13.2022.34
Revisione. Spese processuali: gratuità della procedura decisionale. Controversie per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC. Gratuito patrocinio
19 dicembre 2022Italiano29 min
dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo “per desistenza” la menzionata
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.34
13.2022.35
Lugano
19 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2022.477 (revisione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda 12 gennaio 2022 presentata
da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
in
seno alla causa (inc. n. SO.2021.1097) promossa contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 2
maggio 2022 di RE 1 contro la decisione 22 aprile 2022 con cui il Pretore
aggiunto ha parzialmente accolto la revisione;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1997) e CO 1 (1994)
si sono uniti in matrimonio il 6 agosto 2017 a __________. Dalla loro unione è
nata la figlia __________ (2018).
Il 26 febbraio 2021 RE 1
ha avviato nei confronti del marito una procedura di adozione di misure a
protezione della personalità giusta l’art. 28b CC (inc. n. SO.2021.1097
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6).
Fatti
B. Con decreto 15
dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo “per desistenza” la menzionata
procedura a protezione della personalità (n. 1), ha annullato i divieti
cautelari imposti (nel frattempo) al marito da ultimo ancora il 4 ottobre 2021
(n. 1.1), ha respinto la domanda di provvigione ad litem della moglie (n. 2), ha
dichiarato prive d’interesse le domande di gratuito patrocinio di RE 1 (n. 3) e
di CO 1 (n. 4) e, infine, ha ripartito a metà le spese processuali di complessivi
fr. 1'000.– compensando le ripetibili (n. 5).
Con decisione 31 dicembre
2021 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto, per quanto
ammissibile, il relativo reclamo proposto da RE 1 in materia di spese
giudiziarie e di diniego del gratuito patrocinio.
C. Il 12 gennaio 2022 RE
1 ha chiesto al Pretore aggiunto la revisione del decreto 15 dicembre 2021 nel
senso di stralciare dal ruolo la procedura in quanto divenuta priva d’oggetto, di
annullare il divieto imposto al marito, di concederle il gratuito patrocinio riconoscendo
la nota d’onorario 6 dicembre 2021 di fr. 3'002.50 della sua legale avv. PA 1,
ed infine di non prelevare spese processuali a suo carico. Per la procedura di
revisione l’interessata ha protestato tasse, spese e ripetibili, postulando di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e di riconoscere un onorario
di complessivi fr. 639.70 a favore della sua legale avv. PA 1.
D. Con osservazioni 4
marzo 2022 CO 1 ha chiesto in via principale di respingere la domanda di
revisione, postulando anch’egli di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio. In via subordinata ha chiesto di annullare il decreto di stralcio
15 dicembre 2021 e la pronuncia di una nuova decisione nel senso di annullare il
divieto posto a suo carico, di concedere anche a lui il gratuito patrocinio e di
confermare la ripartizione a metà delle spese processuali compensando le
ripetibili.
E. Con sentenza 22
aprile 2022, in parziale accoglimento della citata domanda di revisione, il
Pretore aggiunto ha modificato il decreto 15 dicembre 2021 nel senso che la
causa è stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto (n. 1). Ha
quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio per la procedura di revisione
formulate da RE 1 (n. 2) e da CO 1 (n. 3) e ha fissato in fr. 2'000.– le spese
processuali ripartendole poi a metà e compensando le ripetibili (n. 4).
F. Con reclamo 2 maggio
2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la
domanda di revisione sia integralmente accolta e meglio che le sia concesso il
gratuito patrocinio anche nella procedura originaria, sia ammessa la remunerazione
di fr. 3'002.50 per la sua legale e che non siano prelevate spese processuali. Inoltre,
la reclamante chiede che pure per la revisione non siano poste a suo carico spese
processuali, che le sia concesso il gratuito patrocinio e che sia stabilita in
fr. 639.70 la remunerazione a favore della sua legale. Infine, e a sua volta per
questa sede di giudizio, la reclamante postula il beneficio del gratuito
patrocinio e la rinuncia al prelievo a suo carico di spese processuali.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nella fattispecie in esame
la procedente insorge innanzi al Tribunale d’appello con un unico reclamo fondato
sugli art. 332 CPC, 110 CPC e 121 CPC.
