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Decisione

13.2022.43

Stralcio per intervenuta desistenza. Revisione

12 dicembre 2022Italiano8 min

svolgimento, indicando il suo desiderio di poter continuare il divorzio senza però

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.43

13.2022.46

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2022.125 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo

completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza

19 maggio 2022 da

RE

1

e

CO

1

e ora sullo “scritto” 14

luglio 2022 di RE 1 e quello 14 luglio 2022 di CO 1 contro la decisione 5

luglio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la causa per

desistenza, dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE

1 e statuito sulle spese processuali;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio l’11 giugno 1996 a __________. Dalla loro unione sono nati __________

e __________.

Fatti

B. Con istanza comune e

accordo completo sul divorzio il 19 maggio 2022 RE 1 e CO 1 hanno chiesto

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, lo scioglimento del

vincolo matrimoniale e l’omologazione della convenzione sulle relative

conseguenze accessorie sottoscritta il medesimo giorno. Contestualmente hanno

altresì postulato il beneficio del gratuito patrocinio per tasse e spese di

giustizia.

Il 24 maggio 2022 RE 1 ha

chiesto la designazione di un gratuito patrocinatore. Il 15 giugno 2022 ha

informato la Pretura di rinunciare alla nomina di un avvocato per evitare

inutili spese, limitando il gratuito patrocinio alle spese processuali.

C. Le parti sono

comparse all’udienza 5 luglio 2022 per l’audizione congiunta e separata dei

coniugi. Chiusa la discussione, RE 1 ha indicato di non più voler discutere i

punti non omologabili della convenzione e ritirato la domanda di divorzio.

D. Con decisione 5

luglio 2022, emessa in esito all’udienza e registrata a verbale, il Pretore

aggiunto ha stralciato dai ruoli la causa per desistenza (dispositivo n. 3), ha

dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1

(dispositivo n. 4) ponendo a suo carico le spese processuali stabilite in fr.

600.– e compensate le indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 5).

E. Con “scritto” 14

luglio 2022 RE 1 insorge contro l’audizione del 5 luglio 2022 e il relativo

svolgimento, indicando il suo desiderio di poter continuare il divorzio senza però

dover prendere alimenti dalla moglie come indicato nella convenzione.

Con separato “scritto” 14

luglio 2022, CO 1 contesta le modifiche e gli aumenti prospettati dal Pretore

aggiunto alle sue voci di spesa, rileva le gravi difficoltà finanziarie e

chiede di valutare una riduzione degli eventuali alimenti dovuti al marito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione di

stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv.

2.

CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile.

Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto

di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

L’esistenza di

un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello

stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art.

328.

cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio -

materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, Abschreibungsentscheid

un Abschreibunsverfügung, in: ZZZ/PCEF 59/2022 pag. 334 segg., 338).

1.1

La domanda di revisione va

presentata entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione

(art. 329 cpv. 1 CPC) e va chiesta al giudice che ha statuito sulla medesima

(art. 328 cpv. 1 CPC).

1.2

Lo scritto 14 luglio 2022 di RE

1.

è stato spedito - con Posta A - il 18 luglio 2022 (timbro originale sulla

busta d’invio). D’altro canto, lo scritto 14 luglio 2022 di CO 1 è stato

spedito - con posta B - il 15 luglio 2022 (timbro originale sulla busta

d’invio). Sicché in linea di massima, trattati alla stregua di domande di

revisione della decisione registrata a verbale in esito all’udienza tenutasi il

5.

luglio 2022, tali scritti possono considerarsi tempestivi. Nondimeno, la

relativa richiesta non era da proporre al Tribunale d’appello, ma andava semmai

sottoposta al Pretore aggiunto. Ne consegue l’inammissibilità dei medesimi.

Invero agli interessati,

che non sono assistiti da un patrocinatore legale, non sarebbe nemmeno di

soccorso una trasmissione degli atti al competente giudice ad opera di questa

Camera. In effetti, e come si dirà nel seguito, nelle citate circostanze gli

argomenti sollevati non possono recare loro alcun giovamento.

2.

RE 1 afferma di

voler continuare il divorzio senza che siano imposti alimenti a suo favore e a

carico della moglie, non essendovi margine in tal senso ritenute le gravi

difficoltà finanziarie emerse a fronte del quadro economico che era stato

elaborato in esito al percorso di mediazione presso il Consultorio di Lugano

dell’Associazione Comunità familiare di Lugano.

