13.2022.11
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Causa di stato. Importo forfettario massimo di fr. 4'200.- e obbligo d'informazione
17 agosto 2022Italiano18 min
proseguita sui punti rimasti litigiosi e si è contraddistinta per varie proroghe
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.11
Lugano
17 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2020.89 (procedura di diritto
matrimoniale - merito e cautelare) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 9 aprile 2020 da
PI
1
patrocinato
dall’ RA 1
contro
PI
2
patrocinata
dall’ RE 1
e ora sul reclamo 1°
febbraio 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 26 gennaio 2022 con cui il
Pretore aggiunto, fra l’altro, ha statuito sulla remunerazione dovutale in
veste di gratuito patrocinatore;
ritenuto
in fatto: A. PI 2 e PI 1 si sono uniti
in matrimonio il 1° marzo 2013 a __________ e dalla loro unione è nata __________.
Con decisioni 29 marzo 2018 (inc. n. SO.2018.184) e 29 maggio 2019 (inc. n.
SO.2019.1402), in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione
coniugale, è stata regolata la vita separata tra le parti con effetto dal 1°
aprile 2018.
Fatti
B. Con petizione 9
aprile 2020 il marito ha chiesto già in via cautelare la modifica del citato
assetto e, nel merito, la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle
relative conseguenze accessorie. Il 30 aprile 2020 la moglie ha formulato le
proprie osservazioni cautelari, chiedendo fra l’altro una provisio ad litem di
fr. 1'500.–, subordinatamente il beneficio del gratuito patrocinio.
Il procedimento cautelare ha
visto successive antitetiche rivendicazioni, tra cui una trattenuta sul salario
del marito a favore della moglie, con contestuale produzione di documenti.
Il 13 ottobre 2020 si è
tenuta l’udienza di conciliazione e il contraddittorio sulle richieste
cautelari. Raggiunto un accordo solo su determinati punti, la vertenza è
proseguita sui punti rimasti litigiosi e si è contraddistinta per varie proroghe
di termini anche mirate a risolvere tali questioni.
C. All’udienza del 18
febbraio 2021 le parti, previa discussione informale, sono giunte ad una
transazione cautelare omologata dal Pretore aggiunto in parziale modifica
dell’assetto valido dal 29 marzo 2018. La procedura è continuata in punto alle
prestazioni LPP, alla liquidazione del regime matrimoniale e alle spese
giudiziarie.
D. L’11 marzo 2021 le
parti hanno informato il Pretore aggiunto dell’accordo anche su questi ultimi temi.
Rilevato che non vi era margine per una provisio ad litem essi hanno
sollecitato l’emanazione di una preventiva decisione di concessione del
gratuito patrocinio alla convenuta.
Il 7 giugno 2021 le parti hanno
ribadito l’intesa globale sul divorzio. Intanto il Pretore aggiunto ha disposto
l’ascolto della figlia e invitato le parti a produrre documentazione previdenziale
aggiornata e bancaria.
E. Con decisione
incidentale processuale 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la
domanda di provisio ad litem, ammesso la convenuta al beneficio del
gratuito patrocinio e designato l’avv. RE 1 quale gratuito patrocinatore.
F. Il 17 gennaio 2022
l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale definitiva esponendo
un saldo totale di fr. 8'743.05, comprensivo di fr. 7'380.– di onorario, fr.
738.– di spese e fr. 625.05 di IVA al 7.7%.
G. Con decisione 25
gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto dalle parti (dispositivo n. 1) e ha omologato la convenzione da loro
conclusa (dispositivo n. 2). Ha poi ripartito a metà le spese processuali fissate
in complessivi fr. 3'000.–, la quota parte della convenuta a carico dello Stato
per effetto del gratuito patrocinio concessole, compensando le ripetibili
(dispositivo n. 3). Ha infine stabilito il compenso della legale della
convenuta in fr. 4'975.74, di cui fr. 4'200.– di onorario, fr. 420.– di spese e
fr. 355.74 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 4).
