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Decisione

13.2022.34

Revisione. Spese processuali: gratuità della procedura decisionale. Controversie per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC. Gratuito patrocinio

19 dicembre 2022Italiano29 min

dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo “per desistenza” la menzionata

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.34

13.2022.35

Lugano

19 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2022.477 (revisione) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda 12 gennaio 2022 presentata

da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

in

seno alla causa (inc. n. SO.2021.1097) promossa contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 2

maggio 2022 di RE 1 contro la decisione 22 aprile 2022 con cui il Pretore

aggiunto ha parzialmente accolto la revisione;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1997) e CO 1 (1994)

si sono uniti in matrimonio il 6 agosto 2017 a __________. Dalla loro unione è

nata la figlia __________ (2018).

Il 26 febbraio 2021 RE 1

ha avviato nei confronti del marito una procedura di adozione di misure a

protezione della personalità giusta l’art. 28b CC (inc. n. SO.2021.1097

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6).

Fatti

B. Con decreto 15

dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo “per desistenza” la menzionata

procedura a protezione della personalità (n. 1), ha annullato i divieti

cautelari imposti (nel frattempo) al marito da ultimo ancora il 4 ottobre 2021

(n. 1.1), ha respinto la domanda di provvigione ad litem della moglie (n. 2), ha

dichiarato prive d’interesse le domande di gratuito patrocinio di RE 1 (n. 3) e

di CO 1 (n. 4) e, infine, ha ripartito a metà le spese processuali di complessivi

fr. 1'000.– compensando le ripetibili (n. 5).

Con decisione 31 dicembre

2021 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto, per quanto

ammissibile, il relativo reclamo proposto da RE 1 in materia di spese

giudiziarie e di diniego del gratuito patrocinio.

C. Il 12 gennaio 2022 RE

1 ha chiesto al Pretore aggiunto la revisione del decreto 15 dicembre 2021 nel

senso di stralciare dal ruolo la procedura in quanto divenuta priva d’oggetto, di

annullare il divieto imposto al marito, di concederle il gratuito patrocinio riconoscendo

la nota d’onorario 6 dicembre 2021 di fr. 3'002.50 della sua legale avv. PA 1,

ed infine di non prelevare spese processuali a suo carico. Per la procedura di

revisione l’interessata ha protestato tasse, spese e ripetibili, postulando di

essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e di riconoscere un onorario

di complessivi fr. 639.70 a favore della sua legale avv. PA 1.

D. Con osservazioni 4

marzo 2022 CO 1 ha chiesto in via principale di respingere la domanda di

revisione, postulando anch’egli di essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio. In via subordinata ha chiesto di annullare il decreto di stralcio

15 dicembre 2021 e la pronuncia di una nuova decisione nel senso di annullare il

divieto posto a suo carico, di concedere anche a lui il gratuito patrocinio e di

confermare la ripartizione a metà delle spese processuali compensando le

ripetibili.

E. Con sentenza 22

aprile 2022, in parziale accoglimento della citata domanda di revisione, il

Pretore aggiunto ha modificato il decreto 15 dicembre 2021 nel senso che la

causa è stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto (n. 1). Ha

quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio per la procedura di revisione

formulate da RE 1 (n. 2) e da CO 1 (n. 3) e ha fissato in fr. 2'000.– le spese

processuali ripartendole poi a metà e compensando le ripetibili (n. 4).

F. Con reclamo 2 maggio

2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la

domanda di revisione sia integralmente accolta e meglio che le sia concesso il

gratuito patrocinio anche nella procedura originaria, sia ammessa la remunerazione

di fr. 3'002.50 per la sua legale e che non siano prelevate spese processuali. Inoltre,

la reclamante chiede che pure per la revisione non siano poste a suo carico spese

processuali, che le sia concesso il gratuito patrocinio e che sia stabilita in

fr. 639.70 la remunerazione a favore della sua legale. Infine, e a sua volta per

questa sede di giudizio, la reclamante postula il beneficio del gratuito

patrocinio e la rinuncia al prelievo a suo carico di spese processuali.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nella fattispecie in esame

la procedente insorge innanzi al Tribunale d’appello con un unico reclamo fondato

sugli art. 332 CPC, 110 CPC e 121 CPC.

