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Diniego di gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è sussidiario rispetto a prestazioni assicurative di protezione giuridica se effettive
10 gennaio 2023Italiano12 min
il 12 marzo/4novembre 2009 hanno raggiunto una transazione in punto ai contributi
Source ti.ch
Incarto n.
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Lugano
10 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.5226 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza
16 novembre 2021 da
RE 1
rappresentata dalla madre
RE 2
patrocinata
dall’ PA 1 Lugano
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 17
agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2022 con cui il Pretore ha,
fra l’altro, respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 febbraio 2008 RE
2 ha dato alla luce RE 1, di cui il 18 novembre 2008 CO 1 ha riconosciuto la
paternità. In esito alla procedura di mantenimento avviata innanzi la Pretura
di Lugano, sezione 6, RE 1 - tramite l’allora curatore avv. __________ - e CO 1
il 12 marzo/4novembre 2009 hanno raggiunto una transazione in punto ai contributi
alimentari dovuti alla figlia e alle loro relazioni personali, accordo che il
giudice ha omologato con conseguente stralcio della causa.
B. Con diffida 26 agosto
2021 RE 1 ha ingiunto al padre il pagamento di fr. 126'940.– di contributi
arretrati per il periodo da febbraio 2008 a settembre 2021. Il 20 settembre
2021 ha fatto spiccare il PE n. __________ dall’UE di Lugano per il corrispondente
importo e interessi del 5% dal 1° febbraio 2008. Il 28 settembre 2021 il
convenuto ha sollevato opposizione.
C. Con istanza 16
novembre 2021 RE 1 ha chiesto innanzi al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. L’interessata
ha poi postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv.
PA 1, __________, con effetto dal 13 luglio 2021.
Con osservazioni 1°
febbraio 2022 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza, di sospendere la
procedura giusta l’art. 126 CPC e, parimenti, di concedergli il gratuito
patrocinio.
Con replica spontanea 16
febbraio 2022 e duplica spontanea 4 marzo 2022, le parti hanno mantenuto le
reciproche posizioni.
D. Con decisione 4
agosto 2022 il Pretore ha disposto il rigetto definitivo dell’opposizione per
il corrispondente importo di fr. 126'940.– oltre interessi al 5% dal 20
settembre 2021. Ha quindi respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1
che quella di CO 1, e a carico di quest’ultimo ha posto le spese processuali per
fr. 100.– insieme a fr. 500.– di ripetibili dovute alla controparte.
E. Con reclamo 17 agosto
2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che le sia riconosciuto il
gratuito patrocinio, inclusi i costi dell’avv. PA 1, __________, a far tempo
dal 13 luglio 2021. Il 22 agosto 2022 ha chiesto poi il beneficio del gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è pervenuta
alla reclamante l’8 agosto 2022. Spedito il 17 agosto 2022 il gravame risulta
tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio
(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;
Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega
all’impugnativa un plico di documenti da M a O che non fanno parte del
fascicolo processuale e come tale sono inammissibili (art. 326 CPC). I doc.
doc. I e L (estratto tracciamento degli invii e copia decisione impugnata) sono
per contro ammissibili (art. 321 cpv. 3 CPC).
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Il Pretore non ha ritenuto
necessario l’intervento di un legale per assistere le parti nella procedura. Le
stesse non potevano dirsi incapaci a fronte della loro formazione e della
pregressa ben più complicata causa di mantenimento. Di regola la procedura di
rigetto definitivo non è difficile, pertanto accessibile anche ad un laico. RE
2.
disponeva poi di liquidità per fr. 10'686.– con valuta al 31 dicembre 2020.
Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.
3.2
La reclamante ribadisce la
sua documentata indigenza rispetto ad una causa promossa per contributi
alimentari mai pagati dal padre, in difetto di cui la madre disoccupata aveva
dovuto farsi carico di tutto il suo mantenimento. Necessario l’intervento della
legale, visti gli interessi in gioco, la complessità del caso, la conseguente situazione
di prostrazione personale in cui si era venuta a trovare la madre e, infine, il
principio di parità delle armi la controparte essendo assistita da un avvocato.
Pacifico l’esito favorevole della causa, visto l’accoglimento dell’istanza.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
5.
Il Pretore ha negato
lo stato d’indigenza in capo alla reclamante, in quanto dagli atti fiscali
risultava che la madre disponeva di un avere capitale di fr. 10'686.– valuta al
31.
dicembre 2020. La reclamante gli obietta che il relativo certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato e prodotto con la pertinente
documentazione attestavano la sua impossibilità a sostenere i costi di
procedura. Così proposto l’argomento è invero generico e andrebbe dichiarato
inammissibile poiché non sostanziato. A prescindere da ciò, la censura risulta comunque
infondata anche nel merito.
