13.2022.103
Assunzione di una perizia cautelare in procedura indipendente. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile. Diritto di essere sentito e motivazione della sentenza. Foro di esecuzione, litisconsorzio e proroga di foro estero
31 marzo 2023Italiano15 min
modo da consentire ai convenuti il ripristino urgente dei difetti e da garantire
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.103
Lugano
31 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2022.4502 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 27 settembre 2022 da
CO 1
contro
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO 8
CO 9
patrocinata dall’ PA 2
RE 1
patrocinata dallo PA 1
e ora sul reclamo 22/23
dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 12 dicembre 2022 con cui il Pretore
ha deciso l’esecuzione in via cautelare di una perizia e formulato i relativi
quesiti;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, proprietario del
fondo n. __________ RFD di __________, ha stipulato un contratto globale con CO
2 per la progettazione e realizzazione (DL) di uno stabile
commerciale/industriale, ritenuto un investimento di fr. 6'600'000.– + IVA per
l’opera grezza e fr. 10'000'000.– + IVA per l’opera ultimata. Questa, in
rappresentanza di CO 1, ha stipulato distinti contratti d’appalto con CO 3, CO
4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9 e RE 1 per l’edificazione di un capannone
prefabbricato poi denominato quale __________. L’opera grezza, terminata nel
2021, ha rivelato in più parti ripetute e gravi infiltrazioni d’acqua di
origine sconosciuta, l’ultima il 9 settembre 2022, che gli interventi messi in
atto non hanno ancora definitivamente risolto.
Fatti
B. Con istanza 27
settembre 2022 CO 1 ha convenuto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, CO 2 e CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9 e RE 1. Egli ha
chiesto l’allestimento di una perizia cautelare e a futura memoria per
stabilire le cause di tutte le infiltrazioni e i provvedimenti per ovviarvi, in
modo da consentire ai convenuti il ripristino urgente dei difetti e da garantire
un’opera a regola d’arte e spazi atti alla locazione senza ulteriori danni e
perdite. Ha inoltre formulato i relativi quesiti da sottoporre al perito
incaricato.
C. CO 2, CO 4, CO 6, CO
7 e CO 8 sono rimasti silenti.
CO 3 ha prodotto un suo
rapporto e CO 5 ha aderito alla richiesta.
CO 9 non si è opposta al
provvedimento pur contestando una propria responsabilità.
RE 1 ha invocato la proroga
di foro a suo tempo stipulata, contestando la situazione d’urgenza e la
competenza del Pretore e quindi la ricevibilità dell’istanza, ritenuto oltretutto
che la sua posizione era già stata risolta da precedenti accordi.
D. Con decisione 12
dicembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e incaricato l’ing. __________
di rispondere in qualità di perito giudiziario ai 4 quesiti da lui formulati.
E. Con reclamo 22/23
dicembre 2022 RE 1 ne chiede ora la riforma chiedendo che l’istanza di
assunzione di prove a titolo cautelare introdotta da CO 1 sia dichiarata
irricevibile nella misura in cui è diretta contro di lei, per carenza di competenza
della Pretura di Lugano.
Le altre parti non sono
state invitate a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 12 dicembre
2022.
è attinente un procedimento di assunzione di prova a titolo cautelare
giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti
cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC).
1.1
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 13 dicembre 2022. Il gravame, rimesso alla posta come
invio A-Post Plus il 22 dicembre 2022 (timbro sulla busta originale d’invio) e
pervenuto infine il 27 dicembre 2022 alla cancelleria del Tribunale (timbro
originale), ossequia il termine di dieci giorni (art. 314 cpv. 2 e 321 cpv. 2
CPC) ed è, da questo punto di vista, tempestivo e ammissibile.
1.2
Rammentata la procedura
sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Con la decisione
impugnata il Pretore ha disposto l’assunzione in via cautelare di una perizia
giudiziaria, nell’ambito di una procedura indipendente e a sé stante. Poiché
occorre ora procedere con l’assunzione della prova medesima così ammessa, la
decisione impugnata non può essere considerata finale - diversamente dalla
decisione che rifiuta l’assunzione cautelare di una prova in una procedura a sé
stante - dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio
quale disposizione ordinatoria processuale (decisione in materia di prove) ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2021.27 22 luglio 2021
consid. 2 e riferimenti citati), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera
civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG e 319 lett. b cifra 2 CPC).