1.1

La decisione

sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo (art. 332 CPC) alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG). Se accoglie la domanda di revisione il giudice annulla la

sua precedente decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC), ritenuto

che nella nuova decisione egli decide anche sulle spese della precedente

procedura (cpv. 2). Questa decisione sarà allora impugnabile con i rimedi

ricorsuali ordinari (rispettivamente, dandosi il caso, anche straordinari) dati

contro la decisione originaria (Tanner, Das

Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, in: ZZZ 2019 pag. 191 segg., 222).

1.1.1

A dipendenza delle

circostanze, è invero possibile riunire queste due fasi (accoglimento della

domanda di revisione e nuova decisione di merito) giudicando con un’unica

decisione (sentenza del TF

5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4; Brunner/Tanner,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021,

n. 2 ad art. 333; Bastons Bulletti, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art.

332; Herzog, in: Basler Kommentar,

ZPO, 3a ed., 2017, n. 1b ad art. 332; Tanner, in: ZZZ 2019 191,

222). Parte della dottrina sostiene in tal caso che l’unico rimedio di

diritto proponibile è quello dato contro la nuova decisione emessa in

applicazione dell’art. 333 CPC (Bastons

Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 332 e n. 6 ad art. 333; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO,

2012, n. 2 ad art. 332-333). Per altri la decisione resta impugnabile con

reclamo giusta l’art. 332 CPC in punto all’accoglimento della domanda di

revisione mentre il nuovo giudizio di merito è da censurare - a dipendenza del

valore litigioso - con appello (art. 308 segg. CPC) o reclamo

(art. 319 segg. CPC) (Brunner/Tanner, op.

cit., n. 2 ad art. 333; Tanner,

in: ZZZ 2019 191, 222). Dal

canto suo il Tribunale federale non ha ancora chiarito la sua posizione, precisando

nondimeno che il termine utile per proporre il gravame è quello di 30 giorni se

la procedura applicabile al procedimento originario era ordinaria o

semplificata e di 10 giorni se era sommaria (sentenza del TF 5A_366/2016 del 21

novembre 2016 consid. 6 in fine, citata anche in: SZZP/RSPC 2017 pag. 159 segg.

e ius.focus 2018/1 Nr. 17; Tanner,

in: ZZZ 2019 191, 222).

1.1.2

La procedura di protezione

della personalità in caso di violenza, minacce o insidie fondata dall’art. 28b

CC (e art. 28c CC) è retta dalla procedura semplificata (art. 243

cpv. 2 lett. b CPC). In quanto tesa esclusivamente alla protezione della

personalità, la controversia rientra tra quelle non patrimoniali, ovvero

sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/Grobéty,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,

n. 13 ad art. 91), quindi di principio appellabili (art. 308 cpv. 2 a contrario

CPC; Baston Bulletti, op. cit., n.

9.

ad art. 308; Spühler, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 e 9 ad art. 308), riservata la

via del reclamo a titolo indipendente (art. 110 CPC).

1.2

Dal canto suo per l’art. 110

CPC la decisione in materia di spese è appunto impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) da proporre

entro il termine valido per la procedura di merito, vale a dire 30 giorni se

ordinaria o semplificata e 10 giorni se sommaria.

1.3

Inoltre giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1

CPC). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché - sotto questo

profilo - il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10

giorni.

1.4

Invero, i reclami di cui

sopra non rientrerebbero tutti nelle competenze della terza Camera civile del

Tribunale d’appello. Tuttavia, in quanto non già data (combinati art. 48 lett.

a cifra 8a e 48 lett. c cifra 1 LOG), essa se ne occupa in applicazione

dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

2.

