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Decisione

13.2022.11

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Causa di stato. Importo forfettario massimo di fr. 4'200.- e obbligo d'informazione

17 agosto 2022Italiano18 min

proseguita sui punti rimasti litigiosi e si è contraddistinta per varie proroghe

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.11

Lugano

17 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.89 (procedura di diritto

matrimoniale - merito e cautelare) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 9 aprile 2020 da

PI

1

patrocinato

dall’ RA 1

contro

PI

2

patrocinata

dall’ RE 1

e ora sul reclamo 1°

febbraio 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 26 gennaio 2022 con cui il

Pretore aggiunto, fra l’altro, ha statuito sulla remunerazione dovutale in

veste di gratuito patrocinatore;

ritenuto

in fatto: A. PI 2 e PI 1 si sono uniti

in matrimonio il 1° marzo 2013 a __________ e dalla loro unione è nata __________.

Con decisioni 29 marzo 2018 (inc. n. SO.2018.184) e 29 maggio 2019 (inc. n.

SO.2019.1402), in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione

coniugale, è stata regolata la vita separata tra le parti con effetto dal 1°

aprile 2018.

Fatti

B. Con petizione 9

aprile 2020 il marito ha chiesto già in via cautelare la modifica del citato

assetto e, nel merito, la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle

relative conseguenze accessorie. Il 30 aprile 2020 la moglie ha formulato le

proprie osservazioni cautelari, chiedendo fra l’altro una provisio ad litem di

fr. 1'500.–, subordinatamente il beneficio del gratuito patrocinio.

Il procedimento cautelare ha

visto successive antitetiche rivendicazioni, tra cui una trattenuta sul salario

del marito a favore della moglie, con contestuale produzione di documenti.

Il 13 ottobre 2020 si è

tenuta l’udienza di conciliazione e il contraddittorio sulle richieste

cautelari. Raggiunto un accordo solo su determinati punti, la vertenza è

proseguita sui punti rimasti litigiosi e si è contraddistinta per varie proroghe

di termini anche mirate a risolvere tali questioni.

C. All’udienza del 18

febbraio 2021 le parti, previa discussione informale, sono giunte ad una

transazione cautelare omologata dal Pretore aggiunto in parziale modifica

dell’assetto valido dal 29 marzo 2018. La procedura è continuata in punto alle

prestazioni LPP, alla liquidazione del regime matrimoniale e alle spese

giudiziarie.

D. L’11 marzo 2021 le

parti hanno informato il Pretore aggiunto dell’accordo anche su questi ultimi temi.

Rilevato che non vi era margine per una provisio ad litem essi hanno

sollecitato l’emanazione di una preventiva decisione di concessione del

gratuito patrocinio alla convenuta.

Il 7 giugno 2021 le parti hanno

ribadito l’intesa globale sul divorzio. Intanto il Pretore aggiunto ha disposto

l’ascolto della figlia e invitato le parti a produrre documentazione previdenziale

aggiornata e bancaria.

E. Con decisione

incidentale processuale 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la

domanda di provisio ad litem, ammesso la convenuta al beneficio del

gratuito patrocinio e designato l’avv. RE 1 quale gratuito patrocinatore.

F. Il 17 gennaio 2022

l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale definitiva esponendo

un saldo totale di fr. 8'743.05, comprensivo di fr. 7'380.– di onorario, fr.

738.– di spese e fr. 625.05 di IVA al 7.7%.

G. Con decisione 25

gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio

contratto dalle parti (dispositivo n. 1) e ha omologato la convenzione da loro

conclusa (dispositivo n. 2). Ha poi ripartito a metà le spese processuali fissate

in complessivi fr. 3'000.–, la quota parte della convenuta a carico dello Stato

per effetto del gratuito patrocinio concessole, compensando le ripetibili

(dispositivo n. 3). Ha infine stabilito il compenso della legale della

convenuta in fr. 4'975.74, di cui fr. 4'200.– di onorario, fr. 420.– di spese e

fr. 355.74 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 4).

