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Decisione

13.2022.48

Diniego di gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è sussidiario rispetto a prestazioni assicurative di protezione giuridica se effettive

10 gennaio 2023Italiano12 min

il 12 marzo/4novembre 2009 hanno raggiunto una transazione in punto ai contributi

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.48

13.2022.55

13.2022.56

Lugano

10 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.5226 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza

16 novembre 2021 da

RE 1

rappresentata dalla madre

RE 2

patrocinata

dall’ PA 1 Lugano

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 17

agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2022 con cui il Pretore ha,

fra l’altro, respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 febbraio 2008 RE

2 ha dato alla luce RE 1, di cui il 18 novembre 2008 CO 1 ha riconosciuto la

paternità. In esito alla procedura di mantenimento avviata innanzi la Pretura

di Lugano, sezione 6, RE 1 - tramite l’allora curatore avv. __________ - e CO 1

il 12 marzo/4novembre 2009 hanno raggiunto una transazione in punto ai contributi

alimentari dovuti alla figlia e alle loro relazioni personali, accordo che il

giudice ha omologato con conseguente stralcio della causa.

B. Con diffida 26 agosto

2021 RE 1 ha ingiunto al padre il pagamento di fr. 126'940.– di contributi

arretrati per il periodo da febbraio 2008 a settembre 2021. Il 20 settembre

2021 ha fatto spiccare il PE n. __________ dall’UE di Lugano per il corrispondente

importo e interessi del 5% dal 1° febbraio 2008. Il 28 settembre 2021 il

convenuto ha sollevato opposizione.

C. Con istanza 16

novembre 2021 RE 1 ha chiesto innanzi al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. L’interessata

ha poi postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv.

PA 1, __________, con effetto dal 13 luglio 2021.

Con osservazioni 1°

febbraio 2022 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza, di sospendere la

procedura giusta l’art. 126 CPC e, parimenti, di concedergli il gratuito

patrocinio.

Con replica spontanea 16

febbraio 2022 e duplica spontanea 4 marzo 2022, le parti hanno mantenuto le

reciproche posizioni.

D. Con decisione 4

agosto 2022 il Pretore ha disposto il rigetto definitivo dell’opposizione per

il corrispondente importo di fr. 126'940.– oltre interessi al 5% dal 20

settembre 2021. Ha quindi respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1

che quella di CO 1, e a carico di quest’ultimo ha posto le spese processuali per

fr. 100.– insieme a fr. 500.– di ripetibili dovute alla controparte.

E. Con reclamo 17 agosto

2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che le sia riconosciuto il

gratuito patrocinio, inclusi i costi dell’avv. PA 1, __________, a far tempo

dal 13 luglio 2021. Il 22 agosto 2022 ha chiesto poi il beneficio del gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è pervenuta

alla reclamante l’8 agosto 2022. Spedito il 17 agosto 2022 il gravame risulta

tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;

Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega

all’impugnativa un plico di documenti da M a O che non fanno parte del

fascicolo processuale e come tale sono inammissibili (art. 326 CPC). I doc.

doc. I e L (estratto tracciamento degli invii e copia decisione impugnata) sono

per contro ammissibili (art. 321 cpv. 3 CPC).

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Pretore non ha ritenuto

necessario l’intervento di un legale per assistere le parti nella procedura. Le

stesse non potevano dirsi incapaci a fronte della loro formazione e della

pregressa ben più complicata causa di mantenimento. Di regola la procedura di

rigetto definitivo non è difficile, pertanto accessibile anche ad un laico. RE

2.

disponeva poi di liquidità per fr. 10'686.– con valuta al 31 dicembre 2020.

Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.

3.2

La reclamante ribadisce la

sua documentata indigenza rispetto ad una causa promossa per contributi

alimentari mai pagati dal padre, in difetto di cui la madre disoccupata aveva

dovuto farsi carico di tutto il suo mantenimento. Necessario l’intervento della

legale, visti gli interessi in gioco, la complessità del caso, la conseguente situazione

di prostrazione personale in cui si era venuta a trovare la madre e, infine, il

principio di parità delle armi la controparte essendo assistita da un avvocato.

Pacifico l’esito favorevole della causa, visto l’accoglimento dell’istanza.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

5.

Il Pretore ha negato

lo stato d’indigenza in capo alla reclamante, in quanto dagli atti fiscali

risultava che la madre disponeva di un avere capitale di fr. 10'686.– valuta al

31.

dicembre 2020. La reclamante gli obietta che il relativo certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato e prodotto con la pertinente

documentazione attestavano la sua impossibilità a sostenere i costi di

procedura. Così proposto l’argomento è invero generico e andrebbe dichiarato

inammissibile poiché non sostanziato. A prescindere da ciò, la censura risulta comunque

infondata anche nel merito.