Nel caso in esame, la

decisione sulla revisione è attinente a un decreto di stralcio emesso a

chiusura di una causa retta dalla procedura semplificata, nell’ambito della

quale erano già stati disposti dei provvedimenti in via cautelare.

Notificato il 22 aprile

2022, il giudizio impugnato è pervenuto alla qui reclamante il 25 aprile 2022. Ne

consegue che il gravame 2 maggio 2022, spedito con invio raccomandato l’indomani

e pervenuto alla cancelleria del tribunale il 4 maggio, ossequia il termine

minimo di 10 giorni oltre a quello di 30 giorni. In quanto tempestivo, da questo

punto di vista è quindi ammissibile.

3.

Con il reclamo

giusta l’art. 320 CPC possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Sul gratuito

patrocinio e sulle spese processuali del decreto di stralcio 15 dicembre 2021

4.

Con la decisione

impugnata, il Pretore aggiunto ha statuito nel senso che “La domanda di

revisione 12/13 gennaio 2022 di RE 1 è parzialmente accolta. Di

conseguenza cifra 1 del decreto di stralcio del 15 dicembre 2021 viene così

modificato […]” (loc. cit, pag. 7 dispositivo n. 1). In tal senso il primo

giudice ha di fatto deciso sulla revisione emanando un unico giudizio, riunendo

quindi le due fasi di cui si è poc’anzi detto (sopra, consid. 1.1.1). Con il

parziale accoglimento della domanda di revisione il primo giudice ha ora

stralciato la procedura perché divenuta priva d’oggetto e non – come

precedentemente deciso – per desistenza della parte attrice. Per il resto ha confermato

il pregresso dispositivo sul gratuito patrocinio e sulle spese processuali.

5.

Con il decreto di

stralcio 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto aveva dichiarato priva

d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante (sopra, consid. B).

5.1

Su questo punto, con decisione

31.

dicembre 2021 emessa su reclamo, la prima Camera civile del Tribunale

d’appello aveva disposto quanto segue (doc. A pag. pag. 5 seg.):

“6. Riguardo infine al gratuito patrocinio chiesto

in prima sede, la reclamante non contesta che il diritto all’assistenza

giudiziaria sia altamente personale, sicché qualora un richiedente perda - per

un motivo qualsiasi - la qualità di parte durante il processo, il diritto al

gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003

del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso

con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al

momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora

ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili

condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento

del beneficio (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è

stata stralciata dal ruolo,

il beneficio richiesto. E

a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l’attrice aveva perduto -

contrariamente a quanto essa pretende - la qualità di parte al processo. Ne

discende che la domanda di gratuito patrocinio era diventata senza interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto

resiste pertanto alla critica.”

E, in forza di tale

argomentazione, la medesima Camera aveva per finire respinto il reclamo contro

la decisione di diniego del gratuito patrocinio, dispositivo non impugnato

innanzi al Tribunale federale e che è passato pacificamente in giudicato. La

decisione sul gratuito patrocinio non può quindi più essere impugnata

nell’ambito del reclamo contro la domanda di revisione.

5.2

Comunque sia, su questo punto

il reclamo sarebbe da respingere. Come appena ricordato, quella domanda di

gratuito patrocinio è diventata priva d’interesse a causa della perdita della

qualità di parte e questo per effetto dello stralcio della causa dai ruoli. Il

motivo per cui la causa è stralciata dai ruoli, se perché priva d’interesse o

per desistenza è irrilevante. A ben vedere v’è invero da chiedersi se, così

stando le cose, la reclamante avesse ancora un interesse degno di protezione

(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a pretenderne, per il tramite della revisione e in

applicazione dell’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, una modifica nel senso che, a

fronte dell’inefficacia del motivo (desistenza) per il quale il Pretore

aggiunto aveva a torto pronunciato lo stralcio della causa il 15 dicembre 2021,

il gratuito patrocinio le andava invece concesso (cfr. Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 328; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 212). Rispettivamente e in tal senso se, per

effetto della decisione della prima Camera civile del Tribunale d’appello, la

competenza del Pretore aggiunto a determinarsi su questo specifico punto era

ancora realmente data (cfr. Bastons

Bulletti, op. cit., n. 25 ad art. 328 con riferimenti; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 210; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 7 ad art. 328). Posto che in assenza di tali presupposti la relativa domanda

di revisione sarebbe stata a priori inammissibile, la questione può qui restare

indecisa.

