13.2022.13
Reclamo. Remunerazione del perito giudiziario. Criteri. Il perito non ha un diritto automatico ad essere informato sulla prosecuzione della causa o a vedersi consegnata la sentenza finale
25 luglio 2022Italiano13 min
marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.13
Lugano
25 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2012.6 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione 20 giugno 2012 da
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro
PI
2
patrocinato
dall’avv.
e
ora sul reclamo del perito giudiziario
RE
1
avverso
la decisione 10 gennaio 2022 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare della
remunerazione dovutagli;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 giugno
2012 PI 1, ditta attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di pietra
naturale, ha chiesto la condanna di PI 2, titolare di un’officina che ripara
anche macchine industriali, al pagamento di fr. 80'000.– oltre accessori a
titolo di risarcimento per il danno conseguente la rottura del motore di un
escavatore.
Con risposta 26 settembre
2012 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Nel successivo scambio di
allegati le parti hanno confermato le rispettive richieste. In esito al
dibattimento del 20 febbraio 2013, il Pretore ha poi ammesso i mezzi di prova
da loro notificati.
B. Il 30 ottobre 2017 il
Pretore ha ordinato l’assunzione di una perizia tecnica, nominando RE 1 quale
perito giudiziario. Il referto peritale 3 maggio 2018 è stato inviato alla
Pretura il successivo giorno 9, insieme alla relativa nota d’onorario di fr.
8'000.–.
Con decisione 13 settembre
2018 il Pretore ha accolto l’istanza 28 giugno 2018 con cui l’attrice chiedeva
di assumere una nuova perizia viste le carenze di quel referto, richiesta cui
la controparte si era opposta. Egli ha rinviato la decisione sulla
remunerazione a dopo la presentazione del nuovo rapporto peritale.
Fatti
I relativi reclami
presentati da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa
Camera con separate decisioni datate 6 dicembre 2018.
C. Con decisione 13
marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________,
che ha poi presentato il suo referto peritale il 31 marzo 2020.
Nell’ambito della
richiesta di completamento e delucidazione di tale rapporto il 27 agosto 2020
il perito giudiziario ha inoltre specificato di avere visionato la prima
perizia ma di non avere utilizzato alcuna delle relative osservazioni e
considerazioni ivi contenute, ad eccezione di allegati e foto.
D. Il 1° settembre 2020
il convenuto ha rilevato che le conclusioni tratte dal primo perito
corrispondevano in sostanza a quelle del secondo perito, di modo che a RE 1 era
almeno dovuta una parziale e adeguata remunerazione. Il 2 settembre 2020
l’attrice ha escluso una siffatta eventualità, in quanto il primo referto
difettava dei requisiti minimi di validità tant’è che era stato inutile per il
secondo perito.
E. Con decisione 21
settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto a RE 1 e in via equitativa un
onorario di fr. 400.–.
Con reclamo 14/15 ottobre
2020 RE 1 ha chiesto di poter visionare il secondo referto peritale e la sua
eventuale delucidazione, di ricevere l’importo totale dell’onorario da lui
esposto e fatturato, e di ricevere un adeguato compenso per le accuse mosse a
suo carico dal Pretore.
Con decisione 26 aprile 2021
questa Camera ha parzialmente accolto il gravame, annullando il dispositivo n.
1 della decisione impugnata e rinviato l’incarto al Pretore per l’emissione di
un nuovo giudizio.
F. Con decisione 10
gennaio 2022 il Pretore ha tassato nuovamente la nota del perito e gli ha
riconosciuto l’importo complessivo di fr. 3'440, di cui fr. 3'360.- di onorario
e fr. 80.- di spese.
G. Con reclamo 7
febbraio 2022 RE 1 chiede
“- di poter visionare il
rapporto peritale e le delucidazioni del collega che ha redatto la perizia
- ricevere l’importo
totale dell’onorario con i relativi interessi calcolati al 5% dal 1.07.2017”.
Le parti non sono state
invitate a presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile
mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne
occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art.
48.
lett. c cifra 1 LOG.
