13.2022.30
Cauzione per spese ripetibili. Diritto di essere sentiti. Lasso di tempo sufficiente per formulare una presa di posizione
5 settembre 2022Italiano8 min
obbligare l’attore a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 40'000.-.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.30
Lugano
5 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione
25 giugno 2021 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 23
aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 11 aprile 2022 con cui il Pretore ha respinto
la sua istanza chiedente che all’attore fosse imposta la prestazione di una
cauzione per le spese ripetibili di fr. 40'000.–;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 25 giugno
2021 CO 1 ha chiesto, sulla base dell’art. 754 CO, la condanna di RE 1 al
pagamento di fr. 131'152.40 a titolo di risarcimento del danno da essa causato
nella sua veste di amministratrice unica della società __________.
Fatti
B. Con risposta 16
agosto 2021 la convenuta ha chiesto, oltre alla reiezione della petizione, di
obbligare l’attore a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 40'000.-.
C. Con osservazioni 15
marzo 2022 CO 1 si è opposto all’istanza di cauzione. Con replica 28 marzo 2022
la convenuta ha confermato la domanda di cauzione, nuovamente avversata
dall’attore con duplica 5 aprile 2022.
D. Con decisione 11
aprile 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di cauzione (dispositivo n. 1) e
assegnato alla parte attrice un termine di 30 giorni per presentare il
memoriale di replica (dispositivo n. 2).
E. Con reclamo 23 aprile
2022 la convenuta chiede l’annullamento della decisione impugnata e di rinviare
l’incarto al primo giudice affinché emetta un nuovo giudizio sull’istanza di
cauzione e si determini sulla trattazione in via preliminare dell’eccezione di
prescrizione.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. La decisione impugnata
è pervenuta alla reclamante il 13 aprile 2022. Rimesso alla posta il 23 aprile
2022, il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e da questo punto di vista
ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.
La reclamante chiede
l’annullamento della decisione impugnata rimproverando al Pretore una
violazione del diritto di essere sentita. Essa rileva di aver ricevuto la duplica
all’istanza di cauzione l’8 aprile 2022. L’11 aprile il Pretore ha deciso
l’istanza, senza quindi neppure darle il tempo di prendere posizione in merito
alla duplica. Essa ha rimesso alla posta le osservazioni alla duplica (triplica)
il 13 aprile 2022, e lo stesso giorno le è pervenuta la decisione 11 aprile qui
impugnata.
5.
In virtù del diritto
di essere sentiti, sancito segnatamente dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost.
e 53 cpv. 1 CPC, le parti hanno il diritto incondizionato di formulare
spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a
prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti
concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà
d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e
quest’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (DTF 144 III 117
consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_959/2020 del 22 ottobre 2020
consid. 4). Ciò non consente loro però di addurre nuovi fatti o mezzi di prova
(DTF 144 III 119 consid. 2.3), se non alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC
(DTF 146 III 243 consid. 3.1), cioè allorquando il fatto o il mezzo di prova
nuovo sia stato immediatamente addotto e sia sorto dopo l’ultimo scambio di
allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato possibile addurlo
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze.
Il giudice non è tenuto a
fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di
una parte e la decisione, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte
abbia la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritiene
necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Questo lasso di tempo dev’essere
almeno di dieci giorni dalla notifica dell’atto (sentenza del Tribunale
federale 5D_74/2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed., 2017, n. 26 ad art. 53
CPC, con i rinvii; contra Chabloz, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art.
53.
CPC, che lasciano intendere che tale termine di attesa potrebbe essere
inferiore a dieci giorni in procedura sommaria, ciò che però dal profilo della
sicurezza del diritto appare problematico). Il destinatario deve organizzarsi
per far pervenire un’eventuale replica spontanea entro tale scadenza,
eventualmente prorogata fino al primo giorno feriale seguente ove l’ultimo
giorno del termine sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale
(sentenza del Tribunale federale 5D_81/2015 del 4 aprile 2016, consid 2.4, dove
però al consid. 2.5 è stata lasciata aperta la questione se il termine rimane sospeso
durante le ferie).
Nel caso concreto il
Pretore ha pronunciato la propria decisione prima che la convenuta potesse
prendere posizione sulla duplica di controparte. Per i motivi illustrati sopra,
il punto n. 1 del dispositivo deve quindi essere annullato e l’incarto
retrocesso al primo giudice per nuova decisione, previa notifica della triplica
alla controparte. Visto il contenuto della triplica, ci si può invero
interrogare sulla necessità e sull’utilità della medesima, ma la questione sarà
da valutare al momento dell’attribuzione delle spese giudiziarie da parte del
Pretore.
Invero, prima di procedere
all’annullamento della decisione impugnata, proprio in virtù del diritto di
essere sentiti, il reclamo avrebbe dovuto essere notificato alla controparte
per osservazioni. Se non che, stante l’inevitabile esito del reclamo, per una
questione di economia di giudizio, non vi si è proceduto, perché sarebbe stato
un mero esercizio di stile non suscettibile di influire sulla decisione finale.
La parte attrice avrà comunque la possibilità di inoltrare a sua volta
osservazioni alla triplica prima che il Pretore decida nuovamente.
6.
L’annullamento del
dispositivo no 1 comporta pure l’annullamento del punto no 3, ritenuto che
prima di procedere con lo scambio degli allegati dovrà essere nuovamente decisa
la cauzione.
7.
Per quanto concerne
le spese giudiziarie del reclamo, si rileva che le stesse non possono essere
poste a carico di CO 1 cui il gravame neppure è stato notificato e non può quindi
essere considerato soccombente. Le spese processuali del reclamo, stabilite in
applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), anticipate dalla
reclamante, restano quindi a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
8.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 aprile 2022 di RE
1.
è accolto.
La decisione 11
aprile 2022 è annullata.
L’incarto è rinviato al
Pretore per nuova decisione.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 23 aprile 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).