5.3

L’esame d’ufficio che incombe

al giudice chiamato a decidere sull’ammissione di una domanda di revisione in

applicazione dell’art. 332 CPC include anche quello dell’esistenza di un valido

motivo di revisione (Bastons Bulletti, op.

cit., n. 4 ad art. 332). Il Pretore aggiunto ha in concreto ribadito quanto già

evidenziato dalla prima Camera civile del Tribunale, e meglio che la domanda di

gratuito patrocinio nella procedura originaria era diventa priva d’interesse in

forza della perdita della qualità di parte a prescindere dalle ragioni dello

stralcio della causa. La reclamante obietta invero di non avere “mai inteso né

lasciato intendere di voler perdere la qualità di parte prima che fosse decisa

la sua domanda di gratuito patrocinio […]” e che “con scritto 6.12.2021, con

cui comunicava che i decreti potevano essere revocati, la reclamante sollecitava

espressamente la concessione del GP” (reclamo, pag. 6 n. 2). Ciò non

toglie che titolare della pretesa di essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio è esclusivamente la parte al processo, nel senso che quel beneficio

appunto non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2017, n. 1 ad art. 117). Vero è che il giudice deve

statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio, essendo senz’altro

di interesse della parte richiedente di avere ben chiaro i rischi finanziari in

cui incorre. Tuttavia è pur sempre l’esistenza del procedimento come tale a conferire

il ruolo di parte nel processo. Sicché è appunto nel contesto di quello

specifico procedimento che, se del caso, quel beneficio andava anzitempo e

preventivamente sollecitato, ciò che l’interessata non pretende di avere fatto.

E da ciò, quand’anche a fronte di un esito severo, non si può prescindere. In

tal senso la domanda di revisione andava quindi respinta già solo per questo.

5.4

Sotto questo profilo, non

potendosi ravvisare elementi costitutivi di un accertamento manifestamente

errato dei fatti o di un’applicazione errata del diritto, in quanto presentato

ai sensi dell’art. 332 CPC (sopra, consid. 1.1), il relativo reclamo è da

respingere con conferma della decisione pretorile.

6.

La reclamante censura

poi la decisione 22 aprile 2022 laddove il Pretore aggiunto ha confermato i

termini del dispositivo sulle spese giudiziarie così come erano già stati

stabiliti con il decreto di stralcio 15 dicembre 2021, respingendo su questo

punto la domanda di revisione.

6.1

Il primo giudice ha in

particolare indicato che una logica di vittoria e sconfitta era estranea alle

cause di diritto di famiglia, che era poi da considerare il presumibile esito

della causa in quanto diventata priva d’oggetto, che il marito aveva provocato

l’avvio della causa e a suo carico erano stati disposti dei divieti in via

cautelare e che, nondimeno, nel seguito la moglie ne aveva chiesto la revoca,

revoca a cui il marito aveva aderito. A fronte di tutto ciò il Pretore aggiunto

ha ritenuto congrua e giustificata la ripartizione fra le parti in ragione di metà

ciascuno delle spese processuali fissate in fr. 1'000.– giusta l’art. 2 e 8 LTG,

confermando così il dispositivo n. 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (decisione

impugnata, pag. 5 in basso).

