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Decisione

13.2022.26

Reiezione dell'istanza di annullamento della replica. Incapacità di condurre la propria causa. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile. Reiezione dell'istanza di restituzione del termine per presentare una nuova replica

1 settembre 2022Italiano19 min

I. Con reclamo 7

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.26

Lugano

1 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.208 (procedura di diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 2020 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 7

aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 28 marzo 2022 con cui il Pretore

aggiunto ha fra l’altro respinto l’istanza di annullamento della replica 11

novembre 2021 e di assegnazione di un nuovo termine;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1, entrambi di nazionalità

sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________. Dall’unione

è nato __________. In esito alla procedura di protezione dell’unione coniugale,

l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha autorizzato la vita separata delle

parti dal 1° luglio 2015 e omologato il relativo accordo raggiunto.

B. Il 26 agosto 2020 RE

1, e per esso l’avv. G__________, ha chiesto lo scioglimento per divorzio del

matrimonio e l’adozione di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 CO 1

ha aderito alla domanda di divorzio.

C. Il 1° febbraio 2021

l’attore ha motivato le sue richieste in punto a contributo di mantenimento tra

coniugi e liquidazione del regime matrimoniale rimasti litigiosi, a cui ha

fatto seguito la risposta della convenuta in data 8 marzo 2021.

Il 9 marzo 2021 il Pretore

aggiunto ha tra l’altro fissato all’attore un termine di 30 giorni per la

replica, prorogato con ordinanze 23 aprile 2021, 25 maggio 2021, 22 giugno

2021, 18 agosto 2021 e 21 settembre 2021.

D. Intanto, il 9 aprile

2021 il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove nei procedimenti cautelari, I

documenti richiesti alle parti sono stati prodotti il 3 settembre 2021 dalla

convenuta e l’8 settembre 2021 dall’attore.

E. Il 22 settembre 2021

l’avv. G__________ ha rinunciato al mandato di rappresentanza, interruzione confermata

dall’attore con scritto 8 ottobre al giudice.

F. Con ordinanza 8

ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha prorogato d’ufficio di 15 giorni il termine

per la replica. Il 20 ottobre 2021 ha inoltre notificato personalmente

all’attore i documenti trasmessi a settembre dalla convenuta. Il 28 ottobre

2021 l’attore ha chiesto una proroga di termine per analizzare e prendere

posizione sui documenti così ricevuti. Il 2 novembre 2021 il Pretore aggiunto

ha negato la proroga del termine per la replica, assegnando nondimeno all’attore

un termine suppletorio di 10 giorni.

G. L’11 novembre 2021

l’attore ha trasmesso la replica, e il 17 gennaio 2022 è seguita la duplica della

convenuta. L’udienza è stata fissata per il 9 febbraio 2022. Il 28 gennaio 2022

l’attore ha indicato al Pretore aggiunto la necessità di avvalersi di

un’assistenza legale. L’udienza è così stata rinviata al 31 marzo 2022. Il 25

febbraio 2022 l’avv. PA 1 ha assunto il mandato di patrocinio dell’attore e con

istanza 4 marzo 2022 ha chiesto di annullare la replica previa assegnazione di

un nuovo termine, subordinatamente la restituzione in intero di quel termine, e

di annullare la prefissata udienza. Il primo giudice ha annullato l’udienza,

mentre la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni 23 marzo 2022.

H. Con decisione 28

marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 4 marzo 2022 e convocato le

parti alla nuova udienza prevista il 4 maggio 2022.

Fatti

I. Con reclamo 7

aprile 2022, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di

annullare quest’ultima decisione, assegnandogli un termine per la replica.

L’effetto sospensivo al

reclamo è stato concesso con decisione presidenziale 29 aprile 2022.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con la decisione impugnata

il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza tesa ad annullare la replica presentata

l’11 novembre 2021 e ad assegnare un nuovo termine per presentarla. Egli ha pure

respinto la subordinata domanda di restituzione del termine (art. 148 CPC) per

la replica, tema a cui in questa sede il reclamante non oppone contestazioni.

2.

La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha respinto la domanda chiedente di annullare la replica 11

novembre 2021 e di fissare un nuovo termine è una decisione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti degli art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

Il giudizio impugnato è

stato notificato al reclamante il 29 marzo 2022. Rimesso alla posta il 7 aprile

2022, il gravame è pertanto tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo

secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non

può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza

finale favorevole.

