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Decisione

13.2022.25

Condono di spese processuali. Motivazione

17 agosto 2022Italiano4 min

13.2022.25

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2022.25

13.2022.27

Lugano

17 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 29

marzo 2022 di

IS

1

chiedente il condono

delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 5 novembre 2021

della terza Camera civile del Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 5 novembre 2021

la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo

5 maggio 2021 di IS 1 contro la sentenza 3 maggio 2021 con cui il Pretore aveva

respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di

cui all’inc. n. SE.2021.13 della giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che, contestualmente,

questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali

Considerandi

di fr. 100.–;

che con istanza 29 marzo

2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha

chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che l’UIPA ha trasmesso

per competenza la richiesta alla III CCA;

che con istanza 8 aprile

2022.

IS 1 ha poi chiesto “di essere esentata da tasse giudiziarie secondo

l’art. 118 CPC”;

che, giusta l’art.

112.

CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione

(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono

(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese

processuali;

che l’art. 112 CPC

conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle

spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove, come nel

Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che

sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per

deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),

nel caso concreto quindi la III CCA;

che l’istanza di condono

delle spese dev’essere debitamente motivata;

che nel caso concreto la

richiedente si è limitata a chiedere il condono “in base all’articolo 112 CPC”,

ciò che non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da

respingere;

che, stante

l’inammissibilità dell’istanza, è pure è da respingere la richiesta “di essere

esentata da tasse giudiziarie secondo l’art. 118 CPC” (sostanzialmente la

richiesta di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio), ma eccezionalmente

si prescinde comunque dal prelevare spese processuali per questa procedura

sicché la domanda diviene priva d’oggetto;

che la domanda di condono

non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda 29 marzo 2022 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la

sentenza 5 novembre 2021 della III CCA è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese processuali.

3. La domanda di

gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

4. Notificazione:

– .

Comunicazione all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501

Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Stante

il valore di causa di fr. 100.-, contro la presente decisione è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), solo

se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).