6.2

Ammissibile e pertinente,

anzitutto, la domanda di revisione in quanto tesa ad annullare il decreto di

stralcio 15 dicembre 2021 fondato sulla desistenza. Ciò premesso, il giudizio 22

aprile 2022 che ha disposto lo stralcio per sopravvenuta carenza d’oggetto in

luogo della contestata desistenza configura la nuova decisione pronunciata ai

sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPC.

6.3

Il decreto di stralcio per

sopravvenuta carenza d’oggetto o d’interesse (art. 242 CPC) è impugnabile con

appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso, rispettivamente con

reclamo giusta l’art. 110 CPC se la censura è limitata al dispositivo sulle

spese giudiziarie (Richers/Naegeli,

in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12

ad art. 242; Heinzmann/Braidi, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad

art. 242).

6.4

Già si è detto che la causa in

esame non è di natura patrimoniale (sopra, consid. 1.1.2), sicché il decreto di

stralcio - nel tenore modificato dalla decisione 22 aprile 2022 - sarebbe come

tale appellabile (a contrario art. 308 cpv. 2 CPC). Nondimeno, poiché al

giudice della revisione incombe per legge di decidere nuovamente anche sulle spese

giudiziarie (art. 333 cpv. 2 CPC), limitatamente a questo punto la via di

ricorso percorribile a titolo indipendente resta quella del reclamo ex art. 110

CPC (sopra, consid. 1.1 e 1.2).

6.5

Sotto questo profilo la reclamante

afferma che le procedure tese all’adozione di misure a protezione della

personalità in caso di violenze, minacce o insidie secondo l’art. 28b CC

sono per principio gratuite in applicazione dell’art. 114 lett. f CPC. Addirittura

poi il Pretore aggiunto aveva erroneamente qualificato la causa come attinente al

diritto di famiglia e non già fondata sull’art. 28b CC. Mentre con la

parziale soccombenza ammessa in forza della richiesta di revoca dei divieti cautelari

a carico del marito, il primo giudice legittimava a tutti gli effetti un

diniego di accesso alla giustizia ad una vittima di violenza.

6.6

L’art. 114 lett. f CPC - in

vigore dal 1° luglio 2020 - stabilisce che nella procedura decisionale non sono

addossate spese processuali per le controversie per violenze, minacce o insidie

secondo l’articolo 28b CC o quelle riguardanti la sorveglianza

elettronica secondo l’articolo 28c CC. La gratuità è giustificata dal

carattere sovente esistenziale per l’attore delle azioni intentate in base a

questi articoli e dall’interesse pubblico specifico di attuare e far rispettare

il diritto: la questione dei costi si risolve in questo modo a favore della

vittima in quanto decade l’obbligo di versare un anticipo e si elimina la

liquidazione delle spese processuali. Tale gratuità vale esclusivamente per

quelle azioni che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale.

Inoltre essa si applica alle spese processuali della procedura decisionale -

senza riguardo al tipo di procedura e al modo con cui la procedura si conclude -

inclusi eventuali procedimenti per l’adozione di misure o rimedi giuridici, ma

non per le procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale o per eventuali

procedure esecutive, riserva fatta per quelle relative alla disposizione e

all’esecuzione di una sorveglianza elettronica giusta l’art. 28c CC (FF

2017.

6267, 6327 seg.; Dietschy-Martenet, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad

art. 114).

L’eccezione a questo

principio è data dall’art. 115 cpv. 2 CPC - introdotto in esito alla

discussione tenutasi innanzi al Consiglio Nazionale (AB 2018 N 1421/1424) - che

consente di addossare le spese processuali alla parte soccombente contro cui è

stato pronunciato un divieto giusta l’art. 28b o 28c CC: si

tratta di una possibilità - non di un obbligo - lasciata al libero

apprezzamento del giudice così da tener conto delle circostanze concrete, allo

scopo di evitare che l’onere delle spese processuali posto a carico dell’autore

dell’atto si ripercuota in modo negativo sulla vittima con cui sovente vive in

comunione domestica (Dietschy-Martenet, op.

cit., n. 13 ad art. 115).