3.1

Il Pretore aggiunto non ha ritenuto

il reclamante incapace di procedere con atti propri al momento di presentare la

replica. Fino al 22/23 settembre 2021 era stato patrocinato, dopo di che aveva

avuto sufficiente tempo per rivolgersi ad un nuovo legale. Da cui la conferma

della replica e di tutti i successivi atti. Il primo giudice ha pure respinto l’istanza

di restituzione del termine poiché l’allegato era stato inoltrato correttamente

e non vi era stata inosservanza del termine. L’attore infine avrebbe avuto modo

di contestare le richieste della moglie alle prime arringhe.

3.2

Rileva il reclamante di avere

presentato la replica senza l’ausilio di un legale e che l’allegato dava atto

della sua manifesta incapacità a condurre la causa. Le relative considerazioni non

si esprimevano su fatti e tesi della risposta, ciò di cui il Pretore aggiunto

si doveva accorgere e procedere giusta l’art. 69 CPC.

4.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante

deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la

decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante

in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto

rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

Inoltre, questa Camera ha

già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona

automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se

la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti

evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del

diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata

indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA

13.2012.106

del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

5.

Per il reclamante il

pregiudizio difficilmente riparabile è anzitutto dato dall’impossibilità di potersi

opporre ad allegazioni, tesi, domande e richieste di prova contenute nella risposta

della convenuta. Contrariamente a quanto lasciava intendere il Pretore

aggiunto, a fronte di un secondo scambio di allegati che già aveva avuto luogo,

in occasione delle prime arringhe non si sarebbe potuto avvalere di fatti nuovi

giusta l’art. 229 CPC. E in assenza di contestazioni il Pretore aggiunto avrebbe

potuto considerare non controversi i fatti di risposta.

5.1

Il reclamante identifica invano

il suo pregiudizio nella preclusione verso fatti e mezzi di prova della

risposta che non avrebbe più potuto confutare e che il Pretore aggiunto avrebbe

potuto considerare validi decidendo a suo sfavore. La preoccupazione così

espressa si traduce in un suo mero timore a che il primo giudice possa giungere

ad un giudizio finale per lui negativo. Lo scenario così descritto non

configura però (ancora) un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché è un rischio insito in tutte le cause.

In particolare non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

della legge la sola eventualità che il giudice possa respingere o non

accogliere una pretesa a causa di un fatto precluso. Giova considerare che una

sentenza finale favorevole potrebbe anche riparare a tale evocato pregiudizio,

sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato

sapere se realmente e in che misura questa circostanza abbia davvero compromesso

la posizione complessiva dell’interessato.

5.2

Vero è che - fatta astrazione

per i procedimenti inquisitori (art. 229 cpv. 3 CPC) - nella misura in cui un

doppio scambio degli allegati è stato ordinato, la facoltà di addurre nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova soggiace alle restrizioni poste dall’art. 229 cpv.

1.

CPC (Trezzini, in: Trezzini e

al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, nella versione e-book

#8 aggiornata al 1° febbraio 2020,

n. 10 e 15 ad art. 225). Va

nondimeno e pur sempre rilevato che una mancata contestazione dei fatti di

risposta non genera in nessun caso ammissione di quei medesimi fatti, siccome

la loro contestazione è implicita, già perché la parte attrice propone in

petizione una fattispecie diversa e la conferma poi alle prime arringhe

(sentenza del TF 4A_106/2020 dell’8 luglio 2020 consid. 2.3.3 citata in: Trezzini, op. cit., nella versione e-book

#8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 19 ad art. 225). Stabilito che, per quanto

poc’anzi detto, l’accenno a prospettive di scenari futuri e generici ancora non

basta a concretizzare una parvenza attuale di pregiudizio difficilmente

riparabile, l’evocata conseguenza negativa ricondotta alla mancata

contestazione risulta nello specifico quantomeno prematura.

5.3

Nelle circostanze così

descritte il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto

concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe

essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lui favorevole. Motivo

per cui, da questo punto di vista, l’argomento non conforta l’ammissibilità del

reclamo.

6.

Obietta invero il

reclamante che qualora il suo gravame fosse ritenuto inammissibile e la censura

fosse così possibile solo impugnando la decisione finale, la procedura ne risulterebbe

inutilmente appesantita nel senso che la causa di divorzio verrebbe oltremodo

prolungata per mesi o addirittura anni. A mente dell’interessato, questo rischio

supporta di fatto l’esistenza del pregiudizio difficilmente riparabile e l’ammissibilità

del reclamo in esame. Se non che, a differenza di quanto egli qui pretende, neppure

un ipotetico e futuro allungamento dei tempi di progressione di una procedura

giudiziaria consente di ritenere dato il presupposto di rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile (Verda

Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319). Peraltro, già si è detto che

l’ipotesi di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause (sopra,

consid. 5.1). Alla stessa stregua, poiché non è possibile escludere a priori

che una delle parti o finanche entrambe impugnino la decisione finale laddove

risultasse a loro sfavorevole, anche l’eventualità di un conseguente allungamento

dei tempi processuali deve giocoforza considerarsi un aspetto tipico delle

cause giudiziarie. Motivo per cui, anche da questo punto di vista il reclamo si

rivela inammissibile.

