13.2022.42
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Invio raccomandato della corrispondenza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
16 settembre 2022Italiano6 min
1 ha indicato quale indirizzo in Svizzera per la notifica: “__________ c/o __________”.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.42
Lugano
16 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in
data 29 maggio 2017 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
K__________
e RE 1
e
ora sul reclamo 12 luglio 2022 di RE 1 contro la decisione 7 luglio 2022 del
Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 26/29
maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di K__________ ed RE 1 al pagamento
della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.
Con risposta 28 agosto
2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.
B. Con ordinanza 8
giugno 2022 il Pretore aggiunto ha assegnato ai convenuti un termine di 20
giorni per eleggere domicilio nella giurisdizione del Cantone Ticino con
l’avvertenza che in caso d’inosservanza dell’ordine avrebbe fatto ricorso alla
notificazione per via edittale, eventualmente prescindendo da qualsiasi
notificazione.
Con scritto 3 luglio 2022 RE
1 ha indicato quale indirizzo in Svizzera per la notifica: “__________ c/o __________”.
Ha però rilevato che la segreteria della società in questione non è presidiata
in modo permanente sicché il ritiro della corrispondenza non poteva essere
garantito tempestivamente, chiedendo quindi di non inviargli lettere
raccomandate.
C. Con ordinanza 7
luglio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di non procedere con
invii raccomandati.
D. Con reclamo 12 luglio
2022 RE 1 ha chiesto che l’incarto “… sia assegnato a un giudice imparziale e
neutrale”, che la moglie “… sia rappresentata nel presente procedimento
principale e in tutti i provvedimenti accessori ….” e infine che “… l’ordinanza
del 7 luglio 2022 sia annullata, compresa la nota spese, e che sia accettato il
domicilio in Svizzera indicato nella mia lettera del 3 luglio 2022”.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del reclamante di non inviargli la
corrispondenza con plico raccomandato è una disposizione ordinatoria
processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 124 cpv. 1, 319 lett.
b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile mediante
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
Nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 12 luglio 2022 e, di
conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2022, è
tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre,
nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319
lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile (cifra 2).
3.
Il CPC non prevede
esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di
modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
In concreto il reclamante
non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato
evidente. Il gravame è quindi già per questo inammissibile.
4.
Comunque sia, si
rileva che il modo del procedere del Pretore aggiunto non rileva da
un’applicazione errata del diritto e non pare censurabile. In merito alle varie
doglianze e conclusioni del reclamante, si osserva quanto segue:
4.1
La richiesta di assegnare
l’incarto ad altro giudice non rientra nelle competenze di questa Camera.
Peraltro, ad un sommario esame le generiche doglianze invocate a sostegno di
questa richiesta neppure paiono fondate.
4.2
Il Pretore aggiunto non ha
rifiutato la rappresentanza della convenuta da parte del marito. Anzi, nella decisione
impugnata egli ha accertato che la richiesta 3 luglio 2022 era stata presentata
da RE 1 “… per sé e in rappresentanza della moglie …”. Su questo punto il
reclamo è manifestamente privo di consistenza.
4.3
Il primo giudice non ha
rifiutato di procedere alle notifiche all’indirizzo indicato dal reclamante. Il
rifiuto concerne unicamente la richiesta di non procedere alla notifica
mediante plico raccomandato. Si rileva al proposito che, per l’art. 138 CPC la
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sicché il Pretore è
tenuto per legge a procedere come fatto. È semmai compito del reclamante organizzarsi
in modo tale da poter ricevere la corrispondenza. Ancora una volta il reclamo è
infondato.
4.4
Per quanto riguarda le spese
che il primo giudice ha posto a carico di RE 1, questi non si confronta
minimamente con le relative motivazioni della decisione impugnata. Da qui
l’inammissibilità del reclamo su questo punto.
5.
Le spese processuali
sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone
che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura
e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso
concreto, la stessa è fissata in fr. 300.- ed è posta a carico del reclamante,
soccombente (art. 106 CPC).
Non avendo la controparte dovuto inoltrare
osservazioni, non si assegnano ripetibili.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 luglio 2022 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 luglio 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.