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Decisione

13.2022.101

Diniego di gratuito patrocinio. Protezione della personalità da atti illeciti e misure cautelari. Presupposto della probabilità di esito favorevole in capo al convenuto e della relativa indigenza

16 marzo 2023Italiano20 min

di appello e di revisione penale (17.2021.60+95/17.2022.70+75+97/17.2022.98+132+133)

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.101

13.2022.102

Lugano

16 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2022.58 (protezione della personalità - provvedimenti cautelari) della Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 ottobre 2022 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 22

dicembre 2022 di RE 1 contro il dispositivo n. 5 della decisione 14 dicembre

2022 con cui il Pretore gli ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il matrimonio tra CO 1 e RE

1 è stato sciolto per divorzio con decisione 27 agosto 2019 dal Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Il figlio __________ è stato affidato alla

madre.

Fatti

B. Il 22 dicembre 2020 la

Corte delle assise criminali in Lugano (72.2020.89) ha riconosciuto RE 1

colpevole di tentato omicidio intenzionale (dolo eventuale) e altri vari reati

ai danni dell’ex moglie, condannandolo alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi,

dedotti carcere preventivo (11 aprile 2019 - 19 settembre 2019) e di sicurezza

sofferti e pena anticipatamente espiata (dal 20 settembre 2019).

Il 19 maggio 2022 la Corte

di appello e di revisione penale (17.2021.60+95/17.2022.70+75+97/17.2022.98+132+133)

ha prosciolto RE 1 dal reato di tentato omicidio intenzionale e ridotto la pena

detentiva a 3 anni e mesi, decisione che il Tribunale federale ha annullato con

sentenza 26 ottobre 2022 (6B_803/2022) rinviando gli atti per nuovo giudizio ai

sensi dei considerandi.

Con decisione 18 novembre

2022 la CARP (17.2022.311) ha riconosciuto RE 1 colpevole di tentato omicidio

intenzionale (dolo eventuale) e, ancora, reiterate vie di fatto e ripetuta

minaccia ai danni dell’ex moglie. La condanna è stata stabilita in una pena

detentiva di 6 anni e 6 mesi, dedotti carcere preventivo e di sicurezza

sofferti e pena anticipatamente espiata.

Nel frattempo poi, con

decisione 18 ottobre 2022 il presidente della CARP ha accolto l’istanza di

scarcerazione presentata il 10 ottobre 2022 da RE 1, confermando la necessità

del trattamento ambulatoriale come già ordinato.

C. Con istanza cautelare

20 ottobre 2022, introdotta innanzi la Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord, CO 1 ha chiesto l’adozione in via cautelare di misure a

protezione della personalità giusta l’art. 28b CC, sicché sia fatto divieto

a RE 1 di avvicinarla e contattarla e di avvicinare e contattare suoi familiari

e persone a lei care e che a RE 1 sia fatto obbligo di contattare il figlio solo

tramite il curatore __________, ordini tutti da impartire con la comminatoria

penale dell’art. 292 CP.

In via supercautelare, il

21 ottobre 2022, il Pretore ha disposto a carico di RE 1 il divieto di

avvicinare a meno di 100 metri e di contattare CO 1, con la comminatoria

dell’art. 292 CP.

RE 1 si è integralmente

opposto con osservazioni 3 novembre 2022, e ha postulato la concessione del

gratuito patrocinio nella misura più ampia inclusi i costi dell’avv. PA 1. Il 17

novembre 2022 CO 1 ha trasmesso una breve replica spontanea, seguita il 1°

dicembre 2022 dalla breve duplica spontanea di RE 1.

D. Il 14 dicembre 2022

il Pretore ha confermato il divieto a carico di RE 1 di avvicinare a meno di

100 metri e di contattare CO 1 (dispositivo n. 2) con la comminatoria dell’art.

292 CP (dispositivo n. 3), ha fissato a CO 1 il termine per avviare la causa di

merito pena la decadenza delle misure cautelari (dispositivo n. 4), ha negato

il gratuito patrocinio a RE 1 (dispositivo n. 5) e ha ripartito a metà fra le

parti le spese processuali di fr. 500.– compensando le ripetibili (dispositivo

n. 6).

