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Decisione

13.2022.39

Reclamo contro prestazione di cauzione per spese ripetibili. Pagamento seriamente compromesso per altri motivi: indizi dati da attestati di carenza beni, importi modici, rateizzazione, prognosi negativa

12 dicembre 2022Italiano10 min

2022 la CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 13'500.–

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.39

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2022.1370 - OR.2022.42 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa in data 24 febbraio 2022 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 15

giugno 2022 RE 1 contro la decisione 8 giugno 2022 con cui il Pretore le ha

fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 11'250.-;

ritenuto

in fatto: A. __________, locatrice, e RE

1, conduttrice, avevano stipulato in data 14 giugno 2011 un contratto di

locazione avente per oggetto uno stabile sito in __________, da adibire a

scuola dell’infanzia. A seguito di un procedimento esecutivo promosso nei

confronti della __________ l’immobile è stato battuto all’asta e la CO 1 ne è

divenuta proprietaria. CO 1 e RE 1 hanno poi posto fine al contratto di

locazione.

Fatti

B. Con petizione 24

febbraio 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 150'000.-

quale indennizzo per i lavori da essa effettuati nello stabile che ne hanno

aumentato il valore.

C. Con istanza 15 marzo

2022 la CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 13'500.–

a garanzia di spese ripetibili. A mente della richiedente vi sono due attestati

di carenza di beni a carico dell’attrice, ma anche un’esecuzione in corso nei

confronti della stessa, avviata dalla Fondazione istituto collettore LPP per

l’importo di fr. 5'158.36.

Con osservazioni 30 marzo

2022 RE 1 si è opposta all’istanza di cauzione.

Con gli allegati di

replica, duplica, triplica e quadruplica le parti hanno confermato le

rispettive posizioni.

D. Con decisione 8

giugno 2022 il Pretore ha imposto RE 1 la prestazione di una cauzione per spese

ripetibili di fr. 11'250.- e ha sospeso la trattazione della causa di merito in

attesa che sia prestata.

E. Con reclamo 15 giugno

2022 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione

dell’istanza di prestazione di garanzia.

Con istanza 17 giugno 2022

la reclamante ha chiesto che al gravame sia concesso effetto sospensivo, che è

stato concesso con decisione 20 luglio 2022.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il giudizio

impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi

degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319

lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

La decisione impugnata è pervenuta

alla reclamante il 9 giugno 2022. Spedito con invio raccomandato il 17 giugno 2022

il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Per lart. 320 CPC

con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a)

e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce

una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente

previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione

delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).

Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice

determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui

sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso

(sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC

2015.

23; Trezzini, op. cit., n. 44

ad art. 99; Urwyler/Grütter, op.

cit., n. 13 ad art. 99).

Il Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto

asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi

attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,

pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di

difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni

pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua

insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare

nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA

inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy,

op. cit., n. 39 ad art. 99). Se il fatto di essere oggetto di esecuzioni

o di aver subito un pignoramento ancora non significa nullatenenza, vale a dire

incapacità di onorare i propri debiti, trattasi comunque di indizi d’insolvenza

che il giudice deve valutare nel caso concreto.

4.

Il Pretore ha

constatato che l’attrice ha provveduto il 23 marzo 2022 al pagamento di due

attestati di carenza di beni per l’importo di complessivi fr. 1'128.10 e che,

per l’esecuzione in corso, aveva concordato con la creditrice un piano

d’ammortamento. Ha quindi ritenuto che non fossero dati gli estremi per imporre

una cauzione in applicazione dell’art. 99 cpv.1 lett. b CPC. Ha in seguito rilevato

che il pagamento degli attestati di carenza di beni era avvenuto soltanto a

seguito dell’inoltro dell’istanza di prestazione di garanzia. Anche il piano di

ammortamento per il debito in essere con la Fondazione istituto collettore LPP

era stato concordato successivamente all’istanza di garanzia, e meglio il 28

marzo 2022. A mente del primo giudice, il fatto che per il pagamento della

somma, tutto sommato esigua, di fr. 5'158.36 sia stato concordato un piano di

pagamento rateale è indizio di una precaria situazione finanziaria

dell’attrice. Ha quindi ritenuto verificati gli estremi per ordinare la prestazione

di una garanzia in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC.

5.

A mente della

reclamante non sarebbero in concreto dati i presupposti per l’imposizione di

una garanzia in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Sostiene che

l’esistenza di una sola esecuzione non è sufficiente per concludere che la

riscossione delle ripetibili è seriamente a rischio. L’esistenza di

un’esecuzione per l’importo, di poca entità, di fr. 5'158.36 il cui pagamento è

stato rateizzato per comodità non è sufficiente per rendere verosimile il

pagamento di eventuali ripetibili future.

6.

La decisione

impugnata regge alle critiche. Se è vero che l’esistenza di una singola

esecuzione può non essere sufficiente per concludere che la riscossione delle

ripetili sia a rischio, nel caso di cui trattasi il primo giudice ha rilevato

che vi erano due attestati di carenza di beni per complessivi fr. 1'128.10.

Trattasi di un importo relativamente modesto cui l’attrice non è stata in grado

di far fronte, a dimostrazione che essa era comunque priva di mezzi. Vero è

che, come accertato dal Pretore, l’attrice ha poi proceduto al pagamento, ma

ciò solo a seguito dell’inoltro della domanda di garanzia. Il fatto che, come

accertato dal Pretore, vi era un’ulteriore esecuzione in corso per un importo

tutto sommato modesto (fr. 5'158.36), debito cui l’attrice ha fatto fronte con

pagamenti rateizzati non permette certo una prognosi diversa. A fronte di

siffatti indizi circa le sue difficoltà finanziarie, spettava all’attrice

documentare la propria situazione economica, ciò che non pare impossibile, essa

certamente disponendo perlomeno di bilanci e di un conto perdite e profitti.

In definitiva, il reclamo

non evidenzia argomenti validi per ritenere che, riconoscendo il pagamento

delle ripetibili per altri motivi “seriamente compromesso” giusta l’art. 99

cpv. 1 lett. d CPC, il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i

fatti - il mero accertamento errato di fatti è sconosciuto in sede di reclamo

(sopra, consid. 2) - e, pertanto, abbia applicato in modo errato il diritto. Il

gravame va quindi respinto.

7.

Le spese processuali

per la presente procedura, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte.

8.

Il presente reclamo,

che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da

questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra

3.

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 15 giugno

2022.

di RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 15 giugno 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.