanziato il reclamo per denegata

giustizia (13.2017.54/55/56).

Terminata l’istruttoria,

il 12 luglio 2019 le parti hanno presentato delle conclusioni scritte con

relative richieste di giudizio.

E. Con decisione 16

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto sia la petizione (dispositivo n.

1) che l’azione riconvenzionale (dispositivo n. 2), ha posto le spese

processuali a carico delle rispettive parti soccombenti nelle due azioni e ha

compensato le reciproche ripetibili (dispositivo n. 3), con riserva della

decisione sul gratuito patrocinio. Il 3 dicembre 2021 la seconda Camera civile

del Tribunale d’appello ha evaso l’appello di CO 1 e di CO 2 nel senso di

dichiarare inammissibile l’azione riconvenzionale (12.2021.27). Il ricorso in

materia civile di CO 2 e CO 1 è stato respinto, per quanto ammissibile, dal

Tribunale federale il 14 settembre 2022 (4A_49/2022).

F. Nel frattempo, con

decisione 10 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha negato a RE 1 il beneficio

del gratuito patrocinio per carenza di probabilità di esito favorevole.

G. Con reclamo 30

dicembre 2021 RE 1 ne chiede la riforma nel senso di annullare quest’ultima

decisione e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella forma

più estesa.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata è

stata notificata venerdì 10 dicembre 2021 con avviso di ritiro in casella di

lunedì 13 dicembre 2021. L’invio è stato ritirato il 21 dicembre 2021,

all’indomani della scadenza del termine di 7 giorni di giacenza in posta (art.

138 cpv. 3 lett. a CPC). Il gravame è poi stato spedito con invio raccomandato

30 dicembre 2021, sicché il termine di 10 giorni - posto che nella procedura

sommaria non vale la sospensione dei termini (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) - è

rispettato. Tempestivo, il reclamo risulta quindi, da questo punto di vista,

ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1 Il Pretore aggiunto ha

ritenuto la causa promossa dal reclamante sprovvista sin dall’inizio di

probabilità di esito favorevole, poiché questi non poteva rivendicare

l’iscrizione a RF di un diritto di abitazione vita natural durante e la

relativa modifica di richiesta di giudizio intervenuta con le conclusioni era

inammissibile.

2.2 Il reclamante rileva di avere

riformulato il petitum in forza dei fatti nuovi che in corso di procedura erano

emersi innanzi alle autorità di ricorso superiori. Il Pretore aggiunto non

aveva poi considerato che egli si era dovuto difendere dalla domanda

riconvenzionale, che aveva interessato la quasi totalità dell’istruttoria e dove

aveva ottenuto causa vinta sia in primo che in secondo grado di giudizio. Il

gratuito patrocinio era pertanto da concedere.

3. Giova qui anzitutto

considerare e premettere quanto segue. Il Pretore aggiunto si è determinato

sulla domanda di gratuito patrocinio, negandola, il 10 dicembre 2021 (sopra,

consid. F), e meglio a distanza di quasi un anno alla decisione di merito

finale emessa il 16 dicembre 2020 (sopra, consid. E). Ora, il giudice deve

statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio, essendo

nell’interesse della parte richiedente di avere ben chiaro i rischi finanziari

in cui incorre. La questione era invero già stata rilevata da questa Camera nel

contesto del reclamo proposto contro la decisione sulla cauzione (sopra,

consid. D). In quella sede il gravame era stato dichiarato inammissibile poiché

tardivo. D’altra parte, il reclamo era stato respinto in quanto non

sufficientemente sostanziato in punto alla denegata giustizia. Ciò posto, al

primo giudice era stato nondimeno segnalato che, dovendo decidere

parallelamente su un’istanza di gratuito patrocinio e su un’istanza di cauzione

per spese ripetibili, andava data priorità alla prima (cfr. Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO,

vol.1, 2012, n. 123 ad art. 119), ritenuto che l’accoglimento integrale della

domanda di gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC) avrebbe reso priva

d’oggetto quella sulla cauzione. Al Pretore aggiunto si era quindi provveduto

ad evidenziare l’errore procedurale in cui era incorso avendo dato precedenza alla

decisione sulla cauzione, e che qui viene nuovamente ribadito (IIICCA

13.2017.54/55/56 15 giugno 2018 consid. 3). In tal senso al primo giudice era

stato altresì segnalato che sulla domanda di gratuito patrocinio si sarebbe

dovuto chinare possibilmente prima di procedere nell’istruttoria (loc. cit.,

consid. 5.2 in fine). Ciò che, all’evidenza, non è stato. Invero, tale modo di

procedere non porta con sé conseguenze di rilievo nel caso concreto, il reclamo

non potendo comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà nel seguito.

4. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1 Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020 consid. 7.1; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di

successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o

meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.

Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui

è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

4.2 Ai fini dell’esame della

probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà

luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla

base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i

presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il

giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei

mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n.

404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

4.3 Il pronostico della causa è

determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi

successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si

limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a

documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti

comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si

potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag.

143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3

seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni

anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).

5. Il Pretore aggiunto

ha rilevato che la convenzione sottoscritta dalle parti poneva in relazione il

pagamento di un canone di locazione al diritto di abitazione, e pertanto

fungeva da contratto di locazione. La convenzione non era un atto pubblico,

motivo per cui quel diritto di abitazione aveva natura obbligatoria e non

reale. In quanto tale non era soggetto ad iscrizione a RF, come richiesto

dall’attore, ma tutt’al più era da postulare l’annotazione del contratto di locazione.

L’istanza di gratuito patrocinio era da esaminare rispetto alle circostanze

date al momento della presentazione, motivo per cui la modifica del petitum

apportata solo in sede di conclusioni non poteva essere considerata al

riguardo. Peraltro, a conforto di questa mutazione dell’azione non vi erano

fatti nuovi o mezzi di prova nuovi, ma solo una diversa interpretazione della

convenzione. Sicché nelle citate circostanze, era da considerare che la causa

non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole. Ed essa era

persino esclusa rispetto al convenuto CO 1, non essendo questi proprietario di

quel fondo. Da cui il diniego del gratuito patrocinio.

6. Obietta il

reclamante che inizialmente il Pretore aggiunto aveva accettato la domanda come

formulata, tant’è che il 3 febbraio 2017 aveva ordinato l’iscrizione a RF del

blocco di disporre. La non corretta formulazione del petitum si era palesata

solo rispetto alla decisione 3 agosto 2018 emessa previo appello dei convenuti

(correttamente di CO 2), e poi confermata innanzi al Tribunale federale. Ed e

in forza di questi fatti nuovi confortati dalle indicazioni delle autorità di

ricorso superiori, e non di una diversa interpretazione della convenzione, che

con le conclusioni di luglio 2019 egli aveva riformulato il suo petitum.

Lamenta un eccesso di formalismo in quanto il tutto si riduceva ad una non

corretta formulazione linguistica e non di contenuto.

6.1 Invano il reclamante si

rapporta alla causa avviata con istanza 13 gennaio 2016 e alla decisione 3

febbraio 2017 con cui il Pretore aggiunto aveva fatto iscrivere a RF un blocco

della facoltà di disporre sull’immobile PPP n. __________ fondo base n. __________

RFD di __________, appartamento 17 (sopra, consid. B). Tema di quella procedura

era la “richiesta cautelare urgente di iscrizione immediata nel registro

fondiario di un blocco del citato immobile, blocco che dovrà poi essere

confermato in via ordinaria, nel caso che il signor CO 1 non iscrivesse nel

frattempo il mio diritto. Questo blocco potrà essere levato al momento che il

mio diritto verrà iscritto.” (CA.2016.2: act. I, pag. 3 in alto). Oggetto di

questo suo intento non era “la stessa iscrizione del diritto di abitazione”

(reclamo, pag. 2 n. 1), bensì e semmai quello di preservare una determinata

situazione in vista di una futura iscrizione, che è poi stata formalizzata con

la petizione 25 aprile 2016 (sopra, consid. C). Trattandosi di una procedura

ben distinta, mal si vede quindi come l’esito della decisione 3 febbraio 2017

possa essere di rilievo in punto all’esame della probabilità di esito

favorevole della richiesta di gratuito patrocinio formulata nel contesto di

quest’ultima causa di merito.