1.1
La decisione
sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo (art. 332 CPC) alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG). Se accoglie la domanda di revisione il giudice annulla la
sua precedente decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC), ritenuto
che nella nuova decisione egli decide anche sulle spese della precedente
procedura (cpv. 2). Questa decisione sarà allora impugnabile con i rimedi
ricorsuali ordinari (rispettivamente, dandosi il caso, anche straordinari) dati
contro la decisione originaria (Tanner, Das
Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, in: ZZZ 2019 pag. 191 segg., 222).
1.1.1
A dipendenza delle
circostanze, è invero possibile riunire queste due fasi (accoglimento della
domanda di revisione e nuova decisione di merito) giudicando con un’unica
decisione (sentenza del TF
5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4; Brunner/Tanner,
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021,
n. 2 ad art. 333; Bastons Bulletti, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art.
332; Herzog, in: Basler Kommentar,
ZPO, 3a ed., 2017, n. 1b ad art. 332; Tanner, in: ZZZ 2019 191,
222). Parte della dottrina sostiene in tal caso che l’unico rimedio di
diritto proponibile è quello dato contro la nuova decisione emessa in
applicazione dell’art. 333 CPC (Bastons
Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 332 e n. 6 ad art. 333; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO,
2012, n. 2 ad art. 332-333). Per altri la decisione resta impugnabile con
reclamo giusta l’art. 332 CPC in punto all’accoglimento della domanda di
revisione mentre il nuovo giudizio di merito è da censurare - a dipendenza del
valore litigioso - con appello (art. 308 segg. CPC) o reclamo
(art. 319 segg. CPC) (Brunner/Tanner, op.
cit., n. 2 ad art. 333; Tanner,
in: ZZZ 2019 191, 222). Dal
canto suo il Tribunale federale non ha ancora chiarito la sua posizione, precisando
nondimeno che il termine utile per proporre il gravame è quello di 30 giorni se
la procedura applicabile al procedimento originario era ordinaria o
semplificata e di 10 giorni se era sommaria (sentenza del TF 5A_366/2016 del 21
novembre 2016 consid. 6 in fine, citata anche in: SZZP/RSPC 2017 pag. 159 segg.
e ius.focus 2018/1 Nr. 17; Tanner,
in: ZZZ 2019 191, 222).
1.1.2
La procedura di protezione
della personalità in caso di violenza, minacce o insidie fondata dall’art. 28b
CC (e art. 28c CC) è retta dalla procedura semplificata (art. 243
cpv. 2 lett. b CPC). In quanto tesa esclusivamente alla protezione della
personalità, la controversia rientra tra quelle non patrimoniali, ovvero
sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/Grobéty,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,
n. 13 ad art. 91), quindi di principio appellabili (art. 308 cpv. 2 a contrario
CPC; Baston Bulletti, op. cit., n.
9.
ad art. 308; Spühler, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 e 9 ad art. 308), riservata la
via del reclamo a titolo indipendente (art. 110 CPC).
1.2
Dal canto suo per l’art. 110
CPC la decisione in materia di spese è appunto impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) da proporre
entro il termine valido per la procedura di merito, vale a dire 30 giorni se
ordinaria o semplificata e 10 giorni se sommaria.
1.3
Inoltre giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1
CPC). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché - sotto questo
profilo - il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10
giorni.
1.4
Invero, i reclami di cui
sopra non rientrerebbero tutti nelle competenze della terza Camera civile del
Tribunale d’appello. Tuttavia, in quanto non già data (combinati art. 48 lett.
a cifra 8a e 48 lett. c cifra 1 LOG), essa se ne occupa in applicazione
dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
2.
Nel caso in esame, la
decisione sulla revisione è attinente a un decreto di stralcio emesso a
chiusura di una causa retta dalla procedura semplificata, nell’ambito della
quale erano già stati disposti dei provvedimenti in via cautelare.
Notificato il 22 aprile
2022, il giudizio impugnato è pervenuto alla qui reclamante il 25 aprile 2022. Ne
consegue che il gravame 2 maggio 2022, spedito con invio raccomandato l’indomani
e pervenuto alla cancelleria del tribunale il 4 maggio, ossequia il termine
minimo di 10 giorni oltre a quello di 30 giorni. In quanto tempestivo, da questo
punto di vista è quindi ammissibile.
3.
Con il reclamo
giusta l’art. 320 CPC possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Sul gratuito
patrocinio e sulle spese processuali del decreto di stralcio 15 dicembre 2021
4.
Con la decisione
impugnata, il Pretore aggiunto ha statuito nel senso che “La domanda di
revisione 12/13 gennaio 2022 di RE 1 è parzialmente accolta. Di
conseguenza cifra 1 del decreto di stralcio del 15 dicembre 2021 viene così
modificato […]” (loc. cit, pag. 7 dispositivo n. 1). In tal senso il primo
giudice ha di fatto deciso sulla revisione emanando un unico giudizio, riunendo
quindi le due fasi di cui si è poc’anzi detto (sopra, consid. 1.1.1). Con il
parziale accoglimento della domanda di revisione il primo giudice ha ora
stralciato la procedura perché divenuta priva d’oggetto e non – come
precedentemente deciso – per desistenza della parte attrice. Per il resto ha confermato
il pregresso dispositivo sul gratuito patrocinio e sulle spese processuali.
5.
Con il decreto di
stralcio 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto aveva dichiarato priva
d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante (sopra, consid. B).
5.1
Su questo punto, con decisione
31.
dicembre 2021 emessa su reclamo, la prima Camera civile del Tribunale
d’appello aveva disposto quanto segue (doc. A pag. pag. 5 seg.):
“6. Riguardo infine al gratuito patrocinio chiesto
in prima sede, la reclamante non contesta che il diritto all’assistenza
giudiziaria sia altamente personale, sicché qualora un richiedente perda - per
un motivo qualsiasi - la qualità di parte durante il processo, il diritto al
gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003
del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso
con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al
momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora
ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili
condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento
del beneficio (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è
stata stralciata dal ruolo,
il beneficio richiesto. E
a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l’attrice aveva perduto -
contrariamente a quanto essa pretende - la qualità di parte al processo. Ne
discende che la domanda di gratuito patrocinio era diventata senza interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto
resiste pertanto alla critica.”
E, in forza di tale
argomentazione, la medesima Camera aveva per finire respinto il reclamo contro
la decisione di diniego del gratuito patrocinio, dispositivo non impugnato
innanzi al Tribunale federale e che è passato pacificamente in giudicato. La
decisione sul gratuito patrocinio non può quindi più essere impugnata
nell’ambito del reclamo contro la domanda di revisione.
5.2
Comunque sia, su questo punto
il reclamo sarebbe da respingere. Come appena ricordato, quella domanda di
gratuito patrocinio è diventata priva d’interesse a causa della perdita della
qualità di parte e questo per effetto dello stralcio della causa dai ruoli. Il
motivo per cui la causa è stralciata dai ruoli, se perché priva d’interesse o
per desistenza è irrilevante. A ben vedere v’è invero da chiedersi se, così
stando le cose, la reclamante avesse ancora un interesse degno di protezione
(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a pretenderne, per il tramite della revisione e in
applicazione dell’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, una modifica nel senso che, a
fronte dell’inefficacia del motivo (desistenza) per il quale il Pretore
aggiunto aveva a torto pronunciato lo stralcio della causa il 15 dicembre 2021,
il gratuito patrocinio le andava invece concesso (cfr. Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 328; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 212). Rispettivamente e in tal senso se, per
effetto della decisione della prima Camera civile del Tribunale d’appello, la
competenza del Pretore aggiunto a determinarsi su questo specifico punto era
ancora realmente data (cfr. Bastons
Bulletti, op. cit., n. 25 ad art. 328 con riferimenti; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 210; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 7 ad art. 328). Posto che in assenza di tali presupposti la relativa domanda
di revisione sarebbe stata a priori inammissibile, la questione può qui restare
indecisa.
