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Reclamo contro anticipo spese: stralcio per desistenza. Reclamo per denegata giustizia
2 marzo 2022Italiano9 min
osservazioni 23 giugno 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza di ricusazione.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.2
13.2022.3
Lugano
2 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in
data 4 maggio 2021 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 4 gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione ordinatoria
processuale 2 dicembre 2021, rispettivamente sul suo reclamo per denegata
giustizia;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 4
maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €
2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di alcuni titoli e il rigetto
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Con ordinanza 11 maggio
2021 il Pretore ha assegnato all’attore un termine per versare l’importo di fr.
17'500.- quale anticipo delle spese processuali presumibili.
B. Con istanza 11 giugno
2021 RE 1 ha ricusato il Pretore Matteo Pedrotti.
Con osservazioni 15 giugno
2021 il Pretore ha comunicato di non riconoscere motivi di ricusazione. Con
osservazioni 23 giugno 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza di ricusazione.
Con sentenza 29 settembre
2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto l’istanza di
ricusazione.
C. Nel frattempo, con
istanza 27 luglio 2021 RE 1 ha postulato la rettifica dell’ordinanza 11 maggio
2021 chiedendo al Pretore di fissare l’anticipo delle spese processuali a
carico dell’attore tra fr. 80'000.- e fr. 100'000.-.
D. Con ordinanza 27
ottobre 2021 il Pretore, viste le eccezioni e contestazioni sollevate dalla
convenuta e rilevato che le stesse non apparivano sufficientemente liquide per
poter essere evase subito, ha disposto che la decisione di limitare il
procedimento all’esame delle stesse sarebbe se del caso stata presa una volta
ricevuta la risposta di causa. Ha quindi assegnato a RE 1 un termine per
documentare la sua residenza, anche questa oggetto di contestazione. Con
ordinanza 10 novembre 2021 il Pretore le ha poi fissato un ultimo termine per
inoltrare la risposta di causa.
E. Con istanza 22
novembre 2021 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento e sollecitato
l’evasione dell’istanza di rettifica 27 luglio 2021.
Con ordinanza 23 novembre
2021 il Pretore, rilevato che l’istanza non presentava elementi nuovi rispetto
a quelli già esaminati nell’ambito dell’ordinanza 27 ottobre 2021, ha ribadito
che l’opportunità di limitare il procedimento all’esame delle eccezioni
sollevate dalla convenuta sarebbe stata valutata una volta ricevuta la risposta
di causa.
F. Con risposta 28
novembre 2021 RE 1 si è opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha
chiesto la condanna dell’attore al pagamento di “almeno” fr. 25'000'000.-.
G. Con ordinanza 2
dicembre 2021 il Pretore ha ritenuto opportuno procedere all’evasione delle
eccezioni sollevate dalla convenuta prima di assegnare il termine per la
replica. Ha quindi fissato all’attore un termine per presentare le proprie
osservazioni in merito a tali eccezioni, e meglio litispendenza, difetto di
giurisdizione, nullità dell’autorizzazione a procedere, tardività dell’azione,
carenza di un interesse degno di protezione dell’attore, congruità
dell’anticipo delle spese chiesto all’attore e carenza di corretta
notificazione della petizione.
Con la medesima decisione il
primo giudice ha assegnato un termine per versare fr. 2'000.- quale anticipo
delle spese per l’esame di queste eccezioni a RE 1, la quale, con istanza 20
dicembre 2021 ha chiesto di annullare la richiesta di anticipo,
subordinatamente di rinunciare a prelevare spese, e in via ancor più
subordinata di ridurne “massicciamente” l’importo.
Con ordinanza 22 dicembre
2021 il Pretore ha ridotto “provvisoriamente” l’anticipo delle spese a fr.
300.-.
H. Con reclamo 4 gennaio
2022 (indirizzato alla Camera esecuzione e fallimenti) RE 1 ha impugnato la
decisione 2 dicembre 2021 chiedendone l’annullamento. In subordine ha postulato
che si rinunci a prelevare spese, e in via ancor più subordinata che le stesse siano
ridotte “massicciamente”. Con la medesima memoria essa ha presentato un reclamo
per ritardata e denegata giustizia nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
RE 1 si aggrava contro
la decisione ordinatoria con cui il Pretore le ha assegnato un termine per
versare l’anticipo delle spese e, con il medesimo atto, presenta reclamo per
ritardata giustizia nei confronti del Pretore.
