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Decisione

13.2022.24

Reclamo in materia di prove. Richiamo documenti (estratti conto bancari e postali) e protezione della sfera privata. Audizione figli. Pregiudizio difficilmente riparabile

2 settembre 2022Italiano9 min

accertamento manifestamente errato dei fatti. Non è infatti sufficiente sostenere

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.24

Lugano

2 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.39 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione

di divorzio unilaterale) promossa con petizione 24 settembre 2020 da

RE

1

patrocinato dall PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 30

marzo 2022 di RE 1 contro la decisione 21 marzo 2022 con cui il Pretore ha

statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno contratto

matrimonio il 15 settembre 1995. Dalla loro unione sono nati i figli __________

e __________, entrambi maggiorenni.

Con petizione - non

motivata - 24 settembre 2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per

divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Con atto 18 maggio

2021 l’attore ha motivato la petizione.

B. Con risposta 20

agosto 2021 la convenuta ha adito alla domanda di divorzio, formulando a sua

volta conclusioni in merito alla regolamentazione delle conseguenze accessorie.

C. All’udienza delle

prime arringhe, tenutasi il 21 marzo 2022, le parti hanno confermato i

rispettivi mezzi di prova.

D. Con decisione 21

marzo 2022 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo segnatamente il

richiamo dall’attore degli estratti completi dal 1° gennaio 2018 ad oggi

relativi ai conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui è beneficiario

economico. Ha inoltre disposto l’audizione di __________ e __________.

E. Con reclamo 30 marzo

2022 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che

l’audizione di __________ e __________ non siano ammesse e che l’edizione dei

documenti sia limitata al periodo fino al 31 agosto 2018.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale in

materia di prove (art. 124, 154 segg. CPC). In applicazione degli art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione 21 marzo 2022

è stata notificata il medesimo giorno. Rimesso alla posta il 31 marzo 2022, il

reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3. L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove non è espressamente prevista dal CPC. È

pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto

che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 2, Lugano 2017, n. 73 ad

art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento

del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del

pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere

di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

3.1 Ora, l’errata amministrazione

di una prova va di regola contestata tramite l’impugnazione principale contro

la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11

settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale

concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno

2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b

CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non

è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica

prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla

posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA

22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.2 Può invero non essere il caso

quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli,

obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata

la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza

del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Nowotny, in:

Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar

zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso

agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva

(DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del

17 dicembre 2015 consid. 3).

Il rischio di un

pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una

richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di

un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che

rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori

l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la

conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17

dicembre 2015 consid. 2.2).

4. Con riferimento

all’edizione di documenti, il reclamante sostiene essere dato il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile perché l’ordine di produzione degli

estratti bancari completi dal 1.1.2018 ad oggi dei suoi conti configura un’ingerenza

sproporzionata nella sua vita privata. È innegabile che gli estratti completi -

quindi non limitati all’indicazione del saldo di entrate e uscite - possono

contenere informazioni sulla vita privata del titolare del conto, che può

quindi avere un interesse legittimo a impedirne l’accesso. Va qui rilevato che

l’art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero

al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione,

corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e

telecomunicazioni (cpv. 1), e ad essere protetti dall’impiego abusivo di dati

personali (cpv. 2). In proposito il Tribunale federale ha invero sancito il

principio secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di

una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione,

ed esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg.

e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla sentenza del TF 1P.79/2000 del

28 maggio 2001 consid. 2d/dd). Questa giurisprudenza non è però applicabile al

caso concreto, dove il contenuto dei documenti va ben oltre ai dati relativi a

reddito e sostanza, estendendosi verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi

a informazioni che rientrano nella sfera privata.

Il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile va quindi riconosciuto. Su questo punto è

da entrare nel merito del reclamo.

Nel merito il reclamante,

premesso che non si oppone alla produzione degli estratti completi per il periodo

precedente alla separazione dei coniugi, ritiene ingiustificata la produzione

degli estratti completi per il periodo dopo la separazione dei coniugi, la

stessa non essendo suscettibile di fornire indicazioni circa il tenore di vita

delle parti durante la vita in comune, e quindi ingiustificata e

pregiudizievole della sua privacy. L’argomento è solo parzialmente fondato,

considerato che i documenti in questione sono comunque suscettibili di fornire

indicazioni circa il dispendio e quindi anche in merito alle disponibilità

economiche del reclamante dopo la separazione, che sono pure oggetto di

contestazione e di esame. Si può certo disquisire se il dettaglio dei movimenti

sia necessario per accertare ciò o se non siano sufficienti le ricapitolazioni

mensili di entrate e uscite, ma non è possibile escludere a priori che se ne

possano ricavare informazioni pertinenti.

All’attore, che invoca un

diritto degno di protezione, incombeva però l’onere di indicare in che misura i

documenti in questione contengono informazioni riservate e sensibili al fine di

permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - dell’attore a non

rendere accessibili certe informazioni e della convenuta a prenderne visione -

e determinarsi in proposito. In tal senso non è sufficiente invocare un diritto

degno di protezione quale la sfera privata ma è anche necessario spiegare quali

informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare tale diritto.

Su questo punto il reclamo

deve quindi essere respinto. Resta salva la facoltà dell’attore di chiedere al

Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente quali siano

le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale.

5. Per quanto concerne

Fatti

i figli, il reclamante sostiene che la decisione impugnata comporta il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la loro audizione sarebbe

suscettibile di pregiudicare ulteriormente i loro rapporti con il padre, motivo

per cui è da evitare un loro coinvolgimento nel processo. A prescindere dalla

questione a sapere se l’ipotesi di un possibile peggioramento dei rapporti con

i figli sia sufficiente a sostanziare il rischio di un pregiudizio, su questo

punto la decisione non appare comunque contraria al diritto né il frutto di un

accertamento manifestamente errato dei fatti. Non è infatti sufficiente sostenere

aprioristicamente che l’interrogatorio dei figli sia irrilevante ai fini di

causa per sostanziare un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione

errata del diritto.

6. Ne consegue che, per

quanto ammissibile, il reclamo va respinto. Le spese processuali, stabilite in

applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza

del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore,

della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra

fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–. Non si

Considerandi

pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 30 marzo 2022 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 marzo 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.