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Decisione

13.2022.42

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Invio raccomandato della corrispondenza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile

16 settembre 2022Italiano6 min

1 ha indicato quale indirizzo in Svizzera per la notifica: “__________ c/o __________”.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.42

Lugano

16 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in

data 29 maggio 2017 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

K__________

e RE 1

e

ora sul reclamo 12 luglio 2022 di RE 1 contro la decisione 7 luglio 2022 del

Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 26/29

maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di K__________ ed RE 1 al pagamento

della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.

Con risposta 28 agosto

2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.

B. Con ordinanza 8

giugno 2022 il Pretore aggiunto ha assegnato ai convenuti un termine di 20

giorni per eleggere domicilio nella giurisdizione del Cantone Ticino con

l’avvertenza che in caso d’inosservanza dell’ordine avrebbe fatto ricorso alla

notificazione per via edittale, eventualmente prescindendo da qualsiasi

notificazione.

Con scritto 3 luglio 2022 RE

1 ha indicato quale indirizzo in Svizzera per la notifica: “__________ c/o __________”.

Ha però rilevato che la segreteria della società in questione non è presidiata

in modo permanente sicché il ritiro della corrispondenza non poteva essere

garantito tempestivamente, chiedendo quindi di non inviargli lettere

raccomandate.

C. Con ordinanza 7

luglio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di non procedere con

invii raccomandati.

D. Con reclamo 12 luglio

2022 RE 1 ha chiesto che l’incarto “… sia assegnato a un giudice imparziale e

neutrale”, che la moglie “… sia rappresentata nel presente procedimento

principale e in tutti i provvedimenti accessori ….” e infine che “… l’ordinanza

del 7 luglio 2022 sia annullata, compresa la nota spese, e che sia accettato il

domicilio in Svizzera indicato nella mia lettera del 3 luglio 2022”.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del reclamante di non inviargli la

corrispondenza con plico raccomandato è una disposizione ordinatoria

processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 124 cpv. 1, 319 lett.

b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile mediante

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

Nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 12 luglio 2022 e, di

conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2022, è

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre,

nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319

lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile (cifra 2).

3.

Il CPC non prevede

esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di

modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

In concreto il reclamante

non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato

evidente. Il gravame è quindi già per questo inammissibile.

4.

Comunque sia, si

rileva che il modo del procedere del Pretore aggiunto non rileva da

un’applicazione errata del diritto e non pare censurabile. In merito alle varie

doglianze e conclusioni del reclamante, si osserva quanto segue:

4.1

La richiesta di assegnare

l’incarto ad altro giudice non rientra nelle competenze di questa Camera.

Peraltro, ad un sommario esame le generiche doglianze invocate a sostegno di

questa richiesta neppure paiono fondate.

4.2

Il Pretore aggiunto non ha

rifiutato la rappresentanza della convenuta da parte del marito. Anzi, nella decisione

impugnata egli ha accertato che la richiesta 3 luglio 2022 era stata presentata

da RE 1 “… per sé e in rappresentanza della moglie …”. Su questo punto il

reclamo è manifestamente privo di consistenza.

4.3

Il primo giudice non ha

rifiutato di procedere alle notifiche all’indirizzo indicato dal reclamante. Il

rifiuto concerne unicamente la richiesta di non procedere alla notifica

mediante plico raccomandato. Si rileva al proposito che, per l’art. 138 CPC la

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sicché il Pretore è

tenuto per legge a procedere come fatto. È semmai compito del reclamante organizzarsi

in modo tale da poter ricevere la corrispondenza. Ancora una volta il reclamo è

infondato.

4.4

Per quanto riguarda le spese

che il primo giudice ha posto a carico di RE 1, questi non si confronta

minimamente con le relative motivazioni della decisione impugnata. Da qui

l’inammissibilità del reclamo su questo punto.

5.

Le spese processuali

sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone

che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura

e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso

concreto, la stessa è fissata in fr. 300.- ed è posta a carico del reclamante,

soccombente (art. 106 CPC).

Non avendo la controparte dovuto inoltrare

osservazioni, non si assegnano ripetibili.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 luglio 2022 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 12 luglio 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.