13.2022.39
Reclamo contro prestazione di cauzione per spese ripetibili. Pagamento seriamente compromesso per altri motivi: indizi dati da attestati di carenza beni, importi modici, rateizzazione, prognosi negativa
12 dicembre 2022Italiano10 min
2022 la CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 13'500.–
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.39
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2022.1370 - OR.2022.42 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa in data 24 febbraio 2022 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 15
giugno 2022 RE 1 contro la decisione 8 giugno 2022 con cui il Pretore le ha
fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 11'250.-;
ritenuto
in fatto: A. __________, locatrice, e RE
1, conduttrice, avevano stipulato in data 14 giugno 2011 un contratto di
locazione avente per oggetto uno stabile sito in __________, da adibire a
scuola dell’infanzia. A seguito di un procedimento esecutivo promosso nei
confronti della __________ l’immobile è stato battuto all’asta e la CO 1 ne è
divenuta proprietaria. CO 1 e RE 1 hanno poi posto fine al contratto di
locazione.
Fatti
B. Con petizione 24
febbraio 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 150'000.-
quale indennizzo per i lavori da essa effettuati nello stabile che ne hanno
aumentato il valore.
C. Con istanza 15 marzo
2022 la CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 13'500.–
a garanzia di spese ripetibili. A mente della richiedente vi sono due attestati
di carenza di beni a carico dell’attrice, ma anche un’esecuzione in corso nei
confronti della stessa, avviata dalla Fondazione istituto collettore LPP per
l’importo di fr. 5'158.36.
Con osservazioni 30 marzo
2022 RE 1 si è opposta all’istanza di cauzione.
Con gli allegati di
replica, duplica, triplica e quadruplica le parti hanno confermato le
rispettive posizioni.
D. Con decisione 8
giugno 2022 il Pretore ha imposto RE 1 la prestazione di una cauzione per spese
ripetibili di fr. 11'250.- e ha sospeso la trattazione della causa di merito in
attesa che sia prestata.
E. Con reclamo 15 giugno
2022 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione
dell’istanza di prestazione di garanzia.
Con istanza 17 giugno 2022
la reclamante ha chiesto che al gravame sia concesso effetto sospensivo, che è
stato concesso con decisione 20 luglio 2022.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il giudizio
impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi
degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319
lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
La decisione impugnata è pervenuta
alla reclamante il 9 giugno 2022. Spedito con invio raccomandato il 17 giugno 2022
il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Per lart. 320 CPC
con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a)
e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce
una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente
previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione
delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).
Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice
determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui
sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC
2015.
23; Trezzini, op. cit., n. 44
ad art. 99; Urwyler/Grütter, op.
cit., n. 13 ad art. 99).
Il Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto
asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi
attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,
pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di
difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni
pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua
insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare
nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA
inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy,
op. cit., n. 39 ad art. 99). Se il fatto di essere oggetto di esecuzioni
o di aver subito un pignoramento ancora non significa nullatenenza, vale a dire
incapacità di onorare i propri debiti, trattasi comunque di indizi d’insolvenza
che il giudice deve valutare nel caso concreto.
4.
Il Pretore ha
constatato che l’attrice ha provveduto il 23 marzo 2022 al pagamento di due
attestati di carenza di beni per l’importo di complessivi fr. 1'128.10 e che,
per l’esecuzione in corso, aveva concordato con la creditrice un piano
d’ammortamento. Ha quindi ritenuto che non fossero dati gli estremi per imporre
una cauzione in applicazione dell’art. 99 cpv.1 lett. b CPC. Ha in seguito rilevato
che il pagamento degli attestati di carenza di beni era avvenuto soltanto a
seguito dell’inoltro dell’istanza di prestazione di garanzia. Anche il piano di
ammortamento per il debito in essere con la Fondazione istituto collettore LPP
era stato concordato successivamente all’istanza di garanzia, e meglio il 28
marzo 2022. A mente del primo giudice, il fatto che per il pagamento della
somma, tutto sommato esigua, di fr. 5'158.36 sia stato concordato un piano di
pagamento rateale è indizio di una precaria situazione finanziaria
dell’attrice. Ha quindi ritenuto verificati gli estremi per ordinare la prestazione
di una garanzia in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC.
5.
A mente della
reclamante non sarebbero in concreto dati i presupposti per l’imposizione di
una garanzia in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Sostiene che
l’esistenza di una sola esecuzione non è sufficiente per concludere che la
riscossione delle ripetibili è seriamente a rischio. L’esistenza di
un’esecuzione per l’importo, di poca entità, di fr. 5'158.36 il cui pagamento è
stato rateizzato per comodità non è sufficiente per rendere verosimile il
pagamento di eventuali ripetibili future.
6.
La decisione
impugnata regge alle critiche. Se è vero che l’esistenza di una singola
esecuzione può non essere sufficiente per concludere che la riscossione delle
ripetili sia a rischio, nel caso di cui trattasi il primo giudice ha rilevato
che vi erano due attestati di carenza di beni per complessivi fr. 1'128.10.
Trattasi di un importo relativamente modesto cui l’attrice non è stata in grado
di far fronte, a dimostrazione che essa era comunque priva di mezzi. Vero è
che, come accertato dal Pretore, l’attrice ha poi proceduto al pagamento, ma
ciò solo a seguito dell’inoltro della domanda di garanzia. Il fatto che, come
accertato dal Pretore, vi era un’ulteriore esecuzione in corso per un importo
tutto sommato modesto (fr. 5'158.36), debito cui l’attrice ha fatto fronte con
pagamenti rateizzati non permette certo una prognosi diversa. A fronte di
siffatti indizi circa le sue difficoltà finanziarie, spettava all’attrice
documentare la propria situazione economica, ciò che non pare impossibile, essa
certamente disponendo perlomeno di bilanci e di un conto perdite e profitti.
In definitiva, il reclamo
non evidenzia argomenti validi per ritenere che, riconoscendo il pagamento
delle ripetibili per altri motivi “seriamente compromesso” giusta l’art. 99
cpv. 1 lett. d CPC, il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i
fatti - il mero accertamento errato di fatti è sconosciuto in sede di reclamo
(sopra, consid. 2) - e, pertanto, abbia applicato in modo errato il diritto. Il
gravame va quindi respinto.
7.
Le spese processuali
per la presente procedura, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte.
8.
Il presente reclamo,
che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da
questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3.
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 15 giugno
2022.
di RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 15 giugno 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.