Lexipedia

Decisione

13.2022.31

Reclamo in materia di prove. Estromissione di un documento. Pregiudizio difficilmente riparabile

13 settembre 2022Italiano10 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.31

Lugano

13 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2021.27 (provvedimenti cautelari in procedura di divorzio) della Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 giugno 2021 da

RE

1

patrocinato dall’

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 29

aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2022 con cui, fra l’altro, il

Pretore ha estromesso dagli atti un documento da lui prodotto;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1, si sono uniti

in matrimonio a __________ il 27 agosto 1999. Dalla loro unione sono nate __________

e __________. Le parti vivono separate di fatto dal 1° aprile 2014 e il

relativo assetto è stato regolato in via extragiudiziale con convenzione di

vita separata del 24 marzo 2014 e ancora 1° gennaio 2016. Il 5 settembre 2019 RE

1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna lo

scioglimento per divorzio del matrimonio in essere tra le parti.

B. Con istanza cautelare

15 giugno 2021 RE 1 ha chiesto di regolamentare le relazioni personali dei

coniugi con le figlie e i contributi di mantenimento del padre per le figlie, e

di disporre la cessazione dal 1° giugno 2021 dei contributi alimentari fra

coniugi.

Il 23 luglio 2021 CO 1 ha

avanzato le sue richieste di giudizio con effetto da giugno 2021. Oltre a relazioni

personali con le figlie e relative pretese di mantenimento, adeguamento al

carovita e versamento di fr. 20'000 a titolo di ripetibili, ha chiesto per sé

un contributo alimentare di fr. 9'242.50 mensili.

Con replica cautelare 1°

settembre 2021 e duplica cautelare 18 ottobre 2021, le parti hanno ribadito i

rispettivi punti di vista.

Alla discussione cautelare

del 14 marzo 2022 le parti hanno notificato i mezzi di prova.

C. Con decisione 19

aprile 2022 il Pretore ha statuito su parte dei mezzi di prova. Ammessi

l’audizione dei testi dr. med. N__________, dr. med. C__________ e M__________

(dispositivo n. 1), i doc. U e II (dispositivo n. 2), il richiamo degli incarti

fiscali dal 2014 (dispositivo n. 4) e la domanda di edizione di documenti dalla

clinica __________ (dispositivo n. 5), ha invece estromesso dagli atti il doc.

CC (dispositivo n. 3).

D. Con reclamo 29 aprile

2022 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 3 di questa decisione nel senso

di ammettere agli atti il doc. CC da lui prodotto.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Il 21 luglio 2022 RE 1 ha trasmesso

copia del verbale 19 luglio 2022 di audizione del dr. med. N__________.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha estromesso dagli atti il doc. CC è una disposizione ordinatoria

processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art.

319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è

pervenuto all’istante il 21 aprile 2022 (tracciamento degli invii). Spedito il

29 aprile 2022 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2. Con il reclamo non

sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti, né la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). In quanto riconducibile

all’udienza tenutasi il 19 luglio 2022, dopo la presentazione del reclamo in

esame, la copia del verbale di audizione del dr. med. N__________ e le

considerazioni tratte dal reclamante sono nuove ai sensi dell’art. 326 cpv. 1

CPC. Inammissibili in questa sede di giudizio, vanno così estromesse dal

presente incarto.

3. Il Pretore ha

rilevato che con l’ausilio della ripresa video di cui al doc. CC il reclamante

intendeva dimostrare che la moglie teneva settimanalmente dei corsi di varie

discipline dove era richiesta una certa prestanza fisica. Ha quindi estromesso

dagli atti il doc. CC poiché la moglie medesima aveva ammesso tale circostanza con

le osservazioni (pag. 11) e risultava pure da altri documenti (doc. DD; doc. 40

della causa di merito del divorzio).

4. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile sono quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

4.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo

suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza

del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio

potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito

dal CPC.

