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Decisione

13.2022.37

Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Effetto retroattivo. Atti amministrativi e di cancelleria. Remunerazione della trasferta

19 dicembre 2022Italiano24 min

dei coniugi si è tenuta il 14 marzo 2022 e contestualmente sono state loro notificate

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.37

Lugano

19 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. DM.2022.2 (procedura di diritto matrimoniale -

accordo completo) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza

comune 20/24 gennaio 2022 da

PI

1

e

PI

2

entrambi

patrocinati dall’avv. RE 1

e ora sul reclamo 18

maggio 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 9 maggio 2022 con cui il Pretore

ha statuito sulla remunerazione dovutagli in veste di gratuito patrocinatore;

ritenuto

in fatto: A. PI 1 e PI 2 si sono uniti

in matrimonio il 3 giugno 1994 a __________ e dalla loro unione sono nati __________,

__________ e __________. Con sentenza 20 settembre 2019 il Pretore del

Distretto di Blenio ha autorizzato le parti a vivere separati.

Fatti

B. Con istanza 17 agosto

2021 PI 1 ha chiesto al Pretore la concessione del gratuito patrocinio in vista

di una possibile causa di divorzio.

C. Con istanza comune di

divorzio 20/24 gennaio 2022 PI 1 e PI 2 hanno chiesto al Pretore la pronuncia

del divorzio e l’omologazione della convenzione completa sulle conseguenze

accessorie del divorzio da essi sottoscritta. Le parti hanno altresì postulato

il beneficio del gratuito patrocinio nella misura più estesa e dal 6 luglio

2021, con la designazione dell’avv. RE 1 quale patrocinatore di entrambi.

D. L’audizione congiunta

dei coniugi si è tenuta il 14 marzo 2022 e contestualmente sono state loro notificate

le decisioni di concessione del gratuito patrocinio e di nomina dell’avv. RE 1.

E. Con decisione 28

marzo 2022 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle

parti (dispositivo n. 1), ha omologato - con tre precisazioni - la convenzione

da essi sottoscritta il 20 gennaio 2022 (dispositivo n. 2, 3 e 4) e ha statuito

sulle spese posto il gratuito patrocinio già concesso (dispositivo n. 5).

F. Il 7 aprile 2022

l’avv. RE 1, premessa la rinuncia delle parti a impugnare la decisione di

divorzio, ha trasmesso al Pretore la nota professionale per un totale di fr.

4'161.35, di cui fr. 3'786.– di onorario, fr. 77.80 di spese e fr. 297.54 di

IVA al 7.7%.

G. Con decisione 9

maggio 2022 il Pretore ha tassato la citata nota e stabilito il compenso dovuto

in fr. 2'916.30, di cui fr. 2'630.– di onorario, fr. 77.80 di spese e fr.

208.50 di IVA al 7.7%.

H. Con reclamo 18 maggio

2022 l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente la

sua nota d’onorario 7 aprile 2022. Ha inoltre protestato tasse, spese e

ripetibili di almeno fr. 1'500.–.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata è

pervenuta al qui reclamante il 10 maggio 2022. Giunto tramite posta alla cancelleria

del tribunale il 20 maggio 2022, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di

vista, senz’altro ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore ha ridotto a 4 le ore

effettuate prima del 17 agosto 2021, ha poi stralciato 28 minuti giudicati

essere un aiuto di tipo sociale, 35 minuti di contatti con i clienti in quanto

eccessivi e 20 minuti in quanto relativi ad atti di mera cancelleria, ed infine

ha ridotto di un terzo l’onorario per i 40 minuti di trasferta in Pretura. Ammesso

un dispendio di tempo di 14 ore e 50 minuti, ha così stabilito il compenso in

fr. 2'916.30, e meglio 14 ore e 10 minuti alla tariffa di fr. 180.– e 40 minuti

alla tariffa di fr. 120.–, oltre fr. 77.80 di spese (come esposte

dall’avvocato) e fr. 208.50 di IVA al 7.7% su fr. 2'707.80.

