13.2022.37
Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Effetto retroattivo. Atti amministrativi e di cancelleria. Remunerazione della trasferta
19 dicembre 2022Italiano24 min
dei coniugi si è tenuta il 14 marzo 2022 e contestualmente sono state loro notificate
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.37
Lugano
19 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2022.2 (procedura di diritto matrimoniale -
accordo completo) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza
comune 20/24 gennaio 2022 da
PI
1
e
PI
2
entrambi
patrocinati dall’avv. RE 1
e ora sul reclamo 18
maggio 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 9 maggio 2022 con cui il Pretore
ha statuito sulla remunerazione dovutagli in veste di gratuito patrocinatore;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 e PI 2 si sono uniti
in matrimonio il 3 giugno 1994 a __________ e dalla loro unione sono nati __________,
__________ e __________. Con sentenza 20 settembre 2019 il Pretore del
Distretto di Blenio ha autorizzato le parti a vivere separati.
Fatti
B. Con istanza 17 agosto
2021 PI 1 ha chiesto al Pretore la concessione del gratuito patrocinio in vista
di una possibile causa di divorzio.
C. Con istanza comune di
divorzio 20/24 gennaio 2022 PI 1 e PI 2 hanno chiesto al Pretore la pronuncia
del divorzio e l’omologazione della convenzione completa sulle conseguenze
accessorie del divorzio da essi sottoscritta. Le parti hanno altresì postulato
il beneficio del gratuito patrocinio nella misura più estesa e dal 6 luglio
2021, con la designazione dell’avv. RE 1 quale patrocinatore di entrambi.
D. L’audizione congiunta
dei coniugi si è tenuta il 14 marzo 2022 e contestualmente sono state loro notificate
le decisioni di concessione del gratuito patrocinio e di nomina dell’avv. RE 1.
E. Con decisione 28
marzo 2022 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle
parti (dispositivo n. 1), ha omologato - con tre precisazioni - la convenzione
da essi sottoscritta il 20 gennaio 2022 (dispositivo n. 2, 3 e 4) e ha statuito
sulle spese posto il gratuito patrocinio già concesso (dispositivo n. 5).
F. Il 7 aprile 2022
l’avv. RE 1, premessa la rinuncia delle parti a impugnare la decisione di
divorzio, ha trasmesso al Pretore la nota professionale per un totale di fr.
4'161.35, di cui fr. 3'786.– di onorario, fr. 77.80 di spese e fr. 297.54 di
IVA al 7.7%.
G. Con decisione 9
maggio 2022 il Pretore ha tassato la citata nota e stabilito il compenso dovuto
in fr. 2'916.30, di cui fr. 2'630.– di onorario, fr. 77.80 di spese e fr.
208.50 di IVA al 7.7%.
H. Con reclamo 18 maggio
2022 l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente la
sua nota d’onorario 7 aprile 2022. Ha inoltre protestato tasse, spese e
ripetibili di almeno fr. 1'500.–.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata è
pervenuta al qui reclamante il 10 maggio 2022. Giunto tramite posta alla cancelleria
del tribunale il 20 maggio 2022, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di
vista, senz’altro ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore ha ridotto a 4 le ore
effettuate prima del 17 agosto 2021, ha poi stralciato 28 minuti giudicati
essere un aiuto di tipo sociale, 35 minuti di contatti con i clienti in quanto
eccessivi e 20 minuti in quanto relativi ad atti di mera cancelleria, ed infine
ha ridotto di un terzo l’onorario per i 40 minuti di trasferta in Pretura. Ammesso
un dispendio di tempo di 14 ore e 50 minuti, ha così stabilito il compenso in
fr. 2'916.30, e meglio 14 ore e 10 minuti alla tariffa di fr. 180.– e 40 minuti
alla tariffa di fr. 120.–, oltre fr. 77.80 di spese (come esposte
dall’avvocato) e fr. 208.50 di IVA al 7.7% su fr. 2'707.80.
2.2
Il reclamante reputa
giustificate tutte le ore di lavoro come da lui specificate, contestando lo
stralcio di prestazioni operato dal Pretore e la riduzione di un terzo
dell’onorario applicato al tempo di trasferta. Rivendica l’onorario come
quantificato nella sua nota professionale.
3.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime
di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base
della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di
spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per
cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne
ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del
patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le
difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,
l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento
a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel
complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021
consid. 3).
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).
3.2
Di principio il beneficio del
gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti
compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione
della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno
preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione
quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).
3.3
Poiché il gratuito patrocinio
può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119
cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010
consid. 4.3; Bühler, op.
cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D.