E. Con reclamo 22

dicembre 2022 RE 1 impugna il dispositivo n. 5 che chiede di riformare nel

senso di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi

dell’avv. PA 1. In via subordinata chiede di annullarlo con rinvio al Pretore

per nuovo giudizio. L’interessato postula infine analogo beneficio anche per la

procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 15 dicembre 2022 (doc. B al reclamo). Spedito con

invio prioritario A Plus il 22 dicembre 2022, giunto l’indomani alla

cancelleria del tribunale, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,

senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

1.3

Il diniego del gratuito

patrocinio è attinente una controversia fondata sull’art. 28b CC che, per

quanto tesa esclusivamente alla protezione della personalità, rientra tra

quelle non patrimoniali, ovvero sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/ Grobéty, in: Petit

Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 91).

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta

applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito

patrocinio (Bastons Bulletti, in:

Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto

non già agli atti, i documenti annessi al gravame (doc. D: documentazione conto

Postfinance) sono da considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e ammissibili

limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Pretore ha ritenuto dati i

presupposti per confermare le misure già pronunciate il 21 ottobre 2022 in

applicazione dell’art. 28b CC a tutela della personalità di CO 1, poiché

le sole rassicurazioni del reclamante erano insufficienti. In punto ai

provvedimenti a tutela di terzi l’istante era invece sprovvista della legittimazione

attiva, mentre le modalità di contatto tra padre e figlio esulavano dalla

procedura. Ha quindi rilevato che le probabilità di successo dell’opposizione 3

novembre 2022 del reclamante erano ridotte, oltre al fatto che questi nemmeno aveva

dimostrato il suo stato d’indigenza. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.

3.2

Il reclamante si duole di un accertamento

errato del diritto con riferimento al presupposto di probabilità di esito

favorevole della sua opposizione. Invoca poi un accertamento manifestamente

errato dei fatti in punto al presupposto di indigenza.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente

al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014

consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.

119.

e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -

in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

4.2

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020.

consid. 7.1; Trezzini, op.

cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42

ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui

le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo

lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in

funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di

gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale

federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142

III 138 consid. 5.1).

La probabilità di successo

del convenuto va sostanzialmente giudicata secondo i medesimi parametri validi

per l’attore, dovendosi attendere anche dal convenuto che riconosca delle

pretese manifestamente fondate e che non abbia a processare senza senso, nel

qual caso il gratuito patrocinio potrebbe anche essergli interamente negato (Trezzini, op. cit., n. 41 ad art. 117 [versione

e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 46 ad art. 117], che rinvia a DTF 142

III 138 consid .5.2; Jent-Sørensen,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 34b ad art. 118; Colombini, in: Petit Commentaire, CPC,

2020, n. 62 ad art. 117).

5.

A mente del

reclamante è arbitraria la conclusione del Pretore che ha ritenuto notevolmente

ridotte le probabilità di successo della sua opposizione 3 novembre 2022

rispetto a quelle dell’istanza della sua ex moglie. Egli era risultato

soccombente in ragione di metà, mentre che per l’altra metà la soccombenza ricadeva

in capo all’ex moglie, tant’è che in applicazione dell’art. 106 cpv. 2 CPC il

Pretore aveva appunto proceduto ad una ripartizione a metà delle spese

processuali. Di qui l’errata applicazione dell’art. 117 lett. b CPC.

5.1

Giova anzitutto premettere

che il procedimento è stato avviato il 20 ottobre 2022 dall’ex moglie, chiedendo

in via cautelare misure a tutela della personalità in risposta alla

scarcerazione del reclamante, poiché l’interessata temeva per la propria

incolumità visto il pregresso vissuto, il rischio di recidiva dell’ex marito e il

tentativo insistente di questi di raccogliere informazioni sul luogo dove

viveva (act. I pag. 3 n. 4). Il reclamante dal canto suo con l’opposizione 3

novembre 2022 si è limitato a spiegare di non avere alcuna intenzione di

riavvicinare l’ex moglie e i di lei familiari, men che meno di ricontattare lei

o persone a lei vicine (act. III, pag. 4 n. 10), giustificando per il resto l’inutilità

di un ordine di passare dal curatore per relazionarsi con il figlio visto che la

situazione era già di fatto così (act. III, pag. 4 n. 15).

