13.2022.28
La decisione che respinge l'istanza di restituzione del termine è finale quando mira a far riaprire una procedura già chiusa, e come tale è impugnabile con reclamo o appello a seconda del valore litigioso. Istanza di restituzione del termine per aderire alla proposta di giudizio
9 settembre 2022Italiano9 min
qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata nel termine di 20 giorni la stessa
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.28
Lugano
9 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. C.01/2022 della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza
29 dicembre 2021 da
CO
1
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 29 marzo 2022 con
cui il Giudice di pace ha respinto la sua istanza di restituzione del termine
per aderire alla proposta di giudizio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza di
conciliazione 29 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo no __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio.
Con ordinanza 7 gennaio
2022 il Giudice di pace del Circolo di Mendrisio ha citato le parti a comparire
a un’udienza di conciliazione, con le comminatorie di legge dell’art. 206 CPC
in caso di mancata comparsa.
All’udienza di
conciliazione del 1° febbraio 2022 è comparsa unicamente la parte istante.
Constatata l’impossibilità di conciliare, l’istante ha chiesto al Giudice di
pace di formulare una proposta di giudizio.
B. Con atto 2 febbraio
2022 il Giudice di pace ha formulato una proposta di giudizio, indicando che,
qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata nel termine di 20 giorni la stessa
era da considerare accettata ed avrebbe avuto l’effetto di una decisione
passata in giudicato.
Con istanza di
restituzione del termine 10 marzo 2022 RE 1 ha chiesto che le fosse assegnato
un nuovo termine di 20 giorni per aderire alla proposta di giudizio. Nel
termine assegnato con ordinanza 14 marzo 2022 CO 1 non ha inoltrato
osservazioni all’istanza in questione.
C. Con decisione 29
marzo 2022 il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione del
termine.
D. Con reclamo 11 aprile
2022 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il ritorno
dell’incarto al primo giudice affinché “… assegni alla parte convenuta un nuovo
termine di 20 giorni per aderire o meno alla proposta del 2.02.2022 …”, in via
subordinata “… perché assegni un termine di tre mesi per presentare l’azione di
merito a CO 1”.
La controparte non ha
inoltrato osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 149
CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché
tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29
marzo 2022 con cui il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione andrebbe
semmai censurata nell’ambito dell’appello o del reclamo proposto contro la
successiva decisione di merito finale. Il Tribunale federale ha nondimeno
riconosciuto quale decisione finale quella che respinge la domanda di
restituzione dei termini ogni qual volta la citata restituzione mira a far
riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di conciliazione o dal giudice
di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione di ogni via di ricorso
in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere opposta alla parte che
ha postulato la restituzione del termine e che se l’è vista respingere (DTF 139
III 478 consid. 6.3). Ebbene, la reiezione della domanda di restituzione del
termine per determinarsi sulla proposta di giudizio avendo quale conseguenza
che la proposta di giudizio medesima ha l’effetto di una decisione passata in
giudicato e di conseguenza è da considerare finale, la parte richiedente può avvalersi
di un rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art. 308 cpv. 2
CPC) dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) o del reclamo (art. 319 lett. a
CPC).
2.
In concreto il
valore litigioso è di fr. 3'428.- oltre accessori. In applicazione degli art.
308.
cpv. 2 e 319 lettera a CPC, contro la decisione impugnata è quindi dato
solo il rimedio del reclamo. Va poi considerato che la decisione impugnata, pur
essendo formalmente una decisione ordinatoria processuale, per le conseguenze
che comporta è una decisione finale. Di conseguenza il termine di reclamo è di
30.
giorni. Poiché la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 30 marzo
2022.
il reclamo, rimesso alla posta l’11 aprile 2022 è quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
3.
L’art. 320 CPC
dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b).
4.
L’art. 148 CPC
stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il
giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte
rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve
misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine
dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di
presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2017, art. 148, n. 5), ritenuto comunque che, se vi
è già stata pronuncia da parte del giudice, la restituzione dev’essere chiesta
al più tardi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cpv.
