13.2022.12
Reclamo in materia di prove. Nomina perito e completamento perizia. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
25 luglio 2022Italiano5 min
procedure di rigetto dell’opposizione promosse da RE 1, rispettivamente da RE 2,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.12
Lugano
25 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa in data 7 maggio 2021 da
RE 1 Minugio
RE 2
entrambi
patrocinati dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 3 febbraio 2022 di RE 1 e RE 2 contro l’ordinanza sulle prove 24
gennaio 2022;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito delle
procedure di rigetto dell’opposizione promosse da RE 1, rispettivamente da RE 2,
nei confronti di CO 1, al dibattimento del 7 maggio 2021 le parti hanno chiesto
al Pretore di procedere in via cautelare a designare un perito calligrafico per
stabilire se la firma apposta al doc. A sia effettivamente quella di CO 1.
B. Notificata alle parti
la perizia - allestita dal perito giudiziario MSc __________ -, con istanza 15
novembre 2021 la parte attrice ha chiesto la nomina di un nuovo perito sostenendo
che il referto peritale è lacunoso e il perito non è sufficientemente
competente, e in subordine il completamento della perizia.
Con osservazioni 21
novembre 2021 il convenuto si è opposto all’istanza.
C. Con ordinanza 24
gennaio 2022 il Pretore ha respinto sia l’istanza di nomina di un nuovo perito,
sia la richiesta di completamento della perizia.
D. Con reclamo 3
febbraio 2022 RE 1 e RE 2 insorgono contro la citata decisione, chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia annullata e l’istanza
sia accolta.
Il gravame non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulla domanda di nomina di un nuovo perito,
rispettivamente sulla domanda di completamento della perizia è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta ai reclamanti il 25 gennaio 2022. Rimesso alla posta il 3 febbraio
2022.
il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il
reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Nel caso in esame i reclamanti
non hanno reso verosimile e neppure hanno sostenuto l’esistenza del rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato
evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
quindi inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
5.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda intesa a conferire effetto
sospensivo al gravame.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 febbraio 2022 di RE
1.
e RE 2 è inammissibile.
2.
La domanda di effetto
sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti
in solido.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 3 febbraio 2022 alla controparte
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).