Nelle citate circostanze è

vero che il Pretore ha accolto solo parzialmente l’istanza dell’ex moglie. Nondimeno,

il primo giudice ha appunto precisato che il reclamante pretendeva di opporsi

ai provvedimenti a tutela di quest’ultima in forza di mere dichiarazioni di

parte, del tutto insufficienti di per sé. Per il principio di proporzionalità

il Pretore ha conseguentemente confermato le misure adottate il 21 ottobre 2022

precisando, per completezza, che le stesse includevano anche ogni luogo terzo -

quale poteva ad esempio essere l’abitazione della madre - laddove vi si fosse

venuta a trovare l’ex moglie. Di contro, il Pretore non ha dato seguito alla

richiesta di misure di tutela a favore di terze persone - avvicinamento e

contatti con familiari e persone care - ma questo solo perché l’ex moglie

difettava della legittimazione attiva per rivendicarne l’adozione. Mentre che,

per il resto, sul tema dei contatti con il figlio il Pretore ha spiegato che la

questione esulava dall’azione giusta l’art. 28b CC.

5.2

Ora, il reclamante nemmeno si

confronta con le argomentazioni così ritenute dal Pretore, affidando in

sostanza la sua critica ad un semplice raffronto matematico tra richieste di divieti

accolte e non accolte. Se non che, non basta ignorare le motivazioni che sono a

monte di una conclusione per sostanziarne la sedicente arbitrarietà. E una

disamina al riguardo avrebbe evidenziato che non era per quanto allegato dal

reclamante con la sua opposizione che la richiesta dell’ex moglie è stata

accolta in modo parziale, bensì e semmai che l’esito non poteva essere diverso a

prescindere da quelle sue allegazioni. Inoltre, nella misura in cui i

provvedimenti sono stati respinti, basti rilevare che in sede di opposizione

nemmeno lontanamente il reclamante aveva preso in conto il difetto della

legittimazione attiva, mentre che in punto alle modalità di contatto con il

figlio egli si era limitato a sostenerne l’inutilità.

Non solo, giova aggiungere

che l’opposizione 3 novembre 2022 fa totale astrazione del procedimento penale

a suo carico e del tema al centro del relativo ricorso al Tribunale federale

che lo vedeva coinvolto. Nemmeno vi si pretende che una decisione al riguardo non

era ancora stata emessa. Tutto ciò nonostante l’istanza cautelare riconduceva

proprio a quel contesto fattuale e all’intervenuta scarcerazione. E con decisione

26.

ottobre 2022 il Tribunale federale ha poi riconosciuto che l’interessato “ha

di conseguenza agito con dolo eventuale” sicché “in tali condizioni, il suo

proscioglimento dall’imputazione di tentato omicidio intenzionale viola il

diritto federale” (6B_803/2022 consid. 2.5: doc. J agli atti).

5.3

Inoltre, in punto al tema

delle spese processuali va considerato quanto segue. L’art. 114 lett. f CPC

(sul tema III CCA 13.2022.34/35 19 dicembre 2022 consid. 6.6) - in vigore dal

1° luglio 2020 - stabilisce che nella procedura decisionale non sono addossate

spese processuali per le controversie per violenze, minacce o insidie secondo

l’articolo 28b CC o quelle riguardanti la sorveglianza elettronica

secondo l’articolo 28c CC. La gratuità è giustificata dal carattere

sovente esistenziale per l’attore delle azioni intentate in base a questi

articoli e dall’interesse pubblico specifico di attuare e far rispettare il

diritto: la questione dei costi si risolve in questo modo a favore della

vittima in quanto decade l’obbligo di versare un anticipo e si elimina la

liquidazione delle spese processuali. Tale gratuità vale esclusivamente per

quelle azioni che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale.

