13.2022.101
Diniego di gratuito patrocinio. Protezione della personalità da atti illeciti e misure cautelari. Presupposto della probabilità di esito favorevole in capo al convenuto e della relativa indigenza
16 marzo 2023Italiano20 min
di appello e di revisione penale (17.2021.60+95/17.2022.70+75+97/17.2022.98+132+133)
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.101
13.2022.102
Lugano
16 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2022.58 (protezione della personalità - provvedimenti cautelari) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 ottobre 2022 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 22
dicembre 2022 di RE 1 contro il dispositivo n. 5 della decisione 14 dicembre
2022 con cui il Pretore gli ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Il matrimonio tra CO 1 e RE
1 è stato sciolto per divorzio con decisione 27 agosto 2019 dal Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Il figlio __________ è stato affidato alla
madre.
Fatti
B. Il 22 dicembre 2020 la
Corte delle assise criminali in Lugano (72.2020.89) ha riconosciuto RE 1
colpevole di tentato omicidio intenzionale (dolo eventuale) e altri vari reati
ai danni dell’ex moglie, condannandolo alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi,
dedotti carcere preventivo (11 aprile 2019 - 19 settembre 2019) e di sicurezza
sofferti e pena anticipatamente espiata (dal 20 settembre 2019).
Il 19 maggio 2022 la Corte
di appello e di revisione penale (17.2021.60+95/17.2022.70+75+97/17.2022.98+132+133)
ha prosciolto RE 1 dal reato di tentato omicidio intenzionale e ridotto la pena
detentiva a 3 anni e mesi, decisione che il Tribunale federale ha annullato con
sentenza 26 ottobre 2022 (6B_803/2022) rinviando gli atti per nuovo giudizio ai
sensi dei considerandi.
Con decisione 18 novembre
2022 la CARP (17.2022.311) ha riconosciuto RE 1 colpevole di tentato omicidio
intenzionale (dolo eventuale) e, ancora, reiterate vie di fatto e ripetuta
minaccia ai danni dell’ex moglie. La condanna è stata stabilita in una pena
detentiva di 6 anni e 6 mesi, dedotti carcere preventivo e di sicurezza
sofferti e pena anticipatamente espiata.
Nel frattempo poi, con
decisione 18 ottobre 2022 il presidente della CARP ha accolto l’istanza di
scarcerazione presentata il 10 ottobre 2022 da RE 1, confermando la necessità
del trattamento ambulatoriale come già ordinato.
C. Con istanza cautelare
20 ottobre 2022, introdotta innanzi la Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord, CO 1 ha chiesto l’adozione in via cautelare di misure a
protezione della personalità giusta l’art. 28b CC, sicché sia fatto divieto
a RE 1 di avvicinarla e contattarla e di avvicinare e contattare suoi familiari
e persone a lei care e che a RE 1 sia fatto obbligo di contattare il figlio solo
tramite il curatore __________, ordini tutti da impartire con la comminatoria
penale dell’art. 292 CP.
In via supercautelare, il
21 ottobre 2022, il Pretore ha disposto a carico di RE 1 il divieto di
avvicinare a meno di 100 metri e di contattare CO 1, con la comminatoria
dell’art. 292 CP.
RE 1 si è integralmente
opposto con osservazioni 3 novembre 2022, e ha postulato la concessione del
gratuito patrocinio nella misura più ampia inclusi i costi dell’avv. PA 1. Il 17
novembre 2022 CO 1 ha trasmesso una breve replica spontanea, seguita il 1°
dicembre 2022 dalla breve duplica spontanea di RE 1.
D. Il 14 dicembre 2022
il Pretore ha confermato il divieto a carico di RE 1 di avvicinare a meno di
100 metri e di contattare CO 1 (dispositivo n. 2) con la comminatoria dell’art.
292 CP (dispositivo n. 3), ha fissato a CO 1 il termine per avviare la causa di
merito pena la decadenza delle misure cautelari (dispositivo n. 4), ha negato
il gratuito patrocinio a RE 1 (dispositivo n. 5) e ha ripartito a metà fra le
parti le spese processuali di fr. 500.– compensando le ripetibili (dispositivo
n. 6).
