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Decisione

13.2022.28

La decisione che respinge l'istanza di restituzione del termine è finale quando mira a far riaprire una procedura già chiusa, e come tale è impugnabile con reclamo o appello a seconda del valore litigioso. Istanza di restituzione del termine per aderire alla proposta di giudizio

9 settembre 2022Italiano9 min

qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata nel termine di 20 giorni la stessa

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.28

Lugano

9 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. C.01/2022 della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza

29 dicembre 2021 da

CO

1

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 29 marzo 2022 con

cui il Giudice di pace ha respinto la sua istanza di restituzione del termine

per aderire alla proposta di giudizio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza di

conciliazione 29 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo no __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio.

Con ordinanza 7 gennaio

2022 il Giudice di pace del Circolo di Mendrisio ha citato le parti a comparire

a un’udienza di conciliazione, con le comminatorie di legge dell’art. 206 CPC

in caso di mancata comparsa.

All’udienza di

conciliazione del 1° febbraio 2022 è comparsa unicamente la parte istante.

Constatata l’impossibilità di conciliare, l’istante ha chiesto al Giudice di

pace di formulare una proposta di giudizio.

B. Con atto 2 febbraio

2022 il Giudice di pace ha formulato una proposta di giudizio, indicando che,

qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata nel termine di 20 giorni la stessa

era da considerare accettata ed avrebbe avuto l’effetto di una decisione

passata in giudicato.

Con istanza di

restituzione del termine 10 marzo 2022 RE 1 ha chiesto che le fosse assegnato

un nuovo termine di 20 giorni per aderire alla proposta di giudizio. Nel

termine assegnato con ordinanza 14 marzo 2022 CO 1 non ha inoltrato

osservazioni all’istanza in questione.

C. Con decisione 29

marzo 2022 il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione del

termine.

D. Con reclamo 11 aprile

2022 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il ritorno

dell’incarto al primo giudice affinché “… assegni alla parte convenuta un nuovo

termine di 20 giorni per aderire o meno alla proposta del 2.02.2022 …”, in via

subordinata “… perché assegni un termine di tre mesi per presentare l’azione di

merito a CO 1”.

La controparte non ha

inoltrato osservazioni al reclamo.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l’art. 149

CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché

tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29

marzo 2022 con cui il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione andrebbe

semmai censurata nell’ambito dell’appello o del reclamo proposto contro la

successiva decisione di merito finale. Il Tribunale federale ha nondimeno

riconosciuto quale decisione finale quella che respinge la domanda di

restituzione dei termini ogni qual volta la citata restituzione mira a far

riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di conciliazione o dal giudice

di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione di ogni via di ricorso

in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere opposta alla parte che

ha postulato la restituzione del termine e che se l’è vista respingere (DTF 139

III 478 consid. 6.3). Ebbene, la reiezione della domanda di restituzione del

termine per determinarsi sulla proposta di giudizio avendo quale conseguenza

che la proposta di giudizio medesima ha l’effetto di una decisione passata in

giudicato e di conseguenza è da considerare finale, la parte richiedente può avvalersi

di un rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art. 308 cpv. 2

CPC) dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) o del reclamo (art. 319 lett. a

CPC).

2.

In concreto il

valore litigioso è di fr. 3'428.- oltre accessori. In applicazione degli art.

308.

cpv. 2 e 319 lettera a CPC, contro la decisione impugnata è quindi dato

solo il rimedio del reclamo. Va poi considerato che la decisione impugnata, pur

essendo formalmente una decisione ordinatoria processuale, per le conseguenze

che comporta è una decisione finale. Di conseguenza il termine di reclamo è di

30.

giorni. Poiché la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 30 marzo

2022.

il reclamo, rimesso alla posta l’11 aprile 2022 è quindi tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

3.

L’art. 320 CPC

dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b).

4.

L’art. 148 CPC

stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il

giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte

rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve

misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla

cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine

dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di

presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2017, art. 148, n. 5), ritenuto comunque che, se vi

è già stata pronuncia da parte del giudice, la restituzione dev’essere chiesta

al più tardi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cpv.

