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Decisione

13.2022.2

Reclamo contro anticipo spese: stralcio per desistenza. Reclamo per denegata giustizia

2 marzo 2022Italiano9 min

osservazioni 23 giugno 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza di ricusazione.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.2

13.2022.3

Lugano

2 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in

data 4 maggio 2021 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 4 gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione ordinatoria

processuale 2 dicembre 2021, rispettivamente sul suo reclamo per denegata

giustizia;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 4

maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €

2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di alcuni titoli e il rigetto

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Con ordinanza 11 maggio

2021 il Pretore ha assegnato all’attore un termine per versare l’importo di fr.

17'500.- quale anticipo delle spese processuali presumibili.

B. Con istanza 11 giugno

2021 RE 1 ha ricusato il Pretore Matteo Pedrotti.

Con osservazioni 15 giugno

2021 il Pretore ha comunicato di non riconoscere motivi di ricusazione. Con

osservazioni 23 giugno 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza di ricusazione.

Con sentenza 29 settembre

2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto l’istanza di

ricusazione.

C. Nel frattempo, con

istanza 27 luglio 2021 RE 1 ha postulato la rettifica dell’ordinanza 11 maggio

2021 chiedendo al Pretore di fissare l’anticipo delle spese processuali a

carico dell’attore tra fr. 80'000.- e fr. 100'000.-.

D. Con ordinanza 27

ottobre 2021 il Pretore, viste le eccezioni e contestazioni sollevate dalla

convenuta e rilevato che le stesse non apparivano sufficientemente liquide per

poter essere evase subito, ha disposto che la decisione di limitare il

procedimento all’esame delle stesse sarebbe se del caso stata presa una volta

ricevuta la risposta di causa. Ha quindi assegnato a RE 1 un termine per

documentare la sua residenza, anche questa oggetto di contestazione. Con

ordinanza 10 novembre 2021 il Pretore le ha poi fissato un ultimo termine per

inoltrare la risposta di causa.

E. Con istanza 22

novembre 2021 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento e sollecitato

l’evasione dell’istanza di rettifica 27 luglio 2021.

Con ordinanza 23 novembre

2021 il Pretore, rilevato che l’istanza non presentava elementi nuovi rispetto

a quelli già esaminati nell’ambito dell’ordinanza 27 ottobre 2021, ha ribadito

che l’opportunità di limitare il procedimento all’esame delle eccezioni

sollevate dalla convenuta sarebbe stata valutata una volta ricevuta la risposta

di causa.

F. Con risposta 28

novembre 2021 RE 1 si è opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha

chiesto la condanna dell’attore al pagamento di “almeno” fr. 25'000'000.-.

G. Con ordinanza 2

dicembre 2021 il Pretore ha ritenuto opportuno procedere all’evasione delle

eccezioni sollevate dalla convenuta prima di assegnare il termine per la

replica. Ha quindi fissato all’attore un termine per presentare le proprie

osservazioni in merito a tali eccezioni, e meglio litispendenza, difetto di

giurisdizione, nullità dell’autorizzazione a procedere, tardività dell’azione,

carenza di un interesse degno di protezione dell’attore, congruità

dell’anticipo delle spese chiesto all’attore e carenza di corretta

notificazione della petizione.

Con la medesima decisione il

primo giudice ha assegnato un termine per versare fr. 2'000.- quale anticipo

delle spese per l’esame di queste eccezioni a RE 1, la quale, con istanza 20

dicembre 2021 ha chiesto di annullare la richiesta di anticipo,

subordinatamente di rinunciare a prelevare spese, e in via ancor più

subordinata di ridurne “massicciamente” l’importo.

Con ordinanza 22 dicembre

2021 il Pretore ha ridotto “provvisoriamente” l’anticipo delle spese a fr.

300.-.

H. Con reclamo 4 gennaio

2022 (indirizzato alla Camera esecuzione e fallimenti) RE 1 ha impugnato la

decisione 2 dicembre 2021 chiedendone l’annullamento. In subordine ha postulato

che si rinunci a prelevare spese, e in via ancor più subordinata che le stesse siano

ridotte “massicciamente”. Con la medesima memoria essa ha presentato un reclamo

per ritardata e denegata giustizia nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

RE 1 si aggrava contro

la decisione ordinatoria con cui il Pretore le ha assegnato un termine per

versare l’anticipo delle spese e, con il medesimo atto, presenta reclamo per

ritardata giustizia nei confronti del Pretore.