E. Con reclamo 22
dicembre 2022 RE 1 impugna il dispositivo n. 5 che chiede di riformare nel
senso di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi
dell’avv. PA 1. In via subordinata chiede di annullarlo con rinvio al Pretore
per nuovo giudizio. L’interessato postula infine analogo beneficio anche per la
procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 15 dicembre 2022 (doc. B al reclamo). Spedito con
invio prioritario A Plus il 22 dicembre 2022, giunto l’indomani alla
cancelleria del tribunale, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,
senz’altro ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
1.3
Il diniego del gratuito
patrocinio è attinente una controversia fondata sull’art. 28b CC che, per
quanto tesa esclusivamente alla protezione della personalità, rientra tra
quelle non patrimoniali, ovvero sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/ Grobéty, in: Petit
Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 91).
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta
applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito
patrocinio (Bastons Bulletti, in:
Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto
non già agli atti, i documenti annessi al gravame (doc. D: documentazione conto
Postfinance) sono da considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e ammissibili
limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Il Pretore ha ritenuto dati i
presupposti per confermare le misure già pronunciate il 21 ottobre 2022 in
applicazione dell’art. 28b CC a tutela della personalità di CO 1, poiché
le sole rassicurazioni del reclamante erano insufficienti. In punto ai
provvedimenti a tutela di terzi l’istante era invece sprovvista della legittimazione
attiva, mentre le modalità di contatto tra padre e figlio esulavano dalla
procedura. Ha quindi rilevato che le probabilità di successo dell’opposizione 3
novembre 2022 del reclamante erano ridotte, oltre al fatto che questi nemmeno aveva
dimostrato il suo stato d’indigenza. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.
3.2
Il reclamante si duole di un accertamento
errato del diritto con riferimento al presupposto di probabilità di esito
favorevole della sua opposizione. Invoca poi un accertamento manifestamente
errato dei fatti in punto al presupposto di indigenza.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente
al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014
consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119.
e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -
in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
4.2
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020.
consid. 7.1; Trezzini, op.
cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42
ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui
le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo
lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in
funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di
gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale
federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142
III 138 consid. 5.1).
La probabilità di successo
del convenuto va sostanzialmente giudicata secondo i medesimi parametri validi
per l’attore, dovendosi attendere anche dal convenuto che riconosca delle
pretese manifestamente fondate e che non abbia a processare senza senso, nel
qual caso il gratuito patrocinio potrebbe anche essergli interamente negato (Trezzini, op. cit., n. 41 ad art. 117 [versione
e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 46 ad art. 117], che rinvia a DTF 142
III 138 consid .5.2; Jent-Sørensen,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 34b ad art. 118; Colombini, in: Petit Commentaire, CPC,
2020, n. 62 ad art. 117).
5.
A mente del
reclamante è arbitraria la conclusione del Pretore che ha ritenuto notevolmente
ridotte le probabilità di successo della sua opposizione 3 novembre 2022
rispetto a quelle dell’istanza della sua ex moglie. Egli era risultato
soccombente in ragione di metà, mentre che per l’altra metà la soccombenza ricadeva
in capo all’ex moglie, tant’è che in applicazione dell’art. 106 cpv. 2 CPC il
Pretore aveva appunto proceduto ad una ripartizione a metà delle spese
processuali. Di qui l’errata applicazione dell’art. 117 lett. b CPC.
5.1
Giova anzitutto premettere
che il procedimento è stato avviato il 20 ottobre 2022 dall’ex moglie, chiedendo
in via cautelare misure a tutela della personalità in risposta alla
scarcerazione del reclamante, poiché l’interessata temeva per la propria
incolumità visto il pregresso vissuto, il rischio di recidiva dell’ex marito e il
tentativo insistente di questi di raccogliere informazioni sul luogo dove
viveva (act. I pag. 3 n. 4). Il reclamante dal canto suo con l’opposizione 3
novembre 2022 si è limitato a spiegare di non avere alcuna intenzione di
riavvicinare l’ex moglie e i di lei familiari, men che meno di ricontattare lei
o persone a lei vicine (act. III, pag. 4 n. 10), giustificando per il resto l’inutilità
di un ordine di passare dal curatore per relazionarsi con il figlio visto che la
situazione era già di fatto così (act. III, pag. 4 n. 15).