3). L’istanza di restituzione va presentata all’autorità avanti alla quale era

pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del

termine.

5.

Il primo giudice ha

osservato anzitutto che il direttore della convenuta è stato ricoverato dal 25

al 27 gennaio 2022, motivo per il quale non intravvedeva il motivo per cui non

avesse chiesto il rinvio dell’udienza o nominato un rappresentante legale. Essa

neppure aveva spiegato per quale motivo egli avrebbe dovuto procedere d’ufficio

al rinvio anziché considerare la causa matura per il giudizio. In merito alla

domanda di restituzione del termine, il primo giudice, ricordato che il suo

accoglimento presuppone che il richiedente renda verosimile di non avere colpa

nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, l’ha ritenuta tardiva e

quindi irricevibile.

5.1

La reclamante rileva in primo

luogo che la mancata richiesta di rinvio dell’udienza e la mancata nomina di un

rappresentante legale sono indifferenti e senza rilievo per la tempestività

dell’istanza di restituzione. Ribadisce che D__________ era impedito di occuparsi

della società perché relegato in casa a causa di un severo intervento

chirurgico.

Per essere tempestiva l’istanza

di restituzione ha da essere inoltrata entro 10 giorni dalla cessazione

dell’impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC). È quindi anzitutto da verificare se

tale termine è stato rispettato. In tal senso la mancata comparsa della parte

convenuta all’udienza di conciliazione e la mancata richiesta di rinvio della

stessa non sono però di alcun rilievo. Le conseguenze dell’assenza sono infatti

regolate dall’art. 206 cpv. 2 CPC, il quale dispone che l’autorità di

conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione. Poiché il

certificato medico 31 gennaio 2022 (doc. 2) attesta la necessità di riposo a

domicilio di D__________ dal 28 gennaio al 28 febbraio 2022, l’istanza 10 marzo

2022.

ossequia il termine di 10 giorni. Di conseguenza l’istanza in questione

non può essere considerata tardiva. Su questo punto il reclamo è quindi

fondato.

5.2

Resta ora da verificare se la

situazione valetudinaria di D__________ fosse tale da costituire un impedimento

ad agire per la convenuta, tanto da dover ritenere che essa non aveva colpa o

solo colpa lieve nell’inosservanza del termine (art. 148 cpv. 1 CPC), questione

sulla quale il primo giudice non si è in realtà pronunciato. In merito si

rinuncia comunque a ritornare l’incarto per nuova decisione, ritenuto che su

questo punto la questione è matura per il giudizio.

Va anzitutto rilevato che

il gerente della RE 1, R__________, era deceduto a gennaio 2022 e che la nuova

gerente è stata nominata il 1° aprile 2022, sicché D__________ era l’unica

persona in grado di prendere posizione in merito alla proposta di giudizio.

Risulta poi che D__________ si è sottoposto a un intervento chirurgico il 25

gennaio 2022 (doc. 1) e il certificato medico attesta la necessità di riposo a

domicilio dal 28 gennaio al 28 febbraio 2022 (doc. 2). In questa particolare

situazione si può concludere che la colpa nell’inosservanza del termine sia

stata lieve. Il reclamo è quindi da accogliere, ma solo parzialmente. Non v’è

infatti motivo ragionevole perché il Giudice di pace assegni alla reclamante un

nuovo termine per pronunciarsi dopo che essa ha inoltrato reclamo contro la decisione

sull’istanza di restituzione ciò che è da considerare quale opposizione alla

proposta di giudizio. Neppure può essere accolta la richiesta che il Giudice di

pace assegni un termine di 3 mesi a CO 1 per inoltrare la causa di merito.

L’art. 211 cpv. 2 lettera b CPC dispone infatti unicamente che in caso di

mancata accettazione della proposta di giudizio il giudice rilascia all’attore

l’autorizzazione ad agire.

6.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno

fissate in fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante. CO 1 non ha

infatti resistito al reclamo e non può essere considerata soccombente.

7.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 11 aprile 2022 di RE

1è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e l’incarto è

ritornato al Giudice di pace affinché rilasci a CO 1 l’autorizzazione ad agire.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del Circolo di Mendrisio.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).