13.2022.14
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Divieto di nova in sede di reclamo
19 agosto 2022Italiano15 min
l’alloggio di complessivi fr. 1'550.– confortata dal relativo contratto (nel fascicolo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.14
13.2022.15
Lugano
19 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2021.9 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale e misure
cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa il 29 gennaio
2021 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 14
febbraio 2022 di RE 1 contro la decisione 1° febbraio 2022 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, e RE 1 si sono uniti
in matrimonio a __________ il 12 febbraio 2016. Dalla loro unione è nato N__________.
Con decisione 26 marzo 2018 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative conseguenze
accessorie, tra cui l’affidamento esclusivo del figlio al padre al cui
mantenimento quest’ultimo provvedeva integralmente. Varie criticità sono sorte
in punto alle relazioni personali della madre con il figlio.
B. Con istanza 29 gennaio
2021 - e domanda di misure già in via cautelare - CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Bellinzona di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale,
affidare il figlio al padre, disporre l’autorità parentale congiunta con il più
ampio diritto di visita alla madre, rinunciare a contributi di mantenimento fra
coniugi e al conguaglio degli averi previdenziali riservati gli accrediti
educativi AVS per la madre, e dare atto dell’avvenuta liquidazione del regime
matrimoniale dei beni. Ha inoltre postulato il beneficio del gratuito
patrocinio.
C. All’udienza 21 aprile
2021, il Pretore aggiunto ha accertato l’accordo sul principio del divorzio.
All’udienza 24 giugno 2021 ha poi rilevato l’impossibilità di giungere ad una
convenzione.
Con osservazioni cautelari
9 luglio 2021 rispettivamente risposta 23 agosto 2021 il convenuto ha formulato
le proprie richieste di giudizio. Contestualmente alla risposta ha pure chiesto
l’ammissione al gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza ad opera dello
Studio legale avv. __________.
Il 29 settembre 2021, a
sostegno della sua istanza di gratuito patrocinio, il convenuto ha trasmesso il
certificato municipale di rito.
Due ulteriori udienze si
sono tenute il 21 novembre 2021 e il 24 gennaio 2022 e sono state altresì prodotte
la replica 21 ottobre 2021 dell’attrice e la duplica 17 gennaio 2022 del
convenuto.
D. Con decisione 1°
febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha statuito su una parte delle prove.
Con separata decisione 1°
febbraio 2022 il medesimo giudice ha inoltre respinto l’istanza di gratuito
patrocinio del convenuto.
E. Con reclamo 14
febbraio 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora la
riforma di quest’ultima decisione nel senso di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.
L’interessato postula analogo beneficio per questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 3 febbraio 2022. Spedito lunedì 14 febbraio 2022 e
in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame risulta tempestivo e
quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Il reclamante allega
al suo gravame una serie di documenti. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il
divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche
nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (IIICCA
13.2017.65 17 gennaio 2018 consid. 2; sentenza del TF 5A_44/2012 20 marzo 2012
consid. 3.3; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE
- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Ora, i
corrispondenti documenti che l’interessato produce quali doc. C, C1, C2, D, E,
F e G fanno invero parte del fascicolo processuale quali doc. 12 e segg.. Si
tratta nondimeno di documenti prodotti in Pretura con scritto datato 22 marzo
2022 e a conforto di una nuova domanda di gratuito patrocinio presentata il 9
febbraio 2022 (nel fascicolo mappetta gialla). Ciò posto, ai fini delle censure
sollevate in punto alla decisione qui impugnata dal reclamante, che appunto risale
al 1° febbraio 2022, gli stessi sono nuovi e inammissibili. La loro ammissibilità
resta riservata con riferimento alla richiesta di gratuito patrocinio per la
procedura di reclamo.
3. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
5. Il Pretore aggiunto ha
accertato un reddito netto (con 13.esima inclusa) del convenuto di fr. 4'500.–
mensili. Ne ha quindi stabilito il fabbisogno facendo astrazione di quello
della nuova compagna __________, con cui conviveva e da cui aveva avuto una
figlia M__________, nulla essendo dato di sapere sulla sua situazione
reddituale. Limitatamente alle asserite spese e ai parametri LEF, al figlio N__________
e alla figlia M__________, lo ha così fissato in fr. 2'600.– mensili, ossia fr.
850.– di minimo vitale LEF (½ di fr. 1'700.– per coppia che convive), fr. 970.–
di costi per l’alloggio (inclusi ¼ di fr. 1'550.– per sé, ¼ di fr. 1'550.– per
N__________ a lui affidato, ⅛ di fr. 1'550.– per la figlia M__________), fr.