H. Con reclamo 1°

febbraio 2022 l’avv. RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 4 di questa

sentenza e di approvare integralmente la nota professionale 17 gennaio 2022,

riservato in via subordinata il rinvio degli atti al giudice per nuovo

giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata è

pervenuta alla qui reclamante il 27 gennaio 2022. Consegnato a mano alla

cancelleria del tribunale il 1° febbraio 2022, il reclamo è così tempestivo e,

da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.3

Rilevato che in concreto è

applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha

anzitutto rammentato sommariamente i principi alla base del compenso dovuto al

legale che opera in regime di gratuito patrocinio, con particolare riferimento

alle cause di stato. Ha poi rilevato che quanto in concreto rivendicato

superava ampiamente il limite massimo forfettario di fr. 4'200.– e che la

reclamante aveva omesso di chiedere una deroga verso l’alto a tale importo. La

richiesta di tassazione non poteva quindi che essere accolta entro questi

limiti con l’aggiunta di spese e IVA, da cui la retribuzione riconosciuta di

fr. 4'975.74.

2.2

La reclamante si duole di non

essere stata preventivamente interpellata dal Pretore aggiunto, che non aveva indicato

il motivo per cui la sua nota professionale non era stata accolta. Reputa la

decisione pretorile arbitraria in quanto sino al 15 dicembre 2021 non si sapeva

se il gratuito patrocinio sarebbe stato concesso, sicché già la nota trasmessa il

17.

dicembre 2021 era tempestiva. Lamenta la lesione del principio della buona

fede in quanto il superamento del limite forfettario di fr. 4'200.– era stato

indicato in fr. 7'000.– già all’udienza del 18 febbraio 2021. La procedura aveva

riguardato anche le misure cautelari, era stata litigiosa e i legali si erano

adoperati per giungere all’accordo completo con conseguente contenimento dei

costi. I tempi si erano dilungati anche perché il Pretore aggiunto aveva atteso

9.

mesi prima di decidere se concedere o meno il gratuito patrocinio. Infine,

complessive 41 ore di lavoro erano adeguate per una procedura durata circa 1

anno e 9 mesi.

3.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie

allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento

ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL

178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di

cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.1

Salvo diversa decisione del

giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione

dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta

unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),

corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–

applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un

importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò

posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o

quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo

immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che

sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le

conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare

quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche

a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).

3.2

La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne

ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del

patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le

difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,

l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento

a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel

complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021

consid. 3).

Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

4.

È anzitutto invano

che la reclamante si duole per non essere stata interpellata dal Pretore

aggiunto prima di emettere la decisione impugnata, rispettivamente perché a suo

dire questi non aveva indicato il motivo del mancato accoglimento della sua nota

professionale. Risulta in effetti dagli atti che, richiamata la pregressa

decisione 15 dicembre 2021 di concessione del gratuito patrocinio, con

ordinanza 13 gennaio 2022 il primo giudice ha sollecitato la reclamante all’invio

della “nota onorario definitiva”, che l’interessata ha poi trasmesso il 17

gennaio 2022 peraltro senza particolari indicazioni e precisazioni in punto al

lavoro e alle prestazioni svolte. A fronte del relativo dettaglio il Pretore

aggiunto ha quindi spiegato che la “nota professionale supera ampiamente l’importo

massimo previsto per le cause di stato di fr. 4'200.–”, che era stato “però

omesso di notificare alla Pretura il superamento di predetto onorario

rispettivamente di essere autorizzato a superarlo” e che, pertanto, il compenso

andava “limitato al predetto importo, oltre spese e IVA”. Di conseguenza, foss’anche

non nel senso auspicato dalla reclamante, da questo punto di vista la decisione

non può dirsi priva di motivazione. Infondate le relative censure vanno così

respinte.

5.