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente
(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c;
Verda Chiocchetti, in: Trezzini e
al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va
ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua
ammissibilità l’eccezione.
4.
La reclamante non pretende
che l’allestimento in via cautelare della perizia giudiziaria ordinata con
decisione 12 dicembre 2022 sia per lei costitutiva di un pregiudizio
difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’interessata lamenta
invero un’errata applicazione del diritto poiché - a suo dire - il Pretore ha
giustificato in forza dell’art. 15 CPC la propria competenza senza però esprimersi
in punto a tutti gli argomenti sollevati a comprova della sua incompetenza, ritenuta
in particolare la pattuizione di una chiara elezione di foro all’estero e che
ad ogni modo, sotto il profilo dell’art. 31 CLug, doveva essere necessariamente
realizzato il presupposto di urgenza ciò che in concreto non era, sicché nei
suoi riguardi l’istanza 27 settembre 2022 era da dichiarare inammissibile. Obietta
ora la reclamante che non vi è modo di “cancellare” gli effetti di una valida
proroga di foro all’estero creando un nuovo foro in Svizzera fondato sulla tesi
del litisconsorzio e quindi in applicazione dell’art. 15 CPC.
4.1
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente
alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (IIICCA 13.2022.45 12 gennaio 2023 consid. 4.3; IIICCA 13.2012.106
22.
marzo 2013, in RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c)
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l’obbligo per il
giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante
di quel diritto di essere sentito (Hurni,
in: Berner Kommentar, ZPO,
vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando
vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
4.2
Il Pretore ha rilevato che, data
la sua competenza in base al luogo di situazione dell’immobile difettoso e anche
del luogo di domicilio della DL CO 2, tutte le parti erano da convenire in
veste di litisconsorzio innanzi a lui in applicazione dell’art. 15 CPC. Questo a
prescindere dalla proroga di foro a favore dei giudici di __________ (Italia) pattuita
tra l’istante e la reclamante, ritendendo altresì inutile diffondersi in punto
al rapporto tra gli art. 158 CPC e 31 CLug. Il primo giudice ha ritenuto che l’assunzione
della perizia, in quanto fondata sull’art. 367 cpv. 2 CO e 158 cpv. 1 lett. a
CPC, non sottostava ad alcuna condizione di urgenza, verosimiglianza del
difetto o causa incombente. Nondimeno, in concreto, egli ha ritenuto liquidi anche
l’interesse dell’istante e l’urgenza di accertare la situazione e verificare
esistenza, causa delle infiltrazioni e possibili interventi per eliminarle.
Ciò posto, non si può ritenere
che la motivazione del primo giudice sia a tal punto carente da non poter
riconoscere le ragioni che lo hanno indotto a decidere in un senso piuttosto
che nell’altro. Sotto questo profilo poi, nulla indica che egli abbia fatto
completa astrazione degli argomenti a suo tempo invocati dalla reclamante. Il
che esclude a priori l’eventualità di una lesione del diritto di essere sentito
di quest’ultima. In assenza di una premessa fondamentale, il reclamo risulta pertanto
inammissibile.
5.
Sia come sia, nel
merito il reclamo andrebbe comunque respinto in quanto infondato.
5.1
Per l’art. 158 cpv. 1 CPC il
giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge
autorizzi una parte a richiederla (lett. a) - ad esempio l’art. 367 cpv. 2 CO -
o la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a
pericolo o che sussista un interesse degno di protezione (lett. b). I diritti sono
combinabili e la competenza territoriale è data dall’art. 13 CPC (Baumgartner, Kurzkommentar, ZPO; 3a
ed., 2021, n. 5 e 18 ad art. 158; Chabloz/Copt,
in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 16 ad art. 158; Dietschy-Martenet, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 5 ad
art. 13) e prevede - salvo che la legge disponga altrimenti - un foro
imperativo presso il giudice competente per la causa principale (lett. a) oppure
presso il luogo dove il provvedimento deve essere eseguito (lett. b).
In caso di proroga di foro
esclusiva, il foro prorogato diventa il solo a disposizione per l’azione
principale ex art. 13 lett. a CPC accanto al foro dell’esecuzione ex art. 13
lett. b CPC (Haas/Schlumpf, in:
Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 7 ad art. 13; Dietschy-Martenet, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 e
n. 10 ad art. 13).
