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Decisione

13.2022.10

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza ed eccedenza

25 luglio 2022Italiano13 min

tutto sommato, non si può a ben vedere dire che attenendosi ad una disponibilità

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.10

Lugano

25 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.310 (protezione dell'unione

coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 marzo 2021 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 20

gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione 23 dicembre 2021 con cui, fra l’altro,

il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1981), e CO 1 (1981)

si sono uniti in matrimonio il 15 novembre 2013 a __________. Dalla loro unione

sono nate __________ (__________ 2014) e __________ (__________ 2016).

B. Con istanza 29 marzo

2021 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

l’adozione - già in via cautelare - di misure a protezione dell’unione

coniugale, una provisio ad litem di fr. 2'000.– e in via subordinata il

beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale

nella persona dell’avv. PA 1. Con osservazioni 20 aprile 2021 CO 1 ha formulato

le proprie richieste, opponendosi alla provisio ad litem.

In esito all’udienza di

discussione del 31 maggio 2021 e chiusa l’istruttoria, le rispettive conclusioni

sono state presentate dal marito il 25 ottobre 2021 e dalla moglie il 26

ottobre 2021.

C. Con decisione 23

dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sulla vita separata delle parti, accertata

come tale dall’8 gennaio 2021 (dispositivo n. 1 e 2), come pure sulle relazioni

personali e il mantenimento delle due figlie (dispositivo n. 3 e 4). Ha quindi

respinto l’istanza di provisio ad litem della moglie (dispositivo n. 5), a cui

ha finanche negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 6), e per finire ha

fissato le spese processuali (dispositivo n. 7).

D. Con reclamo 20

gennaio 2022 RE 1 chiede ora di riformare il dispositivo n. 6 nel senso di

concederle il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa e

massima.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata,

notificata venerdì 31 dicembre 2021 e posto il tentativo di recapito infruttuoso

di lunedì 3 gennaio 2022, è pervenuta alla reclamante il 10 gennaio 2022.

Spedito il 20 gennaio 2022, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di

vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

In particolare la

reclamante si duole delle modalità di calcolo del fabbisogno allargato suo e delle

due figlie, e del margine di disponibilità di fr. 415.– accertato dal Pretore

aggiunto, importo che rapportato sui 24 mesi era al di sotto della riserva di

soccorso di fr. 15'000.– ammessa in caso di persona singola. Pertanto in

assenza di sostanza, con due figlie a carico e i miseri contributi alimentari del

padre, il beneficio del gratuito patrocinio le doveva essere concesso.

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4. Il Pretore aggiunto

ha stimato il fabbisogno della reclamante in fr. 2'895.– mensili (per rapporto

a minimo esistenziale LEF fr. 1'350.–, alloggio fr. 850.– [dedotta la quota

parte delle due figlie a lei affidate], assicurazione LAMal fr. 416.25 [dedotto

il sussidio cantonale], LCA fr. 50.–, assicurazione RC e ED fr. 45.–, spese

fisse e variabili auto fr. 190.–) a fronte di un reddito mensile di fr. 4'740.–

(inclusa 13.esima mensilità e dedotti gli assegni per le figlie), da cui

un’eccedenza di fr. 1'845.–. Ha quindi fissato il fabbisogno della figlia __________

in fr. 1'190.– arrotondati (minimo esistenziale LEF fr. 400.–, alloggio fr.

425.–, assicurazione LAMal fr. 19.95 [dedotto il sussidio cantonale], colonia

estiva fr. 16.–, mensa scolastica fr. 25.–, babysitting fr. 125.–, LCA fr.

40.–, quota parte eccedenza fr. 140.–) che, tenuto conto dell’assegno per figli

di fr. 200.– e del contributo di mantenimento di fr. 265.– posto a carico del marito,

restava scoperto per fr. 725.–. Mentre quello di __________, in fr. 1'165.– arrotondati

(minimo esistenziale LEF fr. 400.–, alloggio fr. 425.–, assicurazione LAMal fr.

19.45 [dedotto il sussidio cantonale], colonia estiva fr. 16.–, babysitting fr.

125.–, LCA fr. 40.–, quota parte eccedenza fr. 140.–), computato il citato

assegno di fr. 200.– e il contributo di mantenimento di fr. 260.– a carico del

marito restava scoperto per fr. 705.–. La madre, dal canto suo, dopo aver provveduto

al fabbisogno delle figlie fino a concorrenza di fr. 1'430.– (fr. 725.– e fr.

705.–) in forza della propria eccedenza di fr. 1'845.–, disponeva ancora di un

margine di fr. 415.– sicché non poteva considerarsi indigente. Da cui il

diniego del gratuito patrocinio.

5. La reclamante

contesta le modalità di calcolo del fabbisogno allargato così come considerato

dal Pretore aggiunto e, di conseguenza, l’esistenza di una disponibilità mensile

di fr. 415.–. Di fatto l’importo era annullato in quanto il primo giudice non aveva

computato fra gli oneri mensili del suo fabbisogno allargato le poste di fr.