6.2 Il reclamante richiama anche

la decisione 3 agosto 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello -

determinatasi sul gravame proposto contro l’appena citata decisione del Pretore

aggiunto 3 febbraio 2017 - e la decisione 12 agosto 2019 con cui il Tribunale

federale ha quindi confermato la stessa decisione cantonale (sopra, consid. B).

Egli sostiene che le risultanze emerse in queste due sedi di giudizio

costituiscono i fatti nuovi alla base della modifica del petitum poi operata in

sede di conclusioni. Se non che il Pretore aggiunto ha nondimeno ritenuto che

all’origine di questa modifica non vi erano dei fatti nuovi o nuovi mezzi di

prova, motivo per cui non vi era margine per una mutazione dell’azione ai sensi

dell’art. 230 CPC. E, dal canto suo, il reclamante non tenta neppure di

giustificare in quest’ottica quella pretesa modifica. Quantomeno, di ciò, non

vi è traccia alcuna nel memoriale conclusivo 12 luglio 2019 (act. XVI pag. 13).

Sicché, come tale, proposta per la prima volta in questa sede di giudizio la

tesi risulta persino inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Il reclamante avrebbe

peraltro ancora dovuto spiegare perché, a fronte di nuovi fatti che egli

individua nella decisione 3 agosto 2018, egli abbia poi atteso il 12 luglio

2019 per formalizzare la relativa modifica del citato petitum. Ma in proposito

nulla è dato sapere.

6.3 Non solo. Di contro il

reclamante contesta anche che la modifica del petitum possa ricondursi ad una

nuova interpretazione della convenzione. Tuttavia in punto alle richieste di

causa formulate in sede di memoriale conclusivo 12 luglio 2019 egli si era

limitato ad indicare che: “Bisogna dire che la convenzione doc. C (doc. M, doc.

2) per quanto riguarda il diritto di abitazione a favore di RE 1 non brilla per

chiarezza. Nella clausola numero 2 essa parla di diritto di abitazione e poi di

“presente contratto di locazione”. Sta di fatto che con detta formulazione si

intende innanzitutto il ripristino del diritto di abitazione vita natural

durante a favore di RE 1, che era stato fatto cancellare da CO 1. Per

“locazione” va quindi inteso il titolo oneroso del diritto di abitazione. Si

ribadisce pertanto il petitum di petizione e replica. A titolo prudenziale ed

in via subordinata si chiede l’annotazione di un diritto di locazione

costituito della convenzione doc .C (doc. M).” (act. XVI pag. 13). E, a ben

vedere, di ciò il reclamante sembra quasi non voler tener conto. Si aggiunga

ancora che il tenore letterale della convenzione medesima parla di rapporto di

locazione da “annotare” (sopra, consid. A) e non da iscrivere, tema peraltro

già evidenziato in via preliminare dalla controparte in sede di risposta 20

giugno 2016 (act. II pag. 2 in basso), e a fronte di cui l’attore ha

perseverato nella sua tesi nell’ambito della replica 19 settembre 2016 (act.

III pag. 2 ad II/1).

6.4 Infine, il reclamante nulla

obietta al Pretore aggiunto in punto all’assenza di probabilità di esito

favorevole dell’azione in quanto promossa a carico di CO 1, il fondo oggetto

della pretesa iscrizione non essendo nemmeno di sua proprietà. In definitiva

pertanto, nelle citate circostanze, la conclusione del Pretore aggiunto regge

alla critica. Da cui, la reiezione del reclamo.

7. Sostiene ancora il

reclamante che l’istanza di gratuito patrocinio includeva anche la domanda

riconvenzionale, che si era contraddistinta per l’istruttoria corposa e

articolata terminata a luglio 2019 e rispetto alla quale si era dovuto

difendere ottenendo causa vinta. Motivo per cui, a detta dell’interessato,

anche sotto questo profilo era data la probabilità di esito favorevole e quindi

Fatti

i presupposti di concessione del gratuito patrocinio.