I reclami contro
decisioni ordinatorie processuali rientrano nella competenza della terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG). I reclami per
denegata giustizia nelle procedure civili sono invece di competenza delle Camere
civili del Tribunale d’appello a dipendenza del valore e della materia (art. 48
LOG). Eccezionalmente si prescinde tuttavia dall’ordinare la disgiunzione dei
reclami ritenuto che, per economia di giudizio, entrambi sono trattati dalla
terza Camera civile.
Reclamo contro la
decisione ordinatoria 2 dicembre 2021 (anticipo spese)
2.
Con scritto 26
gennaio 2022 RE 1, rilevato che il Pretore ha ridotto l’anticipo delle spese da
fr. 2'000.- a fr. 300.-, ha dichiarato di ritirare il relativo gravame. La
desistenza comporta lo stralcio del reclamo dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC).
Reclamo per denegata
giustizia
3.
La reclamante
rimprovera al Pretore di non aver deciso la sua istanza di sospensione del
procedimento, rispettivamente di aver omesso di pronunciarsi in merito alla sua
domanda d’accertamento della nullità del provvedimento 11 maggio 2021.
3.1
Il diniego di
giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi
è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e
senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il
precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando
non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in
un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso
fanno apparire ragionevole.
3.2
Se la giurisdizione
adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra
nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora
sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - nel qual caso occorre
impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138
III 706 consid. 2.1) - un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni
tempo (art. 321 cpv. 4 CPC).
4.
In merito alla
mancata decisione sulla domanda di sospensione del procedimento va rilevato che
con ordinanza 27 ottobre 2021 il Pretore aveva disposto che la decisione se limitare
il procedimento all’esame delle eccezioni e contestazioni sollevate dalla
convenuta - litispendenza, difetto di giurisdizione, nullità
dell’autorizzazione a procedere, tardività dell’azione, carenza di un interesse
degno di protezione dell’attore e da ultimo, “misura dell’anticipo richiesto
all’attore sulle spese” - sarebbe stata presa una volta ricevuta risposta di
causa. Per quanto concerne l’istanza di sospensione 22 novembre 2021 il
Pretore, con ordinanza 23 novembre 2021, rilevato che la stessa non presentava
elementi nuovi rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente ordinanza
27.
ottobre 2021, ha ribadito che le eccezioni sollevate dalla convenuta sarebbero
state evase una volta ricevuta la risposta di causa. Ha quindi evaso l’istanza
“come a’considerandi” (punto 1 del dispositivo dell’ordinanza 23 novembre 2021)
e disposto la continuazione del procedimento, assegnando a RE 1 un termine per
presentare una traduzione del certificato di domicilio croato da essa prodotto.
Il rimprovero mosso al
primo giudice di non aver deciso l’istanza di sospensione è quindi
manifestamente infondato.
4.1
Per quanto concerne la
richiesta di accertamento della nullità dell’ordinanza relativa all’anticipo
delle spese processuali, nella decisione 27 ottobre 2021 il Pretore ha rilevato
che doveva essere data all’attore la possibilità di esprimersi sulle eccezioni
sollevate dalla convenuta, ciò che la reclamante neppure contesta. Quando essa
ha inoltrato il reclamo per denegata giustizia, il termine per inoltrare le osservazioni
- assegnato con ordinanza 2 dicembre 2021 e poi prorogato con ordinanza 9
dicembre 2021 - ancora non era scaduto, sicché il Pretore neppure avrebbe
potuto decidere. Ancora una volta il reclamo è manifestamente infondato.
4.2
Per quanto concerne la
ricusazione del Pretore Matteo Pedrotti, - a prescindere che la mancata
evasione della relativa istanza non potrebbe comunque essergli imputata, la
decisione sulla ricusazione non essendo di sua competenza - l’istanza è stata
evasa con decisione 29 settembre 2021. Constatato che la ricusante non aveva
provveduto a versare l’anticipo delle spese processuali neppure nel termine
suppletorio assegnatole, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza per mancanza
di un presupposto processuale. Nuovamente il reclamo è manifestamente
infondato.
5.
Da quanto precede
risulta che le censure sollevate dalla reclamante sono tutte manifestamente
infondate. Il reclamo per denegata giustizia 4 gennaio 2022, inoltrato non
senza leggerezza, è quindi da respingere.
Non trattandosi di
questioni di principio, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo per denegata
giustizia 4 gennaio 2022 di RE 1 è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è posta a carico di RE 1.
3.
Il reclamo 4 gennaio
2022.
contro la decisione ordinatoria 2 dicembre 2021 (anticipo spese) è
stralciato dai ruoli per desistenza.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause aventi carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata.