Lexipedia

Decisione

13.2022.30

Cauzione per spese ripetibili. Diritto di essere sentiti. Lasso di tempo sufficiente per formulare una presa di posizione

5 settembre 2022Italiano8 min

obbligare l’attore a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 40'000.-.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.30

Lugano

5 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

25 giugno 2021 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 23

aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 11 aprile 2022 con cui il Pretore ha respinto

la sua istanza chiedente che all’attore fosse imposta la prestazione di una

cauzione per le spese ripetibili di fr. 40'000.–;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 25 giugno

2021 CO 1 ha chiesto, sulla base dell’art. 754 CO, la condanna di RE 1 al

pagamento di fr. 131'152.40 a titolo di risarcimento del danno da essa causato

nella sua veste di amministratrice unica della società __________.

Fatti

B. Con risposta 16

agosto 2021 la convenuta ha chiesto, oltre alla reiezione della petizione, di

obbligare l’attore a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 40'000.-.

C. Con osservazioni 15

marzo 2022 CO 1 si è opposto all’istanza di cauzione. Con replica 28 marzo 2022

la convenuta ha confermato la domanda di cauzione, nuovamente avversata

dall’attore con duplica 5 aprile 2022.

D. Con decisione 11

aprile 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di cauzione (dispositivo n. 1) e

assegnato alla parte attrice un termine di 30 giorni per presentare il

memoriale di replica (dispositivo n. 2).

E. Con reclamo 23 aprile

2022 la convenuta chiede l’annullamento della decisione impugnata e di rinviare

l’incarto al primo giudice affinché emetta un nuovo giudizio sull’istanza di

cauzione e si determini sulla trattazione in via preliminare dell’eccezione di

prescrizione.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.

CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. La decisione impugnata

è pervenuta alla reclamante il 13 aprile 2022. Rimesso alla posta il 23 aprile

2022, il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e da questo punto di vista

ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

4.

La reclamante chiede

l’annullamento della decisione impugnata rimproverando al Pretore una

violazione del diritto di essere sentita. Essa rileva di aver ricevuto la duplica

all’istanza di cauzione l’8 aprile 2022. L’11 aprile il Pretore ha deciso

l’istanza, senza quindi neppure darle il tempo di prendere posizione in merito

alla duplica. Essa ha rimesso alla posta le osservazioni alla duplica (triplica)

il 13 aprile 2022, e lo stesso giorno le è pervenuta la decisione 11 aprile qui

impugnata.

5.

In virtù del diritto

di essere sentiti, sancito segnatamente dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost.

e 53 cpv. 1 CPC, le parti hanno il diritto incondizionato di formulare

spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a

prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà

d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e

quest’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (DTF 144 III 117

consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_959/2020 del 22 ottobre 2020

consid. 4). Ciò non consente loro però di addurre nuovi fatti o mezzi di prova

(DTF 144 III 119 consid. 2.3), se non alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC

(DTF 146 III 243 consid. 3.1), cioè allorquando il fatto o il mezzo di prova

nuovo sia stato immediatamente addotto e sia sorto dopo l’ultimo scambio di

allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato possibile addurlo

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze.

Il giudice non è tenuto a

fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di

una parte e la decisione, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte

abbia la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritiene

necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Questo lasso di tempo dev’essere

almeno di dieci giorni dalla notifica dell’atto (sentenza del Tribunale

federale 5D_74/2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed., 2017, n. 26 ad art. 53

CPC, con i rinvii; contra Chabloz, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art.

53.

CPC, che lasciano intendere che tale termine di attesa potrebbe essere

inferiore a dieci giorni in procedura sommaria, ciò che però dal profilo della

sicurezza del diritto appare problematico). Il destinatario deve organizzarsi

per far pervenire un’eventuale replica spontanea entro tale scadenza,

eventualmente prorogata fino al primo giorno feriale seguente ove l’ultimo

giorno del termine sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale

(sentenza del Tribunale federale 5D_81/2015 del 4 aprile 2016, consid 2.4, dove

però al consid. 2.5 è stata lasciata aperta la questione se il termine rimane sospeso

durante le ferie).

Nel caso concreto il

Pretore ha pronunciato la propria decisione prima che la convenuta potesse

prendere posizione sulla duplica di controparte. Per i motivi illustrati sopra,

il punto n. 1 del dispositivo deve quindi essere annullato e l’incarto

retrocesso al primo giudice per nuova decisione, previa notifica della triplica

alla controparte. Visto il contenuto della triplica, ci si può invero

interrogare sulla necessità e sull’utilità della medesima, ma la questione sarà

da valutare al momento dell’attribuzione delle spese giudiziarie da parte del

Pretore.

Invero, prima di procedere

all’annullamento della decisione impugnata, proprio in virtù del diritto di

essere sentiti, il reclamo avrebbe dovuto essere notificato alla controparte

per osservazioni. Se non che, stante l’inevitabile esito del reclamo, per una

questione di economia di giudizio, non vi si è proceduto, perché sarebbe stato

un mero esercizio di stile non suscettibile di influire sulla decisione finale.

La parte attrice avrà comunque la possibilità di inoltrare a sua volta

osservazioni alla triplica prima che il Pretore decida nuovamente.

6.

L’annullamento del

dispositivo no 1 comporta pure l’annullamento del punto no 3, ritenuto che

prima di procedere con lo scambio degli allegati dovrà essere nuovamente decisa

la cauzione.

7.

Per quanto concerne

le spese giudiziarie del reclamo, si rileva che le stesse non possono essere

poste a carico di CO 1 cui il gravame neppure è stato notificato e non può quindi

essere considerato soccombente. Le spese processuali del reclamo, stabilite in

applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), anticipate dalla

reclamante, restano quindi a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

8.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 aprile 2022 di RE

1.

è accolto.

La decisione 11

aprile 2022 è annullata.

L’incarto è rinviato al

Pretore per nuova decisione.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 aprile 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).