13.2022.43
Stralcio per intervenuta desistenza. Revisione
12 dicembre 2022Italiano8 min
svolgimento, indicando il suo desiderio di poter continuare il divorzio senza però
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.43
13.2022.46
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2022.125 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo
completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
19 maggio 2022 da
RE
1
e
CO
1
e ora sullo “scritto” 14
luglio 2022 di RE 1 e quello 14 luglio 2022 di CO 1 contro la decisione 5
luglio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la causa per
desistenza, dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE
1 e statuito sulle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio l’11 giugno 1996 a __________. Dalla loro unione sono nati __________
e __________.
Fatti
B. Con istanza comune e
accordo completo sul divorzio il 19 maggio 2022 RE 1 e CO 1 hanno chiesto
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, lo scioglimento del
vincolo matrimoniale e l’omologazione della convenzione sulle relative
conseguenze accessorie sottoscritta il medesimo giorno. Contestualmente hanno
altresì postulato il beneficio del gratuito patrocinio per tasse e spese di
giustizia.
Il 24 maggio 2022 RE 1 ha
chiesto la designazione di un gratuito patrocinatore. Il 15 giugno 2022 ha
informato la Pretura di rinunciare alla nomina di un avvocato per evitare
inutili spese, limitando il gratuito patrocinio alle spese processuali.
C. Le parti sono
comparse all’udienza 5 luglio 2022 per l’audizione congiunta e separata dei
coniugi. Chiusa la discussione, RE 1 ha indicato di non più voler discutere i
punti non omologabili della convenzione e ritirato la domanda di divorzio.
D. Con decisione 5
luglio 2022, emessa in esito all’udienza e registrata a verbale, il Pretore
aggiunto ha stralciato dai ruoli la causa per desistenza (dispositivo n. 3), ha
dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1
(dispositivo n. 4) ponendo a suo carico le spese processuali stabilite in fr.
600.– e compensate le indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 5).
E. Con “scritto” 14
luglio 2022 RE 1 insorge contro l’audizione del 5 luglio 2022 e il relativo
svolgimento, indicando il suo desiderio di poter continuare il divorzio senza però
dover prendere alimenti dalla moglie come indicato nella convenzione.
Con separato “scritto” 14
luglio 2022, CO 1 contesta le modifiche e gli aumenti prospettati dal Pretore
aggiunto alle sue voci di spesa, rileva le gravi difficoltà finanziarie e
chiede di valutare una riduzione degli eventuali alimenti dovuti al marito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione di
stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv.
2.
CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile.
Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto
di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
L’esistenza di
un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello
stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art.
328.
cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio -
materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, Abschreibungsentscheid
un Abschreibunsverfügung, in: ZZZ/PCEF 59/2022 pag. 334 segg., 338).
1.1
La domanda di revisione va
presentata entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione
(art. 329 cpv. 1 CPC) e va chiesta al giudice che ha statuito sulla medesima
(art. 328 cpv. 1 CPC).
1.2
Lo scritto 14 luglio 2022 di RE
1.
è stato spedito - con Posta A - il 18 luglio 2022 (timbro originale sulla
busta d’invio). D’altro canto, lo scritto 14 luglio 2022 di CO 1 è stato
spedito - con posta B - il 15 luglio 2022 (timbro originale sulla busta
d’invio). Sicché in linea di massima, trattati alla stregua di domande di
revisione della decisione registrata a verbale in esito all’udienza tenutasi il
5.
luglio 2022, tali scritti possono considerarsi tempestivi. Nondimeno, la
relativa richiesta non era da proporre al Tribunale d’appello, ma andava semmai
sottoposta al Pretore aggiunto. Ne consegue l’inammissibilità dei medesimi.
Invero agli interessati,
che non sono assistiti da un patrocinatore legale, non sarebbe nemmeno di
soccorso una trasmissione degli atti al competente giudice ad opera di questa
Camera. In effetti, e come si dirà nel seguito, nelle citate circostanze gli
argomenti sollevati non possono recare loro alcun giovamento.
2.
RE 1 afferma di
voler continuare il divorzio senza che siano imposti alimenti a suo favore e a
carico della moglie, non essendovi margine in tal senso ritenute le gravi
difficoltà finanziarie emerse a fronte del quadro economico che era stato
elaborato in esito al percorso di mediazione presso il Consultorio di Lugano
dell’Associazione Comunità familiare di Lugano.
