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Diniego di gratuito patrocinio. Presupposti per la designazione e sostituzione del patrocinatore d'ufficio
10 gennaio 2023Italiano9 min
nomina dell’avv. G__________ quale sua precedente patrocinatrice. Essa postula altresì
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Incarto n.
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13.2022.50
Lugano
10 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.638 (OR.2020.22) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 7 febbraio 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 18
agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2022 con cui il Pretore le ha
negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, conduttrice, e CO 1,
locatrice, hanno concluso in data 23 febbraio 2016 un contratto di locazione
per un appartamento sito nello stabile in via __________ a __________. Nel
corso del mese di gennaio 2018 RE 1 è caduta dalle scale dell’abitazione
subendo vari traumi.
Fatti
B. Con petizione 7
febbraio 2020 RE 1, rappresentata dall’avv. G__________, ha convenuto in
giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 200'000.- a titolo di
risarcimento del danno, invocando l’art. 58 CO (responsabilità del proprietario
di un’opera). Essa ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio “in favore dell’avv. G__________ …”.
Il procedimento è stato
sospeso con ordinanza 14 febbraio 2020 in attesa dell’esito del procedimento
penale.
Con scritto 3 aprile 2020
l’avv. G__________ ha comunicato di non più rappresentare RE 1.
C. Con decisione 4
agosto 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio.
D. Con reclamo 18 agosto
2022 RE 1 postula che, in accoglimento del reclamo la decisione impugnata sia
riformata nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio con la
nomina dell’avv. G__________ quale sua precedente patrocinatrice. Essa postula altresì
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di
reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione 4 agosto 2022 e
stata notificato alla reclamante l’8 agosto 2022. Il reclamo, consegnato alla
cancelleria del tribunale il 18 agosto 2022 è quindi tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
1.2
I reclamo, trattato in
procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in
parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(cpv. 3).
4.
Il Pretore ha
respinto l’istanza di gratuito patrocinio ritenendola non sufficientemente
sostanziata, in particolare non avendo la richiedente fornito indicazioni in
merito alla sostanza e al fabbisogno.
La reclamante rimprovera
al primo giudice una violazione del diritto e un accertamento manifestamente errato
dei fatti, rilevando di aver documentato la propria situazione d’indigenza.
5.
In virtù del compito
pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
141.
III 560 consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,
vol. 1, IIa ed.,
2017, n. 32 seg. ad art. 118; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,
in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.
118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad
art. 119).
5.1
Non vi è un diritto alla
libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al
giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella
prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase
CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.
12.
ad art. 119; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,
in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530
segg.; Trezzini, op. cit., n. 26
ad art. 118).
5.2
Non
esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF
141.
I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3
CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un
altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e
non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo
consenso (Bühler, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva
autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o
d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in
considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore
d’ufficio già designato (Bühler, op.
cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,
anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico
di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà
alla preventiva autorizzazione del giudice.
5.3
Il patrocinatore che opera in
regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il
compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la
sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia
con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.
118; Huber, op. cit., n. 12 e 15
ad art. 118; Emmel, op. cit., n.
11.
ad art. 119; Bühler, op. cit.,
n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel
patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione e maggiori restrizioni
s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se
la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, op. cit., n. 14 ad art. 119).
5.4
L’esigenza di sottoporre al
giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del
legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso
di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di
gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della
collettività.
6.
Nel caso di cui
trattasi, la sostituzione del patrocinatore non è stata preventivamente
sottoposta al Pretore, e neppure è dato di sapere se questi abbia rinunciato al
mandato oppure se gli sia stato revocato dall’attrice. Peraltro, neppure v’è spazio
per procedere, dopo la cessazione del mandato, alla nomina dell’avv. G__________
quale patrocinatore d’ufficio, atteso che essa più non la rappresenta la
reclamante.
Considerato che già per
questo motivo l’istanza sarebbe stata comunque da respingere, può restare aperta
la questione del requisito dell’indigenza. La decisione impugnata merita quindi
conferma, anche se per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice.
7.
L’istanza di gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il gravame
non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole.
8.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la
richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 agosto 2022 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3.
L’istanza di gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).