H. Con reclamo 1°
febbraio 2022 l’avv. RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 4 di questa
sentenza e di approvare integralmente la nota professionale 17 gennaio 2022,
riservato in via subordinata il rinvio degli atti al giudice per nuovo
giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata è
pervenuta alla qui reclamante il 27 gennaio 2022. Consegnato a mano alla
cancelleria del tribunale il 1° febbraio 2022, il reclamo è così tempestivo e,
da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.3
Rilevato che in concreto è
applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha
anzitutto rammentato sommariamente i principi alla base del compenso dovuto al
legale che opera in regime di gratuito patrocinio, con particolare riferimento
alle cause di stato. Ha poi rilevato che quanto in concreto rivendicato
superava ampiamente il limite massimo forfettario di fr. 4'200.– e che la
reclamante aveva omesso di chiedere una deroga verso l’alto a tale importo. La
richiesta di tassazione non poteva quindi che essere accolta entro questi
limiti con l’aggiunta di spese e IVA, da cui la retribuzione riconosciuta di
fr. 4'975.74.
2.2
La reclamante si duole di non
essere stata preventivamente interpellata dal Pretore aggiunto, che non aveva indicato
il motivo per cui la sua nota professionale non era stata accolta. Reputa la
decisione pretorile arbitraria in quanto sino al 15 dicembre 2021 non si sapeva
se il gratuito patrocinio sarebbe stato concesso, sicché già la nota trasmessa il
17.
dicembre 2021 era tempestiva. Lamenta la lesione del principio della buona
fede in quanto il superamento del limite forfettario di fr. 4'200.– era stato
indicato in fr. 7'000.– già all’udienza del 18 febbraio 2021. La procedura aveva
riguardato anche le misure cautelari, era stata litigiosa e i legali si erano
adoperati per giungere all’accordo completo con conseguente contenimento dei
costi. I tempi si erano dilungati anche perché il Pretore aggiunto aveva atteso
9.
mesi prima di decidere se concedere o meno il gratuito patrocinio. Infine,
complessive 41 ore di lavoro erano adeguate per una procedura durata circa 1
anno e 9 mesi.
3.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie
allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento
ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL
178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di
cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1
Salvo diversa decisione del
giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione
dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta
unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),
corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–
applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un
importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò
posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o
quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo
immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che
sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le
conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare
quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche
a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).
3.2
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne
ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del
patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le
difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,
l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento
a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel
complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021
consid. 3).
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
4.
È anzitutto invano
che la reclamante si duole per non essere stata interpellata dal Pretore
aggiunto prima di emettere la decisione impugnata, rispettivamente perché a suo
dire questi non aveva indicato il motivo del mancato accoglimento della sua nota
professionale. Risulta in effetti dagli atti che, richiamata la pregressa
decisione 15 dicembre 2021 di concessione del gratuito patrocinio, con
ordinanza 13 gennaio 2022 il primo giudice ha sollecitato la reclamante all’invio
della “nota onorario definitiva”, che l’interessata ha poi trasmesso il 17
gennaio 2022 peraltro senza particolari indicazioni e precisazioni in punto al
lavoro e alle prestazioni svolte. A fronte del relativo dettaglio il Pretore
aggiunto ha quindi spiegato che la “nota professionale supera ampiamente l’importo
massimo previsto per le cause di stato di fr. 4'200.–”, che era stato “però
omesso di notificare alla Pretura il superamento di predetto onorario
rispettivamente di essere autorizzato a superarlo” e che, pertanto, il compenso
andava “limitato al predetto importo, oltre spese e IVA”. Di conseguenza, foss’anche
non nel senso auspicato dalla reclamante, da questo punto di vista la decisione
non può dirsi priva di motivazione. Infondate le relative censure vanno così
respinte.
5.