2.1
Per l’art. 241 cpv. 1 CPC in
caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il
relativo verbale. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere
consegnate al giudice per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti
rispettivamente del desistente o dell’acquiescente), oppure oralmente con la
loro consegna a verbale, che le parti devono firmare (art. 241 cpv. 1 CPC: Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 29 ad art. 241
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 31 ad art. 241]).
2.2
Nel presente caso dal verbale
d’udienza 5 luglio 2022 (pag. 1) emerge che in esito all’ampia discussione ivi
tenutasi, RE 1 ha “dichiara[to] di non voler più discutere la convenzione demandando
al giudice le conseguenze accessorie non omologabili e pertanto ritira la sua
domanda comune di divorzio”. In calce al medesimo verbale figurano le debite
firme di entrambi i coniugi. E, del resto, RE 1 nemmeno pretende il contrario e
men che meno contesta di avere voluto desistere dal procedimento. Poco importa
che questa sua scelta sia stata in qualche modo indotta dal fatto che il primo
giudice abbia prospettato l’eventualità di una soluzione diversa - e che egli
non condivide - rispetto alla concordata rinuncia tra coniugi di contributi
alimentari. Tale circostanza non fa venire meno l’efficacia della sua esplicita
e palese desistenza. Semmai l’agire e le conclusioni pretorili sarebbero state
da contestare impugnando la decisione di merito che, laddove la vertenza non
fosse stata ritirata, il Pretore aggiunto avrebbe poi emesso.
3.
Invero anche CO 1 solleva
contestazioni in punto alle modifiche e ai correttivi che il Pretore aggiunto aveva
segnalato di voler apportare riguardo a delle sue voci di spesa (ad esempio
spese di benzina, spese di imposte) elencate nel suo conteggio mensile prodotto
agli atti, giudicate eccessive dal primo giudice. L’interessata chiede di
valutare la diminuzione degli eventuali alimenti a favore del marito, quantificati
dal primo giudice nell’ordine di grandezza di fr. 340.– mensili, poiché a
fronte delle sue spese ed entrate è solo con grosse difficoltà che avrebbe
potuto far fronte al versamento di un pari importo. Se non che, una volta
ancora, gli argomenti così proposti non hanno utilità pratica nel presente
caso, poiché il Pretore aggiunto non ha deciso alcunché in tal senso. E questo,
appunto, in conseguenza dell’avvenuto ritiro da parte del marito della domanda
di divorzio comune (sopra, consid. 2.2). A prescindere dalla loro eventuale
pertinenza, le relative censure sono quantomeno premature.
4.
Giova infine ancora
rilevare che RE 1 non impugna il dispositivo sulle spese che lo condanna al
pagamento di spese processuali per l’importo di fr. 600.– (dispositivo n. 5) in
quanto soccombente, a causa della sua desistenza. Non entra quindi in
discussione un’eventuale trattazione del suo “scritto” 14 luglio 2022 quale reclamo
giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1).
D’altro canto il marito non
si esprime neppure sulla sua istanza di gratuito patrocinio dichiarata priva
d’interesse dal Pretore aggiunto in forza della perdita di qualità di parte che
l’intervenuta sua desistenza nella causa ha comportato (cfr. su questo tema da
ultimo: sentenza del TF 5A_205/2022 20 ottobre 2022 consid. 3). E questo
esclude a priori un esame del suo “scritto” 14 luglio 2022 sotto il profilo
dell’art. 121 CPC.
5.
Tenuto conto delle
particolari specificità del caso concreto e dei limitati margini finanziari
degli interessati, a titolo eccezionale e per questa volta si soprassiede al
prelievo di spese processuali in questa sede di giudizio.
La relativa domanda di
gratuito patrocinio avanzata da RE 1 diventa così prova d’oggetto.
6.
Il presente giudizio,
che per quanto non già inammissibile non pone comunque questioni di principio
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG), è emanato da questa
Camera nella composizione a giudice unico.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Trattato quale
domanda di revisione, lo “scritto” 14 luglio 2022 di RE 1 è inammissibile.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
3.
Trattato quale
domanda di revisione, lo “scritto” 14 luglio 2022 di CO 1 è inammissibile.
4.
Non si prelevano
spese processuali.
5.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi di diritto
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).