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Decisione

13.2022.51

Reclamo contro decisione in materia di prove. Il pregiudizio difficilmente riparabile è dato con riferimento ad un ordine di edizione di documenti a tutela di cui è invocato un diritto o un segreto

23 febbraio 2023Italiano21 min

2022 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista, aggiornando e adattando le sue richieste

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.51

Lugano

23 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2016.280 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo

parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda

24 novembre 2016/25 gennaio 2018 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 18

agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 11 luglio 2022 con cui il Pretore ha

statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti

in matrimonio a __________ il 3 ottobre 2008. Ad evasione della procedura di

protezione dell’unione coniugale pendente innanzi al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, nel corso dell’udienza 24 novembre 2016 i coniugi hanno raggiunto

un accordo sulla vita separata e assunto il regime di separazione dei beni che

è stato omologato. Così richiesto dalle parti il Pretore ha aperto la procedura

di divorzio e accertato la volontà di entrambi di divorziare. La causa che ne è

poi seguita si è contraddistinta per i vari incidenti cautelari promossi dalle

parti, su cui non giova qui dilungarsi oltre.

Fatti

B. Il 25 gennaio 2018 CO

1 ha motivato la sua domanda di divorzio e avanzato le relative richieste in

punto a liquidazione del regime matrimoniale e ripartizione degli averi di

previdenza, con rinuncia a contributi di mantenimento.

Con risposta 24 maggio

2018 RE 1, riservata la pronuncia del divorzio, si è opposta alle richieste di

giudizio del marito e ha formulato le proprie rivendicazioni.

Con replica 7 febbraio

2022 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista, aggiornando e adattando le sue richieste

alla nuova documentazione reperita e agli esiti della ricostruzione finanziaria

effettuata nel procedimento penale promosso a suo carico e dove la moglie aveva

il ruolo di accusatrice privata.

Dal canto suo con duplica

2 maggio 2022 RE 1, confermato il divorzio, ha precisato i termini delle

proprie domande di giudizio in punto alle conseguenze accessorie.

C. Il dibattimento si è

tenuto il 20 giugno 2022. Riaffermate le proprie richieste e allegazioni, l’attore

ha notificato i mezzi di prova indicati nell’allegato di replica. Anche la

convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni, rispettivamente le

richieste di prova di cui al memoriale di duplica. Le parti si sono quindi espresse

sulle reciproche opposizioni formulate rispetto ai mezzi di prova così

indicati.

D. Con ordinanza 11

luglio 2022 il Pretore ha deciso sulle prove. Egli ha ammesso tutti i documenti

prodotti (n. 1), richiamato incarti dalla medesima Pretura (n. 2), dal

Ministero Pubblico (n. 9), dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano

(n.10), dall’Ufficio circondariale di tassazione delle persone giuridiche (n.

11) e dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (n. 12) e di Mendrisio (n. 13),

ordinato l’edizione di documenti dalla convenuta (n. 3), dall’attore (n. 4) e

da terzi (n. 5, 6, 7, 8, 14, 15), autorizzato l’attore all’ispezione a Registro

fondiario previa trasmissione dei giustificativi (n. 16), disposto l’audizione

di testi (n. 17), l’esecuzione di perizie immobiliari e mobiliari (n. 18) oltre

che fiscali (n. 19 e 20) e, infine, le deposizioni delle parti (n. 21). Il

Pretore ha respinto ogni altra prova non espressamente specificata (n. 22). Per

il resto ha ingiunto all’attore (n. 23) e alla convenuta (n. 24) il pagamento

di fr. 5'000.– ciascuno quale anticipo spese per l’assunzione della perizia di

cui al dispositivo n. 18.

E. Con reclamo 18 agosto

2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 ne chiede ora la riforma

nel senso di stralciare i dispositivi n. 3 e 5, di ammettere l’audizione di

tutti i testi da lei notificati (dispositivo n. 17/22) e, parimenti, di ammettere

tutte le perizie da lei richieste (dispositivo n. 18/22).

L’effetto sospensivo al

reclamo è stato concesso con decisione presidenziale 6 settembre 2022.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore statuisce sui mezzi di prova notificati dalle parti al dibattimento,

rappresenta una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art.

124.

e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è

pervenuto alla reclamante il giorno 12 luglio 2022 (tracciamento degli invii).

Posta la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto 2022 per effetto

dell’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto spedito il 18 agosto 2022 il

reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo

suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza

del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio

potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità

perseguito dal CPC.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Può invero non essere il caso

quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli,

obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata

la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza

del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12

ad art. 319; Bastons Bulletti, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad

art. 319; Nowotny, in:

Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,

Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In

tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e

tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale

4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).

Il rischio di un

pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una

richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di

un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che

rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori

l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la

conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17

dicembre 2015 consid. 2.2).