3). L’istanza di restituzione va presentata all’autorità avanti alla quale era
pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del
termine.
5.
Il primo giudice ha
osservato anzitutto che il direttore della convenuta è stato ricoverato dal 25
al 27 gennaio 2022, motivo per il quale non intravvedeva il motivo per cui non
avesse chiesto il rinvio dell’udienza o nominato un rappresentante legale. Essa
neppure aveva spiegato per quale motivo egli avrebbe dovuto procedere d’ufficio
al rinvio anziché considerare la causa matura per il giudizio. In merito alla
domanda di restituzione del termine, il primo giudice, ricordato che il suo
accoglimento presuppone che il richiedente renda verosimile di non avere colpa
nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, l’ha ritenuta tardiva e
quindi irricevibile.
5.1
La reclamante rileva in primo
luogo che la mancata richiesta di rinvio dell’udienza e la mancata nomina di un
rappresentante legale sono indifferenti e senza rilievo per la tempestività
dell’istanza di restituzione. Ribadisce che D__________ era impedito di occuparsi
della società perché relegato in casa a causa di un severo intervento
chirurgico.
Per essere tempestiva l’istanza
di restituzione ha da essere inoltrata entro 10 giorni dalla cessazione
dell’impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC). È quindi anzitutto da verificare se
tale termine è stato rispettato. In tal senso la mancata comparsa della parte
convenuta all’udienza di conciliazione e la mancata richiesta di rinvio della
stessa non sono però di alcun rilievo. Le conseguenze dell’assenza sono infatti
regolate dall’art. 206 cpv. 2 CPC, il quale dispone che l’autorità di
conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione. Poiché il
certificato medico 31 gennaio 2022 (doc. 2) attesta la necessità di riposo a
domicilio di D__________ dal 28 gennaio al 28 febbraio 2022, l’istanza 10 marzo
2022.
ossequia il termine di 10 giorni. Di conseguenza l’istanza in questione
non può essere considerata tardiva. Su questo punto il reclamo è quindi
fondato.
5.2
Resta ora da verificare se la
situazione valetudinaria di D__________ fosse tale da costituire un impedimento
ad agire per la convenuta, tanto da dover ritenere che essa non aveva colpa o
solo colpa lieve nell’inosservanza del termine (art. 148 cpv. 1 CPC), questione
sulla quale il primo giudice non si è in realtà pronunciato. In merito si
rinuncia comunque a ritornare l’incarto per nuova decisione, ritenuto che su
questo punto la questione è matura per il giudizio.
Va anzitutto rilevato che
il gerente della RE 1, R__________, era deceduto a gennaio 2022 e che la nuova
gerente è stata nominata il 1° aprile 2022, sicché D__________ era l’unica
persona in grado di prendere posizione in merito alla proposta di giudizio.
Risulta poi che D__________ si è sottoposto a un intervento chirurgico il 25
gennaio 2022 (doc. 1) e il certificato medico attesta la necessità di riposo a
domicilio dal 28 gennaio al 28 febbraio 2022 (doc. 2). In questa particolare
situazione si può concludere che la colpa nell’inosservanza del termine sia
stata lieve. Il reclamo è quindi da accogliere, ma solo parzialmente. Non v’è
infatti motivo ragionevole perché il Giudice di pace assegni alla reclamante un
nuovo termine per pronunciarsi dopo che essa ha inoltrato reclamo contro la decisione
sull’istanza di restituzione ciò che è da considerare quale opposizione alla
proposta di giudizio. Neppure può essere accolta la richiesta che il Giudice di
pace assegni un termine di 3 mesi a CO 1 per inoltrare la causa di merito.
L’art. 211 cpv. 2 lettera b CPC dispone infatti unicamente che in caso di
mancata accettazione della proposta di giudizio il giudice rilascia all’attore
l’autorizzazione ad agire.
6.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno
fissate in fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante. CO 1 non ha
infatti resistito al reclamo e non può essere considerata soccombente.
7.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 aprile 2022 di RE
1è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e l’incarto è
ritornato al Giudice di pace affinché rilasci a CO 1 l’autorizzazione ad agire.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Mendrisio.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).