5.1

In linea di massima e in

assenza di elementi contrari, le persone che beneficiano dell’aiuto sociale

sono da considerare indigenti ai sensi dell’art.117 lett. a CPC (sentenza TF

5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti; Trezzini, op. cit., e-book #8 al 1° febbraio 2020/22

marzo 2021, n. 40 ad art. 117). Ora, dai documenti che accompagnano il

certificato versato agli atti dalla reclamante risulta invero che il 9 agosto

2021.

presso l’Ufficio di Intervento sociale, Sportello regionale LAPS, Lugano,

a sostegno della madre è stata attivata “la prestazione Assegni Figli

Integrativi (AFI)” (doc. G ultima pagina). E, l’assegno integrativo previsto

dalla Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 ([RL 856.100])

è una prestazione sociale (art. 2 lett. g della Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 [RL 870.100];

anche il relativo messaggio all’introduzione della legge n. 4773 del 1° luglio

1998.

punto 8 in fine pag. 11), quand’anche non costituisca ancora una

prestazione assistenziale a tutti gli effetti (art. 2 lett. i Laps; art. 2 cpv.

2.

della Legge sull’assistenza sociale (LAS) dell’8 marzo 1971 [RL 871.100]). Tuttavia,

in concreto, nulla è dato sapere in punto all’effettiva entità di tale

prestazione e ai parametri di calcolo ritenuti per determinarla.

5.2

D’altro canto, annesso a quel

medesimo certificato e a sostegno delle spese mensili cui la madre della

reclamante afferma dover far fronte, figura anche un attestato riferito ad una

copertura assicurativa di protezione giuridica a beneficio di entrambe (“Premi

LCA Assicurazione malattia e Protezione giuridica” di madre e figlia per complessivi

fr. 29.65: mensili: doc. G pag. 7 sul retro; indicata nel relativo elenco quale

“Assicurazione giuridica”: doc. G pag. 4 sul retro). E, di per sé, il gratuito

patrocinio è sussidiario rispetto a prestazioni assicurative di questo tipo

nella misura in cui sono effettive (Bühler,

in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 segg. ad Vorbemerkungen zu Art.

117-123). Su questo punto la reclamante non ha mai ritenuto opportuno precisare

alcunché, in particolare non ha contestato l’eventualità che quella copertura includa

anche il rischio di spese legali riconducibili a procedure giudiziarie attinenti

il diritto di mantenimento e all’incasso forzato di contributi alimentari non

soluti. Rispettivamente non ha delineato i termini e i limiti della relativa

copertura e ancora, laddove riconoscibile, l’indennità effettiva così da ponderare

anche un eventuale riconoscimento parziale del gratuito patrocinio (sopra,

consid. 4). Tutto sommato quindi, nelle citate circostanze e a differenza di

quanto pretende la reclamante, nell’esito la conclusione del Pretore non può

dirsi frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata

applicazione del diritto. Sprovvista di fondamento e finanche pretestuosa nella

misura in cui neppure tiene conto di quanto da lei stessa documentato, la

censura va respinta con conseguente conferma del giudizio impugnato.

6.

Per il Pretore non

era poi necessario l’intervento dell’avvocato, tenuto conto della formazione

delle parti, della (di regola) semplicità della procedura di rigetto definitivo

dell’opposizione anche per un laico e della possibilità di far capo a formulari

prestampati. La reclamante contesta integralmente questa sua argomentazione. Giova

qui rilevare che, se è vero che in linea di massima una procedura giudiziaria di

incasso forzato può risultare accessibile anche ad una persona comune, è pur

sempre da considerare che nelle particolarità del caso di specie l’interessata

procedeva per l’incasso di contributi alimentari nei confronti del suo debitore

alimentare ab initio già assistito da un avvocato (cfr. istanza di rigetto,

pag. 1). A ben vedere quindi, già solo in virtù del principio di uguaglianza

delle armi e di parità di trattamento, pare quantomeno discutibile una deroga all’art.

118.

cpv. 1 lett. c CPC (Trezzini,

op. cit., n. 19 ad art. 118). Il tema non soccorre però alla reclamante, visto

che per i motivi di cui si è detto il presupposto di indigenza non è adempiuto

(sopra, consid. 5).

7.

La domanda di

gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta. Rilevata, per quanto non

già inammissibile, l’inconsistenza della censura in punto al requisito di indigenza,

in concreto il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito

favorevole.

8.

La procedura di reclamo

contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv.

6.

CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in

fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)

e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.

10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 17 agosto 2022 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 22 agosto 2022 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali,

fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione:

- Via G.B. Pioda 14,

6900.

Lugano.

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

- .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di

fr. 126'940.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).