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Decisione

13.2022.36

Reclamo in materia di prove. Il mero timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

12 dicembre 2022Italiano8 min

giustificativi. Negare la produzione dei documenti avrebbe quale conseguenza l’impossibilità

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.36

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 24 maggio 2019 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 13 maggio 2022 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 4 maggio

2022;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 maggio

2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 72'000.- oltre

accessori.

Con risposta 30 agosto

2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli allegati di

replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con ordinanza 7

luglio 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso, tra l’altro, l’edizione di

documenti dalla convenuta e meglio delle schede contabili relative all’attività

eseguita dall’attore sotto il cappello CO 1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017

con tutti i relativi giustificativi e i bilanci e conti economici di CO 1 per i

medesimi anni.

Il 13 luglio 2021 la

convenuta, in ossequio alla predetta ordinanza, ha prodotto la “verifica

straordinaria __________ Sagl 14 marzo 2019 … il cui allegato 5 equivale alle

attività svolte dall’attore quale dipendente della convenuta”, oltre ai “rapporti

di revisione + bilanci + allegati esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 …”,

rilevando che non vi era altro materiale documentale “… in specie alcun

dettaglio a comprova dei centri di costo imputabili al RE 1 …”.

C. Con istanza 5 aprile

2002, rilevato che era stata prodotta unicamente la scheda contabile “2016

Debiti vs. Dip. RE 1 e utile accantonato spettante” dal 1.1.2016 al 31.12.2016,

rispettivamente dal 1.1.2015 al 31.12.2015”, l’attore ha chiesto di far ordine

alla convenuta di produrre i documenti mancanti, ammessi con ordinanza 7 luglio

2021.

Con osservazioni 28 aprile

2022 la convenuta ha rilevato che la documentazione chiesta non è mai esistita.

La situazione relativa all’attore sarebbe infatti stata ricostruita a posteriori

per avere una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava

le proprie pretese e la ricostruzione allestita dalla __________ Sagl già era agli

atti.

D. Con decisione 4

maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile 2022, rilevando

che la convenuta non può produrre documentazione inesistente.

E. Con reclamo 13 maggio

2022 RE 1 postula la modifica della decisione impugnata nel senso di far ordine

alla convenuta di “… presentare tutte le schede contabili e relativi

giustificativi riferiti all’attività svolta a RE 1 nel corso degli anni 2014,

2015, 2016 e 2017 sotto il suo cappello”.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

1. La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di

dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 5 maggio 2022. Rimesso alla posta il 16 maggio 2022,

per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale

conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere

libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo

libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda

Fatti

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso.

3. A mente del

reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

perché la documentazione richiesta è intesa a dimostrare l’utile spettantegli

in virtù di un accordo in essere tra le parti, utile da appurare da un perito,

che necessita di avere accesso alle schede contabili e ai relativi

giustificativi. Negare la produzione dei documenti avrebbe quale conseguenza l’impossibilità

di allestire la perizia e quindi per l’attore di dimostrare le sue pretese.

3.1 L’argomento così proposto si

fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non

configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In

particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere

integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova

negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in

effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento

dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il

rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva

dell’interessato.

Stando così le cose il

pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere

recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Comunque sia,

rilevato che il Pretore aggiunto ha ammesso la prova in questione e fatto ordine

alla convenuta di produrre i documenti richiesti, mal si vede l’utilità di

ordinare nuovamente di produrre documenti che la parte convenuta sostiene di

non possedere.

5. Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

6. Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 maggio 2022 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 13 maggio 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.