13.2022.29
Cauzione per spese ripetibili. Pagamento seriamente compromesso per difficoltà finanziarie documentate. Importo
5 settembre 2022Italiano12 min
attribuite al mancato incasso della somma oggetto di causa. L’attrice neppure avrebbe
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.29
Lugano
5 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.27 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 8 febbraio 2021 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 29 marzo 2022 con
cui il Pretore le ha imposto una cauzione processuale di fr. 10'000.-;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 8
febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR
53'550.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente a fr. 57'574.10.
Con risposta 26 aprile
2021 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di
replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 16
novembre 2021 la convenuta ha chiesto che l’attrice sia astretta a prestare una
cauzione processuale di fr.10'000.-. A mente della richiedente, l’attrice
verserebbe in una difficile situazione finanziaria e sarebbe quindi verosimile
che in caso di soccombenza la stessa non sarà in grado di far fronte al
pagamento delle ripetibili.
Con osservazioni 17
novembre 2021 l’attrice si è opposta all’istanza di cauzione rilevando di non
potervi essere astretta, ostandovi i trattati internazionali.
C. Con sentenza 29 marzo
2022 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione e imposto all’attrice una
cauzione di fr. 10'000.
Il primo giudice ha ritenuto
seriamente compromesso il pagamento delle ripetibili alla convenuta, l’attrice
stessa avendo ammesso di versare attualmente in difficoltà finanziarie,
attribuite al mancato incasso della somma oggetto di causa. L’attrice neppure avrebbe
contestato il contenuto né l’attendibilità della documentazione prodotta dalla
controparte relativa alla sua situazione finanziaria e neppure avrebbe fornito
elementi atti a dimostrare di essere in grado di far fronte alle spese e
ripetibili della causa. Non da ultimo, nell’ambito dell’istanza di
conciliazione l’attrice medesima avrebbe dimostrato di non essere in grado di
far fronte al versamento dell’anticipo delle tasse e spese di giustizia nei
termini assegnati.
D. Con reclamo 11 aprile
2022 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma della
decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza di prestazione di
garanzia, in subordine di ridurre l’importo della garanzia a fr. 3'000.-.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata accolta con decisione presidenziale 3 maggio 2022.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è pervenuta
alla reclamante il 30 marzo 2022. Rimesso alla posta l’11 aprile 2022, in
applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è tempestivo e da questo punto
di vista ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,
n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.
1.
ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce
una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente
previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione
delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).
Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice
determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui
sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art.
99).
3.3
La dottrina
ritiene che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio
numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé
insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b
CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d
della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid.
2.1). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il
caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli
o che superano considerevolmente i propri attivi (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in:
SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op.
cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3 ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per
contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito
accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel
procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
4.
La reclamante
rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto che lei avesse affermato
che le sue difficoltà finanziarie dipendono dal mancato incasso della somma
oggetto della causa di cui trattasi. Il mancato incasso dell’importante credito
vantato nei confronti della convenuta avrebbe avuto quale conseguenza un
inasprimento solo momentaneo e circoscritto della sua situazione economica. Da
ciò sarebbe errata la conclusione del primo giudice che in caso di soccombenza
l’attrice non sarebbe in grado di far fronte al pagamento di spese e ripetibili.
Né la richiesta di dilazione del pagamento dell’anticipo delle spese
processuali sarebbe un indice che il pagamento delle ripetibili sia seriamente
compromesso.
4.1
Va qui rilevato che, come
pertinentemente osservato dal Pretore, a fronte delle difficoltà finanziarie
addotte dalla parte convenuta, fondate sulle informazioni commerciali raccolte
e documentate, l’attrice si è limitata a sostenere che nessuna cauzione le è
imponibile perché vi ostano i trattati internazionali. In effetti, essa ha
invocato dapprima l’art. 2 CPC - norma per la quale nelle vertenze con nesso
internazionale sono da rispettare le disposizioni speciali del diritto
processuale civile internazionale -, poi l’art. 17 della convenzione dell’Aia
del 1° marzo 1954 e, infine, il trattato consolare tra Svizzera e Italia del 22
luglio 1868, concludendo che, sulla scorta di tali norme e senza ulteriori
digressioni, l’istanza di cauzione era da respingere. Essa non ha invece in
alcun modo contestato di avere difficoltà finanziarie, né che queste sono tali
da rendere difficoltoso l’incasso delle ripetibili, né la pertinenza della
documentazione prodotta dalla parte avversa a sostegno delle proprie
affermazioni, e neppure pretende in questa sede di averlo fatto.
4.2
Già per questo motivo
l’accertamento del Pretore circa l’esistenza di difficoltà a far fronte al
pagamento delle ripetibili alla controparte in caso di soccombenza non rileva
né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’errata
applicazione del diritto. Il reclamo, infondato, è quindi da respingere.
5.
La reclamante
rimprovera al primo giudice di aver “affermato che la soccombenza della qui
ricorrente sarebbe altamente probabile alla luce dell’esito della perizia”
ciò che, tenuto conto che l’istruttoria ancora non è terminata, costituisce un
manifestamente errato accertamento dei fatti.
Nel passaggio a pagina 5
della sentenza impugnata dalla reclamante il primo giudice ha rilevato che “in
concreto la convenuta fonda la sua istanza sulle informazioni commerciali
raccolte sulla parte attrice (doc. 15), dalle quali risulterebbe che la RE 1
versa attualmente in difficoltà finanziarie tali da mettere in serio dubbio le
sue capacità di far fronte alle spese e ripetibili dovute in caso di
soccombenza. Soccombenza ritenuta altamente probabile alla luce dell’esito
della perizia di cui all’inc. CA.2021.129”. Il Pretore si è qui limitato a riassumere
gli argomenti esposti dalla CO 1. Non v’è quindi alcun accertamento
manifestamente errato dei fatti e la questione non merita di essere ulteriormente
esaminata.
6.
In via subordinata
la reclamante postula che l’importo della cauzione sia ridotto a fr. 3'000
poiché, a suo dire, l’importo di fr. 10'000.- supererebbe l’importo massimo
previsto dall’art. 11 Rtar.
6.1
L’ammontare della cauzione
processuale dev’essere adeguato alle presumibili spese e ripetibili che la
causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare
per la parte vincente. In merito alle ripetibili, la misura della cauzione va
riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i
disposti del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
(Rtar). Come per la determinazione delle ripetibili a favore della parte
vincente, anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale
il primo giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere
censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il
caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi previsti (III CCA 16 febbraio 2016 inc. n. 13.2015.93 consid. 4.4).
6.2
Per la fascia di valore
litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, le ripetibili sono stabilite in
base ad un tasso tra l’8% e il 15% del valore (art. 11 cpv. 1 Rtar). In
applicazione di tale principio, posto un valore di causa di fr. 57.574.10
l’importo delle ripetibili si situa tra fr. 4'606.- e fr. 8'636.-. Tenuto conto
dell’importo di fr. 4'846.50 di spese peritali già anticipate dalla convenuta,
l’importo della cauzione di fr. 10'000.- stabilito dal Pretore si situa nei
limiti della tariffa, e rientra pertanto nel suo potere di apprezzamento ciò
che esclude a priori una qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui,
da questo punto di vista, non si ravvisa né un accertamento manifestamente
errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto.
7.
Per concludere,
l’assenza di elementi costitutivi di un’errata applicazione del diritto e/o di
un accertamento manifestamente errato dei fatti comporta la reiezione del
reclamo.
Le spese processuali del
reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni
su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è
stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte.
8.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 aprile 2022 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 aprile 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).