Se l’azione è diretta
contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per
gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga (art. 15
cpv. 1 CPC). Sono poi da adempiere le condizioni supplementari degli art. 70 o
71.
CPC a dipendenza del caso (Haas/Schlumpf,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art. 15; Grobéty, in: Petit Commentaire, CPC,
2020, n. 5 ad art. 15). Il foro è sussidiario nel senso che, se per ciascun
singolo litisconsorte è già data una competenza per territorio identica, non vi
è allora ragione per un’attrazione di competenza in forza dell’art. 15 CPC (Grobéty, op. cit., n. 1 ad art. 15).
5.2
Nei rapporti internazionali
retti dalla CLug l’art. 31 determina la competenza internazionale per
provvedimenti cautelari e provvisori, mentre la competenza territoriale in
Svizzera è poi data dall’art. 10 LDIP, che rispecchia l’art. 13 CPC. Non vi è
unanimità sulla questione a sapere se le misure giusta l’art. 158 CPC rientrano
nel campo di applicazione dell’art. 31 CLug. La dottrina maggioritaria ammette questo
scenario se la prova è a rischio e vi è urgenza, ma non se l’unico scopo è di
valutare le probabilità di successo di una causa; quelli che lo escludono in
generale propongono invece l’applicazione dell’art. 13 CPC (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, n. 74 ad §9 e n. 156 ad §18).
Una valida proroga di foro
ai sensi dell’art. 23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione
principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere
l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello
prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in:
Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg.
ad art. 31; Favalli/Augsburger, in:
Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il
Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione
resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando
per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro
prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal
giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf,
op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel
Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a
ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger,
op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31
CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente
eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il
medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per
il merito (Favalli/Augsburger, op.
cit., n. 137 ad art. 31).
5.3
Ora, il Pretore ha accertato
il luogo di situazione del fondo su cui si trova l’opera difettosa - __________
- deducendone la propria competenza in virtù dell’art. 9 del Regolamento sulle
Preture (RL 177.120), ciò che la reclamante peraltro non contesta. A fronte di
una procedura di assunzione di prove cautelari indipendente e a sé stante, v’è
da chiedersi se il riferimento al foro del litisconsorzio giusta l’art. 15 CPC abbia
davvero una rilevanza pratica. In effetti per quanto concerne tutti gli altri
convenuti in giudizio, l’art. 13 lett. b CPC offre comunque già una competenza
per territorio identica presso il luogo dove la perizia cautelare va eseguita, ovvero
a __________. E questo in ciascuna delle fattispecie previste dall’art. 158 CPC
(lett. a e lett. b).
È pur vero che il Pretore
ha dato atto dell’esistenza di una proroga di foro - esclusivo - della
reclamante presso un tribunale italiano, e ha rinunciato ad indagare oltre i
rapporti tra art. 158 CPC e art. 31 CLug. Nondimeno egli ha anche riconosciuto
“che il buon diritto del proprietario committente a far esperire già in via
cautelare la perizia richiesta pare pacifico” e che “l’interesse e l’urgenza di
accertare la situazione e verificare esistenza, causa e possibili soluzioni
alle infiltrazioni sono liquidi”, conclusioni contro cui la reclamante non solleva
(più) obiezioni. Stabilito un contesto di urgenza, la pattuizione di una proroga
di foro non fa venir meno la facoltà di chiedere in una procedura indipendente
e a sé stante misure cautelari al giudice del luogo di esecuzione, non sotto il
profilo dell’art. 23 CLug (sopra, consid. 5.2) e neppure sotto quello dell’art.
13.
CPC (sopra, consid. 5.1). Nelle concrete circostanze, tanto in un’ottica di
applicazione degli art. 31 CLug e art. 10 lett. b LDIP quanto in quella
dell’art. 13 lett. b CPC va così riconosciuto il luogo di situazione
dell’immobile difettoso quale possibile foro per convenire RE 1 in applicazione
dell’art. 158 CPC per l’esecuzione della perizia cautelare, e questo nonostante
la proroga di foro da essa stipulata.
Se ne deve così dedurre
che, a differenza di quanto sostiene la reclamante, la decisione del Pretore
non evidenzia gli estremi di un’errata applicazione del diritto.
6.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo
tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante, qui
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili,
non essendo state raccolte osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22/23 dicembre 2022
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22/23 dicembre 2022 alle altre parti):
- ;
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- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 e
100.
cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF.