13.2022.36
Reclamo in materia di prove. Il mero timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
12 dicembre 2022Italiano8 min
giustificativi. Negare la produzione dei documenti avrebbe quale conseguenza l’impossibilità
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.36
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 24 maggio 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 13 maggio 2022 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 4 maggio
2022;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 maggio
2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 72'000.- oltre
accessori.
Con risposta 30 agosto
2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di
replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con ordinanza 7
luglio 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso, tra l’altro, l’edizione di
documenti dalla convenuta e meglio delle schede contabili relative all’attività
eseguita dall’attore sotto il cappello CO 1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
con tutti i relativi giustificativi e i bilanci e conti economici di CO 1 per i
medesimi anni.
Il 13 luglio 2021 la
convenuta, in ossequio alla predetta ordinanza, ha prodotto la “verifica
straordinaria __________ Sagl 14 marzo 2019 … il cui allegato 5 equivale alle
attività svolte dall’attore quale dipendente della convenuta”, oltre ai “rapporti
di revisione + bilanci + allegati esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 …”,
rilevando che non vi era altro materiale documentale “… in specie alcun
dettaglio a comprova dei centri di costo imputabili al RE 1 …”.
C. Con istanza 5 aprile
2002, rilevato che era stata prodotta unicamente la scheda contabile “2016
Debiti vs. Dip. RE 1 e utile accantonato spettante” dal 1.1.2016 al 31.12.2016,
rispettivamente dal 1.1.2015 al 31.12.2015”, l’attore ha chiesto di far ordine
alla convenuta di produrre i documenti mancanti, ammessi con ordinanza 7 luglio
2021.
Con osservazioni 28 aprile
2022 la convenuta ha rilevato che la documentazione chiesta non è mai esistita.
La situazione relativa all’attore sarebbe infatti stata ricostruita a posteriori
per avere una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava
le proprie pretese e la ricostruzione allestita dalla __________ Sagl già era agli
atti.
D. Con decisione 4
maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile 2022, rilevando
che la convenuta non può produrre documentazione inesistente.
E. Con reclamo 13 maggio
2022 RE 1 postula la modifica della decisione impugnata nel senso di far ordine
alla convenuta di “… presentare tutte le schede contabili e relativi
giustificativi riferiti all’attività svolta a RE 1 nel corso degli anni 2014,
2015, 2016 e 2017 sotto il suo cappello”.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
1. La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 5 maggio 2022. Rimesso alla posta il 16 maggio 2022,
per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che
l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale
conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle
parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere
libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo
libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda
Fatti
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di
ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto
in caso di abuso o eccesso.
3. A mente del
reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
perché la documentazione richiesta è intesa a dimostrare l’utile spettantegli
in virtù di un accordo in essere tra le parti, utile da appurare da un perito,
che necessita di avere accesso alle schede contabili e ai relativi
giustificativi. Negare la produzione dei documenti avrebbe quale conseguenza l’impossibilità
di allestire la perizia e quindi per l’attore di dimostrare le sue pretese.
3.1 L’argomento così proposto si
fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non
configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In
particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere
integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova
negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in
effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento
dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il
rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva
dell’interessato.
Stando così le cose il
pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere
recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. Comunque sia,
rilevato che il Pretore aggiunto ha ammesso la prova in questione e fatto ordine
alla convenuta di produrre i documenti richiesti, mal si vede l’utilità di
ordinare nuovamente di produrre documenti che la parte convenuta sostiene di
non possedere.
5. Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
6. Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 maggio 2022 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 13 maggio 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.