3.

La reclamante lamenta

un pregiudizio difficilmente riparabile in punto alle sue proposte di audizioni

testimoniali che il Pretore aveva respinto (segnatamente dei testi __________, __________,

__________, __________, __________). L’interessata rileva che l’avvio del processo

risaliva al 2016 e che i fatti su cui questi testi dovevano riferire erano

finanche precedenti di ben 10 anni. Potendo ancora trascorre parecchi anni

prima di sentirli e ritenuto che, oggettivamente, con il trascorrere del tempo i

ricordi si riducevano, di fatto la decisione pretorile metteva a rischio la

forza probatoria di queste stesse audizioni. Questo pregiudicava e danneggiava

irrimediabilmente un adeguato accertamento in punto a quei fatti che la

reclamante aveva allegato a tutela dei propri diritti patrimoniali (reclamo,

pag. 11 n. 3.1.d). Nondimeno. Il rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile può senz’altro sussistere rispetto ad una perdita verosimilmente

irreversibile di un mezzo di prova concernente fatti non ancora accertati (ad

esempio distruzione di documenti, grave malattia o anzianità del teste), ma è

pur sempre vero che non è considerato tale il timore astratto a che il

trascorrere del tempo possa alterarlo (Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 22b ad art.

319; Verda Chiocchetti, op. cit.,

n. 78 ad art. 319; Spühler, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 319). In concreto

la reclamante si limita a ipotizzare che il trascorrere del tempo potrebbe compromettere

le risultanze delle audizioni testimoniali respinte dal Pretore e, in sostanza,

di essere in tal senso privata della possibilità di accertare fatti essenziali

ai fini della sua tesi. Ma ciò assurge a un mero timore astratto che, in quanto

tale, non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile. Sicché su

questo punto, il reclamo è inammissibile.

In difetto del requisito

fondamentale, non occorre addentrarsi oltre sulle relative censure sollevate

dalla reclamante rispetto alla mancata assunzione testi che lei contesta

(reclamo, pag. 8 segg. n. 3.1.a/b/c).

4.

La reclamante non sostanzia

invece alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile rispetto alle sue

richieste di perizie (sui movimenti di denaro del marito a debito di conti

della moglie o di società a lei facenti capo; sui debiti del marito maturati

prima e dopo l’inizio della relazione con la moglie; sul danno provocato dal

marito al patrimonio della moglie e di società a lei facenti capo) e che il

Pretore aveva respinto. Motivo per cui, da questo punto di vista, il reclamo si

rivela a priori inammissibile.

Questo rende inutile ogni

disquisizione sulle censure di merito invocate a sostegno della pertinenza di

queste sue denegate richieste di perizia (reclamo, pag. 11 segg. n. 3.2.a/b/c).

5.

A mente della reclamante,

l’ordine disposto tanto a suo carico quanto a carico della __________ Sagl di

produrre gli “estratti dei conti bancari e/o

postali, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei singolarmente

o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria sia in Svizzera che

all’estero” costituisce un’ingerenza sproporzionata nella propria vita

privata non più cancellabile una volta realizzata. Trattandosi di relazioni

personali, sensibili e commerciali, concernenti oltretutto il periodo

successivo la pronuncia del regime di separazione dei beni fra coniugi, quei

dati erano tutelati dal segreto privato e commerciale e suscettibili di un suo

pregiudizio irreparabile (reclamo, pag. 3 n. 2). Afferma che i suoi interessi e

quelli della società erano già stati gravemente danneggiati dal comportamento

manipolatorio dell’attore, sicché vi era il fondato timore che questi potesse

estrapolare in modo abusivo delle informazioni sensibili e riservate, rispetto

alle quali egli nemmeno aveva tentato di allegare una parvenza di oggettiva giustificazione

a sostegno di un suo diritto ad accedervi. In tal senso la reclamante invoca

così il diritto al rispetto della sfera privata sua e della società, oltre che

al suo segreto professionale (reclamo, pag. 8 n. 2g).

5.1

Ora, i dettagli di dati bancari

e postali riferiti a beni economici possono senz’altro includere informazioni

sulla vita privata del titolare del conto, motivo per cui quest’ultimo può

avere un interesse legittimo a impedirne l’accesso. Va qui rilevato che l’art.

13.

Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero al

rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione, corrispondenza

epistolare e delle proprie relazioni via posta e telecomunicazioni (cpv. 1), e

ad essere protetti dall’impiego abusivo di dati personali (cpv. 2). In

proposito il Tribunale federale ha invero sancito il principio secondo cui, in

generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di una persona non

costituiscono dati personali degni di particolare protezione, ed esulano quindi

dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol.