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65
ad §16; Tappy, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta
di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle
particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013,
consid. 3d; IIa Camera
civile della Corte d’appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid.
2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione
retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato
sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo
scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19
ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio
deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta,
circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi
nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione
non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel
contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIICCA
13.2014.47
del 16 settembre 2014 consid. 8 e rif.).
4.
Il reclamante
rivendica il riconoscimento di ulteriori 4 ore e 49 minuti di tempo di lavoro che
egli ha svolto prima del 17 agosto 2021 e che il Pretore ha - a suo dire - a
torto stralciato. Quest’ultimo, dal canto suo, richiamato l’art. 119 cpv. 4 CPC
ha spiegato di non poter ammettere in toto le complessive 8 ore e 49 minuti di prestazioni
antecedenti la prima domanda di gratuito patrocinio del 17 agosto 2021. Ha così
stimato come sufficienti 4 ore di lavoro, ripartite in 1 ora e 30 minuti per il
primo colloquio orientativo con i clienti, 1 ora per l’esame degli atti
iniziali e 1 ora e 30 minuti per la raccolta dei documenti da accludere
all’istanza di gratuito patrocinio e la sua stesura.
4.1
Come indicato dal Pretore, il
gratuito patrocinio copre le prestazioni svolte con effetto dalla presentazione
della relativa istanza (cfr. a contrario art. 119 cpv. 4 CPC). In concreto
l’istanza è stata inoltrata dalla moglie il 17 agosto 2021, con la prospettiva
di una futura causa di divorzio, poi condivisa con il marito. La relativa istanza
comune di divorzio con accordo completo è seguita il 20 gennaio 2022. E in
questo contesto i coniugi - posto l’unanime e totale consenso raggiunto - hanno
confermato in capo alla moglie ed esteso al marito l’istanza di gratuito
patrocinio “con effetto dal 6 luglio 2021” (act. I, pag. 5 n. 5). Le decisioni
14.
marzo 2022 di concessione del gratuito patrocinio, che richiamano in capo
alla moglie l’istanza 17 agosto 2021 e in capo al marito l’istanza 20 gennaio 2022,
indicano che “è concesso il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RE 1” senza
accenno ad un effetto dal 6 luglio 2021 e sono state notificate agli
interessati nel corso della loro udienza di audizione.
4.2
Sostiene invero il reclamante
che con le decisioni 14 marzo 2022 “il Pretore ha accolto senza alcuna riserva
le istanze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi” (reclamo, pag. 5 n.
10). Se non che - come si è detto (sopra, consid. 3.3) - trattandosi di un
aspetto eccezionale, il giudice è tenuto a confrontarsi con il tema del
riconoscimento di un effetto retroattivo già nel contesto della decisione di
concessione sul gratuito patrocinio. Ora, in difetto di una richiesta al
riguardo, nulla consente di ritenere che a priori il Pretore abbia implicitamente
inteso riconoscere quel beneficio sin dal 6 luglio 2021. Peraltro, non risulta che
a fronte dell’intervenuta notifica di questi due giudizi il Pretore sia stato
sollecitato in tal senso a fornire chiarimenti o spiegazioni. E, a ben vedere,
il reclamante nemmeno lo pretende.
Del resto poi l’auspicato
“effetto dal 6 luglio 2021” non era stato chiesto con la domanda di gratuito
patrocinio 17 agosto 2021, e il reclamante neppure accenna ad un “motivo
scusabile”. Quest’ultimo aveva anzi avuto cura di precisare “visto che le
discussioni tra i coniugi potrebbero durare ancora del tempo, mi permetto
cautelativamente di già inoltrare già ora prima della procedura civile (cfr.
art. 119 cpv. 1 CPC) un’istanza di gratuito patrocinio, in modo tale che le
prestazioni da me frattanto svolte siano considerate in futuro. Ho infatti già
incontrato la cliente in due occasioni in luglio, dalla quale ho nel frattempo ricevuto
la documentazione attestante i suoi redditi e le sue spese e il certificato
municipale sottoscritto dal Comune di Blenio. Questa documentazione sarà
trasmessa insieme con l’istanza di divorzio” (nel fascicolo rubricato quale
inc. n. SO.2021.150). Per contro, non si fa menzione alcuna ad un caso di applicazione
eccezionale della retroattività giusta l’art. 119 cpv. 4 CPC. Motivo per cui,
da questo punto di vista, è mal posto il rimprovero al Pretore per non avere
riconosciuto l’integralità delle ore conteggiate prima del 17 agosto 2021.