5.3
L’esame d’ufficio che incombe
al giudice chiamato a decidere sull’ammissione di una domanda di revisione in
applicazione dell’art. 332 CPC include anche quello dell’esistenza di un valido
motivo di revisione (Bastons Bulletti, op.
cit., n. 4 ad art. 332). Il Pretore aggiunto ha in concreto ribadito quanto già
evidenziato dalla prima Camera civile del Tribunale, e meglio che la domanda di
gratuito patrocinio nella procedura originaria era diventa priva d’interesse in
forza della perdita della qualità di parte a prescindere dalle ragioni dello
stralcio della causa. La reclamante obietta invero di non avere “mai inteso né
lasciato intendere di voler perdere la qualità di parte prima che fosse decisa
la sua domanda di gratuito patrocinio […]” e che “con scritto 6.12.2021, con
cui comunicava che i decreti potevano essere revocati, la reclamante sollecitava
espressamente la concessione del GP” (reclamo, pag. 6 n. 2). Ciò non
toglie che titolare della pretesa di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio è esclusivamente la parte al processo, nel senso che quel beneficio
appunto non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2017, n. 1 ad art. 117). Vero è che il giudice deve
statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio, essendo senz’altro
di interesse della parte richiedente di avere ben chiaro i rischi finanziari in
cui incorre. Tuttavia è pur sempre l’esistenza del procedimento come tale a conferire
il ruolo di parte nel processo. Sicché è appunto nel contesto di quello
specifico procedimento che, se del caso, quel beneficio andava anzitempo e
preventivamente sollecitato, ciò che l’interessata non pretende di avere fatto.
E da ciò, quand’anche a fronte di un esito severo, non si può prescindere. In
tal senso la domanda di revisione andava quindi respinta già solo per questo.
5.4
Sotto questo profilo, non
potendosi ravvisare elementi costitutivi di un accertamento manifestamente
errato dei fatti o di un’applicazione errata del diritto, in quanto presentato
ai sensi dell’art. 332 CPC (sopra, consid. 1.1), il relativo reclamo è da
respingere con conferma della decisione pretorile.
6.
La reclamante censura
poi la decisione 22 aprile 2022 laddove il Pretore aggiunto ha confermato i
termini del dispositivo sulle spese giudiziarie così come erano già stati
stabiliti con il decreto di stralcio 15 dicembre 2021, respingendo su questo
punto la domanda di revisione.
6.1
Il primo giudice ha in
particolare indicato che una logica di vittoria e sconfitta era estranea alle
cause di diritto di famiglia, che era poi da considerare il presumibile esito
della causa in quanto diventata priva d’oggetto, che il marito aveva provocato
l’avvio della causa e a suo carico erano stati disposti dei divieti in via
cautelare e che, nondimeno, nel seguito la moglie ne aveva chiesto la revoca,
revoca a cui il marito aveva aderito. A fronte di tutto ciò il Pretore aggiunto
ha ritenuto congrua e giustificata la ripartizione fra le parti in ragione di metà
ciascuno delle spese processuali fissate in fr. 1'000.– giusta l’art. 2 e 8 LTG,
confermando così il dispositivo n. 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (decisione
impugnata, pag. 5 in basso).