Inoltre essa si applica alle spese processuali della procedura decisionale -

senza riguardo al tipo di procedura e al modo con cui la procedura si conclude

- inclusi eventuali procedimenti per l’adozione di misure o rimedi giuridici,

ma non per le procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale o per

eventuali procedure esecutive, riserva fatta per quelle relative alla

disposizione e all’esecuzione di una sorveglianza elettronica giusta l’art. 28c

CC (FF 2017 6267, 6327 seg.; Dietschy-Martenet,

in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114).

Inoltre, l’eccezione a

questo principio è data dall’art. 115 cpv. 2 CPC - introdotto in esito alla

discussione tenutasi innanzi al Consiglio Nazionale (AB 2018 N 1421/1424) - che

consente di addossare le spese processuali alla parte soccombente contro cui è

stato pronunciato un divieto giusta l’art. 28b o 28c CC: si

tratta di una possibilità - non di un obbligo - lasciata al libero

apprezzamento del giudice così da tener conto delle circostanze concrete, allo

scopo di evitare che l’onere delle spese processuali posto a carico dell’autore

dell’atto si ripercuota in modo negativo sulla vittima con cui sovente vive in

comunione domestica (Dietschy-Martenet, op.

cit., n. 13 ad art. 115).

Motivo per cui è

contrariamente a quanto stabilisce l’art. 114 lett. f CPC che il Pretore ha posto

la metà delle spese processuali a carico dell’ex moglie. Il fatto che in

assenza di un reclamo dell’interessata contro il dispositivo n. 6 la decisione

non possa invero essere modificata non cambia la sostanza. Risulta così vano il

tentativo del reclamante di confortare la sua tesi invocando anche l’argomento

della ripartizione delle spese in applicazione dell’art. 106 cpv. 2 CPC.

5.4

Sicché, nell’esito, nulla

indica che il Pretore abbia applicato in modo errato il diritto, e meglio

l’art. 117 lett. b CPC, ritenendo che, alla luce della situazione esistente al

momento dell’istanza cautelare e a una valutazione ragionevole, la probabilità

di successo dell’opposizione del reclamante fosse notevolmente ridotta rispetto

alla richiesta di controparte. Il reclamo, del tutto inconsistente, va così respinto.

6.

Il reclamante lamenta

poi un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto al presupposto di

indigenza. Dal canto suo il Pretore ha indicato che il reclamante non aveva

dimostrato il suo stato d’indigenza, ma si era limitato a sostenere di non

avere reddito e a rinviare alla documentazione prodotta nella causa di

divorzio, senza allegare alcunché circa le sue spese mensili. Dalla sentenza di

divorzio risultava però che la rendita erogatagli dal 2° pilastro era stata

mantenuta a differenza di quella versata per invalidità dall’IAS sospesa

durante la carcerazione, che egli era poi intestatario di un’auto e di un conto

presso Postfinance.

6.1

Obietta il reclamante che il

Pretore non ha tenuto conto di tutte le informazioni di cui disponeva: in

particolare del suo stato d’indigenza in pendenza di divorzio, della sua

permanenza in carcere da cui era uscito il 19 ottobre 2022 e che a fronte di un’istanza

di gratuito patrocinio 3 novembre 2022 escludeva a priori un margine di miglioramento

economico, del riconoscimento sin dal 2016 di una rendita d’invalidità, delle esecuzioni

a suo carico per fr. 264'361.– e dei 56 attestati di carenza beni per

complessivi fr. 176'206.80 a ragione di cui era stato posto al beneficio del gratuito

patrocinio dalla CARP nel contesto della decisione 19 maggio 2022, del fatto

che per lo stesso motivo il beneficio gli era stato riconosciuto dal Tribunale

federale con decisione 26 ottobre 2022 e, infine, di nuovo nel contesto della decisione

18.

novembre 2022 della CARP visto che lo stato della sua indigenza e delle

esecuzioni non era migliorato. A mente del reclamante era in ogni caso da

riconoscere il margine di riserva di soccorso stimabile tra fr. 20'000.– e fr.

