13.2022.10
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza ed eccedenza
25 luglio 2022Italiano13 min
tutto sommato, non si può a ben vedere dire che attenendosi ad una disponibilità
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.10
Lugano
25 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.310 (protezione dell'unione
coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 marzo 2021 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 20
gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione 23 dicembre 2021 con cui, fra l’altro,
il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1981), e CO 1 (1981)
si sono uniti in matrimonio il 15 novembre 2013 a __________. Dalla loro unione
sono nate __________ (__________ 2014) e __________ (__________ 2016).
B. Con istanza 29 marzo
2021 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
l’adozione - già in via cautelare - di misure a protezione dell’unione
coniugale, una provisio ad litem di fr. 2'000.– e in via subordinata il
beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale
nella persona dell’avv. PA 1. Con osservazioni 20 aprile 2021 CO 1 ha formulato
le proprie richieste, opponendosi alla provisio ad litem.
In esito all’udienza di
discussione del 31 maggio 2021 e chiusa l’istruttoria, le rispettive conclusioni
sono state presentate dal marito il 25 ottobre 2021 e dalla moglie il 26
ottobre 2021.
C. Con decisione 23
dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sulla vita separata delle parti, accertata
come tale dall’8 gennaio 2021 (dispositivo n. 1 e 2), come pure sulle relazioni
personali e il mantenimento delle due figlie (dispositivo n. 3 e 4). Ha quindi
respinto l’istanza di provisio ad litem della moglie (dispositivo n. 5), a cui
ha finanche negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 6), e per finire ha
fissato le spese processuali (dispositivo n. 7).
D. Con reclamo 20
gennaio 2022 RE 1 chiede ora di riformare il dispositivo n. 6 nel senso di
concederle il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa e
massima.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata,
notificata venerdì 31 dicembre 2021 e posto il tentativo di recapito infruttuoso
di lunedì 3 gennaio 2022, è pervenuta alla reclamante il 10 gennaio 2022.
Spedito il 20 gennaio 2022, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di
vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
In particolare la
reclamante si duole delle modalità di calcolo del fabbisogno allargato suo e delle
due figlie, e del margine di disponibilità di fr. 415.– accertato dal Pretore
aggiunto, importo che rapportato sui 24 mesi era al di sotto della riserva di
soccorso di fr. 15'000.– ammessa in caso di persona singola. Pertanto in
assenza di sostanza, con due figlie a carico e i miseri contributi alimentari del
padre, il beneficio del gratuito patrocinio le doveva essere concesso.
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4. Il Pretore aggiunto
ha stimato il fabbisogno della reclamante in fr. 2'895.– mensili (per rapporto
a minimo esistenziale LEF fr. 1'350.–, alloggio fr. 850.– [dedotta la quota
parte delle due figlie a lei affidate], assicurazione LAMal fr. 416.25 [dedotto
il sussidio cantonale], LCA fr. 50.–, assicurazione RC e ED fr. 45.–, spese
fisse e variabili auto fr. 190.–) a fronte di un reddito mensile di fr. 4'740.–
(inclusa 13.esima mensilità e dedotti gli assegni per le figlie), da cui
un’eccedenza di fr. 1'845.–. Ha quindi fissato il fabbisogno della figlia __________
in fr. 1'190.– arrotondati (minimo esistenziale LEF fr. 400.–, alloggio fr.
425.–, assicurazione LAMal fr. 19.95 [dedotto il sussidio cantonale], colonia
estiva fr. 16.–, mensa scolastica fr. 25.–, babysitting fr. 125.–, LCA fr.
40.–, quota parte eccedenza fr. 140.–) che, tenuto conto dell’assegno per figli
di fr. 200.– e del contributo di mantenimento di fr. 265.– posto a carico del marito,
restava scoperto per fr. 725.–. Mentre quello di __________, in fr. 1'165.– arrotondati
(minimo esistenziale LEF fr. 400.–, alloggio fr. 425.–, assicurazione LAMal fr.
19.45 [dedotto il sussidio cantonale], colonia estiva fr. 16.–, babysitting fr.
125.–, LCA fr. 40.–, quota parte eccedenza fr. 140.–), computato il citato
assegno di fr. 200.– e il contributo di mantenimento di fr. 260.– a carico del
marito restava scoperto per fr. 705.–. La madre, dal canto suo, dopo aver provveduto
al fabbisogno delle figlie fino a concorrenza di fr. 1'430.– (fr. 725.– e fr.
705.–) in forza della propria eccedenza di fr. 1'845.–, disponeva ancora di un
margine di fr. 415.– sicché non poteva considerarsi indigente. Da cui il
diniego del gratuito patrocinio.
5. La reclamante
contesta le modalità di calcolo del fabbisogno allargato così come considerato
dal Pretore aggiunto e, di conseguenza, l’esistenza di una disponibilità mensile
di fr. 415.–. Di fatto l’importo era annullato in quanto il primo giudice non aveva
computato fra gli oneri mensili del suo fabbisogno allargato le poste di fr.