Nelle citate circostanze è
vero che il Pretore ha accolto solo parzialmente l’istanza dell’ex moglie. Nondimeno,
il primo giudice ha appunto precisato che il reclamante pretendeva di opporsi
ai provvedimenti a tutela di quest’ultima in forza di mere dichiarazioni di
parte, del tutto insufficienti di per sé. Per il principio di proporzionalità
il Pretore ha conseguentemente confermato le misure adottate il 21 ottobre 2022
precisando, per completezza, che le stesse includevano anche ogni luogo terzo -
quale poteva ad esempio essere l’abitazione della madre - laddove vi si fosse
venuta a trovare l’ex moglie. Di contro, il Pretore non ha dato seguito alla
richiesta di misure di tutela a favore di terze persone - avvicinamento e
contatti con familiari e persone care - ma questo solo perché l’ex moglie
difettava della legittimazione attiva per rivendicarne l’adozione. Mentre che,
per il resto, sul tema dei contatti con il figlio il Pretore ha spiegato che la
questione esulava dall’azione giusta l’art. 28b CC.
5.2
Ora, il reclamante nemmeno si
confronta con le argomentazioni così ritenute dal Pretore, affidando in
sostanza la sua critica ad un semplice raffronto matematico tra richieste di divieti
accolte e non accolte. Se non che, non basta ignorare le motivazioni che sono a
monte di una conclusione per sostanziarne la sedicente arbitrarietà. E una
disamina al riguardo avrebbe evidenziato che non era per quanto allegato dal
reclamante con la sua opposizione che la richiesta dell’ex moglie è stata
accolta in modo parziale, bensì e semmai che l’esito non poteva essere diverso a
prescindere da quelle sue allegazioni. Inoltre, nella misura in cui i
provvedimenti sono stati respinti, basti rilevare che in sede di opposizione
nemmeno lontanamente il reclamante aveva preso in conto il difetto della
legittimazione attiva, mentre che in punto alle modalità di contatto con il
figlio egli si era limitato a sostenerne l’inutilità.
Non solo, giova aggiungere
che l’opposizione 3 novembre 2022 fa totale astrazione del procedimento penale
a suo carico e del tema al centro del relativo ricorso al Tribunale federale
che lo vedeva coinvolto. Nemmeno vi si pretende che una decisione al riguardo non
era ancora stata emessa. Tutto ciò nonostante l’istanza cautelare riconduceva
proprio a quel contesto fattuale e all’intervenuta scarcerazione. E con decisione
26.
ottobre 2022 il Tribunale federale ha poi riconosciuto che l’interessato “ha
di conseguenza agito con dolo eventuale” sicché “in tali condizioni, il suo
proscioglimento dall’imputazione di tentato omicidio intenzionale viola il
diritto federale” (6B_803/2022 consid. 2.5: doc. J agli atti).
5.3
Inoltre, in punto al tema
delle spese processuali va considerato quanto segue. L’art. 114 lett. f CPC
(sul tema III CCA 13.2022.34/35 19 dicembre 2022 consid. 6.6) - in vigore dal
1° luglio 2020 - stabilisce che nella procedura decisionale non sono addossate
spese processuali per le controversie per violenze, minacce o insidie secondo
l’articolo 28b CC o quelle riguardanti la sorveglianza elettronica
secondo l’articolo 28c CC. La gratuità è giustificata dal carattere
sovente esistenziale per l’attore delle azioni intentate in base a questi
articoli e dall’interesse pubblico specifico di attuare e far rispettare il
diritto: la questione dei costi si risolve in questo modo a favore della
vittima in quanto decade l’obbligo di versare un anticipo e si elimina la
liquidazione delle spese processuali. Tale gratuità vale esclusivamente per
quelle azioni che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale.