4.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

5. Il reclamante rileva

che il doc. CC da lui prodotto consiste in una pennetta USB contenente un

filmato di 10 minuti - scaricato dalla rete web e nel frattempo rimosso - che

dimostrava la convenuta nel ruolo di istruttrice di attività ginniche. Prestazioni,

abilità e agilità fisiche erano - a mente del reclamante - tali da inficiare la

pretesa incapacità lavorativa dovuta alla scoliosi e di cui soffriva la

convenuta. Per il reclamante il doc. CC non era equiparabile ai doc. DD o doc.

40, mentre la controparte aveva chiesto in sede cautelare l’audizione del

curante dr. med. N__________ e nella causa di merito di divorzio l’allestimento

di una perizia specialistica sul suo stato di salute e riferita alla scoliosi.

Sicché le capacità fisiche attestate dal doc. CC erano determinanti per

accertare le effettive implicazioni della scoliosi sulla capacità lavorativa

della convenuta.

5.1 Il reclamante tenta invano di

sostanziare il suo pregiudizio difficilmente riparabile argomentando che, senza

il doc. CC e l’effettiva constatazione delle contorsioni ginniche che la

convenuta era in grado di eseguire, il dr. med. N__________ al momento della

sua audizione non si sarebbe potuto esprimere compiutamente sullo stato di

salute e sulla capacità lavorativa della moglie. In sostanza, il teste nulla

avrebbe potuto riferire rispetto a qualcosa di cui non aveva conoscenza. Ora,

posta l’oramai intervenuta audizione del medico (sopra, consid. D), il tema

risulterebbe invero finanche superato e privo d’oggetto. Sia come sia, non si vede

come nella circostanza evocata dal reclamante possa ravvisarsi un pregiudizio

difficilmente riparabile. Non solo egli si era opposto alla citata audizione

(verbale 14 marzo 2022, pag. 2). Sicché, per coerenza, sarebbe stato tutt’al

più nell’ammissione di quell’audizione che andava ricercato un’eventuale ipotesi

di pregiudizio. Se poi, a fronte dell’impossibilità di raccogliere le

considerazioni di quel medico anche rispetto al contenuto del doc. CC, egli intendesse

evocare il suo timore rispetto ad un giudizio finale negativo e a suo scapito,

va qui rammentato che questo rischio è insito in tutte le cause. E questo esclude

di primo acchito l’eventualità di un pregiudizio difficilmente riparabile.

5.2 II reclamante individua il

pregiudizio difficilmente riparabile nella necessità del doc. CC per rapporto

alla prossima perizia medica specialistica che sarà eseguita nell’ambito della

procedura di merito del divorzio. Trattandosi di un argomento che per sua

stessa ammissione esula dalla procedura cautelare da cui emana la decisione

processuale che qui impugna, l’argomento non gli è d’aiuto. A ben vedere, il

reclamante nemmeno prova a spiegare in che modo una parvenza di pregiudizio per

lui attuale, concreto e di essenziale rilievo in esito al procedimento che

emana dall’istanza 15 giugno 2021, possa essere confortata anticipando delle implicazioni

future e attinenti la causa di merito. Pertanto, il tema così proposto non

basta a sostanziare l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile a

cui una decisione cautelare finale positiva non possa porre rimedio.

5.3 In modo più generico il reclamante

afferma che, estromesso il doc. CC, il relativo filmato non potrà essere

considerato nella procedura cautelare. A mente dell’interessato vi è quindi pressoché

certezza di un pregiudizio difficilmente riparabile a cui una decisione finale

favorevole non può a priori rimediare. Nei limiti di questa sua asserzione il

reclamante omette però di spiegare perché e in che senso una decisione finale a

lui favorevole non sarebbe di rimedio al suo preteso pregiudizio.

5.4 In definitiva, in assenza

degli estremi costitutivi di un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi

di una premessa fondamentale, il reclamo risulta inammissibile. Diventa così

inutile dilungarsi sui motivi di applicazione errata del diritto e manifesto accertamento

errato dei fatti.

6. Le spese processuali

del presente giudizio sono fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo).

Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte.

7. Il reclamo, che

sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 2022 dell’RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione (unitamente

al reclamo 29 aprile 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).