La reclamante
considera poi la decisione pretorile arbitraria in quanto sino al 15 dicembre
2021.
non si sapeva nemmeno se il Pretore aggiunto avrebbe concesso il gratuito
patrocinio, motivo per cui l’obbligo di informazione verso l’autorità
competente sancito dall’art. 8 Rtar non era applicabile. Precisa l’interessata che,
ricevuta quella decisione, già il 17 (correttamente 16) dicembre 2021 - quindi
tempestivamente - aveva provveduto a trasmettere la sua nota d’onorario. Nei
termini così proposti l’argomento risulta nondimeno fuorviante.
Già si è detto che questa Camera
ha avuto modo di affrontare il tema generale che è alla base e sorregge (anche)
il citato obbligo d’informazione sancito da questa norma (sopra, consid. 3.1). E
in luogo di una trascrizione integrale dell’analisi così proposta si rinvia appunto
alla disquisizione proposta in quel contesto (loc. cit.: da ultimo IIICCA
13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3, con rinvio esplicito a IIICCA 13.2016.61
del 13 dicembre 2017 consid. 3 e 4). Ai fini di questo giudizio giova in
aggiunta evidenziare che l’art. 8 Rtar pone un chiaro ed evidente obbligo a
carico dell’avvocato - definito come tale anche a margine del Regolamento medesimo
- quando questi opera in regime di gratuito patrocinio e le prestazioni
effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o l’importo massimo fissato dal
giudice. Tale suo onere sussiste per rapporto all’istanza di gratuito
patrocinio introdotta a monte nell’interesse del proprio assistito e vale
quindi anche per l’avvocato che aspira al ruolo di gratuito patrocinatore. Di
conseguenza, esso non può venir meno per il solo fatto che il giudice non ha
ancora formalmente concesso quel beneficio. Certo è indubbio e legittimo l’interesse,
tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio quanto del
legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel beneficio
le è concesso o no. Ma vincolare l’obbligo di informazione dell’avvocato solo e
unicamente alla preventiva decisione formale con cui il giudice riconosce ad
una parte il gratuito patrocinio, e non già alla mera aspettativa che questi disponga
in tal senso, oltre ad introdurre una condizione che l’art. 8 cv. 1 Rtar non
prevede affatto, renderebbe in sostanza illusorio il compenso determinato da
importi forfettari massimi che, per le cause di stato, lo Stato del Canton
Ticino ha prefissato in fr. 4'200.–, riservato un successivo aumento
autorizzato dal giudice. Nella misura in cui si fonda sull’art. 8 Rtar, il
giudizio del Pretore aggiunto non evidenza così gli estremi di un accertamento
manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. La
critica non può quindi che essere respinta.
6.
La reclamante
lamenta la lesione del principio della buona fede sostenendo che il superamento
del limite forfettario di fr. 4'200.– era stato evidenziato in occasione dell’udienza
tenutasi il 18 febbraio 2021, visto che a quel momento aveva indicato che le
sue spese legali ammontavano a circa fr. 7'000.– e il Pretore aggiunto nulla
aveva obiettato. Invano. In quel contesto la reclamante aveva rivendicato per
conto della sua patrocinata “almeno fr. 7'000.– complessivi a titolo di provisio
ad litem” (act. X pag. 4). La pretesa va però contestualizzata rispetto ad
una trattativa ancora aperta e litigiosa in punto alla liquidazione del regime
matrimoniale e alle spese giudiziarie. Ciò posto, la provvigione ad litem
è lo strumento che consente al coniuge, che non è in grado di far fronte da sé
ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle
spese vive causate dal processo di divorzio, di ottenere un adeguato sussidio
dall’altro coniuge, sempre che questi sia in grado - fra l’altro - di fornirlo
(Trezzini, op. cit., n. 18 ad art.