4.3
Di fatto il Pretore ha stimato
un dispendio di tempo ammissibile di 4 ore, che tenesse conto di un primo
colloquio con i clienti di 1 ora e 30 minuti, di un esame iniziale degli atti di
1.
ora e della raccolta dei documenti da accludere all’istanza di gratuito patrocinio
rispettivamente alla sua stesura di 1 ora e 30 minuti. Tutto sommato quindi, rapportate
alle circostanze di cui si è detto (sopra, consid. 4.1 e 4.2) e nell’ambito
dell’ampio margine di apprezzamento di cui gode, la conclusione del Pretore non
sfocia in un accertamento manifestamente errato dei fatti, ma neppure in un’applicazione
errata del diritto. Ne consegue che, in quanto infondata, la censura va
respinta.
5.
Il reclamante
contesta la qualifica che il Pretore ha riservato ai colloqui telefonici che
questi aveva intrattenuto con il Servizio sociale del Distretto di Blenio per
complessivi 28 minuti, e il corrispondente stralcio di tempo che ne è seguito.
In proposito il Pretore non ha ammesso le prestazioni del 24 agosto 2021 “Tel.
a signora __________ (x prestazioni assistenziali dopo il divorzio con CC 121)”
e 31 agosto 2021 “Tel. da sig.ra __________ per questione assistenza” spiegando
che sembravano alludere ad un appoggio piuttosto di tipo sociale.
Non si può tuttavia negare
- come rileva il reclamante - che i citati colloqui telefonici trovano pacifico
riscontro nello scritto datato 2 settembre 2021 agli atti quale doc. Q. Trattasi
della dichiarazione che era stata prodotta in sede di audizione dei coniugi a
sostegno appunto della “fattibilità di quanto alla convenzione” sulle
conseguenze accessorie al divorzio da essi sottoscritta (act. II pag. 1). In
particolare il documento si esprime in punto alla questione assistenziale per
rapporto al diritto d’abitazione vitalizio in favore della moglie con cui le
parti intendevano in sostanza liquidare il regime matrimoniale dei beni. Sicché,
a queste condizioni, lo stralcio delle indicate prestazioni per complessivi 28
minuti in ragione di una presunta e generica qualifica di “appoggio piuttosto
di tipo sociale” intesa quale sostegno morale, costituisce un accertamento
manifestamente errato dei fatti. Su questo punto il reclamo va accolto.
6.
Ancora il reclamante
rimprovera al Pretore lo stralcio di totali 35 minuti indicati quale dispendio
di tempo richiesto per le 2 e-mail di spiegazioni inviate ai clienti. Al
riguardo il Pretore ha indicato di non ammettere le poste del 15 marzo 2022 e
29.
marzo 2022 poiché “a fronte dei numerosi contatti già intercorsi fra legale
e assistiti, non si ritiene che, dopo l’udienza 14 marzo 2022 per la loro
audizione, essi necessitassero di chiarimenti supplementari in punto alla
pratica e alla sentenza che sarebbe stata emessa da lì a poco”.
Le attività in discussione
sono letteralmente le uniche e ultime fatturate dopo le prestazioni esposte dal
reclamante per il giorno 14 marzo 2022 e che si riassumono nella durata
effettiva dell’udienza (25 minuti), che ha visto fra l’altro la notifica delle
decisioni di concessione del gratuito patrocinio e alcune puntualizzazioni sulla
convenzione sottoposta al giudice per omologazione, e nella durata della trasferta
in Pretura (40 minuti). Sicché, a ben vedere, mal si vede come possano
considerarsi non necessari i 10 minuti per la e-mail trasmessa ai clienti il
giorno 15 marzo 2022, inclusivo anche di un riesame sotto il profilo del
contenuto delle decisioni e del verbale del giorno prima. Parimenti vale per i
25.
minuti della e-mail seguita il 29 marzo 2022 a ricezione della decisione di
divorzio 28 marzo 2022, considerato un tempo di lettura della medesima da parte
del reclamante e l’informativa di rito trasmessa ai clienti. Anche su questo
punto il reclamo merita accoglimento.
7.
Il reclamante reputa
altresì inammissibile lo stralcio di 20 minuti di attività conteggiate in punto
alla richiesta di rinvio d’udienza e che il Pretore aveva considerato quali
“semplici operazioni di cancelleria”. Il primo giudice ha estromesso le poste del
7.
e 10 marzo 2022 poiché il rinvio dell’udienza - prevista appunto in origine il
7.
marzo 2022 - non era da considerare una prestazione di ordine legale.