6.7

Nella fattispecie in esame, la

controversia è fondata sull’art. 28b CC ed esula da una procedura di

diritto matrimoniale (decisione impugnata, pag. 1; doc. A consid. A e 9). Richiamato

l’art. 114 lett. f CPC che sancisce il principio della gratuità di questo tipo

di procedura, nella misura in cui ha confermato l’imposizione a carico di RE 1 delle

spese processuali in ragione di fr. 500.– (1/2 di fr. 1'000.–) - come stabiliva

il dispositivo n. 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 - il primo giudice

è quindi incorso in un’errata applicazione del diritto. Su questo punto il

reclamo è fondato e dev’essere accolto. Questa modifica non può tuttavia

estendersi alla quota parte di spese di fr. 500.– addossata alla controparte, considerato

che nella procedura di revisione questa aveva esplicitamente chiesto di confermare

“quanto già deciso al dispositivo cifra 5 del decreto di stralcio, ossia

ponendo le spese processuali a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno”.

Sulle spese processuali

della decisione sulla revisione 22 aprile 2022

7.

La reclamante lamenta

l’errata applicazione dell’art. 114 lett. f CPC anche con riferimento al

dispositivo sulle spese processuali riferite alla procedura di revisione. In

merito il Pretore aggiunto ha spiegato che giusta l’art. 19 LTG la tariffa

delle decisioni sulla revisione sono la metà di quelle della procedura

originaria sicché, trattandosi di procedura semplificata, era da ritenere un minimo

di fr. 125.– e un massimo di fr. 10'000.– (cfr. combinati art. 7 cpv. 2 e art.

8.

cpv. 1 LTG) e che la questione del gratuito patrocinio per la procedura originaria

era già stata chiarita dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello. A

mente del primo giudice era quindi giustificato e proporzionato “porre le spese

processuali qui fissate in CHF 2'000.– a carico delle parti in ragione di ½

ciascuno, compensate le ripetibili”.

7.1

Già si è detto che il

principio della gratuità delle controversie promosse in applicazione dell’art.

28b e 28c CC sancito dall’art. 114 lett. f CPC vale nell’ambito

dei rimedi di diritto proposti a livello cantonale (sopra, consid. 6.6). Di

conseguenza, neppure per la procedura di revisione potevano essere prelevate

spese. Non solo, ma, a fronte di fr. 1'000.- di spese processuali della procedura

originaria, seguendo il medesimo ragionamento del primo giudice, in

applicazione dell’art. 19 LTG le spese processuali potevano essere al massimo

di fr. 500.-. In dispregio di questa norma, il Pretore aggiunto ha invece ritenuto

di dover raddoppiare la tariffa, giungendo a un risultato che, oltre ad

apparire arbitrario, risulta addirittura sanzionatorio e ritorsivo, ritenuto

che la procedura di revisione mirava a correggere un suo errore, e meglio lo

stralcio per desistenza in luogo della sopravvenuta perdita d’oggetto, come illustrato

dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. A consid. 2, 3 e 4).

7.2

Nelle circostanze così

descritte il reclamo - giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1.2 e 6.4) - deve essere

accolto, nel senso che per effetto dell’art. 114 lett. f CPC nella procedura di

revisione non sono prelevate spese processuali. Data la particolarità del caso

di specie, la modifica torna a vantaggio anche della controparte, a cui il reclamo

non è stato notificato e non è stato sentito in proposito.

Sul gratuito

patrocinio della decisione sulla revisione 22 aprile 2022

8.

La reclamante insorge

pure contro la mancata concessione del gratuito patrocinio per la procedura di

revisione, contestando di non avere provato il proprio stato d’indigenza. In

proposito il Pretore aggiunto ha considerato insufficiente il semplice richiamo

di documenti dalla precedente procedura e le allegate difficoltà finanziarie,

non potendo per il resto fare affidamento sulla immutata situazione economica della

pregressa procedura sfociata nel decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (decisione

impugnata, pag. 6 verso il basso).

