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Decisione

13.2022.21

Incapacità di postulare dell'avvocato. Direzione del processo e disposizione ordinatoria processuale. Interesse degno di protezione a ricorrere

28 aprile 2022Italiano9 min

via supercautelare e cautelare, la decisione sia annullata, sicché egli possa essere

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.21

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.231 della Pretura di Lugano, sezione

4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1

patrocinata dall’ PA 2

CO 2

patrocinata dall’ PA 3

CO 3

CO 4

e ora sul reclamo 21

marzo 2022 di RE 1 contro la decisione 10 marzo 2022 con cui il Pretore di

Lugano, sezione 6, ha accertato l’incapacità di postulare in capo all’avv. PA 1

nell’ambito del procedimento di ricusazione da esso promosso con istanza 20

gennaio 2022 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, avv.

Claudia Canonica Minesso;

ritenuto

in fatto: A. __________ è deceduto a __________

l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli

di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i

figli CO 3 e CO 4.

B. Con petizione 14

dicembre 2017 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a collazionare nella

successione fu __________ il valore - stabilito in almeno fr. 1'800'000.– con

riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli immobili stimati al

momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità messe a loro

disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente padre, quando

era ancora in vita.

C. Con istanza 13 aprile

2018 CO 2 ha chiesto, già in via supercautelare, la sospensione dell’avv. PA 1

dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto

d’interessi nella persona del legale. Nel contempo ha chiesto di limitare il procedimento

all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere la

causa.

Con ordinanza 19 aprile

2018, il Pretore ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione

dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare.

Con osservazioni 16 maggio

2018 RE 1 si è opposto all’istanza.

D. Con decisione 29

settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale

della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’inc.

OR.2017.231, ha inoltre fissato ad RE 1 un termine per munirsi di un nuovo

patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. PA 1.

La decisione è stata

impugnata con reclamo 18 ottobre 2021 da RE 1 il quale ne ha chiesto l’annullamento.

Il reclamante ha pure chiesto che al reclamo fosse concesso effetto sospensivo

in attesa dell’evasione dello stesso. Il gravame è stato evaso da questa Camera

con odierno separato giudizio (inc. 13.2021.128).

E. Con istanza 20/21

gennaio 2022 RE 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, avv. Claudia Canonica Minesso. Il 26 gennaio 2022 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, cui l’istanza è stata trasmessa per

competenza, ha chiesto ad RE 1 personalmente di indicare se la ricusa era

limitata all’inc. OR.2017.231. Questi, tramite l’avv. PA 1, ha anzitutto contestato

la notifica a lui personalmente della richiesta, rilevando che contro la

decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore aveva negato la capacità di

postulare del legale (sopra, consid. D), era pendente un reclamo. Per il resto

ha precisato che la ricusa riguardava anche un altro incarto.

F. Il 7 febbraio 2022 il

Pretore ha chiesto all’avv. PA 1 la prova che al reclamo era stato concesso effetto

sospensivo. Il 21 febbraio 2022 il legale ha precisato che sulla relativa

richiesta il tribunale non si era ancora pronunciato e che, comunque, la

decisione 29 settembre 2021 non aveva carattere esecutivo.

G. Il 22 febbraio 2022

il Pretore ha invitato le parti a formulare eventuali opposizioni circa una

sospensione della procedura fino a decisione della terza Camera civile del

Tribunale d’appello sull’effetto sospensivo chiesto dal reclamante. L’avv. PA 1

ha contestato questo modo di procedere. Dal canto suo CO 2, il 2 marzo 2022, si

è opposta ad una sospensione della procedura.

H. Con decisione 10

marzo 2022 il Pretore di Lugano, sezione 6, ha accertato l’incapacità di

postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di ricusazione, invitando RE 1 a

ratificare personalmente l’istanza di ricusa mediante sottoscrizione o

dichiarazione in tal senso da parte sua.

Fatti

I. Con reclamo 21

marzo 2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo già in

via supercautelare e cautelare, la decisione sia annullata, sicché egli possa essere

validamente rappresentato nella procedura di ricusazione dall’avv. PA 1.