400.– di minimo vitale LEF per N__________, fr. 120.– di CM per N__________,
fr. 200.– di minimo vitale LEF per M__________ (½ di fr. 400.–), fr. 60.– di CM
per M__________ (½ di fr. 120.–). Il primo giudice ha escluso un interpello
dell’interessato poiché quest’ultimo era debitamente patrocinato da un legale e
ha quindi ritenuto che, dedotto dal fabbisogno di N__________ l’assegno per
figli di fr. 200.–, risultava un agio a favore del convenuto di fr. 2'100.–. Il
Pretore aggiunto ha invero rilevato che, anche volendo tener conto dell’altra
metà del fabbisogno di M__________ posto a carico della nuova compagna (fr.
453.75, di cui ⅛ di fr. 1'550.– per l’alloggio di M__________, fr. 200.– di
minimo vitale LEF per M__________ (½ di fr. 400.–) e fr. 60.– di CM per M__________
(½ di fr. 120.–), oltre all’assegno per figli di fr. 200.– per M__________, l’agio
in capo al convenuto restava pur sempre di fr. 1'846.25, ben sufficienti per sostenere
Fatti
i costi legali e di patrocinio anche con pagamenti rateali.
5.1 Rivendica anzitutto il
reclamante una maggiorazione del suo fabbisogno mensile così computato di fr.
871.– quali spese di trasporto e professionali e di fr. 329.05 mensili di costi
di assicurazione malattia per tutta la famiglia. Ma invano. Il formulario per
il gratuito patrocinio 13 settembre 2021 prodotto in Pretura con scritto 29
settembre 2021, si limita ad indicare quale unico onere corrente una spesa per
l’alloggio di complessivi fr. 1'550.– confortata dal relativo contratto (nel fascicolo
mappetta gialla e doc. B al reclamo con annessi). E, l’esistenza di uno stato
d’indigenza non va posta in astratto ma con riferimento alla situazione
finanziaria effettiva e alle particolarità del caso. Ma questo esclude a priori
il computo di deduzioni forfettarie non altrimenti allegate e comprovate, requisito
che non è adempiuto per il solo fatto di avere annesso a quel certificato
municipale il conteggio di calcolo dell’imponibile determinante per l’anno fiscale
2019 dove, in base ai parametri ammessi in quel contesto, si tiene conto di una
deduzione complessiva corrispondente a fr. 871.– mensili. Inoltre, non soccorre
neanche il reclamante l’ulteriore sedicente spesa di fr. 434.55 mensili quantificata
a titolo di costo fisso dell’auto (leasing, assicurazione e targhe). I giustificativi
compiegati in proposito al gravame (doc. C, C1 e C2 al reclamo) sono stati
prodotti in Pretura quali doc. 12 e segg. solo con scritto 22 marzo 2022, sicché,
in quanto nuovi, essi sono a priori inammissibili (sopra, consid. 2). Lo stesso
destino va riservato al preteso maggior costo per l’assicurazione malattia che il
reclamante pretende di sostanziare in forza della decisione di sussidio - che
sottolinea essere stata ammessa nella misura di un 70% - e delle relative
polizze (doc. D al reclamo), documenti che non sono mai stati acclusi al citato
certificato municipale 13 settembre 2021 (nel fascicolo mappetta gialla e doc.
B al reclamo con annessi).
5.2 Il reclamante rimprovera al
Pretore aggiunto il mancato computo dell’onere fiscale mensile per l’anno 2019 di
fr. 22.30. Tuttavia, in merito, il certificato municipale 13 settembre 2021 annesso
allo scritto 29 settembre 2021 non specifica alcunché (nel fascicolo mappetta
gialla e doc. B al reclamo). Si aggiunga per il resto che, in linea di massima,
il semplice fatto che la decisione di tassazione accompagni quel formulario non
costituisce ancora prova di un suo corrente ed effettivo pagamento, presupposto
di per sé determinante ai fini del computo dell’onere d’imposta nel fabbisogno
LEF. Fatte queste premesse, al Pretore aggiunto non si può quindi rimproverare
di avere escluso la citata posta a motivo che le imposte non possono rientrare
nel fabbisogno LEF.