2.2

Il reclamante reputa

giustificate tutte le ore di lavoro come da lui specificate, contestando lo

stralcio di prestazioni operato dal Pretore e la riduzione di un terzo

dell’onorario applicato al tempo di trasferta. Rivendica l’onorario come

quantificato nella sua nota professionale.

3.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime

di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base

della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di

spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per

cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.1

La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne

ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del

patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le

difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,

l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento

a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel

complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021

consid. 3).

Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).

3.2

Di principio il beneficio del

gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti

compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione

della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno

preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione

quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

3.3

Poiché il gratuito patrocinio

può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119

cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010

consid. 4.3; Bühler, op.

cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D.

Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65

ad §16; Tappy, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta

di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle

particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013,

consid. 3d; IIa Camera

civile della Corte d’appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid.

2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione

retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato

sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo

scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19

ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio

deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta,

circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi

nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione

non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel

contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIICCA

13.2014.47

del 16 settembre 2014 consid. 8 e rif.).

4.

Il reclamante

rivendica il riconoscimento di ulteriori 4 ore e 49 minuti di tempo di lavoro che

egli ha svolto prima del 17 agosto 2021 e che il Pretore ha - a suo dire - a

torto stralciato. Quest’ultimo, dal canto suo, richiamato l’art. 119 cpv. 4 CPC

ha spiegato di non poter ammettere in toto le complessive 8 ore e 49 minuti di prestazioni

antecedenti la prima domanda di gratuito patrocinio del 17 agosto 2021. Ha così

stimato come sufficienti 4 ore di lavoro, ripartite in 1 ora e 30 minuti per il

primo colloquio orientativo con i clienti, 1 ora per l’esame degli atti

iniziali e 1 ora e 30 minuti per la raccolta dei documenti da accludere

all’istanza di gratuito patrocinio e la sua stesura.

4.1

Come indicato dal Pretore, il

gratuito patrocinio copre le prestazioni svolte con effetto dalla presentazione

della relativa istanza (cfr. a contrario art. 119 cpv. 4 CPC). In concreto

l’istanza è stata inoltrata dalla moglie il 17 agosto 2021, con la prospettiva

di una futura causa di divorzio, poi condivisa con il marito. La relativa istanza

comune di divorzio con accordo completo è seguita il 20 gennaio 2022. E in

questo contesto i coniugi - posto l’unanime e totale consenso raggiunto - hanno

confermato in capo alla moglie ed esteso al marito l’istanza di gratuito

patrocinio “con effetto dal 6 luglio 2021” (act. I, pag. 5 n. 5). Le decisioni

14.

marzo 2022 di concessione del gratuito patrocinio, che richiamano in capo

alla moglie l’istanza 17 agosto 2021 e in capo al marito l’istanza 20 gennaio 2022,

indicano che “è concesso il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RE 1” senza

accenno ad un effetto dal 6 luglio 2021 e sono state notificate agli

interessati nel corso della loro udienza di audizione.

4.2

Sostiene invero il reclamante

che con le decisioni 14 marzo 2022 “il Pretore ha accolto senza alcuna riserva

le istanze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi” (reclamo, pag. 5 n.

10). Se non che - come si è detto (sopra, consid. 3.3) - trattandosi di un

aspetto eccezionale, il giudice è tenuto a confrontarsi con il tema del

riconoscimento di un effetto retroattivo già nel contesto della decisione di

concessione sul gratuito patrocinio. Ora, in difetto di una richiesta al

riguardo, nulla consente di ritenere che a priori il Pretore abbia implicitamente

inteso riconoscere quel beneficio sin dal 6 luglio 2021. Peraltro, non risulta che

a fronte dell’intervenuta notifica di questi due giudizi il Pretore sia stato

sollecitato in tal senso a fornire chiarimenti o spiegazioni. E, a ben vedere,

il reclamante nemmeno lo pretende.

