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Decisione

13.2022.13

Reclamo. Remunerazione del perito giudiziario. Criteri. Il perito non ha un diritto automatico ad essere informato sulla prosecuzione della causa o a vedersi consegnata la sentenza finale

25 luglio 2022Italiano13 min

marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.13

Lugano

25 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2012.6 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

petizione 20 giugno 2012 da

PI

1

patrocinato

dall’avv. PA 1

contro

PI

2

patrocinato

dall’avv.

e

ora sul reclamo del perito giudiziario

RE

1

avverso

la decisione 10 gennaio 2022 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare della

remunerazione dovutagli;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 20 giugno

2012 PI 1, ditta attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di pietra

naturale, ha chiesto la condanna di PI 2, titolare di un’officina che ripara

anche macchine industriali, al pagamento di fr. 80'000.– oltre accessori a

titolo di risarcimento per il danno conseguente la rottura del motore di un

escavatore.

Con risposta 26 settembre

2012 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.

Nel successivo scambio di

allegati le parti hanno confermato le rispettive richieste. In esito al

dibattimento del 20 febbraio 2013, il Pretore ha poi ammesso i mezzi di prova

da loro notificati.

B. Il 30 ottobre 2017 il

Pretore ha ordinato l’assunzione di una perizia tecnica, nominando RE 1 quale

perito giudiziario. Il referto peritale 3 maggio 2018 è stato inviato alla

Pretura il successivo giorno 9, insieme alla relativa nota d’onorario di fr.

8'000.–.

Con decisione 13 settembre

2018 il Pretore ha accolto l’istanza 28 giugno 2018 con cui l’attrice chiedeva

di assumere una nuova perizia viste le carenze di quel referto, richiesta cui

la controparte si era opposta. Egli ha rinviato la decisione sulla

remunerazione a dopo la presentazione del nuovo rapporto peritale.

Fatti

I relativi reclami

presentati da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa

Camera con separate decisioni datate 6 dicembre 2018.

C. Con decisione 13

marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________,

che ha poi presentato il suo referto peritale il 31 marzo 2020.

Nell’ambito della

richiesta di completamento e delucidazione di tale rapporto il 27 agosto 2020

il perito giudiziario ha inoltre specificato di avere visionato la prima

perizia ma di non avere utilizzato alcuna delle relative osservazioni e

considerazioni ivi contenute, ad eccezione di allegati e foto.

D. Il 1° settembre 2020

il convenuto ha rilevato che le conclusioni tratte dal primo perito

corrispondevano in sostanza a quelle del secondo perito, di modo che a RE 1 era

almeno dovuta una parziale e adeguata remunerazione. Il 2 settembre 2020

l’attrice ha escluso una siffatta eventualità, in quanto il primo referto

difettava dei requisiti minimi di validità tant’è che era stato inutile per il

secondo perito.

E. Con decisione 21

settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto a RE 1 e in via equitativa un

onorario di fr. 400.–.

Con reclamo 14/15 ottobre

2020 RE 1 ha chiesto di poter visionare il secondo referto peritale e la sua

eventuale delucidazione, di ricevere l’importo totale dell’onorario da lui

esposto e fatturato, e di ricevere un adeguato compenso per le accuse mosse a

suo carico dal Pretore.

Con decisione 26 aprile 2021

questa Camera ha parzialmente accolto il gravame, annullando il dispositivo n.

1 della decisione impugnata e rinviato l’incarto al Pretore per l’emissione di

un nuovo giudizio.

F. Con decisione 10

gennaio 2022 il Pretore ha tassato nuovamente la nota del perito e gli ha

riconosciuto l’importo complessivo di fr. 3'440, di cui fr. 3'360.- di onorario

e fr. 80.- di spese.

G. Con reclamo 7

febbraio 2022 RE 1 chiede

“- di poter visionare il

rapporto peritale e le delucidazioni del collega che ha redatto la perizia

- ricevere l’importo

totale dell’onorario con i relativi interessi calcolati al 5% dal 1.07.2017”.

Le parti non sono state

invitate a presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile

mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne

occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art.

48.

lett. c cifra 1 LOG.