8.1

Per l’art. 117 CPC - che

corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

8.2

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato

(Trezzini, op. cit., n. 15 segg.

ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

8.3

La reclamante ha compiegato

alla sua domanda di revisione la decisione 15 novembre 2021 rispettivamente 14

dicembre 2021 con cui l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento le

riconosceva una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre

2021.

di fr. 1'959.– e ulteriori fr. 800.–, e per il mese di gennaio 2022 di fr.

1'959.–: dal relativo conteggio non risulta alcuna sostanza e le prestazioni

tengono conto di un nucleo familiare composto dall’interessata e dalla figlia

nata nel 2018 (doc. B). Trattasi di prestazioni erogate in applicazione della

Legge sull’assistenza sociale (Las) dell’8 marzo 1971 [RL 871.100: cfr. art. 2]

che, in quanto tali, sono di regola costitutive di un palese stato d’indigenza

(sentenza TF 2C_448/2017 24 ottobre 2017 consid. 4.5, 5A_327/2017 2 agosto 2017

consid. 3.1; Jent-Sørensen,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 16

ad art. 117). Sicché mal si comprende come il Pretore aggiunto - alla stregua

della controparte che invero nulla aveva prodotto circa la sua situazione

economica - abbia potuto ritenere non realizzato il presupposto di indigenza. Implicita

e pacifica d’altra parte la probabilità di esito favorevole della revisione -

presupposto non esaminato dal Pretore aggiunto - in quanto tesa alla pronuncia

dello stralcio per sopravvenuta perdita d’oggetto (sopra, consid. 6.2). Sotto

questo profilo, il reclamo giusta l’art. 121 CPC è quindi fondato e va accolto,

con conseguente riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura di

revisione.

8.4

La reclamante chiede invero

anche di procedere alla tassazione della nota d’onorario della sua legale, che

quantifica la pretesa complessiva in fr. 639.70 da riconoscere integralmente

(reclamo, pag. 9 n. 4).

8.4.1

Richiamato il principio del

doppio grado di giurisdizione, l’incarto andrebbe invero retrocesso al Pretore

aggiunto affinché si determini sulla congruità di tale importo. Nondimeno la

relativa nota professionale figura già agli atti in quanto prodotta su

esplicito invito di quello stesso giudice. Trattandosi poi di un contenuto

importo, e non volendo appesantire un iter procedurale già protrattosi

eccessivamente, alla resa dei conti l’operazione risulterebbe esageratamente

sproporzionata e dispendiosa.

8.4.2

Ora, non si può omettere di

considerare che la decisione 31 dicembre 2021 della prima Camera civile del

Tribunale d’appello aveva definito la questione in punto all’istanza di

gratuito patrocinio nella procedura originaria chiusa dal decreto di stralcio

15.

dicembre 2021 (sopra, consid. 5 segg.). D’altra parte, la stessa Camera

aveva illustrato i motivi per i quali era data la revisione del decreto di

stralcio per inefficacia della desistenza (sopra, consid. 7.1 in fine). Tutto

sommato quindi, nelle circostanze del caso concreto, pare congruo ammettere un

dispendio di tempo complessivo di 2 ore di lavoro (in luogo delle 3 conteggiate

dalla legale) per la revisione. Ne consegue che, alla tariffa oraria di fr.

180.– giusta il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria (del 19 dicembre 2007 [Rtar]: art. 4 cpv. 1), la remunerazione

dovuta assomma a fr. 426.50, importo che tiene conto di fr. 36.– di spese (10%:

art. 6 Rtar) e fr. 30.50 di IVA al 7.7%. La relativa richiesta va accolta entro

questi limiti.

Sulle spese

processuali e sul gratuito patrocinio nella procedura di reclamo

9.

