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Decisione

13.2022.12

Reclamo in materia di prove. Nomina perito e completamento perizia. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile

25 luglio 2022Italiano5 min

procedure di rigetto dell’opposizione promosse da RE 1, rispettivamente da RE 2,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.12

Lugano

25 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2021.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa in data 7 maggio 2021 da

RE 1 Minugio

RE 2

entrambi

patrocinati dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 3 febbraio 2022 di RE 1 e RE 2 contro l’ordinanza sulle prove 24

gennaio 2022;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito delle

procedure di rigetto dell’opposizione promosse da RE 1, rispettivamente da RE 2,

nei confronti di CO 1, al dibattimento del 7 maggio 2021 le parti hanno chiesto

al Pretore di procedere in via cautelare a designare un perito calligrafico per

stabilire se la firma apposta al doc. A sia effettivamente quella di CO 1.

B. Notificata alle parti

la perizia - allestita dal perito giudiziario MSc __________ -, con istanza 15

novembre 2021 la parte attrice ha chiesto la nomina di un nuovo perito sostenendo

che il referto peritale è lacunoso e il perito non è sufficientemente

competente, e in subordine il completamento della perizia.

Con osservazioni 21

novembre 2021 il convenuto si è opposto all’istanza.

C. Con ordinanza 24

gennaio 2022 il Pretore ha respinto sia l’istanza di nomina di un nuovo perito,

sia la richiesta di completamento della perizia.

D. Con reclamo 3

febbraio 2022 RE 1 e RE 2 insorgono contro la citata decisione, chiedendo che, previa

concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia annullata e l’istanza

sia accolta.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulla domanda di nomina di un nuovo perito,

rispettivamente sulla domanda di completamento della perizia è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di

dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta ai reclamanti il 25 gennaio 2022. Rimesso alla posta il 3 febbraio

2022.

il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il

reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Nel caso in esame i reclamanti

non hanno reso verosimile e neppure hanno sostenuto l’esistenza del rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato

evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

quindi inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

5.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la domanda intesa a conferire effetto

sospensivo al gravame.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 3 febbraio 2022 di RE

1.

e RE 2 è inammissibile.

2.

La domanda di effetto

sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti

in solido.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 3 febbraio 2022 alla controparte

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).