Il reclamante è

personalmente insorto davanti a questa Camera senza l’assistenza di un

patrocinatore legale. La decisione 10 gennaio 2022 gli è pervenuta il 13

gennaio successivo. Il reclamo 7 febbraio 2022 ossequia il termine di 30 giorni

indicato in calce alla decisione impugnata (pag. 4). Il reclamo risulta quindi

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Il reclamante

rivendica da una parte il diritto di visionare il nuovo rapporto peritale

allestito dal collega perito insieme all’eventuale delucidazione, e dall’altro l’onorario

da lui esposto per la perizia.

3.1

Questa Camera ha già respinto

la prima domanda formulata dal qui reclamante quando ha evaso il suo reclamo 14

ottobre 2020 (sentenza 26 aprile 2021, consid. 3.1). In quella decisione è

stato rilevato che il perito non ha un diritto automatico ad essere informato

circa la prosecuzione della causa, men che meno a vedersi consegnata la

sentenza finale. Il suo interesse a ricevere informazioni si contrappone

all’interesse di riservatezza e segretezza delle parti, potendosi con ciò in

linea di massima ritenere che un diritto all’informazione sarebbe eventualmente

da riconoscere quando perito e il suo referto sono stati centrali e determinanti

per l’esito della procedura. In concreto ha quindi negato un legittimo

interesse ad ottenere informazioni ritenuto che la nuova perizia aveva oggettivamente

soppiantato quella allestita a suo tempo dal reclamante, riutilizzata

limitatamente ad allegati e fotografie. Non essendovi motivi per scostarsi

dalla precedente decisione, su questo punto il reclamo è da respingere.

4.

Secondo il CPC,

l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove

trattandosi quindi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett.

c CPC (Trezzini, in: Trezzini e

al., Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020: n. 18i ad art. 95]; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 11 ad art. 95; Suter/Von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a

ed., 2016, n. 23 ad art. 95; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).

4.1

Nel Canton Ticino le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del

perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo

libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro

(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre

una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di

apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio

apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando

il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per

valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può

trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su

questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto

d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Müller,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.

3.

e 21 ad art. 184; Rüetschi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).

4.2

L’ammontare della

remunerazione può essere preventivamente concordato (preventivo o accordi a

forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere dall’applicare

una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal perito, tenuto

conto delle circostanze concrete della causa, in particolare dell’attività

peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione di

responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche

applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di

esperti (Trezzini, op. cit., n. 14

ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op.

cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op.

cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Rüetschi,

op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).

4.3

Il perito ha diritto di

essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della

causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere

inutilizzabile. Se è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente

motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la remunerazione potrà essere

ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere ordinato di rimediare

gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 184; Müller, op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 15 ad art. 184).

5.

Con la precedente

decisione questa Camera aveva rilevato quanto segue:

5.2

Si

può certo convenire con il Pretore riguardo al fatto che il referto peritale

3/9 maggio 2018 del reclamante era scarsamente motivato. A prescindere dal

fatto che il grado di motivazione di una perizia non può a priori essere

definito, ciò tuttavia non significa ancora che il referto non fosse

perfettibile. In particolare non si intravvedono in concreto motivi per

ritenere che, se richiesto, in sede di delucidazione e/o di completamento il

perito non avrebbe potuto fornire una dettagliata spiegazione in appoggio alle

sue conclusioni. Va poi anche tenuto conto che, in definitiva le conclusioni

della perizia allestita dal reclamante hanno poi trovato riscontro nelle

risultanze della seconda perizia. In tal senso si è pure espresso il convenuto

(sopra, consid. D; decisione impugnata, pag. 2 consid. 5). Il Pretore non pone

in discussione tale circostanza limitandosi a precisare che, interpellata sulla

remunerazione da riconoscere al reclamante l’attrice ha dal canto suo ribadito

come quel rapporto peritale “non adempia ai requisiti minimi per essere

considerata valida perizia giudiziale” (sopra, consid. D). Tale argomentazione

non permette però di escludere che le lacune riscontrate avrebbero potuto

essere sanate in sede di delucidazione e/o completamento.