Questa Camera ha già avuto
modo di precisare che semplici attività di natura amministrativa e di
cancelleria, quand’anche svolte da un legale, non possono evidentemente
legittimare la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di
fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente giuridica (IIICCA
13.2020.113
dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). In concreto l’udienza del 7
marzo 2022 è stata annullata e “rinviata d’ufficio al giorno di lunedì 14 marzo
2022” dalla Pretura (ordinanza 9 marzo 2022). A ben vedere quindi, diversamente
da quanto lascia intendere, il reclamante si è limitato a trasmettere tale informazione
ai propri clienti. Motivo per cui, il Pretore non può essere seriamente
criticato per avere qualificato la telefonata del 7 marzo 2022 e la e-mail del
10.
marzo 2022 di semplice atti di cancelleria. Di certo l’accertamento in
proposito non può essere definito manifestamente errato o costitutivo di
un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va respinto.
8.
Infine il reclamante
invoca la violazione del diritto contestando la riduzione di un terzo dell’onorario
ammesso rispetto al tempo di trasferta esposto per recarsi all’udienza in Pretura:
egli rileva la necessità di utilizzo dell’auto - a scapito ad esempio del treno
- in considerazione della zona discosta (Acquarossa) e l’impossibilità in quel
lasso di tempo di svolgere altrimenti delle mansioni di avvocato, oltretutto
nemmeno indicate dal Pretore. In concreto il Pretore ha riconosciuto una
remunerazione di fr. 80.– rispetto a 40 minuti di trasferta esposti, spiegando che
la durata delle trasferte non può essere equiparata al normale tempo di lavoro
dell’avvocato. Operando una valutazione propria egli ha ritenuto pertinente la riduzione
di un terzo del corrispondente onorario, scelta sorretta con rinvio alla sentenza
del TF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4. Il Pretore ha in sostanza ritenuto
che proprio perché la trasferta poco si conciliava con una normale attività
legale da parte di un avvocato, per il tempo occorso a questo titolo non si
giustificava la remunerazione del suo onorario secondo la tariffa oraria d’uso:
in sostanza l’operata riduzione di un terzo si è tradotta in una tariffa oraria
applicata per la trasferta di fr. 120.– anziché di fr. 180.–, da cui appunto il
compenso di fr. 80.– per 40 minuti.
8.1
Il reclamante rileva che la
giurisprudenza applicata dal Pretore non si attaglia alla fattispecie. In
concreto egli ha dovuto recarsi all’udienza con l’automobile e non con i mezzi
pubblici, sicché non sarebbe dato di comprendere quale tipo di prestazioni egli
avrebbe potuto svolgere durante il tragitto.
8.2
In una sua sentenza il
Tribunale penale federale aveva defalcato dalla nota d’onorario del difensore
il tempo di trasferta (in totale 57 ore), argomentando che durante il viaggio
in treno egli poteva impiegare il tempo con un lavoro produttivo. Il Tribunale
federale, nella sentenza 6B_136/2009 menzionata dal Pretore, ha però ritenuto insostenibile
e contraddittorio non riconoscere il tempo di viaggio in treno, ciò ritenuto
che la possibilità di svolgere attività lavorativa era comunque limitata dalla
mancanza dell’infrastruttura d’ufficio e anche ostacolata dalla mancanza di
discrezione. Ha quindi concluso che il tempo di viaggio doveva comunque essere
remunerato, seppure poteva essere giustificato riconoscere un onorario ridotto.
In una sentenza più recente (1B_385/2021) l’alta Corte si è nuovamente chinata sulla
questione del tempo di trasferta. Precisato che la precedente sentenza
riguardava un caso di un patrocinatore d’ufficio in un procedimento avanti il
Tribunale penale federale, la cui remunerazione era da stabilire in
applicazione del diritto federale, ha poi rilevato che i Cantoni hanno adottato
soluzioni differenti in punto alla remunerazione del tempo di viaggio (consid.
4.7). Constatato che il diritto cantonale del Canton Glarona, applicabile alla fattispecie,
era silente su questo punto, ha poi ritenuto che la soluzione di riconoscere un
forfait di 30 minuti per trasferta non è arbitraria e comunque ammissibile da
un profilo costituzionale, ma anche rispettosa del precetto valido a livello
federale che la remunerazione non può essere completamente esclusa (consid.
4.8).
8.3
Per quanto riguarda il Cantone
Ticino, l’art. 4 LAG dispone che al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario
e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del
mandato, secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. Sono escluse, in
particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
Giusta l’art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(Rtar), che disciplina gli onorari e le spese, all’avvocato è riconosciuto
l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio,
calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento medesimo, oltre al
rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio. Gli onorari
sono poi disciplinati dagli art. 4-5a. Per quanto concerne invece le spese,
queste sono rette, segnatamente, dall’art. 6 cpv. 2 Rtar, per il quale il
patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate
nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le
note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di
trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Il tempo di
viaggio non è esplicitamente menzionato, ma è da ritenere che, nella misura in
cui è necessario ad esempio per recarsi a un’udienza, si tratta di una
prestazione necessaria. In concreto ciò neppure è contestato, tanto che anche
il primo giudice ha riconosciuto il tempo di trasferta quale prestazione
necessaria. La questione riguarda quindi unicamente l’ammontare della
retribuzione oraria.