7.1 In linea di massima, nel caso

specifico, non vi sarebbe motivo di ritenere che l’istanza di gratuito

patrocinio non debba includere (per analogia cfr. Bühler, op. cit., n. 23 ad art. 119) anche la domanda

riconvenzionale introdotta con la risposta 20 giugno 2016 e con la quale i

convenuti (attori riconvenzionali) ponevano in discussione la validità della

convenzione medesima - su cui l’attore (convenuto riconvenzionale) aveva

fondato la sua azione principale - e l’espulsione del convenuto riconvenzionale

(nullità, annullabilità, decadenza, espulsione: sopra, consid. C). Posto ciò,

ai fini della probabilità di esito favorevole della domanda riconvenzionale si

dovrebbe poi procedere ad una valutazione distinta e a sé stante da quello

della domanda principale (Wuffli/Fuhrer, op.

cit., n. 419 pag. 147). E questo ben si giustifica se solo si pensa che la

domanda riconvenzionale non si riduce ad uno strumento processuale di mera

difesa, ma anche di contrattacco perché in tal modo il convenuto (attore

riconvenzionale) oppone all’attore (convenuto riconvenzionale) delle proprie

pretese nei suoi confronti (Trezzini, op.

cit., n. 1 ad art. 94 e n. 1 ad art. 224). Essa ha natura indipendente e

sussiste pertanto anche laddove l’azione principale dovesse venir meno (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 224).

7.2 Nondimeno, nel caso concreto,

l’argomento non ha una finalità pratica. Limitatamente a questo punto il

reclamante non spiega quale sia il suo interesse degno di protezione -

presupposto processuale che impone un esame d’ufficio (art. 59 e 60 CPC) - a

ricorrere contro la mancata concessione del gratuito patrocinio. In effetti con

riferimento all’azione riconvenzionale egli non è chiamato a sopportare spese

processuali, stabilite in fr. 3'500.– e poste in solido a carico dei due attori

riconvenzionali (sopra, consid. E; decisione 16 dicembre 2020, pag. 14

dispositivo n. 3). D’altra parte, per quanto attiene le prestazioni legali

riconducibili alla domanda riconvenzionale, un’eventuale e adeguata

remunerazione dovuta in applicazione dell’art. 122 cpv. 2 CPC al patrocinatore

d’ufficio entrerebbe in considerazione laddove la riscossione delle ripetibili

fosse a priori esclusa o comunque presumibilmente difficile per il beneficiario

risultato vincente appunto (cfr. sulla questione da ultimo IIICCA 13.2021.76 7

dicembre 2021). In merito con la decisione 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto

ha riconosciuto al qui reclamante, uscito vittorioso nell’azione

riconvenzionale, un’indennità per ripetibili che ha compensato con le indennità

per ripetibili poste a suo carico per effetto della soccombenza nell’azione

principale (sopra, consid. E). Si può certo discutere sull’opportunità di una

compensazione tra ripetibili attinenti due cause di per sé indipendenti (sopra,

consid. 7.1), a maggior ragione se poi il relativo importo nemmeno è stato

determinato. Ciò non toglie che il reclamante non solo non ne ha impugnato il

dispositivo (contro la decisione finale 16 dicembre 2020 sono solo insorti CO 1

ed CO 2: sopra, consid. E) per rapporto alla compensazione così pronunciata dal

primo giudice, ma pure per rapporto alla mancata quantificazione delle

ripetibili. E a fronte dell’intervenuta compensazione, che è un modo di

estinzione di crediti reciproci (art. 121 segg. e art. 124 cpv. 2 CO),

all’evidenza non può entrare in considerazione un’impossibilità di incasso

delle ripetibili. Mentre la mancata quantificazione delle ripetibili non

consente comunque di supporre che la relativa indennità non copra

sufficientemente le prestazioni legali svolte dal patrocinatore del qui

reclamante in punto alla riconvenzionale, argomento che peraltro questi neppure

solleva. Viene così meno il suo interesse a vedersi ora riconoscere il

beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di prima sede. Sotto questo

profilo, in difetto di tale presupposto processuale, la censura risulta per

finire inammissibile.

8. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. Per quanto

ammissibile, il reclamo 30 dicembre 2021 di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Trattandosi di una decisione finale di diniego del gratuito

patrocinio ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del

processo (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1 e 2).