13.2022.31
Reclamo in materia di prove. Estromissione di un documento. Pregiudizio difficilmente riparabile
13 settembre 2022Italiano10 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.31
Lugano
13 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.27 (provvedimenti cautelari in procedura di divorzio) della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 giugno 2021 da
RE
1
patrocinato dall’
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 29
aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2022 con cui, fra l’altro, il
Pretore ha estromesso dagli atti un documento da lui prodotto;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1, si sono uniti
in matrimonio a __________ il 27 agosto 1999. Dalla loro unione sono nate __________
e __________. Le parti vivono separate di fatto dal 1° aprile 2014 e il
relativo assetto è stato regolato in via extragiudiziale con convenzione di
vita separata del 24 marzo 2014 e ancora 1° gennaio 2016. Il 5 settembre 2019 RE
1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna lo
scioglimento per divorzio del matrimonio in essere tra le parti.
B. Con istanza cautelare
15 giugno 2021 RE 1 ha chiesto di regolamentare le relazioni personali dei
coniugi con le figlie e i contributi di mantenimento del padre per le figlie, e
di disporre la cessazione dal 1° giugno 2021 dei contributi alimentari fra
coniugi.
Il 23 luglio 2021 CO 1 ha
avanzato le sue richieste di giudizio con effetto da giugno 2021. Oltre a relazioni
personali con le figlie e relative pretese di mantenimento, adeguamento al
carovita e versamento di fr. 20'000 a titolo di ripetibili, ha chiesto per sé
un contributo alimentare di fr. 9'242.50 mensili.
Con replica cautelare 1°
settembre 2021 e duplica cautelare 18 ottobre 2021, le parti hanno ribadito i
rispettivi punti di vista.
Alla discussione cautelare
del 14 marzo 2022 le parti hanno notificato i mezzi di prova.
C. Con decisione 19
aprile 2022 il Pretore ha statuito su parte dei mezzi di prova. Ammessi
l’audizione dei testi dr. med. N__________, dr. med. C__________ e M__________
(dispositivo n. 1), i doc. U e II (dispositivo n. 2), il richiamo degli incarti
fiscali dal 2014 (dispositivo n. 4) e la domanda di edizione di documenti dalla
clinica __________ (dispositivo n. 5), ha invece estromesso dagli atti il doc.
CC (dispositivo n. 3).
D. Con reclamo 29 aprile
2022 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 3 di questa decisione nel senso
di ammettere agli atti il doc. CC da lui prodotto.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Il 21 luglio 2022 RE 1 ha trasmesso
copia del verbale 19 luglio 2022 di audizione del dr. med. N__________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha estromesso dagli atti il doc. CC è una disposizione ordinatoria
processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art.
319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è
pervenuto all’istante il 21 aprile 2022 (tracciamento degli invii). Spedito il
29 aprile 2022 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2. Con il reclamo non
sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti, né la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). In quanto riconducibile
all’udienza tenutasi il 19 luglio 2022, dopo la presentazione del reclamo in
esame, la copia del verbale di audizione del dr. med. N__________ e le
considerazioni tratte dal reclamante sono nuove ai sensi dell’art. 326 cpv. 1
CPC. Inammissibili in questa sede di giudizio, vanno così estromesse dal
presente incarto.
3. Il Pretore ha
rilevato che con l’ausilio della ripresa video di cui al doc. CC il reclamante
intendeva dimostrare che la moglie teneva settimanalmente dei corsi di varie
discipline dove era richiesta una certa prestanza fisica. Ha quindi estromesso
dagli atti il doc. CC poiché la moglie medesima aveva ammesso tale circostanza con
le osservazioni (pag. 11) e risultava pure da altri documenti (doc. DD; doc. 40
della causa di merito del divorzio).
4. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile sono quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
4.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo
suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito
dal CPC.