La reclamante

considera poi la decisione pretorile arbitraria in quanto sino al 15 dicembre

2021.

non si sapeva nemmeno se il Pretore aggiunto avrebbe concesso il gratuito

patrocinio, motivo per cui l’obbligo di informazione verso l’autorità

competente sancito dall’art. 8 Rtar non era applicabile. Precisa l’interessata che,

ricevuta quella decisione, già il 17 (correttamente 16) dicembre 2021 - quindi

tempestivamente - aveva provveduto a trasmettere la sua nota d’onorario. Nei

termini così proposti l’argomento risulta nondimeno fuorviante.

Già si è detto che questa Camera

ha avuto modo di affrontare il tema generale che è alla base e sorregge (anche)

il citato obbligo d’informazione sancito da questa norma (sopra, consid. 3.1). E

in luogo di una trascrizione integrale dell’analisi così proposta si rinvia appunto

alla disquisizione proposta in quel contesto (loc. cit.: da ultimo IIICCA

13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3, con rinvio esplicito a IIICCA 13.2016.61

del 13 dicembre 2017 consid. 3 e 4). Ai fini di questo giudizio giova in

aggiunta evidenziare che l’art. 8 Rtar pone un chiaro ed evidente obbligo a

carico dell’avvocato - definito come tale anche a margine del Regolamento medesimo

- quando questi opera in regime di gratuito patrocinio e le prestazioni

effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o l’importo massimo fissato dal

giudice. Tale suo onere sussiste per rapporto all’istanza di gratuito

patrocinio introdotta a monte nell’interesse del proprio assistito e vale

quindi anche per l’avvocato che aspira al ruolo di gratuito patrocinatore. Di

conseguenza, esso non può venir meno per il solo fatto che il giudice non ha

ancora formalmente concesso quel beneficio. Certo è indubbio e legittimo l’interesse,

tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio quanto del

legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel beneficio

le è concesso o no. Ma vincolare l’obbligo di informazione dell’avvocato solo e

unicamente alla preventiva decisione formale con cui il giudice riconosce ad

una parte il gratuito patrocinio, e non già alla mera aspettativa che questi disponga

in tal senso, oltre ad introdurre una condizione che l’art. 8 cv. 1 Rtar non

prevede affatto, renderebbe in sostanza illusorio il compenso determinato da

importi forfettari massimi che, per le cause di stato, lo Stato del Canton

Ticino ha prefissato in fr. 4'200.–, riservato un successivo aumento

autorizzato dal giudice. Nella misura in cui si fonda sull’art. 8 Rtar, il

giudizio del Pretore aggiunto non evidenza così gli estremi di un accertamento

manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. La

critica non può quindi che essere respinta.

6.

La reclamante

lamenta la lesione del principio della buona fede sostenendo che il superamento

del limite forfettario di fr. 4'200.– era stato evidenziato in occasione dell’udienza

tenutasi il 18 febbraio 2021, visto che a quel momento aveva indicato che le

sue spese legali ammontavano a circa fr. 7'000.– e il Pretore aggiunto nulla

aveva obiettato. Invano. In quel contesto la reclamante aveva rivendicato per

conto della sua patrocinata “almeno fr. 7'000.– complessivi a titolo di provisio

ad litem” (act. X pag. 4). La pretesa va però contestualizzata rispetto ad

una trattativa ancora aperta e litigiosa in punto alla liquidazione del regime

matrimoniale e alle spese giudiziarie. Ciò posto, la provvigione ad litem

è lo strumento che consente al coniuge, che non è in grado di far fronte da sé

ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle

spese vive causate dal processo di divorzio, di ottenere un adeguato sussidio

dall’altro coniuge, sempre che questi sia in grado - fra l’altro - di fornirlo

(Trezzini, op. cit., n. 18 ad art.

276.