Il reclamante è
personalmente insorto davanti a questa Camera senza l’assistenza di un
patrocinatore legale. La decisione 10 gennaio 2022 gli è pervenuta il 13
gennaio successivo. Il reclamo 7 febbraio 2022 ossequia il termine di 30 giorni
indicato in calce alla decisione impugnata (pag. 4). Il reclamo risulta quindi
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Il reclamante
rivendica da una parte il diritto di visionare il nuovo rapporto peritale
allestito dal collega perito insieme all’eventuale delucidazione, e dall’altro l’onorario
da lui esposto per la perizia.
3.1
Questa Camera ha già respinto
la prima domanda formulata dal qui reclamante quando ha evaso il suo reclamo 14
ottobre 2020 (sentenza 26 aprile 2021, consid. 3.1). In quella decisione è
stato rilevato che il perito non ha un diritto automatico ad essere informato
circa la prosecuzione della causa, men che meno a vedersi consegnata la
sentenza finale. Il suo interesse a ricevere informazioni si contrappone
all’interesse di riservatezza e segretezza delle parti, potendosi con ciò in
linea di massima ritenere che un diritto all’informazione sarebbe eventualmente
da riconoscere quando perito e il suo referto sono stati centrali e determinanti
per l’esito della procedura. In concreto ha quindi negato un legittimo
interesse ad ottenere informazioni ritenuto che la nuova perizia aveva oggettivamente
soppiantato quella allestita a suo tempo dal reclamante, riutilizzata
limitatamente ad allegati e fotografie. Non essendovi motivi per scostarsi
dalla precedente decisione, su questo punto il reclamo è da respingere.
4.
Secondo il CPC,
l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove
trattandosi quindi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett.
c CPC (Trezzini, in: Trezzini e
al., Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020: n. 18i ad art. 95]; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 11 ad art. 95; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a
ed., 2016, n. 23 ad art. 95; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).
4.1
Nel Canton Ticino le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del
perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo
libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro
(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre
una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di
apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio
apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando
il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per
valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può
trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su
questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto
d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Müller,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.
3.
e 21 ad art. 184; Rüetschi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
4.2
L’ammontare della
remunerazione può essere preventivamente concordato (preventivo o accordi a
forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere dall’applicare
una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal perito, tenuto
conto delle circostanze concrete della causa, in particolare dell’attività
peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione di
responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche
applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di
esperti (Trezzini, op. cit., n. 14
ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op.
cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op.
cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Rüetschi,
op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).
4.3
Il perito ha diritto di
essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della
causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere
inutilizzabile. Se è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente
motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la remunerazione potrà essere
ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere ordinato di rimediare
gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 184; Müller, op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 15 ad art. 184).
5.
Con la precedente
decisione questa Camera aveva rilevato quanto segue:
5.2
Si
può certo convenire con il Pretore riguardo al fatto che il referto peritale
3/9 maggio 2018 del reclamante era scarsamente motivato. A prescindere dal
fatto che il grado di motivazione di una perizia non può a priori essere
definito, ciò tuttavia non significa ancora che il referto non fosse
perfettibile. In particolare non si intravvedono in concreto motivi per
ritenere che, se richiesto, in sede di delucidazione e/o di completamento il
perito non avrebbe potuto fornire una dettagliata spiegazione in appoggio alle
sue conclusioni. Va poi anche tenuto conto che, in definitiva le conclusioni
della perizia allestita dal reclamante hanno poi trovato riscontro nelle
risultanze della seconda perizia. In tal senso si è pure espresso il convenuto
(sopra, consid. D; decisione impugnata, pag. 2 consid. 5). Il Pretore non pone
in discussione tale circostanza limitandosi a precisare che, interpellata sulla
remunerazione da riconoscere al reclamante l’attrice ha dal canto suo ribadito
come quel rapporto peritale “non adempia ai requisiti minimi per essere
considerata valida perizia giudiziale” (sopra, consid. D). Tale argomentazione
non permette però di escludere che le lacune riscontrate avrebbero potuto
essere sanate in sede di delucidazione e/o completamento.