Inoltre essa si applica alle spese processuali della procedura decisionale -
senza riguardo al tipo di procedura e al modo con cui la procedura si conclude
- inclusi eventuali procedimenti per l’adozione di misure o rimedi giuridici,
ma non per le procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale o per
eventuali procedure esecutive, riserva fatta per quelle relative alla
disposizione e all’esecuzione di una sorveglianza elettronica giusta l’art. 28c
CC (FF 2017 6267, 6327 seg.; Dietschy-Martenet,
in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114).
Inoltre, l’eccezione a
questo principio è data dall’art. 115 cpv. 2 CPC - introdotto in esito alla
discussione tenutasi innanzi al Consiglio Nazionale (AB 2018 N 1421/1424) - che
consente di addossare le spese processuali alla parte soccombente contro cui è
stato pronunciato un divieto giusta l’art. 28b o 28c CC: si
tratta di una possibilità - non di un obbligo - lasciata al libero
apprezzamento del giudice così da tener conto delle circostanze concrete, allo
scopo di evitare che l’onere delle spese processuali posto a carico dell’autore
dell’atto si ripercuota in modo negativo sulla vittima con cui sovente vive in
comunione domestica (Dietschy-Martenet, op.
cit., n. 13 ad art. 115).
Motivo per cui è
contrariamente a quanto stabilisce l’art. 114 lett. f CPC che il Pretore ha posto
la metà delle spese processuali a carico dell’ex moglie. Il fatto che in
assenza di un reclamo dell’interessata contro il dispositivo n. 6 la decisione
non possa invero essere modificata non cambia la sostanza. Risulta così vano il
tentativo del reclamante di confortare la sua tesi invocando anche l’argomento
della ripartizione delle spese in applicazione dell’art. 106 cpv. 2 CPC.
5.4
Sicché, nell’esito, nulla
indica che il Pretore abbia applicato in modo errato il diritto, e meglio
l’art. 117 lett. b CPC, ritenendo che, alla luce della situazione esistente al
momento dell’istanza cautelare e a una valutazione ragionevole, la probabilità
di successo dell’opposizione del reclamante fosse notevolmente ridotta rispetto
alla richiesta di controparte. Il reclamo, del tutto inconsistente, va così respinto.
6.
Il reclamante lamenta
poi un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto al presupposto di
indigenza. Dal canto suo il Pretore ha indicato che il reclamante non aveva
dimostrato il suo stato d’indigenza, ma si era limitato a sostenere di non
avere reddito e a rinviare alla documentazione prodotta nella causa di
divorzio, senza allegare alcunché circa le sue spese mensili. Dalla sentenza di
divorzio risultava però che la rendita erogatagli dal 2° pilastro era stata
mantenuta a differenza di quella versata per invalidità dall’IAS sospesa
durante la carcerazione, che egli era poi intestatario di un’auto e di un conto
presso Postfinance.
6.1
Obietta il reclamante che il
Pretore non ha tenuto conto di tutte le informazioni di cui disponeva: in
particolare del suo stato d’indigenza in pendenza di divorzio, della sua
permanenza in carcere da cui era uscito il 19 ottobre 2022 e che a fronte di un’istanza
di gratuito patrocinio 3 novembre 2022 escludeva a priori un margine di miglioramento
economico, del riconoscimento sin dal 2016 di una rendita d’invalidità, delle esecuzioni
a suo carico per fr. 264'361.– e dei 56 attestati di carenza beni per
complessivi fr. 176'206.80 a ragione di cui era stato posto al beneficio del gratuito
patrocinio dalla CARP nel contesto della decisione 19 maggio 2022, del fatto
che per lo stesso motivo il beneficio gli era stato riconosciuto dal Tribunale
federale con decisione 26 ottobre 2022 e, infine, di nuovo nel contesto della decisione
18.
novembre 2022 della CARP visto che lo stato della sua indigenza e delle
esecuzioni non era migliorato. A mente del reclamante era in ogni caso da
riconoscere il margine di riserva di soccorso stimabile tra fr. 20'000.– e fr.