5.3

Ora

la rinuncia da parte del Pretore a siffatta eventualità è stata sancita con la

decisione 13 settembre 2018, giudizio passato in giudicato a fronte dei due

reclami dichiarati inammissibili per mancanza del presupposto del pregiudizio

difficilmente riparabile. Questo fatto non inibisce tuttavia la facoltà del

reclamante di contestare i motivi per i quali il primo giudice gli ha

riconosciuto solo una mercede ridotta. Ai fini della fissazione della

remunerazione da riconoscere al reclamante non si può non tener conto del fatto

che entrambe le perizie sono giunte a conclusioni rivelatisi sostanzialmente

identiche e che, pertanto, alla resa dei conti il suo referto peritale

presentava un potenziale margine di miglioramento che ben poteva essere

sfruttato mediante la delucidazione e/o il completamento. In questa situazione

non è condivisibile la decisione impugnata nella misura in cui limita la

remunerazione a quanto il secondo perito ha poi utilizzato della prima perizia,

ritenuto che il lavoro d’analisi risulta essere stato comunque svolto

correttamente. Vero è che al reclamante si può rimproverare di non aver dato

sufficiente ragione del suo lavoro di analisi, limitandosi in sostanza a

riportarne le conclusioni. Ciò poteva se del caso indurre a non riconoscere

eventuali spese supplementari per meglio motivare il referto, ma non a negare a

priori la remunerazione del lavoro d’analisi che era comunque corretto. La

decisione impugnata appare quindi viziata da un accertamento manifestamente

errato dei fatti.

A

scapito dell’onorario dovuto al reclamante, che un lavoro lo ha comunque svolto

impiegandovi del suo tempo effettivo, non può così andare il fatto che in quel

contesto il Pretore abbia ritenuto a priori inutile e superfluo questo

passaggio optando per una nuova perizia. Pertanto, seppur in un contesto di

potere di apprezzamento del Pretore su cui l’istanza superiore interviene con

riserbo, questo non si concilia certo con il solo principio di una

remunerazione stabilita a dipendenza della porzione di rapporto riutilizzato

dal nuovo perito. E, segnatamente, del tempo di lavoro che il reclamante

avrebbe impiegato per leggere e analizzare l’incarto e raccogliere gli allegati

e le fotografie riutilizzate dal secondo perito, che il Pretore ha equamente

stimato in 4 ore di lavoro. In tal senso, il giudizio del Pretore emana da un

accertamento manifestamente errato dei fatti.

6.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha rilevato che il perito ha eseguito accertamenti

confrontandosi con terze persone senza preventivamente chiederne

l’autorizzazione al giudice, malgrado fosse stato avvertito della necessità di

ottenere l’autorizzazione per siffatti accertamenti. Di conseguenza, non ha

riconosciuto il tempo esposto per i colloqui con terze persone né il dispendio

di tempo per le relative trasferte. Ha quindi riconosciuto, per finire, un

dispendio di tempo totale di 28 ore, di cui 9 ore per l’analisi delle

problematiche e della documentazione, 9 ore per i sopralluoghi esperiti a __________

nonché 10 ore per la redazione del referto. Fissato l’onorario orario in fr.

120.- ne è risultato un onorario complessivo di fr. 3'360.-, cui sono stati

aggiunti fr. 80.- per le spese.

6.1

Il reclamante sostiene di

aver fatto presente al segretario assessore la necessità di far capo a enti o

persone specializzate, ricevendone risposta affermativa. A prescindere dal

fatto che di ciò non v’è traccia nell’incarto, la genericità della richiesta

non è sufficiente per ritenere che il perito sia stato autorizzato a usufruire di

non meglio precisate conoscenze specialistiche di terzi sconosciuti. Se è vero

che determinati temi possono chiedere approfondimenti maggiori per i quali è

necessario avvalersi di strutture particolari o persone con conoscenze

speciali, è compito del perito tenerne conto e chiedere preventivamente al

giudice l’autorizzazione a procedere.

Constatata la mancanza

delle necessarie autorizzazioni, la decisione del Pretore di non riconoscere il

dispendio di tempo per gli accertamenti effettuati senza disporre delle

necessarie autorizzazioni non rileva da un accertamento manifestamente errato

dei fatti o da un’applicazione errata del diritto. Il reclamo è quindi da

respingere.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 e 14

LTG, sono poste a carico del reclamante. Non si pone la questione di eventuali

ripetibili, le parti non avendo dovuto formulare osservazioni.

8.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 febbraio 2022 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese del reclamo

di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 febbraio 2022 alle parti):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).