276.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 24 ad art. 276]). E quale
anticipo, da richiedere in una causa di stato alla stregua di un provvedimento
cautelare, è in linea di massima soggetto a restituzione riservati motivi di
equità (sentenza del TF 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 276 [versione
#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 276]). Ora, a ben vedere, nulla
indica che la richiesta di provvigione ad litem di fr. 7'000.– avanzata
dalla reclamante fosse limitata alle spese legali della reclamante sin lì
insorte, ovvero al netto degli altri costi del processo e non già quale pretesa
omnicompresiva dei costi per l’intero processo. Sicché, come tale, la cifra ancora
avrebbe giustificato una retribuzione dell’ordine di grandezza grosso modo di
un importo forfettario di fr. 4'200.– di onorario, aumentato del 10% di spese
legali e dell’IVA.
Ma la conclusione non giova
alla reclamante nemmeno laddove si considerasse - come pretende - che l’importo
di fr. 7'000.– era riferibile alle sole spese legali del suo lavoro. Poiché la
cifra già in occasione dell’udienza 18 febbraio 2021 superava di molto il limite
di fr. 4'200.– che determinava l’obbligo d’informazione giusta l’art. 8 cpv. 1
Rtar, la reclamante avrebbe allora dovuto contestualizzare e legittimare di
moto proprio innanzi al giudice la necessità dell’intervenuto aumento della
pretesa di onorario (sopra, consid. 5 e riferimenti indicati). Non era invece
compito di quest’ultimo avanzare solleciti in tal senso. Una volta di più la
conclusione pretorile non può così dirsi costitutiva di un accertamento
manifestamente errato dei fatti, rispettivamente di un’errata applicazione del
diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.
7.
Obietta la
reclamante che la procedura non era limitata alle prestazioni finalizzate al
divorzio ma aveva pure comportato due procedimenti di adozione di misure
cautelari e supercautelari, ciò di cui il Pretore aggiunto non aveva tenuto
conto. Nondimeno, gli aspetti cautelari sono stati parte integrante della causa
di divorzio, in punto alla quale è stato concesso il beneficio del gratuito
patrocinio in data 15 dicembre 2021. Premessa per i menzionati motivi
l’applicabilità nella fattispecie in esame dell’obbligo d’informazione giusta
l’art. 8 Rtar (sopra, consid. 5) e venuta meno la relativa comunicazione e
conseguente autorizzazione da parte del primo giudice ad un onorario eccedente
l’importo forfettario di fr. 4'200.– (sopra, consid. 6), gli argomenti così
proposti non hanno una portata pratica propria. Sicché, anche al riguardo il
reclamo va respinto.
8.
Ancora soggiunge la
reclamante che la procedura era stata litigiosa e che i legali si erano
particolarmente adoperati per raggiungere un accordo con conseguente
contenimento dei costi. Ma per quanto vada riconosciuto il lodevole impegno
profuso dai patrocinatori per addivenire all’accordo totale sul divorzio poi
omologato dal primo giudice, il tema non è tale da sovvertire la conclusione
pretorile che per le ragioni esposte merita conferma (sopra, consid. 5 e 6). Come
visto poi l’aspirante gratuito patrocinatore non è esonerato dall’obbligo d’informazione.
Al riguardo pertanto poco importa che la procedura si sia oltremodo dilungata a
motivo anche del fatto che, nonostante i solleciti dei legali, il Pretore
aggiunto ha atteso 9 mesi prima di ammettere la convenuta al beneficio del
gratuito patrocinio. Semmai questo poteva essere uno dei motivi da addurre a
sostegno di una formale richiesta di superamento del limite forfettario di fr.
4'200.–. Di nuovo il reclamo va respinto.
9.
La reclamante rileva
infine che a fronte di una procedura durata dal 30 aprile 2020 al 26 gennaio
2022.
(1 anno e 9 mesi) complessive 41 ore di lavoro sono da considerare
adeguate. Non essendo stata autorizzata a superare l’importo forfettario
massimo di fr. 4'200.– ammesso a titolo di onorario e pari a poco più di 23 ore
di lavoro, la censura cade nel vuoto.
10.
Le spese processuali di
questo giudizio sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di
giustizia - tenuto conto del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14
LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–. Non si pone la questione di eventuali ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° febbraio 2022
dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, di fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
3'767.30, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).