1, Lugano 2017, n. 23 seg. e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla

sentenza del TF 1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd). Questa

giurisprudenza non è però applicabile al caso concreto, dove il contenuto dei

documenti va ben oltre ai dati relativi a reddito e sostanza, estendendosi

verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che rientrano

nella sfera privata.

Da ciò ne consegue che laddove

invoca il diritto al rispetto della sua sfera privata a fronte dell’ordine di

produrre la propria personale documentazione bancaria e/o postale dal 2016 in

poi (dispositivo n. 3 della decisione impugnata), alla reclamante va

riconosciuto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Su questo

punto è quindi da entrare nel merito del reclamo.

5.2

È per contro invano che la

reclamante invoca il diritto alla tutela del suo segreto professionale. Trattasi

in sostanza di un obbligo di segretezza e confidenzialità verso terzi sancito

da norme legali a carico di specifiche figure professionali e con riferimento

ad informazioni apprese in quel preciso contesto lavorativo. Ma in tal senso l’interessata

non circostanzia alcunché.

5.3

A sostegno del pregiudizio

difficilmente riparabile la reclamante rivendica poi inutilmente il diritto al

rispetto della sfera privata della __________ Sagl. Quale società per capitali

ai sensi degli art. 772 segg. CO, questa ha una personalità giuridica propria (art.

779.

cpv. 1 CO) in forza di cui gode ed esercita a proprio nome i diritti

civili. Sicché, tutt’al più, spetta alla società medesima prevalersi di un

pregiudizio difficilmente riparabile in forza di tale diritto, posti ancora i

limiti entro cui una persona giuridica può invocare il rispetto alla tutela

della sfera privata (Hertig

Randall/Marquis, in: Commentaire Romand, Costitution fédérale, 2021, n.

15.

segg. ad art. 13). Giova per il resto rilevare che, da questo punto di

vista, il dispositivo impugnato n. 5 specifica appunto che “si richiama l’obbligo di cooperazione dei terzi e le

eccezioni di cui agli art. 160 segg. e 165 segg. CPC. Entro il termine

assegnato il terzo interpellato rimane sin d’ora autorizzato a presentare

eventuali osservazioni e/o opposizioni alla collaborazione richiesta.”. Ciò

posto, poco cambia il fatto che, di questa società, la reclamante sia oramai

unica socia e gerente (cfr. registro di commercio del Cantone Ticino), visto

che non è in questa sua veste che formula reclamo. Ne consegue

l’inammissibilità del reclamo laddove la censura concerne l’ordine impartito a __________

Sagl di produrre documentazione bancaria e/o postale dal 2016 in poi (dispositivo

n. 5 della decisione pretorile impugnata).

6.

Il Pretore ha

ritenuto di non poter escludere a priori la rilevanza degli estratti bancari e

postali dal 2016 in poi chiesti in edizione alla reclamante, posto inoltre che

la produzione dei medesimi nemmeno era da ritenere gravosa in termini di

celerità ed economicità del procedimento. Egli ha così disposto a carico della

moglie il contestato ordine di edizione. A premessa di questa sua conclusione

ha rilevato che l’attore considerava detti documenti necessari a comprovare i

benefici economici conseguiti dagli investimenti comuni dei coniugi, mentre per

la controparte la documentazione era irrilevante ai fini della causa fermo

restando poi che tra le parti vigeva oramai dal 2016 il regime di separazione

dei beni (decisione impugnata, pag. 2).

6.1

Obietta invero la reclamante di

avere altresì precisato che l’attore non aveva neppure confortato la sua

richiesta indicando quali fossero i fatti suscettibili di rivestire importanza

per la liquidazione del regime matrimoniale, e men che meno spiegato e

comprovato i cosiddetti “investimenti comuni dei

coniugi”, per ovvi motivi comunque precedenti il 2016 e da lei contestati.

Ora, questa sua obiezione era in effetti stata sollevata in occasione

dell’udienza 20 giugno 2022. Su questo punto l’attore aveva osservato che, a

prescindere dalla separazione dei beni disposta nel 2016, l’interessata aveva tratto

vantaggi “riconducibili ad attività svolte dai

coniugi in costanza di matrimonio, come ad esempio la vendita della part. __________

RFD di __________ da parte della __________ Sagl, nonché benefici derivanti

dalla compravendita e commercializzazione del prodotto __________” (verbale,

pag. 2 verso il basso), e meglio come ampiamente esposto nell’allegato di

replica (verbale, pag. 6 nel mezzo). E su questi punti la reclamante si è limitata

a riproporre la medesima generica contestazione. Sicché il rimprovero è privo

di ogni fondamento.