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 24 ad art. 276]). E quale

anticipo, da richiedere in una causa di stato alla stregua di un provvedimento

cautelare, è in linea di massima soggetto a restituzione riservati motivi di

equità (sentenza del TF 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 276 [versione

#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 276]). Ora, a ben vedere, nulla

indica che la richiesta di provvigione ad litem di fr. 7'000.– avanzata

dalla reclamante fosse limitata alle spese legali della reclamante sin lì

insorte, ovvero al netto degli altri costi del processo e non già quale pretesa

omnicompresiva dei costi per l’intero processo. Sicché, come tale, la cifra ancora

avrebbe giustificato una retribuzione dell’ordine di grandezza grosso modo di

un importo forfettario di fr. 4'200.– di onorario, aumentato del 10% di spese

legali e dell’IVA.

Ma la conclusione non giova

alla reclamante nemmeno laddove si considerasse - come pretende - che l’importo

di fr. 7'000.– era riferibile alle sole spese legali del suo lavoro. Poiché la

cifra già in occasione dell’udienza 18 febbraio 2021 superava di molto il limite

di fr. 4'200.– che determinava l’obbligo d’informazione giusta l’art. 8 cpv. 1

Rtar, la reclamante avrebbe allora dovuto contestualizzare e legittimare di

moto proprio innanzi al giudice la necessità dell’intervenuto aumento della

pretesa di onorario (sopra, consid. 5 e riferimenti indicati). Non era invece

compito di quest’ultimo avanzare solleciti in tal senso. Una volta di più la

conclusione pretorile non può così dirsi costitutiva di un accertamento

manifestamente errato dei fatti, rispettivamente di un’errata applicazione del

diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.

7.

Obietta la

reclamante che la procedura non era limitata alle prestazioni finalizzate al

divorzio ma aveva pure comportato due procedimenti di adozione di misure

cautelari e supercautelari, ciò di cui il Pretore aggiunto non aveva tenuto

conto. Nondimeno, gli aspetti cautelari sono stati parte integrante della causa

di divorzio, in punto alla quale è stato concesso il beneficio del gratuito

patrocinio in data 15 dicembre 2021. Premessa per i menzionati motivi

l’applicabilità nella fattispecie in esame dell’obbligo d’informazione giusta

l’art. 8 Rtar (sopra, consid. 5) e venuta meno la relativa comunicazione e

conseguente autorizzazione da parte del primo giudice ad un onorario eccedente

l’importo forfettario di fr. 4'200.– (sopra, consid. 6), gli argomenti così

proposti non hanno una portata pratica propria. Sicché, anche al riguardo il

reclamo va respinto.

8.

Ancora soggiunge la

reclamante che la procedura era stata litigiosa e che i legali si erano

particolarmente adoperati per raggiungere un accordo con conseguente

contenimento dei costi. Ma per quanto vada riconosciuto il lodevole impegno

profuso dai patrocinatori per addivenire all’accordo totale sul divorzio poi

omologato dal primo giudice, il tema non è tale da sovvertire la conclusione

pretorile che per le ragioni esposte merita conferma (sopra, consid. 5 e 6). Come

visto poi l’aspirante gratuito patrocinatore non è esonerato dall’obbligo d’informazione.

Al riguardo pertanto poco importa che la procedura si sia oltremodo dilungata a

motivo anche del fatto che, nonostante i solleciti dei legali, il Pretore

aggiunto ha atteso 9 mesi prima di ammettere la convenuta al beneficio del

gratuito patrocinio. Semmai questo poteva essere uno dei motivi da addurre a

sostegno di una formale richiesta di superamento del limite forfettario di fr.

4'200.–. Di nuovo il reclamo va respinto.

9.

La reclamante rileva

infine che a fronte di una procedura durata dal 30 aprile 2020 al 26 gennaio

2022.

(1 anno e 9 mesi) complessive 41 ore di lavoro sono da considerare

adeguate. Non essendo stata autorizzata a superare l’importo forfettario

massimo di fr. 4'200.– ammesso a titolo di onorario e pari a poco più di 23 ore

di lavoro, la censura cade nel vuoto.

10.

Le spese processuali di

questo giudizio sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di

giustizia - tenuto conto del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14

LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–. Non si pone la questione di eventuali ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° febbraio 2022

dell’avv. RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, di fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

3'767.30, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).