13.2022.38
Reclamo in materia di assunzione di nuove prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
12 dicembre 2022Italiano7 min
essere ammessa a produrre una dichiarazione in tal senso della banca stessa. Con
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Incarto n.
13.2022.38
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2020.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, (azione di
divorzio unilaterale) promossa in data 23 gennaio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 13 giugno 2022 di RE 1 contro la decisione 31 maggio 2022 con
cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di assunzione di nuove prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 23 gennaio
2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la
regolamentazione delle conseguenze accessorie.
All’udienza di conciliazione
del 18 agosto 2020 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, alla
liquidazione del regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero
passaggio secondo le previsioni di legge, ma non agli altri effetti del
divorzio.
Il 17 settembre 2020 CO 1
ha motivato la petizione, formulando le proprie richieste di giudizio in merito
agli effetti del divorzio, cui il convenuto si è opposto.
Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 16 febbraio 2022 il Pretore
aggiunto ha deciso in merito alle prove.
Fatti
B. Con istanza 21
febbraio 2022 il convenuto ha chiesto di essere ammesso a produrre due
documenti (n. 48 e 49: estratto patrimoniale relativo alla società __________
Sagl, società di pertinenza della moglie), chiedendo altresì l’edizione da
parte della medesima società degli estratti conto relativi alla relazione
bancaria “dalla data di apertura della relazione bancaria a tutt’oggi”,
segnatamente del conto n. __________ presso la banca privata __________.
Con osservazioni 28
febbraio 2022 l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, sostenendo che la
__________ Sagl non ha mai avuto alcuna relazione con tale banca. Chiede di
essere ammessa a produrre una dichiarazione in tal senso della banca stessa. Con
scritto 9 marzo 2022 il convenuto ha chiesto un approfondimento della
questione, ciò rilevato che la dichiarazione della banca non sarebbe coerente
con i documenti prodotti. Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la richiesta
del convenuto, facendo ordine all’attrice di presentare gli estratti conto
relativi al conto in questione dal 01.09.2017 fino al giorno dell’edizione. Con
scritto 24 marzo 2022 l’attrice ha quindi prodotto la richiesta da essa inviata
alla Banca per ottenere gli estratti in questione e la relativa risposta della
Banca, da essa già prodotta in precedenza.
Su richiesta della parte
convenuta il Pretore aggiunto, con ordinanza 21 aprile 2022 ha assegnato direttamente
a __________ un termine di 30 giorni per trasmettere l’estratto del conto (nr.
Di __________ e nr. __________ intestato a __________ Sagl. Con scritto 22
aprile 2022 __________ ha confermato che la __________ Sagl non intrattiene con
lei alcuna relazione e che il conto __________ non esiste.
C. Con scritto 13 maggio
2022 il convenuto ha chiesto di ordinare nuovamente alla Banca la produzione
dei documenti in questione, con le comminatorie di legge.
Con decisione 31 maggio
2022 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda.
D. Con reclamo 13 giugno
2022 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone l’annullamento e che
sia fatto ordine a __________ di trasmettere le informazioni richieste.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore
aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 1° giugno 2022. Rimesso alla posta il 13 giugno 2022
il reclamo, tenuto conto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, risulta tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319).
Il pregiudizio dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Nel caso in esame il
reclamante sostiene che vi è un pregiudizio difficilmente riparabile perché l’esistenza
di eventuali redditi non dichiarati da parte della moglie potrebbe far scattare
conseguenze di natura fiscale anche in capo al marito. Inoltre vi sarebbe la
necessità di chiarire la veridicità dell’estratto bancario da esso prodotto
stanti le accuse a lui mosse in punto alla veridicità del contenuto del
documento.
3.1
Se non che, il preteso
pregiudizio non è in relazione con la posizione processuale del reclamante. Per
quanto concerne le conseguenze di natura fiscale, le stesse non paiono in
relazione con il presente procedimento. In merito alle pretese accuse mosse nei
suoi confronti in merito all’autenticità dei documenti, ci si può limitare a
rilevare che, se è vero che la moglie ha eccepito di falso l’estratto bancario
da lui prodotto, non risulta invece che essa lo abbia accusato di essere
l’autore del falso, limitandosi a censurare l’uso in causa di un documento
ritenuto falso. Essa ha in tal senso rilevato che, malgrado la presa di
posizione della Banca, il convenuto non ha portato alcun elemento a sostegno
dell’autenticità del documento di cui trattasi.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2022 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 13 giugno 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.