6.2
Ammissibile e pertinente,
anzitutto, la domanda di revisione in quanto tesa ad annullare il decreto di
stralcio 15 dicembre 2021 fondato sulla desistenza. Ciò premesso, il giudizio 22
aprile 2022 che ha disposto lo stralcio per sopravvenuta carenza d’oggetto in
luogo della contestata desistenza configura la nuova decisione pronunciata ai
sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPC.
6.3
Il decreto di stralcio per
sopravvenuta carenza d’oggetto o d’interesse (art. 242 CPC) è impugnabile con
appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso, rispettivamente con
reclamo giusta l’art. 110 CPC se la censura è limitata al dispositivo sulle
spese giudiziarie (Richers/Naegeli,
in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12
ad art. 242; Heinzmann/Braidi, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad
art. 242).
6.4
Già si è detto che la causa in
esame non è di natura patrimoniale (sopra, consid. 1.1.2), sicché il decreto di
stralcio - nel tenore modificato dalla decisione 22 aprile 2022 - sarebbe come
tale appellabile (a contrario art. 308 cpv. 2 CPC). Nondimeno, poiché al
giudice della revisione incombe per legge di decidere nuovamente anche sulle spese
giudiziarie (art. 333 cpv. 2 CPC), limitatamente a questo punto la via di
ricorso percorribile a titolo indipendente resta quella del reclamo ex art. 110
CPC (sopra, consid. 1.1 e 1.2).
6.5
Sotto questo profilo la reclamante
afferma che le procedure tese all’adozione di misure a protezione della
personalità in caso di violenze, minacce o insidie secondo l’art. 28b CC
sono per principio gratuite in applicazione dell’art. 114 lett. f CPC. Addirittura
poi il Pretore aggiunto aveva erroneamente qualificato la causa come attinente al
diritto di famiglia e non già fondata sull’art. 28b CC. Mentre con la
parziale soccombenza ammessa in forza della richiesta di revoca dei divieti cautelari
a carico del marito, il primo giudice legittimava a tutti gli effetti un
diniego di accesso alla giustizia ad una vittima di violenza.
6.6
L’art. 114 lett. f CPC - in
vigore dal 1° luglio 2020 - stabilisce che nella procedura decisionale non sono
addossate spese processuali per le controversie per violenze, minacce o insidie
secondo l’articolo 28b CC o quelle riguardanti la sorveglianza
elettronica secondo l’articolo 28c CC. La gratuità è giustificata dal
carattere sovente esistenziale per l’attore delle azioni intentate in base a
questi articoli e dall’interesse pubblico specifico di attuare e far rispettare
il diritto: la questione dei costi si risolve in questo modo a favore della
vittima in quanto decade l’obbligo di versare un anticipo e si elimina la
liquidazione delle spese processuali. Tale gratuità vale esclusivamente per
quelle azioni che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale.
Inoltre essa si applica alle spese processuali della procedura decisionale -
senza riguardo al tipo di procedura e al modo con cui la procedura si conclude -
inclusi eventuali procedimenti per l’adozione di misure o rimedi giuridici, ma
non per le procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale o per eventuali
procedure esecutive, riserva fatta per quelle relative alla disposizione e
all’esecuzione di una sorveglianza elettronica giusta l’art. 28c CC (FF
2017.
6267, 6327 seg.; Dietschy-Martenet, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad
art. 114).
L’eccezione a questo
principio è data dall’art. 115 cpv. 2 CPC - introdotto in esito alla
discussione tenutasi innanzi al Consiglio Nazionale (AB 2018 N 1421/1424) - che
consente di addossare le spese processuali alla parte soccombente contro cui è
stato pronunciato un divieto giusta l’art. 28b o 28c CC: si
tratta di una possibilità - non di un obbligo - lasciata al libero
apprezzamento del giudice così da tener conto delle circostanze concrete, allo
scopo di evitare che l’onere delle spese processuali posto a carico dell’autore
dell’atto si ripercuota in modo negativo sulla vittima con cui sovente vive in
comunione domestica (Dietschy-Martenet, op.
cit., n. 13 ad art. 115).