Del resto poi l’auspicato

“effetto dal 6 luglio 2021” non era stato chiesto con la domanda di gratuito

patrocinio 17 agosto 2021, e il reclamante neppure accenna ad un “motivo

scusabile”. Quest’ultimo aveva anzi avuto cura di precisare “visto che le

discussioni tra i coniugi potrebbero durare ancora del tempo, mi permetto

cautelativamente di già inoltrare già ora prima della procedura civile (cfr.

art. 119 cpv. 1 CPC) un’istanza di gratuito patrocinio, in modo tale che le

prestazioni da me frattanto svolte siano considerate in futuro. Ho infatti già

incontrato la cliente in due occasioni in luglio, dalla quale ho nel frattempo ricevuto

la documentazione attestante i suoi redditi e le sue spese e il certificato

municipale sottoscritto dal Comune di Blenio. Questa documentazione sarà

trasmessa insieme con l’istanza di divorzio” (nel fascicolo rubricato quale

inc. n. SO.2021.150). Per contro, non si fa menzione alcuna ad un caso di applicazione

eccezionale della retroattività giusta l’art. 119 cpv. 4 CPC. Motivo per cui,

da questo punto di vista, è mal posto il rimprovero al Pretore per non avere

riconosciuto l’integralità delle ore conteggiate prima del 17 agosto 2021.

4.3

Di fatto il Pretore ha stimato

un dispendio di tempo ammissibile di 4 ore, che tenesse conto di un primo

colloquio con i clienti di 1 ora e 30 minuti, di un esame iniziale degli atti di

1.

ora e della raccolta dei documenti da accludere all’istanza di gratuito patrocinio

rispettivamente alla sua stesura di 1 ora e 30 minuti. Tutto sommato quindi, rapportate

alle circostanze di cui si è detto (sopra, consid. 4.1 e 4.2) e nell’ambito

dell’ampio margine di apprezzamento di cui gode, la conclusione del Pretore non

sfocia in un accertamento manifestamente errato dei fatti, ma neppure in un’applicazione

errata del diritto. Ne consegue che, in quanto infondata, la censura va

respinta.

5.

Il reclamante

contesta la qualifica che il Pretore ha riservato ai colloqui telefonici che

questi aveva intrattenuto con il Servizio sociale del Distretto di Blenio per

complessivi 28 minuti, e il corrispondente stralcio di tempo che ne è seguito.

In proposito il Pretore non ha ammesso le prestazioni del 24 agosto 2021 “Tel.

a signora __________ (x prestazioni assistenziali dopo il divorzio con CC 121)”

e 31 agosto 2021 “Tel. da sig.ra __________ per questione assistenza” spiegando

che sembravano alludere ad un appoggio piuttosto di tipo sociale.

Non si può tuttavia negare

- come rileva il reclamante - che i citati colloqui telefonici trovano pacifico

riscontro nello scritto datato 2 settembre 2021 agli atti quale doc. Q. Trattasi

della dichiarazione che era stata prodotta in sede di audizione dei coniugi a

sostegno appunto della “fattibilità di quanto alla convenzione” sulle

conseguenze accessorie al divorzio da essi sottoscritta (act. II pag. 1). In

particolare il documento si esprime in punto alla questione assistenziale per

rapporto al diritto d’abitazione vitalizio in favore della moglie con cui le

parti intendevano in sostanza liquidare il regime matrimoniale dei beni. Sicché,

a queste condizioni, lo stralcio delle indicate prestazioni per complessivi 28

minuti in ragione di una presunta e generica qualifica di “appoggio piuttosto

di tipo sociale” intesa quale sostegno morale, costituisce un accertamento

manifestamente errato dei fatti. Su questo punto il reclamo va accolto.

6.