2.1

Per l’art. 241 cpv. 1 CPC in

caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il

relativo verbale. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere

consegnate al giudice per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti

rispettivamente del desistente o dell’acquiescente), oppure oralmente con la

loro consegna a verbale, che le parti devono firmare (art. 241 cpv. 1 CPC: Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 29 ad art. 241

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 31 ad art. 241]).

2.2

Nel presente caso dal verbale

d’udienza 5 luglio 2022 (pag. 1) emerge che in esito all’ampia discussione ivi

tenutasi, RE 1 ha “dichiara[to] di non voler più discutere la convenzione demandando

al giudice le conseguenze accessorie non omologabili e pertanto ritira la sua

domanda comune di divorzio”. In calce al medesimo verbale figurano le debite

firme di entrambi i coniugi. E, del resto, RE 1 nemmeno pretende il contrario e

men che meno contesta di avere voluto desistere dal procedimento. Poco importa

che questa sua scelta sia stata in qualche modo indotta dal fatto che il primo

giudice abbia prospettato l’eventualità di una soluzione diversa - e che egli

non condivide - rispetto alla concordata rinuncia tra coniugi di contributi

alimentari. Tale circostanza non fa venire meno l’efficacia della sua esplicita

e palese desistenza. Semmai l’agire e le conclusioni pretorili sarebbero state

da contestare impugnando la decisione di merito che, laddove la vertenza non

fosse stata ritirata, il Pretore aggiunto avrebbe poi emesso.

3.

Invero anche CO 1 solleva

contestazioni in punto alle modifiche e ai correttivi che il Pretore aggiunto aveva

segnalato di voler apportare riguardo a delle sue voci di spesa (ad esempio

spese di benzina, spese di imposte) elencate nel suo conteggio mensile prodotto

agli atti, giudicate eccessive dal primo giudice. L’interessata chiede di

valutare la diminuzione degli eventuali alimenti a favore del marito, quantificati

dal primo giudice nell’ordine di grandezza di fr. 340.– mensili, poiché a

fronte delle sue spese ed entrate è solo con grosse difficoltà che avrebbe

potuto far fronte al versamento di un pari importo. Se non che, una volta

ancora, gli argomenti così proposti non hanno utilità pratica nel presente

caso, poiché il Pretore aggiunto non ha deciso alcunché in tal senso. E questo,

appunto, in conseguenza dell’avvenuto ritiro da parte del marito della domanda

di divorzio comune (sopra, consid. 2.2). A prescindere dalla loro eventuale

pertinenza, le relative censure sono quantomeno premature.

4.

Giova infine ancora

rilevare che RE 1 non impugna il dispositivo sulle spese che lo condanna al

pagamento di spese processuali per l’importo di fr. 600.– (dispositivo n. 5) in

quanto soccombente, a causa della sua desistenza. Non entra quindi in

discussione un’eventuale trattazione del suo “scritto” 14 luglio 2022 quale reclamo

giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1).

D’altro canto il marito non

si esprime neppure sulla sua istanza di gratuito patrocinio dichiarata priva

d’interesse dal Pretore aggiunto in forza della perdita di qualità di parte che

l’intervenuta sua desistenza nella causa ha comportato (cfr. su questo tema da

ultimo: sentenza del TF 5A_205/2022 20 ottobre 2022 consid. 3). E questo

esclude a priori un esame del suo “scritto” 14 luglio 2022 sotto il profilo

dell’art. 121 CPC.

5.

Tenuto conto delle

particolari specificità del caso concreto e dei limitati margini finanziari

degli interessati, a titolo eccezionale e per questa volta si soprassiede al

prelievo di spese processuali in questa sede di giudizio.

La relativa domanda di

gratuito patrocinio avanzata da RE 1 diventa così prova d’oggetto.

6.

Il presente giudizio,

che per quanto non già inammissibile non pone comunque questioni di principio

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG), è emanato da questa

Camera nella composizione a giudice unico.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Trattato quale

domanda di revisione, lo “scritto” 14 luglio 2022 di RE 1 è inammissibile.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

3.

Trattato quale

domanda di revisione, lo “scritto” 14 luglio 2022 di CO 1 è inammissibile.

4.

Non si prelevano

spese processuali.

5.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi di diritto

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).