13.2022.24
Reclamo in materia di prove. Richiamo documenti (estratti conto bancari e postali) e protezione della sfera privata. Audizione figli. Pregiudizio difficilmente riparabile
2 settembre 2022Italiano9 min
accertamento manifestamente errato dei fatti. Non è infatti sufficiente sostenere
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.24
Lugano
2 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2020.39 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione
di divorzio unilaterale) promossa con petizione 24 settembre 2020 da
RE
1
patrocinato dall PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 30
marzo 2022 di RE 1 contro la decisione 21 marzo 2022 con cui il Pretore ha
statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno contratto
matrimonio il 15 settembre 1995. Dalla loro unione sono nati i figli __________
e __________, entrambi maggiorenni.
Con petizione - non
motivata - 24 settembre 2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per
divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Con atto 18 maggio
2021 l’attore ha motivato la petizione.
B. Con risposta 20
agosto 2021 la convenuta ha adito alla domanda di divorzio, formulando a sua
volta conclusioni in merito alla regolamentazione delle conseguenze accessorie.
C. All’udienza delle
prime arringhe, tenutasi il 21 marzo 2022, le parti hanno confermato i
rispettivi mezzi di prova.
D. Con decisione 21
marzo 2022 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo segnatamente il
richiamo dall’attore degli estratti completi dal 1° gennaio 2018 ad oggi
relativi ai conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui è beneficiario
economico. Ha inoltre disposto l’audizione di __________ e __________.
E. Con reclamo 30 marzo
2022 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che
l’audizione di __________ e __________ non siano ammesse e che l’edizione dei
documenti sia limitata al periodo fino al 31 agosto 2018.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale in
materia di prove (art. 124, 154 segg. CPC). In applicazione degli art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione 21 marzo 2022
è stata notificata il medesimo giorno. Rimesso alla posta il 31 marzo 2022, il
reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3. L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove non è espressamente prevista dal CPC. È
pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto
che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 2, Lugano 2017, n. 73 ad
art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento
del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del
pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere
di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
3.1 Ora, l’errata amministrazione
di una prova va di regola contestata tramite l’impugnazione principale contro
la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11
settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale
concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno
2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b
CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non
è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica
prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla
posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA
22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.2 Può invero non essere il caso
quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli,
obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata
la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza
del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Nowotny, in:
Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar
zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso
agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva
(DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del
17 dicembre 2015 consid. 3).
Il rischio di un
pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una
richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di
un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che
rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori
l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la
conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17
dicembre 2015 consid. 2.2).
4. Con riferimento
all’edizione di documenti, il reclamante sostiene essere dato il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile perché l’ordine di produzione degli
estratti bancari completi dal 1.1.2018 ad oggi dei suoi conti configura un’ingerenza
sproporzionata nella sua vita privata. È innegabile che gli estratti completi -
quindi non limitati all’indicazione del saldo di entrate e uscite - possono
contenere informazioni sulla vita privata del titolare del conto, che può
quindi avere un interesse legittimo a impedirne l’accesso. Va qui rilevato che
l’art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero
al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione,
corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e
telecomunicazioni (cpv. 1), e ad essere protetti dall’impiego abusivo di dati
personali (cpv. 2). In proposito il Tribunale federale ha invero sancito il
principio secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di
una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione,
ed esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg.
e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla sentenza del TF 1P.79/2000 del
28 maggio 2001 consid. 2d/dd). Questa giurisprudenza non è però applicabile al
caso concreto, dove il contenuto dei documenti va ben oltre ai dati relativi a
reddito e sostanza, estendendosi verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi
a informazioni che rientrano nella sfera privata.
Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile va quindi riconosciuto. Su questo punto è
da entrare nel merito del reclamo.
Nel merito il reclamante,
premesso che non si oppone alla produzione degli estratti completi per il periodo
precedente alla separazione dei coniugi, ritiene ingiustificata la produzione
degli estratti completi per il periodo dopo la separazione dei coniugi, la
stessa non essendo suscettibile di fornire indicazioni circa il tenore di vita
delle parti durante la vita in comune, e quindi ingiustificata e
pregiudizievole della sua privacy. L’argomento è solo parzialmente fondato,
considerato che i documenti in questione sono comunque suscettibili di fornire
indicazioni circa il dispendio e quindi anche in merito alle disponibilità
economiche del reclamante dopo la separazione, che sono pure oggetto di
contestazione e di esame. Si può certo disquisire se il dettaglio dei movimenti
sia necessario per accertare ciò o se non siano sufficienti le ricapitolazioni
mensili di entrate e uscite, ma non è possibile escludere a priori che se ne
possano ricavare informazioni pertinenti.
All’attore, che invoca un
diritto degno di protezione, incombeva però l’onere di indicare in che misura i
documenti in questione contengono informazioni riservate e sensibili al fine di
permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - dell’attore a non
rendere accessibili certe informazioni e della convenuta a prenderne visione -
e determinarsi in proposito. In tal senso non è sufficiente invocare un diritto
degno di protezione quale la sfera privata ma è anche necessario spiegare quali
informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare tale diritto.
Su questo punto il reclamo
deve quindi essere respinto. Resta salva la facoltà dell’attore di chiedere al
Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente quali siano
le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale.
5. Per quanto concerne
Fatti
i figli, il reclamante sostiene che la decisione impugnata comporta il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la loro audizione sarebbe
suscettibile di pregiudicare ulteriormente i loro rapporti con il padre, motivo
per cui è da evitare un loro coinvolgimento nel processo. A prescindere dalla
questione a sapere se l’ipotesi di un possibile peggioramento dei rapporti con
i figli sia sufficiente a sostanziare il rischio di un pregiudizio, su questo
punto la decisione non appare comunque contraria al diritto né il frutto di un
accertamento manifestamente errato dei fatti. Non è infatti sufficiente sostenere
aprioristicamente che l’interrogatorio dei figli sia irrilevante ai fini di
causa per sostanziare un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione
errata del diritto.
6. Ne consegue che, per
quanto ammissibile, il reclamo va respinto. Le spese processuali, stabilite in
applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza
del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore,
della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra
fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–. Non si
Considerandi
pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 30 marzo 2022 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 marzo 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.