40'000.–, che il valore della sua auto e dei suoi averi non raggiungeva.
6.2
Nondimeno, il reclamante non
contesta di avere continuato a percepire la rendita d’invalidità erogatagli dal
2° pilastro per l’importo di fr. 1'099.– (doc. B pag. 3) - circostanza
sottaciuta innanzi al Pretore - durante tutta la sua carcerazione. E, invero,
non è dato sapere in che misura tale reddito sia stato consumato nel corso
della sua prigionia. In sede di opposizione egli ha d’altra parte dichiarato di
essersi recato in Italia presso la sorella subito dopo la scarcerazione
avvenuta il 19 ottobre 2022, di non più voler far rientro in Ticino e di essere
appunto in fase di trasferimento definitivo in Italia (act. III pag. 3 n. 4 e
5). Va da sé pertanto che il preteso stato d’indigenza era se del caso da
confortare a fronte di questa nuova situazione, condizione che non poteva certo
emergere dai documenti della pregressa procedura di divorzio. Motivo per cui la
sedicente e insufficiente disponibilità economica andava quantomeno attualizzata
tenendo anche conto del nuovo contesto di vita in Italia e rispetto ai nuovi effettivi
oneri a suo carico. Quantomeno era da illustrare se e in che misura la rendita
di fr. 1'099.– copriva o no il suo fabbisogno a dipendenza di quei nuovi
parametri. Ma di ciò neanche sommariamente vi è traccia agli atti.
Di contro, con l’istanza
di gratuito patrocinio il reclamante non ha mai accennato alla sua situazione
finanziaria come emergeva dai procedimenti penali a suo carico e sfociati nelle
decisioni che ora richiama a sostegno della sua tesi (act. III pag. 5 n. 18
segg.). Pertanto, da questo punto di vista, il rimprovero che muove ora al
Pretore oltre che inammissibile in quanto nuovo (art. 326 cpv. 1 CPC, sopra,
consid. 2) risulta addirittura pretestuoso. Basti per il resto soggiungere che
l’esistenza di esecuzioni e attestati di carenza beni non è per sé soltanto costitutiva
di un comprovato stato d’indigenza, ritenuto che dei debiti va tenuto conto nella
misura in cui si tratta di oneri effettivamente assunti dall’interessato. D’altro
canto, il tema della riserva di soccorso è calibrato rispetto ai parametri
economici validi in Svizzera. Non può quindi essere trasposto tout court sul
territorio italiano, prescindendo oltretutto dalla condizione economica
effettiva che, appunto, l’interessato ha omesso di confortare.
6.3
Ciò detto, a fronte di una
critica fondata su motivi che non sono mai stati allegati né sostanziati in
primo grado, e quindi di per sé inammissibili giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, rispettivamente
su fatti rimasti incontestati, l’accertamento del Pretore in punto al
presupposto di indigenza non può dirsi manifestamente errato.
7.
Giusta l’art. 114
lett. f CPC, le procedure decisionali nelle controversie a protezione della
personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono
gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi
di diritto in sede cantonale, invero con riserva dell’art. 115 CPC (cfr. per i
dettagli: sopra, consid. 5.3). Motivo per cui per la presente procedura di
reclamo non si dà luogo a prelievi a questo titolo. D’altra parte non si pone
il problema delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni.
8.
La domanda di
gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reclamo non
aveva probabilità di esito favorevole tenuto conto degli argomenti invocati e che
si sono rivelati per quanto non già inammissibili, privi di ogni pertinenza. Neanche
il presupposto di indigenza è adempiuto, in quanto - come già spiegato (sopra,
consid. 6.2) - fa completa astrazione del luogo di residenza in Italia e
relativa nuova situazione economica (reclamo, pag. 8 n. 22 segg.).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 22 dicembre 2022 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 22 dicembre 2022 di RE 1 è respinta.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 22 dicembre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di una controversia
non patrimoniale, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In materia di misure
cautelari è possibile far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).