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Decisione

13.2022.20

Il perito ha diritto di essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa

28 aprile 2022Italiano9 min

mercede per il lavoro di verifica e collaudo della struttura della residenza “__________”.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.20

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. OR.2016.45 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24 febbraio

2016 da

__________

S.R.L.

alla quale è subentrato in

pendenza di causa

TERZ 1

entrambi patrocinati dall’

RA 1

contro

TERZ

2

patrocinata dall’ RA 2

e ora sul reclamo del perito giudiziario

RI

1

avverso

la decisione 7 marzo 2022 con cui il Pretore si è pronunciato sulla

retribuzione del perito giudiziario;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 24

febbraio 2016 __________ S.R.L. ha convenuto in giudizio TERZ 2, __________,

postulandone la condanna al pagamento di fr. 811'600.- oltre accessori quale

mercede per il lavoro di verifica e collaudo della struttura della residenza “__________”.

Con risposta 3 novembre

2016 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.

B. Al dibattimento 21

giugno 2017, confermate le rispettive posizioni, le parti hanno chiesto

l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova. Con decisione 6 novembre 2017 il

Pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia intesa a stabilire quale

fosse l’oggetto del contratto che legava le parti e quale l’attività svolta

dall’attrice con riferimento alla pretesa oggetto di causa. Per gli altri mezzi

di prova ha rinviato a una successiva decisione. Con decisione 8 novembre 2017,

il Pretore ha poi designato quale perito giudiziario l’ing. RI 1.

C. Preso atto del referto

peritale 28 febbraio 2020, con istanza 13 marzo 2020 parte attrice ha ricusato

il perito. Contestato il contenuto della perizia e l’esorbitanza delle

conclusioni della stessa in quanto travalicanti l’incarico assegnato al perito e

ritenuto lo stesso perito prevenuto nei suoi confronti, essa ha chiesto

l’estromissione della perizia dagli atti e l’allestimento di una nuova perizia

da parte di un altro perito.

Con istanza di medesima

data la parte convenuta ha invece chiesto la delucidazione della perizia.

Con decisione 19 gennaio

2021 il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione della parte attrice e

accolto l’istanza di delucidazione della convenuta. Con sentenza 26 luglio 2021

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha accolto il reclamo

5 febbraio 2021 di TERZ 1 e disposto la ricusa del perito ing. RI 1 con

conseguente revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della

perizia 28 febbraio 2020. Il ricorso di TERZ 2 contro la predetta sentenza è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione 2 novembre 2021.

D. Con decisione 7 marzo

2022 il Pretore ha ritenuto inutilizzabile la perizia dell’ing. RI 1 e gli ha

negato il diritto alla mercede, chiedendogli la restituzione di fr. 13'152.90

pari agli importi già percepiti per l’esecuzione della perizia.

E. Con

reclamo 18 marzo 2022 l’ing. RI 1 chiede l’annullamento della decisione in

questione e il rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile

mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne

occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art.

48.

lett. c cifra 1 LOG.

La decisione 7 marzo 2022 è

pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo. Il gravame, spedito

il 18 marzo 2022 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Secondo il CPC,

l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove. Trattasi

di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95

[versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

I, 2012, n. 10a ad art. 95).

3.1

Nel Canton Ticino le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del

perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo

libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro

(cpv. 1). Inoltre, se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre

una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di

apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio

apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando

il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per

valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può

trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su

questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto

d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 1 e 9 ad art. 184;

Müller, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e

21.

ad art. 184; Rüetschi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).

3.2

Il perito ha diritto di

essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della

causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere

inutilizzabile (DTF 124 III 423). Se è invece incompleto, poco

chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la

remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere

ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione

del caso (Trezzini, op. cit., n.

16.

ad art. 184; Dolge, op. cit., n.

25.

ad art. 184; Müller, op. cit.,

n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op.

cit., n. 15 ad art. 184).

4.

Nel caso di cui

trattasi, il Pretore ha dapprima rilevato che, nella decisione sulla ricusa, la

II CCA aveva riscontrato la presenza di elementi atti a suscitare un’apparenza

di prevenzione, in particolare la presenza di un giudizio di valore espresso

dal perito nei confronti dell’attore, che andava evitato, considerazioni

peritali che esulavano dall’incarico ricevuto a dimostrazione della presenza di

un atteggiamento di sospetto del perito nei confronti della parte attrice,

lacune nella perizia in ordine alla valutazione di documentazione prodotta in

causa dall’attrice, il tutto a rafforzamento di un’assenza di oggettività nei

confronti della parte attrice stessa, conclusioni premature e principalmente

frutto di supposizioni. Sulla scorta di questi elementi essa aveva accolto

l’istanza di ricusa del perito. Ciò premesso, il primo giudice ha poi osservato

che la perizia è stata estromessa dall’incarto per motivi che riguardano il

perito stesso, con la conseguenza che quanto realizzato dal perito era

inutilizzabile, motivo per cui non poteva essergli riconosciuta remunerazione

alcuna.

5.

Il reclamante rileva

che nella propria sentenza la II CCA aveva evidenziato che la perizia in

questione contiene elementi utili ai fini della risoluzione della causa, ciò

che giustificherebbe la remunerazione almeno parziale del mandato peritale.

Gioverà qui ricordare che

nella sentenza 26 luglio 2021 la II CCA, al considerando 13, aveva così

riassunto la situazione:

“In

definitiva, malgrado la perizia contenga anche elementi utili ai fini della

risoluzione della vertenza, possa essere delucidata, completata dall’assunzione

di ulteriori prove e liberamente apprezzata dal primo giudice unitamente a

tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC), vi sono come si è visto

degli aspetti che non possono essere trascurati: innanzitutto i dubbi avanzati

dal perito nei confronti della parte attrice in relazione all’iscrizione

all’OTIA e all’assoggettamento all’IVA italiana (questioni chiaramente esulanti

dal mandato peritale), ma anche e soprattutto l’inappropriato giudizio di

valore negativo contenuto alla pag. 2 della perizia (v. sopra consid. 8). Tutto

ciò, unito all’esorbitanza, all’inflessibilità e alla sommarietà di alcune

conclusioni con cui il perito ha decretato l’infondatezza delle tesi attoree

ancor prima che venisse sviluppata la fase istruttoria, come pure alla

problematicità del legame del perito con la __________ SA, è effettivamente e

oggettivamente atto a suscitare un’apparenza di prevenzione. Tenuto altresì

conto del diritto delle parti a che la perizia sia resa da un esperto al di sopra

di ogni sospetto, soprattutto qualora essa (come nella fattispecie) costituisca

l’ossatura sulla quale si andrà poi a innestare il seguito della procedura

istruttoria, il reclamo 5 febbraio 2021 merita accoglimento”.

La II CCA aveva quindi effettivamente

riconosciuto la perlomeno parziale utilità della perizia. Questa constatazione

va però letta alla luce dell’intero considerando e non avulsa dal suo contesto.

A seguito delle mancanze riscontrate essa ha poi estromesso la perizia dagli

atti, per motivi riguardanti il perito medesimo, ciò che ne impedisce ogni uso

ai fini della causa. Nella misura in cui il Pretore l’ha ritenuta

inutilizzabile, non gli si può quindi rimproverare un manifestamente errato

accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va

quindi respinto.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti

in causa.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 18 marzo 2022 dell’ing.

RI 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 18 marzo 2022 alle parti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Stante

il valore litigioso di fr. 13'152.90 contro la presente decisione è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).