13.2022.53
Diniego di gratuito patrocinio. Fabbisogno e oneri effettivi. Fondi gravati da usufrutto vita natural durante
13 gennaio 2023Italiano13 min
assetto di vita separata, che in via cautelare il Pretore aggiunto ha poi omologato.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.53
13.2022.54
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.5113 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
19 novembre 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 19
agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 5 agosto 2022 con cui, fra l’altro, il
Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata __________, e CO
1 si sono uniti in matrimonio il 10 maggio 2012 a __________. Dalla loro unione
è nato __________.
Fatti
B. Con istanza 19
novembre 2020, e già in via cautelare, RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a
protezione dell’unione coniugale. Limitatamente al contributo alimentare per sé
e per il figlio, il 29 marzo 2021 l’interessata ha presentato una nuova istanza
supercautelare, respinta il 31 marzo 2021.
In esito al dibattimento e
contraddittorio cautelare del 22 aprile 2021 le parti sono addivenute a un
assetto di vita separata, che in via cautelare il Pretore aggiunto ha poi omologato.
C. Con istanza 22 aprile
2021 RE 1 ha postulato il riconoscimento di una provisio ad litem di fr.
6'000.–, e in via subordinata del gratuito patrocinio comprensivo dei costi
legali dell’avv. PA 1.
D. All’udienza 6 luglio
2021 le parti hanno continuato il dibattimento, al termine del quale il Pretore
aggiunto ha omologato una modifica del vigente assetto cautelare e disposto un
processo di mediazione tra madre e figlio. Con decisione cautelare 8 ottobre
2021 è stato modificato l’assetto riferito alle relazioni personali tra madre e
figlio nel senso di un diritto di visita in forma sorvegliata. Con decisione
supercautelare 19 ottobre 2021 le relazioni personali sono state provvisoriamente
sospese. Ripristinate il 25 ottobre 2021, una nuova sospensione delle medesime è
stata ancora disposta il 13 gennaio 2022.
E. Il 28 febbraio 2022
si è tenuto un ulteriore dibattimento che, continuato il 25 aprile 2022, è
sfociato in una transazione di massima con riserva di aggiornamento in base ai relativi
elementi di reddito delle parti. Nel frattempo, RE 1 ha ritirato la richiesta
di provisio ad litem e il Pretore aggiunto ha rivisto in via cautelare
l’assetto stabilito dalle precedenti decisioni cautelari e supercautelari.
Il 31 maggio 2022 il
Pretore aggiunto ha fissato i dati aggiornati di reddito e spese oltre al fabbisogno
del figlio, invitando le parti a presentare eventuali opposizioni in punto all’omologazione
della transazione 25 aprile 2022.
Risolte le ultime
divergenze, il 28 luglio 2022 le parti hanno chiesto di omologare l’accordo ad
evasione del procedimento, RE 1 richiamando la sua domanda di gratuito
patrocinio e la contestuale nota d’onorario 17/20 giugno 2022.
F. Con decisione 5
agosto 2022 il Pretore aggiunto ha autorizzato la vita separata delle parti da
agosto 2020 (n. 1), ha omologato l’accordo (n. 2) - abitazione coniugale assegnata
al padre a cui è stato affidato il figlio, rinuncia provvisoria alle relazioni
personali tra madre e figlio, versamento (inclusi eventuali arretrati) al padre
delle rendite figli AI e LPP percepite dalla madre, rinuncia a contributi di
mantenimento fra coniugi - ha respinto la domanda di gratuito patrocinio della
madre (n. 3) e, infine, ha suddiviso per metà tra le parti le spese processuali
di fr. 4'000.– compensando le ripetibili (n. 4).