6.2

Afferma inoltre la reclamante

che il Pretore con decisione cautelare 12 aprile 2022 aveva già respinto una

richiesta dell’attore tesa a ottenere il blocco degli averi appartenenti a __________

Sagl, che in quella sede il primo giudice aveva rilevato che il fondo part. n. __________

RFD di __________ apparteneva alla società appunto e non rientrava quindi nella

massa dei cespiti matrimoniali da sciogliere, e che tale giudizio non era stato

impugnato. Se non che, richiamato il principio di verosimiglianza che regge

l’emanazione di misure cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC), allora il Pretore aveva

a ben vedere ritenuto che “il fondo n. __________

RFD di __________ non sembrerebbe mai essere appartenuto ai coniugi, sicché non

pare rientrare nella massa dei cespiti matrimoniali oggetto dello scioglimento

del regime dei beni” (decisione 12 aprile 2022, pag. 6 in alto). Ma la considerazione

non può più a priori valere in un contesto di accertamento di merito e prova

piena che s’impone in una causa di divorzio dove la controversia verte appunto sulla

liquidazione del regime matrimoniale. In tal caso vi è in effetti la necessità

di determinare con certezza categoria ed entità di beni e benefici spettanti all’uno

o all’altro coniuge, tema questo che non può certo considerarsi risolto in

forza della pronuncia della separazione dei beni disposta nel 2016. Solo così si

potrà poi statuire sulle rispettive e antitetiche tesi e richieste di giudizio

delle parti.

6.3

La reclamante si duole della

violazione dell’art. 150 CPC, norma stante la quale oggetto della prova sono

solo i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Afferma che giusta l’art.

55.

cpv. 1 CPC spetta alle parti allegare i fatti e i mezzi di prova di rilievo,

posto che solo entro questi limiti si può pretendere che il giudice assuma le

pertinenti prove (art. 152 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene che in proposito

l’attore non ha specificato alcunché, motivo per cui non era dato comprendere come

il Pretore avesse potuto fare esercizio del suo potere di apprezzamento per

decidere della rilevanza dell’ordine di edizione di documenti posto a suo

carico, oltretutto neppure spiegata e motivata. L’argomento tuttavia non regge

già solo a fronte delle articolate e quantificate richieste di giudizio avanzate

dall’attore (replica, pag. 49 segg.) e che si contrappongono diametralmente con

quelle della reclamante (duplica, pag. 96). Già solo per questo non regge la

tesi secondo cui il Pretore non aveva modo di valutare in via anticipata la

rilevanza dell’edizione di documenti imposto alla reclamante.

6.4

Evidenzia infine la

reclamante che la separazione dei beni era ormai stata pronunciata nel 2016 e

che da allora non si potevano più creare nuovi acquisti da suddividere tra

coniugi nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale. Inoltre,

decorsi ben 6 anni dall’adozione di questo regime dei beni, la pertinenza della

richiesta di edizione di documenti andava motivata e giustificata con particolare

precisione e dovizia. L’attore però si era nel frattempo limitato ad avanzare

una richiesta di blocco di alcuni conti a tutela di eventuali diritti nella

liquidazione del regime matrimoniale, senza quindi manifestare in modo attivo e

pertinente un suo interesse in tal senso. Ora, la pronuncia dal 2016 della

separazione dei beni non è in concreto coincisa con un pacifico e unanime

distinguo in punto ai beni (immobili, mobili e flussi finanziari) propri dell’attore

e della convenuta, e ancora degli acquisti prima del 2016 e finanche di

possibili beni in comproprietà dopo di allora (art. 248 CC). Indipendentemente dai

6.

anni ormai trascorsi, a fronte di visioni dei due coniugi che oggettivamente

divergono, mal si vede quindi come ai fini di una necessaria ricostruzione in

tal senso, anche la documentazione successiva al 2016 non debba a priori avere

una sua rilevanza.

6.5

Giova ancora aggiungere

quanto segue rispetto al diritto degno di protezione invocato dalla reclamante.

Spettava in ogni caso a quest’ultima l’onere di indicare in che misura i

documenti in questione contenessero informazioni riservate e sensibili così da permettere

al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - e meglio della reclamante a

non rendere accessibili certe informazioni e dell’attore a prenderne visione -

e determinarsi in proposito. In tal senso non basta allegare per la prima volta

in questa sede di giudizio un diritto degno di protezione della sfera privata

ma è necessario spiegare quali informazioni, e in che misura, siano

suscettibili di violare quello specifico diritto.

6.6

In conclusione, da ciò ne

consegue la reiezione del reclamo. Resta salva la facoltà della reclamante di

chiedere al Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente

quali siano le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera

personale in modo da eventualmente valutare l’adozione di provvedimenti giusta

l’art. 156 CPC.

7.

Entro i limiti della

sua ammissibilità, il reclamo va così respinto. Le spese processuali, stabilite

in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la

soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo

del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare tenuto conto del

valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si

situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr.

500.–. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte.

8.

Il reclamo che, per

quanto non già inammissibile, non pone in discussione questioni di principio o

rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 18 agosto 2022 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 18 agosto 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).