Il reclamo non è stato

notificato alle controparti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il Tribunale federale si è

pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato,

rispettivamente sull’autorità competente a statuire in proposito in un

procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tal contesto ha

evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell’avvocato

tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella

categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l’art.

124.

cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell’ambito di un procedimento pendente

su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o,

in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo

tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di

ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento all’atto introduttivo

d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all’avvocato, alla

parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a

tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).

2.

Nel caso in esame,

con la contestata decisione il Pretore ha accertato “la carenza del presupposto

processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella presente

procedura” e ha assegnato ad RE 1 il termine di 10 giorni per ratificare,

mediante sottoscrizione o dichiarazione in tal senso da parte sua, l’istanza di

ricusa formulata per il tramite di questo legale. Trattasi di una disposizione

ordinatoria processuale (sopra, consid. 1), impugnabile giusta l’art. 319 lett.

b cifra 2 CPC mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. c cifra 1 LOG) da proporre entro il termine di 10 giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC).

2.1

La decisione impugnata è

stata notificata ad RE 1 personalmente con invio raccomandato n. 98.41.912373.__________,

consegnato alla posta il 10 marzo 2022 e ritirato a __________ dall’interessato

venerdì 11 marzo 2022. Rimesso alla posta lunedì 21 marzo 2022, per effetto

dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo ossequia il termine di 10 giorni ed è

quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

3.

La decisione 10

marzo 2022 qui impugnata nega al legale la capacità di postulare per conto del

proprio cliente RE 1 nel procedimento di ricusazione promosso nei confronti del

Pretore avv. Claudia Canonica Minesso. Va qui anzitutto rilevato che, nella

causa di cui all’inc. OR.2017.231, in data 29 settembre 2021 il Pretore aveva

accertato l’incapacità in capo all’avv. PA 1 di rappresentare RE 1. Trattandosi

di circostanza nota sin dall’introduzione dell’istanza di ricusazione (20/21

gennaio 2022), pare a ben vedere - e a maggior ragione - discutibile che in

punto al presente reclamo 21 marzo 2022 di RE 1 formulato tramite l’avv. PA 1,

il presupposto di valida rappresentanza innanzi a questa Camera possa

considerarsi a priori realizzato.

4.

Il reclamante

sostiene di avere un interesse attuale degno di protezione all’annullamento

della decisione impugnata perché ha conferito un mandato al proprio

rappresentante legale di fiducia affinché lo assistesse nella vertenza

successoria di cui trattasi. Chiede poi che con un provvedimento supercautelare

e cautelare l’esecuzione della decisione sia rinviata, essendo egli ancora in

attesa di una decisione sul suo reclamo contro la decisione 29 settembre 2021

del Pretore della sezione 4, rilevando di avere presentato analoghe richieste

nell’ambito del reclamo 18 ottobre 2021 avverso la decisione 29 settembre 2021,

su cui però nulla è ancora stato deciso.

4.1

Quo alla mancata decisione in

merito all’effetto sospensivo chiesto dal reclamante contestualmente al reclamo

18.

ottobre 2021 contro la decisione 29 settembre 2021, basterà rilevare che con

decisione 19 aprile 2018 il Pretore aveva disposto la sospensione della

procedura di merito fino ad avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in

punto alla contestata capacità di rappresentare (sopra, consid. C). La

procedura essendo sospesa, la concessione dell’effetto sospensivo al gravame

non aveva quindi alcuna portata pratica.

4.2

Con odierno giudizio (inc.

13.2021.128) questa Camera ha dichiarato inammissibile il reclamo 18 ottobre

2021.

di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore aveva

negato all’avv. PA 1 la capacità di postulare nella procedura di cui all’inc.

OR.2017.231. Alla luce di tale decisione viene meno il presupposto processuale

dell’interesse degno di protezione a vedere ora annullata la decisione 10 marzo

2022.

oggetto del gravame qui in esame. Di conseguenza il reclamo 21 marzo 2022

risulta inammissibile.

5.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la domanda cautelare intesa a conferire effetto

sospensivo al reclamo.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv.

1.

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia

che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 21 marzo 2022 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

effetto sospensivo 21 marzo 2022 è priva d’oggetto.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 21 marzo 2022 alle controparti):

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.