Ancora il reclamante

rimprovera al Pretore lo stralcio di totali 35 minuti indicati quale dispendio

di tempo richiesto per le 2 e-mail di spiegazioni inviate ai clienti. Al

riguardo il Pretore ha indicato di non ammettere le poste del 15 marzo 2022 e

29.

marzo 2022 poiché “a fronte dei numerosi contatti già intercorsi fra legale

e assistiti, non si ritiene che, dopo l’udienza 14 marzo 2022 per la loro

audizione, essi necessitassero di chiarimenti supplementari in punto alla

pratica e alla sentenza che sarebbe stata emessa da lì a poco”.

Le attività in discussione

sono letteralmente le uniche e ultime fatturate dopo le prestazioni esposte dal

reclamante per il giorno 14 marzo 2022 e che si riassumono nella durata

effettiva dell’udienza (25 minuti), che ha visto fra l’altro la notifica delle

decisioni di concessione del gratuito patrocinio e alcune puntualizzazioni sulla

convenzione sottoposta al giudice per omologazione, e nella durata della trasferta

in Pretura (40 minuti). Sicché, a ben vedere, mal si vede come possano

considerarsi non necessari i 10 minuti per la e-mail trasmessa ai clienti il

giorno 15 marzo 2022, inclusivo anche di un riesame sotto il profilo del

contenuto delle decisioni e del verbale del giorno prima. Parimenti vale per i

25.

minuti della e-mail seguita il 29 marzo 2022 a ricezione della decisione di

divorzio 28 marzo 2022, considerato un tempo di lettura della medesima da parte

del reclamante e l’informativa di rito trasmessa ai clienti. Anche su questo

punto il reclamo merita accoglimento.

7.

Il reclamante reputa

altresì inammissibile lo stralcio di 20 minuti di attività conteggiate in punto

alla richiesta di rinvio d’udienza e che il Pretore aveva considerato quali

“semplici operazioni di cancelleria”. Il primo giudice ha estromesso le poste del

7.

e 10 marzo 2022 poiché il rinvio dell’udienza - prevista appunto in origine il

7.

marzo 2022 - non era da considerare una prestazione di ordine legale.

Questa Camera ha già avuto

modo di precisare che semplici attività di natura amministrativa e di

cancelleria, quand’anche svolte da un legale, non possono evidentemente

legittimare la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di

fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente giuridica (IIICCA

13.2020.113

dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). In concreto l’udienza del 7

marzo 2022 è stata annullata e “rinviata d’ufficio al giorno di lunedì 14 marzo

2022” dalla Pretura (ordinanza 9 marzo 2022). A ben vedere quindi, diversamente

da quanto lascia intendere, il reclamante si è limitato a trasmettere tale informazione

ai propri clienti. Motivo per cui, il Pretore non può essere seriamente

criticato per avere qualificato la telefonata del 7 marzo 2022 e la e-mail del

10.

marzo 2022 di semplice atti di cancelleria. Di certo l’accertamento in

proposito non può essere definito manifestamente errato o costitutivo di

un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va respinto.

8.

Infine il reclamante

invoca la violazione del diritto contestando la riduzione di un terzo dell’onorario

ammesso rispetto al tempo di trasferta esposto per recarsi all’udienza in Pretura:

egli rileva la necessità di utilizzo dell’auto - a scapito ad esempio del treno

- in considerazione della zona discosta (Acquarossa) e l’impossibilità in quel

lasso di tempo di svolgere altrimenti delle mansioni di avvocato, oltretutto

nemmeno indicate dal Pretore. In concreto il Pretore ha riconosciuto una

remunerazione di fr. 80.– rispetto a 40 minuti di trasferta esposti, spiegando che

la durata delle trasferte non può essere equiparata al normale tempo di lavoro

dell’avvocato. Operando una valutazione propria egli ha ritenuto pertinente la riduzione

di un terzo del corrispondente onorario, scelta sorretta con rinvio alla sentenza

del TF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4. Il Pretore ha in sostanza ritenuto

che proprio perché la trasferta poco si conciliava con una normale attività

legale da parte di un avvocato, per il tempo occorso a questo titolo non si

giustificava la remunerazione del suo onorario secondo la tariffa oraria d’uso:

in sostanza l’operata riduzione di un terzo si è tradotta in una tariffa oraria

applicata per la trasferta di fr. 120.– anziché di fr. 180.–, da cui appunto il

compenso di fr. 80.– per 40 minuti.