5.1
In linea di massima e in
assenza di elementi contrari, le persone che beneficiano dell’aiuto sociale
sono da considerare indigenti ai sensi dell’art.117 lett. a CPC (sentenza TF
5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti; Trezzini, op. cit., e-book #8 al 1° febbraio 2020/22
marzo 2021, n. 40 ad art. 117). Ora, dai documenti che accompagnano il
certificato versato agli atti dalla reclamante risulta invero che il 9 agosto
2021.
presso l’Ufficio di Intervento sociale, Sportello regionale LAPS, Lugano,
a sostegno della madre è stata attivata “la prestazione Assegni Figli
Integrativi (AFI)” (doc. G ultima pagina). E, l’assegno integrativo previsto
dalla Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 ([RL 856.100])
è una prestazione sociale (art. 2 lett. g della Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 [RL 870.100];
anche il relativo messaggio all’introduzione della legge n. 4773 del 1° luglio
1998.
punto 8 in fine pag. 11), quand’anche non costituisca ancora una
prestazione assistenziale a tutti gli effetti (art. 2 lett. i Laps; art. 2 cpv.
2.
della Legge sull’assistenza sociale (LAS) dell’8 marzo 1971 [RL 871.100]). Tuttavia,
in concreto, nulla è dato sapere in punto all’effettiva entità di tale
prestazione e ai parametri di calcolo ritenuti per determinarla.
5.2
D’altro canto, annesso a quel
medesimo certificato e a sostegno delle spese mensili cui la madre della
reclamante afferma dover far fronte, figura anche un attestato riferito ad una
copertura assicurativa di protezione giuridica a beneficio di entrambe (“Premi
LCA Assicurazione malattia e Protezione giuridica” di madre e figlia per complessivi
fr. 29.65: mensili: doc. G pag. 7 sul retro; indicata nel relativo elenco quale
“Assicurazione giuridica”: doc. G pag. 4 sul retro). E, di per sé, il gratuito
patrocinio è sussidiario rispetto a prestazioni assicurative di questo tipo
nella misura in cui sono effettive (Bühler,
in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 segg. ad Vorbemerkungen zu Art.
117-123). Su questo punto la reclamante non ha mai ritenuto opportuno precisare
alcunché, in particolare non ha contestato l’eventualità che quella copertura includa
anche il rischio di spese legali riconducibili a procedure giudiziarie attinenti
il diritto di mantenimento e all’incasso forzato di contributi alimentari non
soluti. Rispettivamente non ha delineato i termini e i limiti della relativa
copertura e ancora, laddove riconoscibile, l’indennità effettiva così da ponderare
anche un eventuale riconoscimento parziale del gratuito patrocinio (sopra,
consid. 4). Tutto sommato quindi, nelle citate circostanze e a differenza di
quanto pretende la reclamante, nell’esito la conclusione del Pretore non può
dirsi frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata
applicazione del diritto. Sprovvista di fondamento e finanche pretestuosa nella
misura in cui neppure tiene conto di quanto da lei stessa documentato, la
censura va respinta con conseguente conferma del giudizio impugnato.
6.
Per il Pretore non
era poi necessario l’intervento dell’avvocato, tenuto conto della formazione
delle parti, della (di regola) semplicità della procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione anche per un laico e della possibilità di far capo a formulari
prestampati. La reclamante contesta integralmente questa sua argomentazione. Giova
qui rilevare che, se è vero che in linea di massima una procedura giudiziaria di
incasso forzato può risultare accessibile anche ad una persona comune, è pur
sempre da considerare che nelle particolarità del caso di specie l’interessata
procedeva per l’incasso di contributi alimentari nei confronti del suo debitore
alimentare ab initio già assistito da un avvocato (cfr. istanza di rigetto,
pag. 1). A ben vedere quindi, già solo in virtù del principio di uguaglianza
delle armi e di parità di trattamento, pare quantomeno discutibile una deroga all’art.
118.
cpv. 1 lett. c CPC (Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 118). Il tema non soccorre però alla reclamante, visto
che per i motivi di cui si è detto il presupposto di indigenza non è adempiuto
(sopra, consid. 5).
7.
La domanda di
gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta. Rilevata, per quanto non
già inammissibile, l’inconsistenza della censura in punto al requisito di indigenza,
in concreto il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito
favorevole.
8.
La procedura di reclamo
contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv.
6.
CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in
fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)
e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.
10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di
gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state raccolte osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo 17 agosto 2022 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 22 agosto 2022 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali,
fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.
4.
Notificazione:
- Via G.B. Pioda 14,
6900.
Lugano.
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di
fr. 126'940.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).