5.3 Obietta ancora il reclamante
di essere diventato nuovamente padre il 23 settembre 2021 del secondogenito Ni__________
avuto dalla compagna __________ e di dover quindi provvedere al mantenimento di
tutta la famiglia (due adulti e tre figli) visto che, oggettivamente, non si
poteva imporre ad una mamma di due figli piccoli di svolgere anche un’attività
professionale. Da cui un fabbisogno familiare mensile complessivo quantificabile
in fr. 5'649.05 (fr. 1'700.– di minimo vitale LEF, fr. 1'550.– di costo per
l’alloggio, fr. 329.05 di assicurazione malattia per la famiglia, fr. 871.– di
spese di trasporto e professionali, complessivi fr. 1'200.– di minimo vitale
LEF per i tre figli [fr. 400.– ciascuno]), a cui era poi da aggiungere la tassa
rifiuti (doc. F al reclamo) e il costo relativo al posteggio per l’auto al
lavoro (doc. E al reclamo). Non vi era pertanto margine di eccedenza in capo al
reclamante. Se non che, una volta di più e per le ragioni di cui si è già
detto, l’interessato si avvale qui di circostanze - tra queste in particolare
la nascita del suo terzo figlio Ni__________ e la relativa impossibilità di un
rientro a breve della compagna nel mondo del lavoro - e di voci di costo
sostanziate innanzi al Pretore aggiunto solo il 22 marzo 2022 (sopra, consid. 2
e 5.1). E l’inammissibilità di tali documenti comporta giocoforza anche quella
delle relative censure.
5.4 Invero lo stesso reclamante
indica di avere già formulato una nuova domanda di gratuito patrocinio,
rispettivamente di riservarsi di chiedere la revisione della decisione qui
impugnata. Ora, dagli atti risulta in effetti che l’interessato ha inoltrato una
sua nuova istanza di gratuito patrocinio in data 9 febbraio 2022, istanza che egli
riconduce in primis alla nuova nascita del figlio Ni__________ (nel
Considerandi
fascicolo mappetta gialla) e sulla scorta della quale il 22 marzo 2022 ha poi trasmesso
un nuovo certificato municipale datato 24 febbraio 2022 assortito dei già
menzionati nuovi documenti (sopra, consid. 2). Sulla pertinenza e i termini
entro cui andrà esaminata quest’ultima istanza di gratuito patrocinio (cfr. al
riguardo anche sentenza del TF 5D_112/2015 28 settembre 2015 consid. 4.4.2;
5A_886/2017 20 marzo 2018 consid. 3.3.2, citate in: Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/ Haas, ZPO,
Kurzkommentar, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 119) non risulta che il
Pretore aggiunto si sia già determinato. Sia come sia, il tema esula dall’esame
esperibile in punto alla decisione qui impugnata.
5.5
Infine, il reclamante
contesta il mancato riconoscimento da parte del Pretore aggiunto del suo debito
di fr. 45'000.–/50'000.– per spese legali causato dalle procedure giudiziarie di
sottrazione di minori promosse e da lui affrontate in Svizzera e all’estero, procedure
ben note alla Pretura e a comprova di cui rinvia agli incarti richiamati e agli
atti. Il primo giudice ha indicato che tali voci di costo non potevano entrare
in linea di conto poiché per quanto a lui noto risultavano saldate,
rispettivamente non ne era stata allegata e comprovata l’esistenza attuale in
forma di debito (decisione impugnata, pag. 2). Con la motivazione così proposta
il reclamante neppure tenta di confrontarsi. Immotivata, la critica risulta
quindi a priori inammissibile.
5.6
In conclusione, e per quanto non
già inammissibili, le censure sollevate dal reclamante in punto alla decisione
impugnata escludono a priori una qualsiasi ipotesi di accertamento
manifestamente errato dei fatti o errata applicazione del diritto imputabile al
Pretore aggiunto, da cui la reiezione del reclamo.
6.
L’emanazione del
presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo, ad
ogni modo infondata rispetto ad una decisione negativa. Peraltro l’eventualità
di un rischio concreto ed effettivo fondato sull’art. 101 cpv. 3 CPC neppure è
stata marginalmente confortata.
7.
La domanda di
gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta. Gli argomenti si sono
rivelati prevalentemente inammissibili in quanto nuovi rispettivamente non
motivati, e per il resto del tutto inconsistenti. Così proposto, ai limiti del
pretesto, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito
favorevole (art. 117 lett. b CPC).
8.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Sicché, le spese processuali di fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del
reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto non già inammissibile
il reclamo 14 febbraio 2022 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
La domanda 14
febbraio 2022 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
5.
Notificazione (unitamente
al reclamo 14 febbraio 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).