6.7
Nella fattispecie in esame, la
controversia è fondata sull’art. 28b CC ed esula da una procedura di
diritto matrimoniale (decisione impugnata, pag. 1; doc. A consid. A e 9). Richiamato
l’art. 114 lett. f CPC che sancisce il principio della gratuità di questo tipo
di procedura, nella misura in cui ha confermato l’imposizione a carico di RE 1 delle
spese processuali in ragione di fr. 500.– (1/2 di fr. 1'000.–) - come stabiliva
il dispositivo n. 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 - il primo giudice
è quindi incorso in un’errata applicazione del diritto. Su questo punto il
reclamo è fondato e dev’essere accolto. Questa modifica non può tuttavia
estendersi alla quota parte di spese di fr. 500.– addossata alla controparte, considerato
che nella procedura di revisione questa aveva esplicitamente chiesto di confermare
“quanto già deciso al dispositivo cifra 5 del decreto di stralcio, ossia
ponendo le spese processuali a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno”.
Sulle spese processuali
della decisione sulla revisione 22 aprile 2022
7.
La reclamante lamenta
l’errata applicazione dell’art. 114 lett. f CPC anche con riferimento al
dispositivo sulle spese processuali riferite alla procedura di revisione. In
merito il Pretore aggiunto ha spiegato che giusta l’art. 19 LTG la tariffa
delle decisioni sulla revisione sono la metà di quelle della procedura
originaria sicché, trattandosi di procedura semplificata, era da ritenere un minimo
di fr. 125.– e un massimo di fr. 10'000.– (cfr. combinati art. 7 cpv. 2 e art.
8.
cpv. 1 LTG) e che la questione del gratuito patrocinio per la procedura originaria
era già stata chiarita dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello. A
mente del primo giudice era quindi giustificato e proporzionato “porre le spese
processuali qui fissate in CHF 2'000.– a carico delle parti in ragione di ½
ciascuno, compensate le ripetibili”.
7.1
Già si è detto che il
principio della gratuità delle controversie promosse in applicazione dell’art.
28b e 28c CC sancito dall’art. 114 lett. f CPC vale nell’ambito
dei rimedi di diritto proposti a livello cantonale (sopra, consid. 6.6). Di
conseguenza, neppure per la procedura di revisione potevano essere prelevate
spese. Non solo, ma, a fronte di fr. 1'000.- di spese processuali della procedura
originaria, seguendo il medesimo ragionamento del primo giudice, in
applicazione dell’art. 19 LTG le spese processuali potevano essere al massimo
di fr. 500.-. In dispregio di questa norma, il Pretore aggiunto ha invece ritenuto
di dover raddoppiare la tariffa, giungendo a un risultato che, oltre ad
apparire arbitrario, risulta addirittura sanzionatorio e ritorsivo, ritenuto
che la procedura di revisione mirava a correggere un suo errore, e meglio lo
stralcio per desistenza in luogo della sopravvenuta perdita d’oggetto, come illustrato
dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. A consid. 2, 3 e 4).
7.2
Nelle circostanze così
descritte il reclamo - giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1.2 e 6.4) - deve essere
accolto, nel senso che per effetto dell’art. 114 lett. f CPC nella procedura di
revisione non sono prelevate spese processuali. Data la particolarità del caso
di specie, la modifica torna a vantaggio anche della controparte, a cui il reclamo
non è stato notificato e non è stato sentito in proposito.
Sul gratuito
patrocinio della decisione sulla revisione 22 aprile 2022
8.
La reclamante insorge
pure contro la mancata concessione del gratuito patrocinio per la procedura di
revisione, contestando di non avere provato il proprio stato d’indigenza. In
proposito il Pretore aggiunto ha considerato insufficiente il semplice richiamo
di documenti dalla precedente procedura e le allegate difficoltà finanziarie,
non potendo per il resto fare affidamento sulla immutata situazione economica della
pregressa procedura sfociata nel decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (decisione
impugnata, pag. 6 verso il basso).
