13.2022.20
Il perito ha diritto di essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa
28 aprile 2022Italiano9 min
mercede per il lavoro di verifica e collaudo della struttura della residenza “__________”.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.20
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. OR.2016.45 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24 febbraio
2016 da
__________
S.R.L.
alla quale è subentrato in
pendenza di causa
TERZ 1
entrambi patrocinati dall’
RA 1
contro
TERZ
2
patrocinata dall’ RA 2
e ora sul reclamo del perito giudiziario
RI
1
avverso
la decisione 7 marzo 2022 con cui il Pretore si è pronunciato sulla
retribuzione del perito giudiziario;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 24
febbraio 2016 __________ S.R.L. ha convenuto in giudizio TERZ 2, __________,
postulandone la condanna al pagamento di fr. 811'600.- oltre accessori quale
mercede per il lavoro di verifica e collaudo della struttura della residenza “__________”.
Con risposta 3 novembre
2016 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.
B. Al dibattimento 21
giugno 2017, confermate le rispettive posizioni, le parti hanno chiesto
l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova. Con decisione 6 novembre 2017 il
Pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia intesa a stabilire quale
fosse l’oggetto del contratto che legava le parti e quale l’attività svolta
dall’attrice con riferimento alla pretesa oggetto di causa. Per gli altri mezzi
di prova ha rinviato a una successiva decisione. Con decisione 8 novembre 2017,
il Pretore ha poi designato quale perito giudiziario l’ing. RI 1.
C. Preso atto del referto
peritale 28 febbraio 2020, con istanza 13 marzo 2020 parte attrice ha ricusato
il perito. Contestato il contenuto della perizia e l’esorbitanza delle
conclusioni della stessa in quanto travalicanti l’incarico assegnato al perito e
ritenuto lo stesso perito prevenuto nei suoi confronti, essa ha chiesto
l’estromissione della perizia dagli atti e l’allestimento di una nuova perizia
da parte di un altro perito.
Con istanza di medesima
data la parte convenuta ha invece chiesto la delucidazione della perizia.
Con decisione 19 gennaio
2021 il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione della parte attrice e
accolto l’istanza di delucidazione della convenuta. Con sentenza 26 luglio 2021
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha accolto il reclamo
5 febbraio 2021 di TERZ 1 e disposto la ricusa del perito ing. RI 1 con
conseguente revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della
perizia 28 febbraio 2020. Il ricorso di TERZ 2 contro la predetta sentenza è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione 2 novembre 2021.
D. Con decisione 7 marzo
2022 il Pretore ha ritenuto inutilizzabile la perizia dell’ing. RI 1 e gli ha
negato il diritto alla mercede, chiedendogli la restituzione di fr. 13'152.90
pari agli importi già percepiti per l’esecuzione della perizia.
E. Con
reclamo 18 marzo 2022 l’ing. RI 1 chiede l’annullamento della decisione in
questione e il rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile
mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne
occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art.
48.
lett. c cifra 1 LOG.
La decisione 7 marzo 2022 è
pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo. Il gravame, spedito
il 18 marzo 2022 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Secondo il CPC,
l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove. Trattasi
di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95
[versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
I, 2012, n. 10a ad art. 95).
3.1
Nel Canton Ticino le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del
perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo
libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro
(cpv. 1). Inoltre, se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre
una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di
apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio
apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando
il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per
valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può
trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su
questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto
d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 1 e 9 ad art. 184;
Müller, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e
21.
ad art. 184; Rüetschi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
3.2
Il perito ha diritto di
essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della
causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere
inutilizzabile (DTF 124 III 423). Se è invece incompleto, poco
chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la
remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere
ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione
del caso (Trezzini, op. cit., n.
16.
ad art. 184; Dolge, op. cit., n.
25.
ad art. 184; Müller, op. cit.,
n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op.
cit., n. 15 ad art. 184).
4.
Nel caso di cui
trattasi, il Pretore ha dapprima rilevato che, nella decisione sulla ricusa, la
II CCA aveva riscontrato la presenza di elementi atti a suscitare un’apparenza
di prevenzione, in particolare la presenza di un giudizio di valore espresso
dal perito nei confronti dell’attore, che andava evitato, considerazioni
peritali che esulavano dall’incarico ricevuto a dimostrazione della presenza di
un atteggiamento di sospetto del perito nei confronti della parte attrice,
lacune nella perizia in ordine alla valutazione di documentazione prodotta in
causa dall’attrice, il tutto a rafforzamento di un’assenza di oggettività nei
confronti della parte attrice stessa, conclusioni premature e principalmente
frutto di supposizioni. Sulla scorta di questi elementi essa aveva accolto
l’istanza di ricusa del perito. Ciò premesso, il primo giudice ha poi osservato
che la perizia è stata estromessa dall’incarto per motivi che riguardano il
perito stesso, con la conseguenza che quanto realizzato dal perito era
inutilizzabile, motivo per cui non poteva essergli riconosciuta remunerazione
alcuna.
5.
Il reclamante rileva
che nella propria sentenza la II CCA aveva evidenziato che la perizia in
questione contiene elementi utili ai fini della risoluzione della causa, ciò
che giustificherebbe la remunerazione almeno parziale del mandato peritale.
Gioverà qui ricordare che
nella sentenza 26 luglio 2021 la II CCA, al considerando 13, aveva così
riassunto la situazione:
“In
definitiva, malgrado la perizia contenga anche elementi utili ai fini della
risoluzione della vertenza, possa essere delucidata, completata dall’assunzione
di ulteriori prove e liberamente apprezzata dal primo giudice unitamente a
tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC), vi sono come si è visto
degli aspetti che non possono essere trascurati: innanzitutto i dubbi avanzati
dal perito nei confronti della parte attrice in relazione all’iscrizione
all’OTIA e all’assoggettamento all’IVA italiana (questioni chiaramente esulanti
dal mandato peritale), ma anche e soprattutto l’inappropriato giudizio di
valore negativo contenuto alla pag. 2 della perizia (v. sopra consid. 8). Tutto
ciò, unito all’esorbitanza, all’inflessibilità e alla sommarietà di alcune
conclusioni con cui il perito ha decretato l’infondatezza delle tesi attoree
ancor prima che venisse sviluppata la fase istruttoria, come pure alla
problematicità del legame del perito con la __________ SA, è effettivamente e
oggettivamente atto a suscitare un’apparenza di prevenzione. Tenuto altresì
conto del diritto delle parti a che la perizia sia resa da un esperto al di sopra
di ogni sospetto, soprattutto qualora essa (come nella fattispecie) costituisca
l’ossatura sulla quale si andrà poi a innestare il seguito della procedura
istruttoria, il reclamo 5 febbraio 2021 merita accoglimento”.
La II CCA aveva quindi effettivamente
riconosciuto la perlomeno parziale utilità della perizia. Questa constatazione
va però letta alla luce dell’intero considerando e non avulsa dal suo contesto.
A seguito delle mancanze riscontrate essa ha poi estromesso la perizia dagli
atti, per motivi riguardanti il perito medesimo, ciò che ne impedisce ogni uso
ai fini della causa. Nella misura in cui il Pretore l’ha ritenuta
inutilizzabile, non gli si può quindi rimproverare un manifestamente errato
accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va
quindi respinto.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti
in causa.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 marzo 2022 dell’ing.
RI 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 18 marzo 2022 alle parti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Stante
il valore litigioso di fr. 13'152.90 contro la presente decisione è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).