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Decisione

13.2022.49

Diniego di gratuito patrocinio. Presupposti per la designazione e sostituzione del patrocinatore d'ufficio

10 gennaio 2023Italiano9 min

nomina dell’avv. G__________ quale sua precedente patrocinatrice. Essa postula altresì

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.49

13.2022.50

Lugano

10 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.638 (OR.2020.22) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 7 febbraio 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 18

agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2022 con cui il Pretore le ha

negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, conduttrice, e CO 1,

locatrice, hanno concluso in data 23 febbraio 2016 un contratto di locazione

per un appartamento sito nello stabile in via __________ a __________. Nel

corso del mese di gennaio 2018 RE 1 è caduta dalle scale dell’abitazione

subendo vari traumi.

Fatti

B. Con petizione 7

febbraio 2020 RE 1, rappresentata dall’avv. G__________, ha convenuto in

giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 200'000.- a titolo di

risarcimento del danno, invocando l’art. 58 CO (responsabilità del proprietario

di un’opera). Essa ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio “in favore dell’avv. G__________ …”.

Il procedimento è stato

sospeso con ordinanza 14 febbraio 2020 in attesa dell’esito del procedimento

penale.

Con scritto 3 aprile 2020

l’avv. G__________ ha comunicato di non più rappresentare RE 1.

C. Con decisione 4

agosto 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio.

D. Con reclamo 18 agosto

2022 RE 1 postula che, in accoglimento del reclamo la decisione impugnata sia

riformata nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio con la

nomina dell’avv. G__________ quale sua precedente patrocinatrice. Essa postula altresì

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di

reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione 4 agosto 2022 e

stata notificato alla reclamante l’8 agosto 2022. Il reclamo, consegnato alla

cancelleria del tribunale il 18 agosto 2022 è quindi tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

1.2

I reclamo, trattato in

procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

4.

Il Pretore ha

respinto l’istanza di gratuito patrocinio ritenendola non sufficientemente

sostanziata, in particolare non avendo la richiedente fornito indicazioni in

merito alla sostanza e al fabbisogno.

La reclamante rimprovera

al primo giudice una violazione del diritto e un accertamento manifestamente errato

dei fatti, rilevando di aver documentato la propria situazione d’indigenza.

5.

In virtù del compito

pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

141.

III 560 consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,

vol. 1, IIa ed.,

2017, n. 32 seg. ad art. 118; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,

in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.

118; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad

art. 119).

5.1

Non vi è un diritto alla

libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella

prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase

CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.

12.

ad art. 119; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,

in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530

segg.; Trezzini, op. cit., n. 26

ad art. 118).

5.2

Non

esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF

141.

I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3

CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un

altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e

non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo

consenso (Bühler, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva

autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o

d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,

op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore

d’ufficio già designato (Bühler, op.

cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,

anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico

di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà

alla preventiva autorizzazione del giudice.

5.3

Il patrocinatore che opera in

regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il

compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la

sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia

con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.

118; Huber, op. cit., n. 12 e 15

ad art. 118; Emmel, op. cit., n.

11.

ad art. 119; Bühler, op. cit.,

n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel

patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione e maggiori restrizioni

s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se

la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, op. cit., n. 14 ad art. 119).

5.4

L’esigenza di sottoporre al

giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del

legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso

di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di

gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della

collettività.

6.

Nel caso di cui

trattasi, la sostituzione del patrocinatore non è stata preventivamente

sottoposta al Pretore, e neppure è dato di sapere se questi abbia rinunciato al

mandato oppure se gli sia stato revocato dall’attrice. Peraltro, neppure v’è spazio

per procedere, dopo la cessazione del mandato, alla nomina dell’avv. G__________

quale patrocinatore d’ufficio, atteso che essa più non la rappresenta la

reclamante.

Considerato che già per

questo motivo l’istanza sarebbe stata comunque da respingere, può restare aperta

la questione del requisito dell’indigenza. La decisione impugnata merita quindi

conferma, anche se per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice.

7.

L’istanza di gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il gravame

non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole.

8.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la

richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 18 agosto 2022 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

3.

L’istanza di gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).