20.– quale forfait mensile per telefonia e internet, di fr. 55.50 per

abbonamento mensile arcobaleno per 2 zone, di fr. 40.– mensili per trasporti

pubblici delle due figlie e, soprattutto, di almeno fr. 300.– mensili per le imposte

stimate sui tre livelli (reclamo, pag. 2 seg. n. 3). Ora, la critica in punto

alla determinazione del fabbisogno allargato propone argomenti attinenti il

merito della questione che, come tali, sfuggirebbero al potere di cognizione di

questa Camera. Nondimeno pare invero dubbio che quale soggetto fiscale sprovvisto

di sostanza (reclamo, pag. 3 n. 5) e con due figlie a carico, a fronte di

entrate totali annue di fr. 67'980.– (fr. 4'740.– + fr. 400.– + fr. 264.– + fr.

260.–, per 12 mesi) e tenuto conto delle deduzioni ammissibili (forfettarie e/o

effettive, professionali e non e/o sociali), rispettivamente delle aliquote

determinati per coniugati/famiglie monoparentali in tema di imposta cantonale

base e federale diretta (cfr. istruzioni per la dichiarazione d’imposta 2021,

pag. 50, 51 e 53, doc. H e richiamo incarto dall’Ufficio di tassazioni), nel

caso concreto ci si debba dipartire da un onere fiscale complessivo (cantonale,

comunale e federale) di almeno fr. 300.– mensili. La reclamante sembra d’altra

parte neppure considerare che oltre a minimo vitale, alloggio, assicurazioni

malattia e private, nel fabbisogno delle due figlie il Pretore aggiunto ha

incluso anche una loro quota di partecipazione all’eccedenza familiare in

ragione di fr. 140.– mensili ciascuna, importo che può senz’altro finanziare tanto

Fatti

i costi di attività sportive e ricreative di due bimbe di 8 e 6 anni (decisione

impugnata, pag. 7 nel mezzo) quanto eventuali loro costi di trasporto. Sicché,

tutto sommato, non si può a ben vedere dire che attenendosi ad una disponibilità

di fr. 415.–, il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i

fatti.

6. Tuttavia. La reclamante

rileva anche che in caso di budget ridotti va ammessa una modica riserva per

spese inattese, che la prassi del Tribunale federale ha già stabilito che un

importo di fr. 118.35 mensili è insufficiente per far fronte sull’arco di due

anni alle spese di una procedura giudiziaria, e che di regola in regime di

gratuito patrocinio ad una persona singola è riconosciuta una riserva di

soccorso di almeno fr. 15'000.– (reclamo, pag. 4 n. 6). Obietta che, posti i miseri

contributi di mantenimento versati dal padre, l’eccedenza di fr. 415.– mensili corrisponde

ad un capitale di fr. 9'960.– sull’arco di 24 mesi, ciò che non può legittimare

un diniego di gratuito patrocinio ad una madre che deve provvedere anche a due

figlie.

6.1 La reclamante ha già

evidenziato di non disporre di sostanza (sopra, consid. 5). Invero, in

proposito il Pretore aggiunto nulla ha rilevato, ma i relativi attestati

bancari prodotti dall’interessata documentano in effetti di un saldo a lei

riconducibile di fr. 3'094.15 al 31 dicembre 2019 (doc. H), di fr. 3'789.37 al

31 dicembre 2020 (doc. L e H) e di fr. 1'546.81 al 31 maggio 2021, riduzione

questa coerente anche con l’inizio della vita separata accertata all’8 gennaio

2021 (sopra, consid. C). Come visto poi, dal quadro economico e familiare così

come accertato dal Pretore aggiunto, il margine di mantenimento di __________

(8 anni) e di __________ (6 anni) esigibile dal padre è stato fissato in soli fr.

265.– rispettivamente fr. 260.– (sopra, consid. 4). Mentre che, per il resto, in

capo a quest’ultimo il primo giudice ha pure accertato tanto l’assenza di

sostanza computabile quanto l’esistenza di una mera disponibilità residua di

fr. 155.– mensili, escludendo così che in questa causa si potesse da lui

esigere una qualsiasi partecipazione alle spese giudiziarie della moglie che questa

rivendicava a titolo di “provisio ad litem” (decisione impugnata, pag. 8).

6.2 Ciò posto, il Pretore

aggiunto non ha dedicato alcuna riflessione in merito alle spese giudiziarie presumibili

che, dandosi il caso, la reclamante sarebbe chiamata ad affrontare con la disponibilità

di fr. 415.–. Egli si è limitato a rilevare che la causa di natura sommaria non

era particolarmente complessa e a stabilire in fr. 1'470.– le relative spese

processuali (di cui fr. 800.– di tassa di giustizia e fr. 670.– di spese già compresi

fr. 570.– di ascolto delle figlie), importo che ha posto per metà a carico

delle parti, e quindi in ragione di fr. 735.– anche della reclamante. Non si è

invece chinato sulle spese ripetibili, vale a dire sui costi di patrocinio cui

la reclamante sarà verosimilmente confrontata. Ora, il saldo attivo disponibile

deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali

e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente

dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book #8

al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). L’esistenza di

un’eccedenza di fr. 415.- non è da sola sufficiente per negare il gratuito

patrocinio, dovendosi in realtà ancora tener conto dell’ammontare delle spese

che con la stessa devono essere pagate. Se non che, la reclamante si è limitata

a sostenere di non avere alcuna eccedenza, ma non ha sostenuto che l’eccedenza

accertata dal Pretore aggiunto non le permette di far fronte al debito con

pagamenti rateali.

6.3 Il reclamo di conseguenza è

da respingere.

7. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente, dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III

470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv.

1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia

per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

della reclamante.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 gennaio 2022 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 gennaio 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata

(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).