13.2022.21
Incapacità di postulare dell'avvocato. Direzione del processo e disposizione ordinatoria processuale. Interesse degno di protezione a ricorrere
28 aprile 2022Italiano9 min
via supercautelare e cautelare, la decisione sia annullata, sicché egli possa essere
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Incarto n.
13.2022.21
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.231 della Pretura di Lugano, sezione
4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
CO 2
patrocinata dall’ PA 3
CO 3
CO 4
e ora sul reclamo 21
marzo 2022 di RE 1 contro la decisione 10 marzo 2022 con cui il Pretore di
Lugano, sezione 6, ha accertato l’incapacità di postulare in capo all’avv. PA 1
nell’ambito del procedimento di ricusazione da esso promosso con istanza 20
gennaio 2022 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, avv.
Claudia Canonica Minesso;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a __________
l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli
di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i
figli CO 3 e CO 4.
B. Con petizione 14
dicembre 2017 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a collazionare nella
successione fu __________ il valore - stabilito in almeno fr. 1'800'000.– con
riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli immobili stimati al
momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità messe a loro
disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente padre, quando
era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile
2018 CO 2 ha chiesto, già in via supercautelare, la sospensione dell’avv. PA 1
dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto
d’interessi nella persona del legale. Nel contempo ha chiesto di limitare il procedimento
all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere la
causa.
Con ordinanza 19 aprile
2018, il Pretore ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione
dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare.
Con osservazioni 16 maggio
2018 RE 1 si è opposto all’istanza.
D. Con decisione 29
settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale
della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’inc.
OR.2017.231, ha inoltre fissato ad RE 1 un termine per munirsi di un nuovo
patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. PA 1.
La decisione è stata
impugnata con reclamo 18 ottobre 2021 da RE 1 il quale ne ha chiesto l’annullamento.
Il reclamante ha pure chiesto che al reclamo fosse concesso effetto sospensivo
in attesa dell’evasione dello stesso. Il gravame è stato evaso da questa Camera
con odierno separato giudizio (inc. 13.2021.128).
E. Con istanza 20/21
gennaio 2022 RE 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, avv. Claudia Canonica Minesso. Il 26 gennaio 2022 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, cui l’istanza è stata trasmessa per
competenza, ha chiesto ad RE 1 personalmente di indicare se la ricusa era
limitata all’inc. OR.2017.231. Questi, tramite l’avv. PA 1, ha anzitutto contestato
la notifica a lui personalmente della richiesta, rilevando che contro la
decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore aveva negato la capacità di
postulare del legale (sopra, consid. D), era pendente un reclamo. Per il resto
ha precisato che la ricusa riguardava anche un altro incarto.
F. Il 7 febbraio 2022 il
Pretore ha chiesto all’avv. PA 1 la prova che al reclamo era stato concesso effetto
sospensivo. Il 21 febbraio 2022 il legale ha precisato che sulla relativa
richiesta il tribunale non si era ancora pronunciato e che, comunque, la
decisione 29 settembre 2021 non aveva carattere esecutivo.
G. Il 22 febbraio 2022
il Pretore ha invitato le parti a formulare eventuali opposizioni circa una
sospensione della procedura fino a decisione della terza Camera civile del
Tribunale d’appello sull’effetto sospensivo chiesto dal reclamante. L’avv. PA 1
ha contestato questo modo di procedere. Dal canto suo CO 2, il 2 marzo 2022, si
è opposta ad una sospensione della procedura.
H. Con decisione 10
marzo 2022 il Pretore di Lugano, sezione 6, ha accertato l’incapacità di
postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di ricusazione, invitando RE 1 a
ratificare personalmente l’istanza di ricusa mediante sottoscrizione o
dichiarazione in tal senso da parte sua.
Fatti
I. Con reclamo 21
marzo 2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo già in
via supercautelare e cautelare, la decisione sia annullata, sicché egli possa essere
validamente rappresentato nella procedura di ricusazione dall’avv. PA 1.
Il reclamo non è stato
notificato alle controparti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il Tribunale federale si è
pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato,
rispettivamente sull’autorità competente a statuire in proposito in un
procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tal contesto ha
evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell’avvocato
tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella
categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l’art.