7.

Il reclamante individua

ancora il suo pregiudizio difficilmente riparabile nella manifesta violazione

del suo diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 1 Cost., inteso quale opportunità

di far valere le proprie ragioni in un processo equo e di disporre dei medesimi

mezzi di difesa della convenuta. Egli sostiene che ammettere - come ritenuto

dal Pretore aggiunto - alla stregua di “valida replica” il memoriale datato 18

[correttamente: 11] novembre 2021 urta il senso di giustizia essendo palese che

il reclamante non era in grado da solo di tutelare i propri interessi nella

procedura giudiziaria del suo divorzio.

7.1

In discussione vi è la

replica 11 novembre 2021 che nella decisione impugnata è stata considera valida.

Ora, nel memoriale il reclamante ha riassunto le sue considerazioni e i suoi commenti

in punto a documenti prodotti dalla controparte, per poi concludere che quest’ultima

non aveva affatto dimostrato e chiarito quella che era la sua reale situazione

finanziaria. Per contro, non vi è traccia di riferimenti e richiami alla risposta

8.

marzo 2021 e ad allegazioni avanzate in quel contesto.

7.2

L’allegato in questione fa

seguito all’ordinanza 2 novembre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha

espressamente accertato che il termine per la replica assegnato a suo tempo con

ordinanza 9 marzo 2021 - e più volte prorogato (cfr. ordinanze 23 aprile 2021,

25.

maggio 2021, 22 giugno 2021, 18 agosto 2021, 21 settembre 2021 e da ultimo 8

ottobre 2021: sopra, consid. C, F) - era oramai già scaduto infruttuoso. Proprio

per effetto di questa intervenuta scadenza, egli ha respinto la richiesta di

proroga avanzata dal reclamante il 28 ottobre 2021. Per consentire all’interessato

l’inoltro della sua replica, il Pretore aggiunto ha però concesso un termine

suppletorio di 10 giorni con la comminatoria in caso di inosservanza. Iniziativa

questa che è in linea con quanto disposto dagli art. 148 cpv. 1 e 147 cpv. 3

CPC.

7.3

Il reclamante considera

manifesta la violazione del suo diritto di essere sentito poiché non aveva avuto

l’opportunità di far valere le proprie ragioni in un processo equo e di beneficiare

dei mezzi di difesa alla stessa stregua della controparte. Tuttavia egli nemmeno

pretende di non avere avuto consapevolezza della pregressa inosservanza del

termine di cui all’ordinanza 9 marzo 2021, rispettivamente della portata e

delle conseguenze che questo avrebbe potuto avere. A fronte dell’ultima proroga

d’ufficio di cui aveva beneficiato con ordinanza 8 ottobre 2021 a causa

dell’interruzione del mandato legale, il Pretore aggiunto aveva indicato il

relativo termine in scadenza per lunedì 11 ottobre 2021. E tenuto appunto conto

della relativa proroga di 15 giorni così concessa la scadenza veniva di fatto protratta

a martedì 26 ottobre 2021. Dal canto suo il reclamante dava quel termine

scadente già il 23 ottobre 2021, ciò di cui dà riscontro il rimprovero scritto indirizzato

alla precedente patrocinatrice per non avergli trasmesso tutta la necessaria

documentazione (cfr. scritto e-mail 18 ottobre 2021 annesso al contestuale

scritto 18 ottobre 2021 in Pretura della medesima patrocinatrice). Mentre la

successiva ordinanza 20 ottobre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha provveduto

a personalmente notificare al reclamante gli stessi documenti prodotti dalla

convenuta a settembre, non si esprime minimamente riguardo ad eventuali proroghe

di termine. Ciò posto, il reclamante ha fatto seguire l’ulteriore richiesta solo

in data 28 ottobre 2021, giustificandola in forza della necessità di dover

analizzare “i voluminosi documenti finanziari” e con l’“impegno a fornirle i

miei commenti dettagliati entro il 5 novembre 2021”. Tardiva questa richiesta,

il memoriale di replica è nondimeno stato inoltrato tempestivamente entro il

termine suppletorio (sopra, consid. 7.2) che nel frattempo aveva comunque disposto

il primo giudice. Sicché, nelle citate circostanze, mal si vede come si possa

seriamente sostenere che al reclamante sarebbe stata negata l’opportunità di

far valere le proprie ragioni e i propri mezzi di difesa. In difetto di una palese

e manifesta violazione del diritto di essere sentito costitutiva degli estremi

di un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi in assenza del requisito

fondamentale, il reclamo risulta una volta di più inammissibile.