8.1
Per l’art. 117 CPC - che
corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
8.2
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato
(Trezzini, op. cit., n. 15 segg.
ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
8.3
La reclamante ha compiegato
alla sua domanda di revisione la decisione 15 novembre 2021 rispettivamente 14
dicembre 2021 con cui l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento le
riconosceva una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre
2021.
di fr. 1'959.– e ulteriori fr. 800.–, e per il mese di gennaio 2022 di fr.
1'959.–: dal relativo conteggio non risulta alcuna sostanza e le prestazioni
tengono conto di un nucleo familiare composto dall’interessata e dalla figlia
nata nel 2018 (doc. B). Trattasi di prestazioni erogate in applicazione della
Legge sull’assistenza sociale (Las) dell’8 marzo 1971 [RL 871.100: cfr. art. 2]
che, in quanto tali, sono di regola costitutive di un palese stato d’indigenza
(sentenza TF 2C_448/2017 24 ottobre 2017 consid. 4.5, 5A_327/2017 2 agosto 2017
consid. 3.1; Jent-Sørensen,
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 16
ad art. 117). Sicché mal si comprende come il Pretore aggiunto - alla stregua
della controparte che invero nulla aveva prodotto circa la sua situazione
economica - abbia potuto ritenere non realizzato il presupposto di indigenza. Implicita
e pacifica d’altra parte la probabilità di esito favorevole della revisione -
presupposto non esaminato dal Pretore aggiunto - in quanto tesa alla pronuncia
dello stralcio per sopravvenuta perdita d’oggetto (sopra, consid. 6.2). Sotto
questo profilo, il reclamo giusta l’art. 121 CPC è quindi fondato e va accolto,
con conseguente riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura di
revisione.
8.4
La reclamante chiede invero
anche di procedere alla tassazione della nota d’onorario della sua legale, che
quantifica la pretesa complessiva in fr. 639.70 da riconoscere integralmente
(reclamo, pag. 9 n. 4).
8.4.1
Richiamato il principio del
doppio grado di giurisdizione, l’incarto andrebbe invero retrocesso al Pretore
aggiunto affinché si determini sulla congruità di tale importo. Nondimeno la
relativa nota professionale figura già agli atti in quanto prodotta su
esplicito invito di quello stesso giudice. Trattandosi poi di un contenuto
importo, e non volendo appesantire un iter procedurale già protrattosi
eccessivamente, alla resa dei conti l’operazione risulterebbe esageratamente
sproporzionata e dispendiosa.
8.4.2
Ora, non si può omettere di
considerare che la decisione 31 dicembre 2021 della prima Camera civile del
Tribunale d’appello aveva definito la questione in punto all’istanza di
gratuito patrocinio nella procedura originaria chiusa dal decreto di stralcio
15.
dicembre 2021 (sopra, consid. 5 segg.). D’altra parte, la stessa Camera
aveva illustrato i motivi per i quali era data la revisione del decreto di
stralcio per inefficacia della desistenza (sopra, consid. 7.1 in fine). Tutto
sommato quindi, nelle circostanze del caso concreto, pare congruo ammettere un
dispendio di tempo complessivo di 2 ore di lavoro (in luogo delle 3 conteggiate
dalla legale) per la revisione. Ne consegue che, alla tariffa oraria di fr.
180.– giusta il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria (del 19 dicembre 2007 [Rtar]: art. 4 cpv. 1), la remunerazione
dovuta assomma a fr. 426.50, importo che tiene conto di fr. 36.– di spese (10%:
art. 6 Rtar) e fr. 30.50 di IVA al 7.7%. La relativa richiesta va accolta entro
questi limiti.
Sulle spese
processuali e sul gratuito patrocinio nella procedura di reclamo
9.