8.1

Il reclamante rileva che la

giurisprudenza applicata dal Pretore non si attaglia alla fattispecie. In

concreto egli ha dovuto recarsi all’udienza con l’automobile e non con i mezzi

pubblici, sicché non sarebbe dato di comprendere quale tipo di prestazioni egli

avrebbe potuto svolgere durante il tragitto.

8.2

In una sua sentenza il

Tribunale penale federale aveva defalcato dalla nota d’onorario del difensore

il tempo di trasferta (in totale 57 ore), argomentando che durante il viaggio

in treno egli poteva impiegare il tempo con un lavoro produttivo. Il Tribunale

federale, nella sentenza 6B_136/2009 menzionata dal Pretore, ha però ritenuto insostenibile

e contraddittorio non riconoscere il tempo di viaggio in treno, ciò ritenuto

che la possibilità di svolgere attività lavorativa era comunque limitata dalla

mancanza dell’infrastruttura d’ufficio e anche ostacolata dalla mancanza di

discrezione. Ha quindi concluso che il tempo di viaggio doveva comunque essere

remunerato, seppure poteva essere giustificato riconoscere un onorario ridotto.

In una sentenza più recente (1B_385/2021) l’alta Corte si è nuovamente chinata sulla

questione del tempo di trasferta. Precisato che la precedente sentenza

riguardava un caso di un patrocinatore d’ufficio in un procedimento avanti il

Tribunale penale federale, la cui remunerazione era da stabilire in

applicazione del diritto federale, ha poi rilevato che i Cantoni hanno adottato

soluzioni differenti in punto alla remunerazione del tempo di viaggio (consid.

4.7). Constatato che il diritto cantonale del Canton Glarona, applicabile alla fattispecie,

era silente su questo punto, ha poi ritenuto che la soluzione di riconoscere un

forfait di 30 minuti per trasferta non è arbitraria e comunque ammissibile da

un profilo costituzionale, ma anche rispettosa del precetto valido a livello

federale che la remunerazione non può essere completamente esclusa (consid.

4.8).

8.3

Per quanto riguarda il Cantone

Ticino, l’art. 4 LAG dispone che al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario

e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del

mandato, secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. Sono escluse, in

particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

Giusta l’art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar), che disciplina gli onorari e le spese, all’avvocato è riconosciuto

l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio,

calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento medesimo, oltre al

rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio. Gli onorari

sono poi disciplinati dagli art. 4-5a. Per quanto concerne invece le spese,

queste sono rette, segnatamente, dall’art. 6 cpv. 2 Rtar, per il quale il

patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate

nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le

note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di

trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Il tempo di

viaggio non è esplicitamente menzionato, ma è da ritenere che, nella misura in

cui è necessario ad esempio per recarsi a un’udienza, si tratta di una

prestazione necessaria. In concreto ciò neppure è contestato, tanto che anche

il primo giudice ha riconosciuto il tempo di trasferta quale prestazione

necessaria. La questione riguarda quindi unicamente l’ammontare della

retribuzione oraria.