G. Con reclamo 19 agosto
2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che le sia concesso il gratuito
patrocinio inclusi i costi della patrocinatrice PA 1. L’interessata postula poi
analogo beneficio in sede di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 9 agosto 2022 (tracciamento degli invii: doc. B al
reclamo). Spedito il 19 agosto 2022, il gravame risulta tempestivo e quindi, da
questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
In capo alla moglie il
Pretore aggiunto ha accertato una rendita mensile AI di fr. 1'950.–, mentre quella
relativa alla LPP non era ancora stata fissata, e un fabbisogno di fr. 1'964.–
mensili. Ha poi rilevato che l’interessata era proprietaria e comproprietaria
di diversi fondi edificati e non a __________, __________ e __________, oltre
che comproprietaria per metà insieme al marito del fondo ex abitazione
coniugale a __________. Se non che l’interessata non aveva reso verosimile
l’impossibilità di aumentare il mutuo ipotecario, alienare immobili o metterli
a reddito, mentre l’Istituto di assicurazioni sociali aveva accertato l’esistenza
di una sostanza netta (dedotta l’ipoteca) di fr. 114'374.–. Di qui il diniego
del gratuito patrocinio.
2.2
La reclamante lamenta
un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei
fatti, affermando che i copiosi documenti e giustificativi da lei prodotti
sconfessavano nell’insieme la conclusione del primo giudice.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.
La reclamante
afferma di dover far fronte con la sola rendita AI di fr. 1'950.– al fabbisogno
di fr. 1'964.–, ritenuto che già percepiva il sussidio per il pagamento del
premio di cassa malattia e che, non disponendo al momento di sufficienti
entrate, non versava la pigione di fr. 700.– dovuta al padre che la ospitava. Afferma
inoltre di non disporre di risparmi e che avrebbe poi dovuto restituire il debito
maturato nei confronti del padre.
4.1
A sostegno del suo stato d’indigenza
l’interessata afferma di non riuscire al momento a versare la somma di fr.
700.– dovuta al padre a titolo di pigione e spese accessorie. Se non che il fabbisogno
di fr. 1'964.– fissato dal Pretore aggiunto - e non contestato - include fr.
850.– di minimo esecutivo LEF (data la convivenza con il padre), fr. 700.– di
pigione e spese accessorie, fr. 170.– di cassa malattia con stima del sussidio,
fr. 145.– di spese non coperte dalla cassa malattia, fr. 46.– di assicurazione
e RC auto, fr. 47.– di imposta di circolazione e fr. 6.– di assicurazione ED e
RC (verbale d’udienza 28 luglio 2022, pag. 1). Pertanto, a ben vedere, per rapporto
alla sola rendita AI di fr. 1'950.– mensili l’ammanco che ne consegue è semmai
pari a fr. 14.–.
4.2
Premesso ciò, il contratto di
locazione agli atti quale doc. TT attesta la pattuizione dal 1° agosto 2020 di
una voce di costo di fr. 700.– dovuta al padre a titolo di pigione e spese
accessorie. Nel contempo questi ne ha però anche sospeso il pagamento “fino al
momento in cui avrà entrate superiori al proprio fabbisogno minimo esecutivo,
ma al più tardi quando avrà incassato il denaro dalla liquidazione del regime
matrimoniale” (pag. 2: allegato al contratto). E, del resto, nemmeno il certificato
municipale di ammissione all’assistenza giudiziaria del 28 aprile/5 maggio 2021
espone un costo di pari importo a carico della reclamante (doc. EE). Motivo per
cui questo suo preteso onere non è né attuale né concreto.
4.3
Invano l’interessata obietta
di non avere risparmi e che al debito verso il padre avrebbe poi dovuto far
fronte. In conseguenza dall’accordo del 1° agosto 2020 ne deriva di fatto una disponibilità
mensile di poco meno di fr. 700.–, disponibilità altrimenti inesistente laddove
quella somma fosse stata effettivamente versata per il previsto scopo (sopra,
consid. 4.1) e che non può certo commutarsi in una forma di risparmio. Certo, questo
margine è all’apparenza finanziato da un debito futuro della reclamante verso il
padre, ma la cui restituzione è stata condizionata all’esistenza di entrate
superiori al fabbisogno minimo della reclamante o all’incasso di denaro dalla
liquidazione del regime matrimoniale (sopra, consid. 4.2). Motivo per cui l’esigibilità
del medesimo non è allo stato attuale liquida, e non può essere considerata.