20.– quale forfait mensile per telefonia e internet, di fr. 55.50 per
abbonamento mensile arcobaleno per 2 zone, di fr. 40.– mensili per trasporti
pubblici delle due figlie e, soprattutto, di almeno fr. 300.– mensili per le imposte
stimate sui tre livelli (reclamo, pag. 2 seg. n. 3). Ora, la critica in punto
alla determinazione del fabbisogno allargato propone argomenti attinenti il
merito della questione che, come tali, sfuggirebbero al potere di cognizione di
questa Camera. Nondimeno pare invero dubbio che quale soggetto fiscale sprovvisto
di sostanza (reclamo, pag. 3 n. 5) e con due figlie a carico, a fronte di
entrate totali annue di fr. 67'980.– (fr. 4'740.– + fr. 400.– + fr. 264.– + fr.
260.–, per 12 mesi) e tenuto conto delle deduzioni ammissibili (forfettarie e/o
effettive, professionali e non e/o sociali), rispettivamente delle aliquote
determinati per coniugati/famiglie monoparentali in tema di imposta cantonale
base e federale diretta (cfr. istruzioni per la dichiarazione d’imposta 2021,
pag. 50, 51 e 53, doc. H e richiamo incarto dall’Ufficio di tassazioni), nel
caso concreto ci si debba dipartire da un onere fiscale complessivo (cantonale,
comunale e federale) di almeno fr. 300.– mensili. La reclamante sembra d’altra
parte neppure considerare che oltre a minimo vitale, alloggio, assicurazioni
malattia e private, nel fabbisogno delle due figlie il Pretore aggiunto ha
incluso anche una loro quota di partecipazione all’eccedenza familiare in
ragione di fr. 140.– mensili ciascuna, importo che può senz’altro finanziare tanto
Fatti
i costi di attività sportive e ricreative di due bimbe di 8 e 6 anni (decisione
impugnata, pag. 7 nel mezzo) quanto eventuali loro costi di trasporto. Sicché,
tutto sommato, non si può a ben vedere dire che attenendosi ad una disponibilità
di fr. 415.–, il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i
fatti.
6. Tuttavia. La reclamante
rileva anche che in caso di budget ridotti va ammessa una modica riserva per
spese inattese, che la prassi del Tribunale federale ha già stabilito che un
importo di fr. 118.35 mensili è insufficiente per far fronte sull’arco di due
anni alle spese di una procedura giudiziaria, e che di regola in regime di
gratuito patrocinio ad una persona singola è riconosciuta una riserva di
soccorso di almeno fr. 15'000.– (reclamo, pag. 4 n. 6). Obietta che, posti i miseri
contributi di mantenimento versati dal padre, l’eccedenza di fr. 415.– mensili corrisponde
ad un capitale di fr. 9'960.– sull’arco di 24 mesi, ciò che non può legittimare
un diniego di gratuito patrocinio ad una madre che deve provvedere anche a due
figlie.
6.1 La reclamante ha già
evidenziato di non disporre di sostanza (sopra, consid. 5). Invero, in
proposito il Pretore aggiunto nulla ha rilevato, ma i relativi attestati
bancari prodotti dall’interessata documentano in effetti di un saldo a lei
riconducibile di fr. 3'094.15 al 31 dicembre 2019 (doc. H), di fr. 3'789.37 al
31 dicembre 2020 (doc. L e H) e di fr. 1'546.81 al 31 maggio 2021, riduzione
questa coerente anche con l’inizio della vita separata accertata all’8 gennaio
2021 (sopra, consid. C). Come visto poi, dal quadro economico e familiare così
come accertato dal Pretore aggiunto, il margine di mantenimento di __________
(8 anni) e di __________ (6 anni) esigibile dal padre è stato fissato in soli fr.
265.– rispettivamente fr. 260.– (sopra, consid. 4). Mentre che, per il resto, in
capo a quest’ultimo il primo giudice ha pure accertato tanto l’assenza di
sostanza computabile quanto l’esistenza di una mera disponibilità residua di
fr. 155.– mensili, escludendo così che in questa causa si potesse da lui
esigere una qualsiasi partecipazione alle spese giudiziarie della moglie che questa
rivendicava a titolo di “provisio ad litem” (decisione impugnata, pag. 8).
6.2 Ciò posto, il Pretore
aggiunto non ha dedicato alcuna riflessione in merito alle spese giudiziarie presumibili
che, dandosi il caso, la reclamante sarebbe chiamata ad affrontare con la disponibilità
di fr. 415.–. Egli si è limitato a rilevare che la causa di natura sommaria non
era particolarmente complessa e a stabilire in fr. 1'470.– le relative spese
processuali (di cui fr. 800.– di tassa di giustizia e fr. 670.– di spese già compresi
fr. 570.– di ascolto delle figlie), importo che ha posto per metà a carico
delle parti, e quindi in ragione di fr. 735.– anche della reclamante. Non si è
invece chinato sulle spese ripetibili, vale a dire sui costi di patrocinio cui
la reclamante sarà verosimilmente confrontata. Ora, il saldo attivo disponibile
deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali
e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente
dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book #8
al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). L’esistenza di
un’eccedenza di fr. 415.- non è da sola sufficiente per negare il gratuito
patrocinio, dovendosi in realtà ancora tener conto dell’ammontare delle spese
che con la stessa devono essere pagate. Se non che, la reclamante si è limitata
a sostenere di non avere alcuna eccedenza, ma non ha sostenuto che l’eccedenza
accertata dal Pretore aggiunto non le permette di far fronte al debito con
pagamenti rateali.
6.3 Il reclamo di conseguenza è
da respingere.
7. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente, dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III
470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv.
1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia
per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
della reclamante.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 gennaio 2022 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 gennaio 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).