7.4

Un esito diverso andrebbe peraltro

a collidere con la decisione impugnata nella misura in cui, in difetto di un’inosservanza

del citato termine, il Pretore aggiunto ha finanche respinto la subordinata

istanza 4 marzo 2022 di restituzione giusta l’art. 148 CPC (sopra, consid. G),

argomento con cui il reclamante non si confronta (sopra, consid. 1). Giova in

effetti rilevare che sulla domanda di restituzione il giudice decide

definitivamente (art. 149 CPC), sicché tale norma sottrae il provvedimento

dalla possibilità d’impugnativa, persino in applicazione dell’art. 319 lett. b

cifra 2 CPC, con la conseguenza che andrà censurato nell’ambito dell’appello o

del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale (DTF 139

III 478 consid. 6.3; Hoffmann-Nowotny/Brunner,

in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021,

n. 5 ad art. 149; Abbet, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 5 ad art.

149). Nel caso concreto la richiesta di assegnazione di un nuovo termine

per presentare la replica si traduce in sostanza in una richiesta (ulteriore) di

restituzione di un termine che peraltro risulta essere qui già stato restituito

(sopra, consid. 7.2). Per i motivi di cui si è appena detto, tuttavia, in

quanto definitiva la relativa decisione non è impugnabile a questo stadio,

ritenuto oltretutto che su questo specifico tema il reclamante nemmeno tenta di

sollevare censure. Conseguenza questa che non può essere aggirata riconoscendo ora

l’ammissibilità del reclamo e l’esistenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile.

8.

Sia come sia,

stabilita l’inammissibilità del reclamo e a mero titolo aggiuntivo giova ancora

rilevare quanto segue.

8.1

Per l’art. 69 cpv. 1 CPC se

una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il

giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Posto per principio il

diritto delle parti di condurre personalmente la loro causa senza l’ausilio di

un legale, il correttivo previsto dall’art. 69 cpv. 1 CPC ha natura eccezionale

(Trezzini, op. cit., nella

versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 69). Una

conduzione lacunosa da parte di un laico non consente di ritenere una parte

manifestamente incapace di condurre la propria causa (Trezzini, op. cit., nella versione e-book #8

aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 17 ad art. 69). Dal canto suo il giudice

gode di un ampio potere di apprezzamento e trae la sua conclusione ispirandosi

ad indizi concreti, oggettivi o soggettivi, appalesanti suddetta manifesta

incapacità (Trezzini, op. cit.,

nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 19 ad art.

69). Ciò non include valutazioni strategiche e qualitative del giudice sull’approccio

difensivo della parte, giacché questo entrerebbe in collisione con il principio

attitatorio e l’obbligo d’interpello ordinario (Trezzini,

op. cit., nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio

2020, n. 18 ad art. 69).

8.2

Il reclamante ha riconsiderato

l’opportunità di rivolgersi ad un legale alla luce delle argomentazioni

contenute nella duplica, precisando in tal contesto che “mi rendo conto che non

sarei in grado di portare avanti la questione senza l’assistenza di un legale”

(scritto alla Pretura datato 28 gennaio 2022). A fronte di questa sua

valutazione è così ritornato sulla decisione 8 ottobre 2021, con cui aveva dichiarato

di voler proseguire assumendosi personalmente la conduzione della causa, per infine

affidarsi all’avv. PA 1. E, di per sé, questa facoltà è senz’altro espressione

della sua pacifica capacità processuale. In forza dell’applicazione restrittiva

dell’art. 69 cpv. 1 CPC, d’altra parte, quand’anche la capacità di postulare di

una parte possa apparire dubbia a fronte di un memoriale lacunoso e imperfetto,

questo ancora non sarebbe sufficiente per riconoscere come manifesta la sua incapacità

di condurre personalmente il proprio processo (sentenza TF 5A_483/2018 23

ottobre 2018 consid. 3.2; May

Canellas, in: in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 e 9 ad

art. 69). Ora è appunto in virtù delle pretese

lacune di cui sarebbe intriso il memoriale di replica che il reclamante pretende

di confortare la tesi della sua manifesta incapacità ai sensi dell’art. 69 cpv.

1.

CPC. Ma questo non basta. Che poi la forma data dal reclamante al memoriale

di replica possa rendere eventualmente più articolato e complesso il prosieguo

del lavoro di patrocinio in capo al nuovo legale, non è determinante.

9.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

10.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 aprile 2022 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 aprile 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).