8.4

Il Pretore ha ritenuto che il

tempo di trasferta non può essere equiparato al normale tempo di lavoro

dell’avvocato. Vero è che una remunerazione non integrale delle ore di

trasferta non è esclusa in dottrina, prendendo ispirazione dalla prassi vigente

in materia penale (Colombini, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 15 ad

art. 122). E da questo punto di vista tanto a livello federale quanto a livello

cantonale la prassi penale propone invero approcci e soluzioni assai diverse e

variegate fra di loro (per una panoramica cfr. sentenza TF 1B_385/2021 del 25

ottobre 2021 consid. 4.4 a 4.8). Se non che, giusta l’art. 4 cpv. 1 Rtar

(sopra, consid. 3), è il tempo di lavoro - dedicato alle prestazioni necessarie

- che viene remunerato alla tariffa oraria di fr. 180.-. Il Rtar prevede la

possibilità di aumentare l’onorario fino a fr. 250.- qualora la pratica sia

stata particolarmente impegnativa. Non è invece prevista alcuna possibilità di

scendere sotto il minimo previsto in caso di prestazioni meno qualificate.

Nella misura in cui è considerata prestazione necessaria, la trasferta va

quindi remunerata secondo tariffa a fr. 180.- per ora. Vero è che già si è

avuto modo di precisare (sopra, consid. 7) che non si giustifica una

remunerazione a questa tariffa del tempo destinato a mere operazioni amministrative

e di cancelleria nemmeno laddove fosse l’avvocato medesimo a svolgerle. Il

motivo è però che siffatte operazioni di regola sono effettuate dalla

segreteria e quindi rientrano nelle spese generali dell’ufficio. Ciò non è però

il caso per le trasferte, che hanno comunque da essere fatte dal legale in

prima persona. Va poi, e non da ultimo, considerato che sia le autorità di

prima istanza sia il Tribunale d’appello riconoscono di regola una remunerazione

oraria di fr. 180.- per le trasferte e non si intravvedono valide ragioni per

una disparità di trattamento. La riduzione dell’onorario operata dal Pretore

non è quindi giustificata e su questo punto il reclamo merita accoglimento.

9.

In definitiva, il

dispendio totale di ore riconoscibili a favore del reclamante passa da

complessive 14 ore e 50 minuti a 15 ore e 13 minuti (cfr. sopra, consid. 5: 28

minuti; sopra, consid. 6: 35 minuti). A ciò sono da aggiungere 40 minuti di

trasferta alla tariffa di fr. 180.-/ora invece che fr. 120.-/ora. L’onorario

riconoscibile al reclamante va così stabilito in fr. 2'859.–, corrispondenti a 15

ore e 53 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.–. Non v’è contestazione sulle

spese, la somma esposta pari a fr. 77.80 essendo stata integralmente

riconosciuta. Sull’importo complessivo di fr. 2'936.80 va inoltre computata, in

aggiunta, l’IVA al 7.7% (fr. 226.15), da cui un totale di fr. 3'163.–.

10.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG La

retribuzione del reclamante passa da fr. 2'916.30 a fr. 3'163.– (sopra, consid.

9) in luogo dei fr. 4'161.35 che egli rivendicava. Tenuto conto della sua parziale

soccombenza (5/6) in applicazione dell’art. 106 cpv. 2 CPC la quota parte di

spese processuali a suo carico è stabilita in fr. 250.–, mentre la rimanenza è

posta a carico dello Stato. Il grado di soccombenza non giustifica un’indennità

per ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo

18.

maggio 2022 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione 9 maggio 2022 della Pretura del Distretto di

Blenio (inc. n. DM.2022.2) è così riformato:

“1. A favore del patrocinatore avv. RE 1, __________,

è riconosciuto l’importo di:

- onorario fr. 2'859.–

- spese fr. 77.80

- IVA

7.7% su fr. 2'936.80 fr. 226.15

Totale

(approssimato) fr. 3'163.–”

2.

Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste in ragione di fr. 250.– a carico dell’avv. RE 1 e per la

rimanenza a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino. Non si

assegnano indennità per ripetibili.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Blenio;

- UIPA, Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

1'245.05, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).