8.4
Il Pretore ha ritenuto che il
tempo di trasferta non può essere equiparato al normale tempo di lavoro
dell’avvocato. Vero è che una remunerazione non integrale delle ore di
trasferta non è esclusa in dottrina, prendendo ispirazione dalla prassi vigente
in materia penale (Colombini, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 15 ad
art. 122). E da questo punto di vista tanto a livello federale quanto a livello
cantonale la prassi penale propone invero approcci e soluzioni assai diverse e
variegate fra di loro (per una panoramica cfr. sentenza TF 1B_385/2021 del 25
ottobre 2021 consid. 4.4 a 4.8). Se non che, giusta l’art. 4 cpv. 1 Rtar
(sopra, consid. 3), è il tempo di lavoro - dedicato alle prestazioni necessarie
- che viene remunerato alla tariffa oraria di fr. 180.-. Il Rtar prevede la
possibilità di aumentare l’onorario fino a fr. 250.- qualora la pratica sia
stata particolarmente impegnativa. Non è invece prevista alcuna possibilità di
scendere sotto il minimo previsto in caso di prestazioni meno qualificate.
Nella misura in cui è considerata prestazione necessaria, la trasferta va
quindi remunerata secondo tariffa a fr. 180.- per ora. Vero è che già si è
avuto modo di precisare (sopra, consid. 7) che non si giustifica una
remunerazione a questa tariffa del tempo destinato a mere operazioni amministrative
e di cancelleria nemmeno laddove fosse l’avvocato medesimo a svolgerle. Il
motivo è però che siffatte operazioni di regola sono effettuate dalla
segreteria e quindi rientrano nelle spese generali dell’ufficio. Ciò non è però
il caso per le trasferte, che hanno comunque da essere fatte dal legale in
prima persona. Va poi, e non da ultimo, considerato che sia le autorità di
prima istanza sia il Tribunale d’appello riconoscono di regola una remunerazione
oraria di fr. 180.- per le trasferte e non si intravvedono valide ragioni per
una disparità di trattamento. La riduzione dell’onorario operata dal Pretore
non è quindi giustificata e su questo punto il reclamo merita accoglimento.
9.
In definitiva, il
dispendio totale di ore riconoscibili a favore del reclamante passa da
complessive 14 ore e 50 minuti a 15 ore e 13 minuti (cfr. sopra, consid. 5: 28
minuti; sopra, consid. 6: 35 minuti). A ciò sono da aggiungere 40 minuti di
trasferta alla tariffa di fr. 180.-/ora invece che fr. 120.-/ora. L’onorario
riconoscibile al reclamante va così stabilito in fr. 2'859.–, corrispondenti a 15
ore e 53 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.–. Non v’è contestazione sulle
spese, la somma esposta pari a fr. 77.80 essendo stata integralmente
riconosciuta. Sull’importo complessivo di fr. 2'936.80 va inoltre computata, in
aggiunta, l’IVA al 7.7% (fr. 226.15), da cui un totale di fr. 3'163.–.
10.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG La
retribuzione del reclamante passa da fr. 2'916.30 a fr. 3'163.– (sopra, consid.
9) in luogo dei fr. 4'161.35 che egli rivendicava. Tenuto conto della sua parziale
soccombenza (5/6) in applicazione dell’art. 106 cpv. 2 CPC la quota parte di
spese processuali a suo carico è stabilita in fr. 250.–, mentre la rimanenza è
posta a carico dello Stato. Il grado di soccombenza non giustifica un’indennità
per ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo
18.
maggio 2022 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione 9 maggio 2022 della Pretura del Distretto di
Blenio (inc. n. DM.2022.2) è così riformato:
“1. A favore del patrocinatore avv. RE 1, __________,
è riconosciuto l’importo di:
- onorario fr. 2'859.–
- spese fr. 77.80
- IVA
7.7% su fr. 2'936.80 fr. 226.15
Totale
(approssimato) fr. 3'163.–”
2.
Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste in ragione di fr. 250.– a carico dell’avv. RE 1 e per la
rimanenza a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino. Non si
assegnano indennità per ripetibili.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Blenio;
- UIPA, Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
1'245.05, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).