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Condono di spese processuali. Motivazione
17 agosto 2022Italiano4 min
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Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
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13.2022.27
Lugano
17 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 29
marzo 2022 di
IS
1
chiedente il condono
delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 5 novembre 2021
della terza Camera civile del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 5 novembre 2021
la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo
5 maggio 2021 di IS 1 contro la sentenza 3 maggio 2021 con cui il Pretore aveva
respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di
cui all’inc. n. SE.2021.13 della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che, contestualmente,
questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali
Considerandi
di fr. 100.–;
che con istanza 29 marzo
2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha
chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che l’UIPA ha trasmesso
per competenza la richiesta alla III CCA;
che con istanza 8 aprile
2022.
IS 1 ha poi chiesto “di essere esentata da tasse giudiziarie secondo
l’art. 118 CPC”;
che, giusta l’art.
112.
CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione
(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono
(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese
processuali;
che l’art. 112 CPC
conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle
spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove, come nel
Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che
sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per
deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),
nel caso concreto quindi la III CCA;
che l’istanza di condono
delle spese dev’essere debitamente motivata;
che nel caso concreto la
richiedente si è limitata a chiedere il condono “in base all’articolo 112 CPC”,
ciò che non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da
respingere;
che, stante
l’inammissibilità dell’istanza, è pure è da respingere la richiesta “di essere
esentata da tasse giudiziarie secondo l’art. 118 CPC” (sostanzialmente la
richiesta di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio), ma eccezionalmente
si prescinde comunque dal prelevare spese processuali per questa procedura
sicché la domanda diviene priva d’oggetto;
che la domanda di condono
non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda 29 marzo 2022 di IS
1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la
sentenza 5 novembre 2021 della III CCA è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese processuali.
3. La domanda di
gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
– .
Comunicazione all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501
Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Stante
il valore di causa di fr. 100.-, contro la presente decisione è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).