4.4
Nelle citate circostanze non
vi è modo di capire perché parte dell’importo di fr. 700.–, che diversamente da
quanto pretende la reclamante mai è stato da lei corrisposto al padre (quindi già
prima dell’avvio della causa) ma che comunque il Pretore aggiunto ha computato
nel suo fabbisogno, non possa essere destinato a coprire tramite pagamenti a
rate la spesa generata dalla procedura giudiziaria. Conteggiata una riserva di
soccorso pari al 20% in aggiunta al fabbisogno effettivo di fr. 1'264.– (fr.
1'964.– dedotto fr. 700.–), il margine restante di circa fr. 430.– (fr. 1'950.–
./. fr. 1'517.–) consente senz’altro alla reclamante di far fronte con
versamenti a rate sull’arco di 16 mesi tanto alla nota d’onorario di fr.
4'771.80 quanto alle spese processuali di fr. 2'000.–. È questo a prescindere
dal sussidio per l’assicurazione malattia percepito dall’interessata, in punto
al quale oltretutto la stessa nemmeno si è preoccupata di produrre agli atti la
relativa decisione insieme al calcolo che lo ha determinato.
5.
A mente del Pretore
aggiunto la reclamante, proprietaria e comproprietaria di diversi fondi
(edificati e non), non aveva reso verosimile l’impossibilità di un aggravio di
detti terreni, di una loro vendita o di metterli altrimenti a reddito, ritenuto
poi che l’Istituto delle assicurazioni sociali aveva accertato l’esistenza di
una sostanza netta a lei ascrivibile di fr. 114'374.–. La reclamante obietta che
un aggravio ipotecario era per lei finanziariamente impossibile da sostenere,
che l’immobile in comproprietà con il marito - dove questi abitava con il
figlio - era gravato da un’ipoteca elevata e che i terreni donati dal padre
avevano un valore irrisorio, non producevano reddito ed erano detenuti dal
medesimo in usufrutto vita natural durante sicché spettava semmai a lui
sfruttarli economicamente.
5.1
La questione non ha invero
portata pratica, visto il margine della reclamante per far fronte al costo del
procedimento giudiziario tramite pagamenti rateali (sopra, consid. 4.4).
5.2
Va comunque dato atto che trattandosi
di comproprietà, un eventuale aggravio ipotecario a carico dell’ex abitazione
coniugale (part. n. __________ RFD di __________: doc. EE allegati pag. 19
segg.), imponeva il preventivo consenso del marito, che si fa carico di tutti i
relativi oneri (doc. EE pag. 2 in alto; ordinanza 31 maggio 2022 pag. 1). La reclamante
era poi nuda proprietaria dei fondi ricevuti in donazione dal padre e sui quali
questi beneficia di un usufrutto da febbraio 2019 (doc. EE allegati pag. 19
segg.), e l’atto di costituzione dell’usufrutto specificava che “gli
usufruttuari continueranno a pagare tutte le spese e le imposte ordinarie e
straordinarie legate agli immobili, come pure gli ammortamenti e gli interessi
ipotecari, nulla escluso, sgravando integralmente le proprietarie” (doc. U
allegata copia atto pubblico n. __________ del 4 febbraio 2019 redatto dal
notaio __________ pag. 7). Sicché sarebbe il padre a doversi far carico di un eventuale
aggravio di detti fondi.
6.
La domanda di
gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta, il reclamo non presentando sin
dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali di fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico
del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 agosto 2022 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 19 agosto 2022 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 19 agosto 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).