40'000.–, che il valore della sua auto e dei suoi averi non raggiungeva.

6.2

Nondimeno, il reclamante non

contesta di avere continuato a percepire la rendita d’invalidità erogatagli dal

2° pilastro per l’importo di fr. 1'099.– (doc. B pag. 3) - circostanza

sottaciuta innanzi al Pretore - durante tutta la sua carcerazione. E, invero,

non è dato sapere in che misura tale reddito sia stato consumato nel corso

della sua prigionia. In sede di opposizione egli ha d’altra parte dichiarato di

essersi recato in Italia presso la sorella subito dopo la scarcerazione

avvenuta il 19 ottobre 2022, di non più voler far rientro in Ticino e di essere

appunto in fase di trasferimento definitivo in Italia (act. III pag. 3 n. 4 e

5). Va da sé pertanto che il preteso stato d’indigenza era se del caso da

confortare a fronte di questa nuova situazione, condizione che non poteva certo

emergere dai documenti della pregressa procedura di divorzio. Motivo per cui la

sedicente e insufficiente disponibilità economica andava quantomeno attualizzata

tenendo anche conto del nuovo contesto di vita in Italia e rispetto ai nuovi effettivi

oneri a suo carico. Quantomeno era da illustrare se e in che misura la rendita

di fr. 1'099.– copriva o no il suo fabbisogno a dipendenza di quei nuovi

parametri. Ma di ciò neanche sommariamente vi è traccia agli atti.

Di contro, con l’istanza

di gratuito patrocinio il reclamante non ha mai accennato alla sua situazione

finanziaria come emergeva dai procedimenti penali a suo carico e sfociati nelle

decisioni che ora richiama a sostegno della sua tesi (act. III pag. 5 n. 18

segg.). Pertanto, da questo punto di vista, il rimprovero che muove ora al

Pretore oltre che inammissibile in quanto nuovo (art. 326 cpv. 1 CPC, sopra,

consid. 2) risulta addirittura pretestuoso. Basti per il resto soggiungere che

l’esistenza di esecuzioni e attestati di carenza beni non è per sé soltanto costitutiva

di un comprovato stato d’indigenza, ritenuto che dei debiti va tenuto conto nella

misura in cui si tratta di oneri effettivamente assunti dall’interessato. D’altro

canto, il tema della riserva di soccorso è calibrato rispetto ai parametri

economici validi in Svizzera. Non può quindi essere trasposto tout court sul

territorio italiano, prescindendo oltretutto dalla condizione economica

effettiva che, appunto, l’interessato ha omesso di confortare.

6.3

Ciò detto, a fronte di una

critica fondata su motivi che non sono mai stati allegati né sostanziati in

primo grado, e quindi di per sé inammissibili giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, rispettivamente

su fatti rimasti incontestati, l’accertamento del Pretore in punto al

presupposto di indigenza non può dirsi manifestamente errato.

7.

Giusta l’art. 114

lett. f CPC, le procedure decisionali nelle controversie a protezione della

personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono

gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi

di diritto in sede cantonale, invero con riserva dell’art. 115 CPC (cfr. per i

dettagli: sopra, consid. 5.3). Motivo per cui per la presente procedura di

reclamo non si dà luogo a prelievi a questo titolo. D’altra parte non si pone

il problema delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni.

8.

La domanda di

gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reclamo non

aveva probabilità di esito favorevole tenuto conto degli argomenti invocati e che

si sono rivelati per quanto non già inammissibili, privi di ogni pertinenza. Neanche

il presupposto di indigenza è adempiuto, in quanto - come già spiegato (sopra,

consid. 6.2) - fa completa astrazione del luogo di residenza in Italia e

relativa nuova situazione economica (reclamo, pag. 8 n. 22 segg.).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 22 dicembre 2022 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 22 dicembre 2022 di RE 1 è respinta.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 22 dicembre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di una controversia

non patrimoniale, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In materia di misure

cautelari è possibile far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).