Le procedure
decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di
violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono - come visto - gratuite in
punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in
sede cantonale (sopra, consid. 6.6 e 7.1). Sicché pure nella presente procedura
di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso. Non si pone il problema
delle ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
10.
Sulla contestuale domanda
di gratuito patrocinio in questa sede di giudizio giova qui anzitutto richiamare
le condizioni a sostegno di un siffatto beneficio (sopra, consid. 8.1 e 8.2).
Ora, l’esistenza di uno stato d’indigenza concreto ed effettivo è confortato
dalla decisione 24 febbraio 2022 con cui l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento ha di nuovo riconosciuto alla reclamante una prestazione
assistenziale ordinaria mensile secondo i principi della Las, stabilita per i
mesi di marzo e aprile 2022 in fr. 2'759.– (doc. D al reclamo). Il reclamo d’altra
parte, seppur infondato sul mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella
procedura originaria, ottiene causa vinta in quanto riferito alla gratuità
della procedura per effetto di cui la reclamante viene liberata dagli oneri a titolo
di spese processuali in ogni grado di giudizio, e in quanto formulato contro il
diniego del gratuito patrocinio per la procedura di revisione. La concessione
del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è quindi fondata e va
riconosciuta.
10.1
Alla luce di quanto già riconosciuto
a titolo di onorario per il mandato di gratuito patrocinio nella procedura di
revisione (sopra, consid. 8.4.2), per il reclamo pare ragionevole allinearsi
per analogia al relativo conteggio di cui alla nota d’onorario prodotta in
quella sede e ammettere qui un dispendio di tempo di 3 ore di lavoro, ampiamente
sufficienti per sollevare il solo argomento utile e pertinente ai fini del
presente giudizio (il principio della gratuità della procedura decisionale
nelle controversie giusta l’art. 28b CC) e per difendere il preteso
diritto al gratuito patrocinio nella procedura di revisione e, ancora, davanti
a questa Camera. La remunerazione dovuta a questo titolo può così essere
quantificata in fr. 639.70, di cui fr. 540.– a titolo di onorario (3 ore alla tariffa
oraria di fr. 180.–), oltre fr. 54.– di spese (10%: art. 6 Rtar) e fr. 45.70 di
IVA al 7.7%.
11.
L’emanazione del
presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo al
reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. Il reclamo 2 maggio 2022 di RE
1.
va parzialmente accolto. Pertanto i dispositivi n. 1, 2 e 4 della decisione
sulla revisione 22 aprile 2022 sono modificati come segue:
“1. La domanda di revisione 12/13 gennaio 2022
di RE 1 è parzialmente accolta.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021
vengono così modificati:
1.
La
procedura di cui all’incarto SO.2021.1097 è stralciata dai ruoli in
quanto divenuta priva d’oggetto.
5.
Le
spese processuali sono poste nella misura di fr. 500.– a carico di CO 1. Le
ripetibili sono compensate.
Per il
resto il decreto di stralcio 15 dicembre 2021 è confermato.
2.
L’istanza
12/13 gennaio 2022 di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio per la
procedura di revisione, comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona
dell’avv. PA 1 è accolta.
§ A
favore dell’avv. PA 1 è riconosciuto:
- onorario fr. 360.–
- spese
(10% su fr. 360.–) fr. 36.–
- IVA
(7.7% su fr. 396.–) fr. 30.50
- Totale fr. 426.50
4.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano
ripetibili.”
II. L’istanza 2 maggio
2022.
di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo,
comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.
§ A
favore dell’avv. PA 1 è riconosciuto:
- onorario fr. 540.–
- spese
(10% su fr. 540.–) fr. 54.–
- IVA
(7.7% su fr. 594.–) fr. 45.70
- Totale fr. 639.70
III. Per la procedura di
reclamo non si prelevano spese processuali.
IV. Notificazione
(unitamente al reclamo 2 maggio 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100.
cpv. 1 LTF).