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Decisione

13.2022.29

Cauzione per spese ripetibili. Pagamento seriamente compromesso per difficoltà finanziarie documentate. Importo

5 settembre 2022Italiano12 min

attribuite al mancato incasso della somma oggetto di causa. L’attrice neppure avrebbe

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.29

Lugano

5 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.27 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 8 febbraio 2021 da

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 29 marzo 2022 con

cui il Pretore le ha imposto una cauzione processuale di fr. 10'000.-;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 8

febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR

53'550.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente a fr. 57'574.10.

Con risposta 26 aprile

2021 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli allegati di

replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con istanza 16

novembre 2021 la convenuta ha chiesto che l’attrice sia astretta a prestare una

cauzione processuale di fr.10'000.-. A mente della richiedente, l’attrice

verserebbe in una difficile situazione finanziaria e sarebbe quindi verosimile

che in caso di soccombenza la stessa non sarà in grado di far fronte al

pagamento delle ripetibili.

Con osservazioni 17

novembre 2021 l’attrice si è opposta all’istanza di cauzione rilevando di non

potervi essere astretta, ostandovi i trattati internazionali.

C. Con sentenza 29 marzo

2022 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione e imposto all’attrice una

cauzione di fr. 10'000.

Il primo giudice ha ritenuto

seriamente compromesso il pagamento delle ripetibili alla convenuta, l’attrice

stessa avendo ammesso di versare attualmente in difficoltà finanziarie,

attribuite al mancato incasso della somma oggetto di causa. L’attrice neppure avrebbe

contestato il contenuto né l’attendibilità della documentazione prodotta dalla

controparte relativa alla sua situazione finanziaria e neppure avrebbe fornito

elementi atti a dimostrare di essere in grado di far fronte alle spese e

ripetibili della causa. Non da ultimo, nell’ambito dell’istanza di

conciliazione l’attrice medesima avrebbe dimostrato di non essere in grado di

far fronte al versamento dell’anticipo delle tasse e spese di giustizia nei

termini assegnati.

D. Con reclamo 11 aprile

2022 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma della

decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza di prestazione di

garanzia, in subordine di ridurre l’importo della garanzia a fr. 3'000.-.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata accolta con decisione presidenziale 3 maggio 2022.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.

CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è pervenuta

alla reclamante il 30 marzo 2022. Rimesso alla posta l’11 aprile 2022, in

applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è tempestivo e da questo punto

di vista ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141.

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,

n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.

1.

ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce

una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente

previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione

delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).

Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice

determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui

sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso

(sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art.

99).

3.3

La dottrina

ritiene che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio

numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé

insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b

CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d

della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid.

2.1). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il

caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli

o che superano considerevolmente i propri attivi (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in:

SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op.

cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3 ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per

contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito

accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel

procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

4.

La reclamante

rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto che lei avesse affermato

che le sue difficoltà finanziarie dipendono dal mancato incasso della somma

oggetto della causa di cui trattasi. Il mancato incasso dell’importante credito

vantato nei confronti della convenuta avrebbe avuto quale conseguenza un

inasprimento solo momentaneo e circoscritto della sua situazione economica. Da

ciò sarebbe errata la conclusione del primo giudice che in caso di soccombenza

l’attrice non sarebbe in grado di far fronte al pagamento di spese e ripetibili.

Né la richiesta di dilazione del pagamento dell’anticipo delle spese

processuali sarebbe un indice che il pagamento delle ripetibili sia seriamente

compromesso.

4.1

Va qui rilevato che, come

pertinentemente osservato dal Pretore, a fronte delle difficoltà finanziarie

addotte dalla parte convenuta, fondate sulle informazioni commerciali raccolte

e documentate, l’attrice si è limitata a sostenere che nessuna cauzione le è

imponibile perché vi ostano i trattati internazionali. In effetti, essa ha

invocato dapprima l’art. 2 CPC - norma per la quale nelle vertenze con nesso

internazionale sono da rispettare le disposizioni speciali del diritto

processuale civile internazionale -, poi l’art. 17 della convenzione dell’Aia

del 1° marzo 1954 e, infine, il trattato consolare tra Svizzera e Italia del 22

luglio 1868, concludendo che, sulla scorta di tali norme e senza ulteriori

digressioni, l’istanza di cauzione era da respingere. Essa non ha invece in

alcun modo contestato di avere difficoltà finanziarie, né che queste sono tali

da rendere difficoltoso l’incasso delle ripetibili, né la pertinenza della

documentazione prodotta dalla parte avversa a sostegno delle proprie

affermazioni, e neppure pretende in questa sede di averlo fatto.

4.2

Già per questo motivo

l’accertamento del Pretore circa l’esistenza di difficoltà a far fronte al

pagamento delle ripetibili alla controparte in caso di soccombenza non rileva

né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’errata

applicazione del diritto. Il reclamo, infondato, è quindi da respingere.

5.

La reclamante

rimprovera al primo giudice di aver “affermato che la soccombenza della qui

ricorrente sarebbe altamente probabile alla luce dell’esito della perizia”

ciò che, tenuto conto che l’istruttoria ancora non è terminata, costituisce un

manifestamente errato accertamento dei fatti.

Nel passaggio a pagina 5

della sentenza impugnata dalla reclamante il primo giudice ha rilevato che “in

concreto la convenuta fonda la sua istanza sulle informazioni commerciali

raccolte sulla parte attrice (doc. 15), dalle quali risulterebbe che la RE 1

versa attualmente in difficoltà finanziarie tali da mettere in serio dubbio le

sue capacità di far fronte alle spese e ripetibili dovute in caso di

soccombenza. Soccombenza ritenuta altamente probabile alla luce dell’esito

della perizia di cui all’inc. CA.2021.129”. Il Pretore si è qui limitato a riassumere

gli argomenti esposti dalla CO 1. Non v’è quindi alcun accertamento

manifestamente errato dei fatti e la questione non merita di essere ulteriormente

esaminata.

6.

In via subordinata

la reclamante postula che l’importo della cauzione sia ridotto a fr. 3'000

poiché, a suo dire, l’importo di fr. 10'000.- supererebbe l’importo massimo

previsto dall’art. 11 Rtar.

6.1

L’ammontare della cauzione

processuale dev’essere adeguato alle presumibili spese e ripetibili che la

causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare

per la parte vincente. In merito alle ripetibili, la misura della cauzione va

riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i

disposti del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(Rtar). Come per la determinazione delle ripetibili a favore della parte

vincente, anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale

il primo giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere

censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il

caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi previsti (III CCA 16 febbraio 2016 inc. n. 13.2015.93 consid. 4.4).

6.2

Per la fascia di valore

litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, le ripetibili sono stabilite in

base ad un tasso tra l’8% e il 15% del valore (art. 11 cpv. 1 Rtar). In

applicazione di tale principio, posto un valore di causa di fr. 57.574.10

l’importo delle ripetibili si situa tra fr. 4'606.- e fr. 8'636.-. Tenuto conto

dell’importo di fr. 4'846.50 di spese peritali già anticipate dalla convenuta,

l’importo della cauzione di fr. 10'000.- stabilito dal Pretore si situa nei

limiti della tariffa, e rientra pertanto nel suo potere di apprezzamento ciò

che esclude a priori una qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui,

da questo punto di vista, non si ravvisa né un accertamento manifestamente

errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto.

7.

Per concludere,

l’assenza di elementi costitutivi di un’errata applicazione del diritto e/o di

un accertamento manifestamente errato dei fatti comporta la reiezione del

reclamo.

Le spese processuali del

reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni

su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è

stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte.

8.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 11 aprile 2022 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 aprile 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).