124.
cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell’ambito di un procedimento pendente
su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o,
in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo
tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di
ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento all’atto introduttivo
d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all’avvocato, alla
parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a
tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).
2.
Nel caso in esame,
con la contestata decisione il Pretore ha accertato “la carenza del presupposto
processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella presente
procedura” e ha assegnato ad RE 1 il termine di 10 giorni per ratificare,
mediante sottoscrizione o dichiarazione in tal senso da parte sua, l’istanza di
ricusa formulata per il tramite di questo legale. Trattasi di una disposizione
ordinatoria processuale (sopra, consid. 1), impugnabile giusta l’art. 319 lett.
b cifra 2 CPC mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. c cifra 1 LOG) da proporre entro il termine di 10 giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC).
2.1
La decisione impugnata è
stata notificata ad RE 1 personalmente con invio raccomandato n. 98.41.912373.__________,
consegnato alla posta il 10 marzo 2022 e ritirato a __________ dall’interessato
venerdì 11 marzo 2022. Rimesso alla posta lunedì 21 marzo 2022, per effetto
dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo ossequia il termine di 10 giorni ed è
quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
3.
La decisione 10
marzo 2022 qui impugnata nega al legale la capacità di postulare per conto del
proprio cliente RE 1 nel procedimento di ricusazione promosso nei confronti del
Pretore avv. Claudia Canonica Minesso. Va qui anzitutto rilevato che, nella
causa di cui all’inc. OR.2017.231, in data 29 settembre 2021 il Pretore aveva
accertato l’incapacità in capo all’avv. PA 1 di rappresentare RE 1. Trattandosi
di circostanza nota sin dall’introduzione dell’istanza di ricusazione (20/21
gennaio 2022), pare a ben vedere - e a maggior ragione - discutibile che in
punto al presente reclamo 21 marzo 2022 di RE 1 formulato tramite l’avv. PA 1,
il presupposto di valida rappresentanza innanzi a questa Camera possa
considerarsi a priori realizzato.
4.
Il reclamante
sostiene di avere un interesse attuale degno di protezione all’annullamento
della decisione impugnata perché ha conferito un mandato al proprio
rappresentante legale di fiducia affinché lo assistesse nella vertenza
successoria di cui trattasi. Chiede poi che con un provvedimento supercautelare
e cautelare l’esecuzione della decisione sia rinviata, essendo egli ancora in
attesa di una decisione sul suo reclamo contro la decisione 29 settembre 2021
del Pretore della sezione 4, rilevando di avere presentato analoghe richieste
nell’ambito del reclamo 18 ottobre 2021 avverso la decisione 29 settembre 2021,
su cui però nulla è ancora stato deciso.
4.1
Quo alla mancata decisione in
merito all’effetto sospensivo chiesto dal reclamante contestualmente al reclamo
18.
ottobre 2021 contro la decisione 29 settembre 2021, basterà rilevare che con
decisione 19 aprile 2018 il Pretore aveva disposto la sospensione della
procedura di merito fino ad avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in
punto alla contestata capacità di rappresentare (sopra, consid. C). La
procedura essendo sospesa, la concessione dell’effetto sospensivo al gravame
non aveva quindi alcuna portata pratica.
4.2
Con odierno giudizio (inc.
13.2021.128) questa Camera ha dichiarato inammissibile il reclamo 18 ottobre
2021.
di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore aveva
negato all’avv. PA 1 la capacità di postulare nella procedura di cui all’inc.
OR.2017.231. Alla luce di tale decisione viene meno il presupposto processuale
dell’interesse degno di protezione a vedere ora annullata la decisione 10 marzo
2022.
oggetto del gravame qui in esame. Di conseguenza il reclamo 21 marzo 2022
risulta inammissibile.
5.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda cautelare intesa a conferire effetto
sospensivo al reclamo.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv.
1.
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia
che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 marzo 2022 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
effetto sospensivo 21 marzo 2022 è priva d’oggetto.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 marzo 2022 alle controparti):
- ;
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- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.