4.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
5. Il reclamante rileva
che il doc. CC da lui prodotto consiste in una pennetta USB contenente un
filmato di 10 minuti - scaricato dalla rete web e nel frattempo rimosso - che
dimostrava la convenuta nel ruolo di istruttrice di attività ginniche. Prestazioni,
abilità e agilità fisiche erano - a mente del reclamante - tali da inficiare la
pretesa incapacità lavorativa dovuta alla scoliosi e di cui soffriva la
convenuta. Per il reclamante il doc. CC non era equiparabile ai doc. DD o doc.
40, mentre la controparte aveva chiesto in sede cautelare l’audizione del
curante dr. med. N__________ e nella causa di merito di divorzio l’allestimento
di una perizia specialistica sul suo stato di salute e riferita alla scoliosi.
Sicché le capacità fisiche attestate dal doc. CC erano determinanti per
accertare le effettive implicazioni della scoliosi sulla capacità lavorativa
della convenuta.
5.1 Il reclamante tenta invano di
sostanziare il suo pregiudizio difficilmente riparabile argomentando che, senza
il doc. CC e l’effettiva constatazione delle contorsioni ginniche che la
convenuta era in grado di eseguire, il dr. med. N__________ al momento della
sua audizione non si sarebbe potuto esprimere compiutamente sullo stato di
salute e sulla capacità lavorativa della moglie. In sostanza, il teste nulla
avrebbe potuto riferire rispetto a qualcosa di cui non aveva conoscenza. Ora,
posta l’oramai intervenuta audizione del medico (sopra, consid. D), il tema
risulterebbe invero finanche superato e privo d’oggetto. Sia come sia, non si vede
come nella circostanza evocata dal reclamante possa ravvisarsi un pregiudizio
difficilmente riparabile. Non solo egli si era opposto alla citata audizione
(verbale 14 marzo 2022, pag. 2). Sicché, per coerenza, sarebbe stato tutt’al
più nell’ammissione di quell’audizione che andava ricercato un’eventuale ipotesi
di pregiudizio. Se poi, a fronte dell’impossibilità di raccogliere le
considerazioni di quel medico anche rispetto al contenuto del doc. CC, egli intendesse
evocare il suo timore rispetto ad un giudizio finale negativo e a suo scapito,
va qui rammentato che questo rischio è insito in tutte le cause. E questo esclude
di primo acchito l’eventualità di un pregiudizio difficilmente riparabile.
5.2 II reclamante individua il
pregiudizio difficilmente riparabile nella necessità del doc. CC per rapporto
alla prossima perizia medica specialistica che sarà eseguita nell’ambito della
procedura di merito del divorzio. Trattandosi di un argomento che per sua
stessa ammissione esula dalla procedura cautelare da cui emana la decisione
processuale che qui impugna, l’argomento non gli è d’aiuto. A ben vedere, il
reclamante nemmeno prova a spiegare in che modo una parvenza di pregiudizio per
lui attuale, concreto e di essenziale rilievo in esito al procedimento che
emana dall’istanza 15 giugno 2021, possa essere confortata anticipando delle implicazioni
future e attinenti la causa di merito. Pertanto, il tema così proposto non
basta a sostanziare l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile a
cui una decisione cautelare finale positiva non possa porre rimedio.
5.3 In modo più generico il reclamante
afferma che, estromesso il doc. CC, il relativo filmato non potrà essere
considerato nella procedura cautelare. A mente dell’interessato vi è quindi pressoché
certezza di un pregiudizio difficilmente riparabile a cui una decisione finale
favorevole non può a priori rimediare. Nei limiti di questa sua asserzione il
reclamante omette però di spiegare perché e in che senso una decisione finale a
lui favorevole non sarebbe di rimedio al suo preteso pregiudizio.
5.4 In definitiva, in assenza
degli estremi costitutivi di un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi
di una premessa fondamentale, il reclamo risulta inammissibile. Diventa così
inutile dilungarsi sui motivi di applicazione errata del diritto e manifesto accertamento
errato dei fatti.
6. Le spese processuali
del presente giudizio sono fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo).
Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte.
7. Il reclamo, che
sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 2022 dell’RE
1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione (unitamente
al reclamo 29 aprile 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).