I reclami contro

decisioni ordinatorie processuali rientrano nella competenza della terza Camera

civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG). I reclami per

denegata giustizia nelle procedure civili sono invece di competenza delle Camere

civili del Tribunale d’appello a dipendenza del valore e della materia (art. 48

LOG). Eccezionalmente si prescinde tuttavia dall’ordinare la disgiunzione dei

reclami ritenuto che, per economia di giudizio, entrambi sono trattati dalla

terza Camera civile.

Reclamo contro la

decisione ordinatoria 2 dicembre 2021 (anticipo spese)

2.

Con scritto 26

gennaio 2022 RE 1, rilevato che il Pretore ha ridotto l’anticipo delle spese da

fr. 2'000.- a fr. 300.-, ha dichiarato di ritirare il relativo gravame. La

desistenza comporta lo stralcio del reclamo dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC).

Reclamo per denegata

giustizia

3.

La reclamante

rimprovera al Pretore di non aver deciso la sua istanza di sospensione del

procedimento, rispettivamente di aver omesso di pronunciarsi in merito alla sua

domanda d’accertamento della nullità del provvedimento 11 maggio 2021.

3.1

Il diniego di

giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi

è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e

senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il

precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando

non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in

un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso

fanno apparire ragionevole.

3.2

Se la giurisdizione

adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra

nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per

ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora

sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - nel qual caso occorre

impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138

III 706 consid. 2.1) - un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni

tempo (art. 321 cpv. 4 CPC).

4.

In merito alla

mancata decisione sulla domanda di sospensione del procedimento va rilevato che

con ordinanza 27 ottobre 2021 il Pretore aveva disposto che la decisione se limitare

il procedimento all’esame delle eccezioni e contestazioni sollevate dalla

convenuta - litispendenza, difetto di giurisdizione, nullità

dell’autorizzazione a procedere, tardività dell’azione, carenza di un interesse

degno di protezione dell’attore e da ultimo, “misura dell’anticipo richiesto

all’attore sulle spese” - sarebbe stata presa una volta ricevuta risposta di

causa. Per quanto concerne l’istanza di sospensione 22 novembre 2021 il

Pretore, con ordinanza 23 novembre 2021, rilevato che la stessa non presentava

elementi nuovi rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente ordinanza

27.

ottobre 2021, ha ribadito che le eccezioni sollevate dalla convenuta sarebbero

state evase una volta ricevuta la risposta di causa. Ha quindi evaso l’istanza

“come a’considerandi” (punto 1 del dispositivo dell’ordinanza 23 novembre 2021)

e disposto la continuazione del procedimento, assegnando a RE 1 un termine per

presentare una traduzione del certificato di domicilio croato da essa prodotto.

Il rimprovero mosso al

primo giudice di non aver deciso l’istanza di sospensione è quindi

manifestamente infondato.

4.1

Per quanto concerne la

richiesta di accertamento della nullità dell’ordinanza relativa all’anticipo

delle spese processuali, nella decisione 27 ottobre 2021 il Pretore ha rilevato

che doveva essere data all’attore la possibilità di esprimersi sulle eccezioni

sollevate dalla convenuta, ciò che la reclamante neppure contesta. Quando essa

ha inoltrato il reclamo per denegata giustizia, il termine per inoltrare le osservazioni

- assegnato con ordinanza 2 dicembre 2021 e poi prorogato con ordinanza 9

dicembre 2021 - ancora non era scaduto, sicché il Pretore neppure avrebbe

potuto decidere. Ancora una volta il reclamo è manifestamente infondato.

4.2

Per quanto concerne la

ricusazione del Pretore Matteo Pedrotti, - a prescindere che la mancata

evasione della relativa istanza non potrebbe comunque essergli imputata, la

decisione sulla ricusazione non essendo di sua competenza - l’istanza è stata

evasa con decisione 29 settembre 2021. Constatato che la ricusante non aveva

provveduto a versare l’anticipo delle spese processuali neppure nel termine

suppletorio assegnatole, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza per mancanza

di un presupposto processuale. Nuovamente il reclamo è manifestamente

infondato.

5.

Da quanto precede

risulta che le censure sollevate dalla reclamante sono tutte manifestamente

infondate. Il reclamo per denegata giustizia 4 gennaio 2022, inoltrato non

senza leggerezza, è quindi da respingere.

Non trattandosi di

questioni di principio, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo per denegata

giustizia 4 gennaio 2022 di RE 1 è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico di RE 1.

3.

Il reclamo 4 gennaio

2022.

contro la decisione ordinatoria 2 dicembre 2021 (anticipo spese) è

stralciato dai ruoli per desistenza.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause aventi carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30

giorni dalla notificazione della decisione impugnata.