Le procedure

decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di

violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono - come visto - gratuite in

punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in

sede cantonale (sopra, consid. 6.6 e 7.1). Sicché pure nella presente procedura

di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso. Non si pone il problema

delle ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

10.

Sulla contestuale domanda

di gratuito patrocinio in questa sede di giudizio giova qui anzitutto richiamare

le condizioni a sostegno di un siffatto beneficio (sopra, consid. 8.1 e 8.2).

Ora, l’esistenza di uno stato d’indigenza concreto ed effettivo è confortato

dalla decisione 24 febbraio 2022 con cui l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento ha di nuovo riconosciuto alla reclamante una prestazione

assistenziale ordinaria mensile secondo i principi della Las, stabilita per i

mesi di marzo e aprile 2022 in fr. 2'759.– (doc. D al reclamo). Il reclamo d’altra

parte, seppur infondato sul mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella

procedura originaria, ottiene causa vinta in quanto riferito alla gratuità

della procedura per effetto di cui la reclamante viene liberata dagli oneri a titolo

di spese processuali in ogni grado di giudizio, e in quanto formulato contro il

diniego del gratuito patrocinio per la procedura di revisione. La concessione

del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è quindi fondata e va

riconosciuta.

10.1

Alla luce di quanto già riconosciuto

a titolo di onorario per il mandato di gratuito patrocinio nella procedura di

revisione (sopra, consid. 8.4.2), per il reclamo pare ragionevole allinearsi

per analogia al relativo conteggio di cui alla nota d’onorario prodotta in

quella sede e ammettere qui un dispendio di tempo di 3 ore di lavoro, ampiamente

sufficienti per sollevare il solo argomento utile e pertinente ai fini del

presente giudizio (il principio della gratuità della procedura decisionale

nelle controversie giusta l’art. 28b CC) e per difendere il preteso

diritto al gratuito patrocinio nella procedura di revisione e, ancora, davanti

a questa Camera. La remunerazione dovuta a questo titolo può così essere

quantificata in fr. 639.70, di cui fr. 540.– a titolo di onorario (3 ore alla tariffa

oraria di fr. 180.–), oltre fr. 54.– di spese (10%: art. 6 Rtar) e fr. 45.70 di

IVA al 7.7%.

11.

L’emanazione del

presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo al

reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: I. Il reclamo 2 maggio 2022 di RE

1.

va parzialmente accolto. Pertanto i dispositivi n. 1, 2 e 4 della decisione

sulla revisione 22 aprile 2022 sono modificati come segue:

“1. La domanda di revisione 12/13 gennaio 2022

di RE 1 è parzialmente accolta.

Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021

vengono così modificati:

1.

La

procedura di cui all’incarto SO.2021.1097 è stralciata dai ruoli in

quanto divenuta priva d’oggetto.

5.

Le

spese processuali sono poste nella misura di fr. 500.– a carico di CO 1. Le

ripetibili sono compensate.

Per il

resto il decreto di stralcio 15 dicembre 2021 è confermato.

2.

L’istanza

12/13 gennaio 2022 di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio per la

procedura di revisione, comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona

dell’avv. PA 1 è accolta.

§ A

favore dell’avv. PA 1 è riconosciuto:

- onorario fr. 360.–

- spese

(10% su fr. 360.–) fr. 36.–

- IVA

(7.7% su fr. 396.–) fr. 30.50

- Totale fr. 426.50

4.

Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano

ripetibili.”

II. L’istanza 2 maggio

2022.

di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo,

comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.

§ A

favore dell’avv. PA 1 è riconosciuto:

- onorario fr. 540.–

- spese

(10% su fr. 540.–) fr. 54.–

- IVA

(7.7% su fr. 594.–) fr. 45.70

- Totale fr. 639.70

III. Per la procedura di

reclamo non si prelevano spese processuali.

IV. Notificazione

(unitamente al reclamo 2 maggio 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100.

cpv. 1 LTF).