Lexipedia

Decisione

13.2022.38

Reclamo in materia di assunzione di nuove prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

12 dicembre 2022Italiano7 min

essere ammessa a produrre una dichiarazione in tal senso della banca stessa. Con

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.38

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, (azione di

divorzio unilaterale) promossa in data 23 gennaio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 13 giugno 2022 di RE 1 contro la decisione 31 maggio 2022 con

cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di assunzione di nuove prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 23 gennaio

2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la

regolamentazione delle conseguenze accessorie.

All’udienza di conciliazione

del 18 agosto 2020 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, alla

liquidazione del regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero

passaggio secondo le previsioni di legge, ma non agli altri effetti del

divorzio.

Il 17 settembre 2020 CO 1

ha motivato la petizione, formulando le proprie richieste di giudizio in merito

agli effetti del divorzio, cui il convenuto si è opposto.

Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 16 febbraio 2022 il Pretore

aggiunto ha deciso in merito alle prove.

Fatti

B. Con istanza 21

febbraio 2022 il convenuto ha chiesto di essere ammesso a produrre due

documenti (n. 48 e 49: estratto patrimoniale relativo alla società __________

Sagl, società di pertinenza della moglie), chiedendo altresì l’edizione da

parte della medesima società degli estratti conto relativi alla relazione

bancaria “dalla data di apertura della relazione bancaria a tutt’oggi”,

segnatamente del conto n. __________ presso la banca privata __________.

Con osservazioni 28

febbraio 2022 l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, sostenendo che la

__________ Sagl non ha mai avuto alcuna relazione con tale banca. Chiede di

essere ammessa a produrre una dichiarazione in tal senso della banca stessa. Con

scritto 9 marzo 2022 il convenuto ha chiesto un approfondimento della

questione, ciò rilevato che la dichiarazione della banca non sarebbe coerente

con i documenti prodotti. Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la richiesta

del convenuto, facendo ordine all’attrice di presentare gli estratti conto

relativi al conto in questione dal 01.09.2017 fino al giorno dell’edizione. Con

scritto 24 marzo 2022 l’attrice ha quindi prodotto la richiesta da essa inviata

alla Banca per ottenere gli estratti in questione e la relativa risposta della

Banca, da essa già prodotta in precedenza.

Su richiesta della parte

convenuta il Pretore aggiunto, con ordinanza 21 aprile 2022 ha assegnato direttamente

a __________ un termine di 30 giorni per trasmettere l’estratto del conto (nr.

Di __________ e nr. __________ intestato a __________ Sagl. Con scritto 22

aprile 2022 __________ ha confermato che la __________ Sagl non intrattiene con

lei alcuna relazione e che il conto __________ non esiste.

C. Con scritto 13 maggio

2022 il convenuto ha chiesto di ordinare nuovamente alla Banca la produzione

dei documenti in questione, con le comminatorie di legge.

Con decisione 31 maggio

2022 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda.

D. Con reclamo 13 giugno

2022 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone l’annullamento e che

sia fatto ordine a __________ di trasmettere le informazioni richieste.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore

aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 1° giugno 2022. Rimesso alla posta il 13 giugno 2022

il reclamo, tenuto conto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, risulta tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319).

Il pregiudizio dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

Nel caso in esame il

reclamante sostiene che vi è un pregiudizio difficilmente riparabile perché l’esistenza

di eventuali redditi non dichiarati da parte della moglie potrebbe far scattare

conseguenze di natura fiscale anche in capo al marito. Inoltre vi sarebbe la

necessità di chiarire la veridicità dell’estratto bancario da esso prodotto

stanti le accuse a lui mosse in punto alla veridicità del contenuto del

documento.

3.1

Se non che, il preteso

pregiudizio non è in relazione con la posizione processuale del reclamante. Per

quanto concerne le conseguenze di natura fiscale, le stesse non paiono in

relazione con il presente procedimento. In merito alle pretese accuse mosse nei

suoi confronti in merito all’autenticità dei documenti, ci si può limitare a

rilevare che, se è vero che la moglie ha eccepito di falso l’estratto bancario

da lui prodotto, non risulta invece che essa lo abbia accusato di essere

l’autore del falso, limitandosi a censurare l’uso in causa di un documento

ritenuto falso. Essa ha in tal senso rilevato che, malgrado la presa di

posizione della Banca, il convenuto non ha portato alcun elemento a sostegno

dell’autenticità del documento di cui trattasi.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2022 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 13 giugno 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.