5.3
Ora
la rinuncia da parte del Pretore a siffatta eventualità è stata sancita con la
decisione 13 settembre 2018, giudizio passato in giudicato a fronte dei due
reclami dichiarati inammissibili per mancanza del presupposto del pregiudizio
difficilmente riparabile. Questo fatto non inibisce tuttavia la facoltà del
reclamante di contestare i motivi per i quali il primo giudice gli ha
riconosciuto solo una mercede ridotta. Ai fini della fissazione della
remunerazione da riconoscere al reclamante non si può non tener conto del fatto
che entrambe le perizie sono giunte a conclusioni rivelatisi sostanzialmente
identiche e che, pertanto, alla resa dei conti il suo referto peritale
presentava un potenziale margine di miglioramento che ben poteva essere
sfruttato mediante la delucidazione e/o il completamento. In questa situazione
non è condivisibile la decisione impugnata nella misura in cui limita la
remunerazione a quanto il secondo perito ha poi utilizzato della prima perizia,
ritenuto che il lavoro d’analisi risulta essere stato comunque svolto
correttamente. Vero è che al reclamante si può rimproverare di non aver dato
sufficiente ragione del suo lavoro di analisi, limitandosi in sostanza a
riportarne le conclusioni. Ciò poteva se del caso indurre a non riconoscere
eventuali spese supplementari per meglio motivare il referto, ma non a negare a
priori la remunerazione del lavoro d’analisi che era comunque corretto. La
decisione impugnata appare quindi viziata da un accertamento manifestamente
errato dei fatti.
A
scapito dell’onorario dovuto al reclamante, che un lavoro lo ha comunque svolto
impiegandovi del suo tempo effettivo, non può così andare il fatto che in quel
contesto il Pretore abbia ritenuto a priori inutile e superfluo questo
passaggio optando per una nuova perizia. Pertanto, seppur in un contesto di
potere di apprezzamento del Pretore su cui l’istanza superiore interviene con
riserbo, questo non si concilia certo con il solo principio di una
remunerazione stabilita a dipendenza della porzione di rapporto riutilizzato
dal nuovo perito. E, segnatamente, del tempo di lavoro che il reclamante
avrebbe impiegato per leggere e analizzare l’incarto e raccogliere gli allegati
e le fotografie riutilizzate dal secondo perito, che il Pretore ha equamente
stimato in 4 ore di lavoro. In tal senso, il giudizio del Pretore emana da un
accertamento manifestamente errato dei fatti.
6.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha rilevato che il perito ha eseguito accertamenti
confrontandosi con terze persone senza preventivamente chiederne
l’autorizzazione al giudice, malgrado fosse stato avvertito della necessità di
ottenere l’autorizzazione per siffatti accertamenti. Di conseguenza, non ha
riconosciuto il tempo esposto per i colloqui con terze persone né il dispendio
di tempo per le relative trasferte. Ha quindi riconosciuto, per finire, un
dispendio di tempo totale di 28 ore, di cui 9 ore per l’analisi delle
problematiche e della documentazione, 9 ore per i sopralluoghi esperiti a __________
nonché 10 ore per la redazione del referto. Fissato l’onorario orario in fr.
120.- ne è risultato un onorario complessivo di fr. 3'360.-, cui sono stati
aggiunti fr. 80.- per le spese.
6.1
Il reclamante sostiene di
aver fatto presente al segretario assessore la necessità di far capo a enti o
persone specializzate, ricevendone risposta affermativa. A prescindere dal
fatto che di ciò non v’è traccia nell’incarto, la genericità della richiesta
non è sufficiente per ritenere che il perito sia stato autorizzato a usufruire di
non meglio precisate conoscenze specialistiche di terzi sconosciuti. Se è vero
che determinati temi possono chiedere approfondimenti maggiori per i quali è
necessario avvalersi di strutture particolari o persone con conoscenze
speciali, è compito del perito tenerne conto e chiedere preventivamente al
giudice l’autorizzazione a procedere.
Constatata la mancanza
delle necessarie autorizzazioni, la decisione del Pretore di non riconoscere il
dispendio di tempo per gli accertamenti effettuati senza disporre delle
necessarie autorizzazioni non rileva da un accertamento manifestamente errato
dei fatti o da un’applicazione errata del diritto. Il reclamo è quindi da
respingere.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 e 14
LTG, sono poste a carico del reclamante. Non si pone la questione di eventuali
ripetibili, le parti non avendo dovuto formulare osservazioni.
8.
Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 febbraio 2022 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese del reclamo
di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 febbraio 2022 alle parti):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).