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Decisione

13.2022.53

Diniego di gratuito patrocinio. Fabbisogno e oneri effettivi. Fondi gravati da usufrutto vita natural durante

13 gennaio 2023Italiano13 min

assetto di vita separata, che in via cautelare il Pretore aggiunto ha poi omologato.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.53

13.2022.54

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.5113 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza

19 novembre 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 19

agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 5 agosto 2022 con cui, fra l’altro, il

Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, nata __________, e CO

1 si sono uniti in matrimonio il 10 maggio 2012 a __________. Dalla loro unione

è nato __________.

Fatti

B. Con istanza 19

novembre 2020, e già in via cautelare, RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a

protezione dell’unione coniugale. Limitatamente al contributo alimentare per sé

e per il figlio, il 29 marzo 2021 l’interessata ha presentato una nuova istanza

supercautelare, respinta il 31 marzo 2021.

In esito al dibattimento e

contraddittorio cautelare del 22 aprile 2021 le parti sono addivenute a un

assetto di vita separata, che in via cautelare il Pretore aggiunto ha poi omologato.

C. Con istanza 22 aprile

2021 RE 1 ha postulato il riconoscimento di una provisio ad litem di fr.

6'000.–, e in via subordinata del gratuito patrocinio comprensivo dei costi

legali dell’avv. PA 1.

D. All’udienza 6 luglio

2021 le parti hanno continuato il dibattimento, al termine del quale il Pretore

aggiunto ha omologato una modifica del vigente assetto cautelare e disposto un

processo di mediazione tra madre e figlio. Con decisione cautelare 8 ottobre

2021 è stato modificato l’assetto riferito alle relazioni personali tra madre e

figlio nel senso di un diritto di visita in forma sorvegliata. Con decisione

supercautelare 19 ottobre 2021 le relazioni personali sono state provvisoriamente

sospese. Ripristinate il 25 ottobre 2021, una nuova sospensione delle medesime è

stata ancora disposta il 13 gennaio 2022.

E. Il 28 febbraio 2022

si è tenuto un ulteriore dibattimento che, continuato il 25 aprile 2022, è

sfociato in una transazione di massima con riserva di aggiornamento in base ai relativi

elementi di reddito delle parti. Nel frattempo, RE 1 ha ritirato la richiesta

di provisio ad litem e il Pretore aggiunto ha rivisto in via cautelare

l’assetto stabilito dalle precedenti decisioni cautelari e supercautelari.

Il 31 maggio 2022 il

Pretore aggiunto ha fissato i dati aggiornati di reddito e spese oltre al fabbisogno

del figlio, invitando le parti a presentare eventuali opposizioni in punto all’omologazione

della transazione 25 aprile 2022.

Risolte le ultime

divergenze, il 28 luglio 2022 le parti hanno chiesto di omologare l’accordo ad

evasione del procedimento, RE 1 richiamando la sua domanda di gratuito

patrocinio e la contestuale nota d’onorario 17/20 giugno 2022.

F. Con decisione 5

agosto 2022 il Pretore aggiunto ha autorizzato la vita separata delle parti da

agosto 2020 (n. 1), ha omologato l’accordo (n. 2) - abitazione coniugale assegnata

al padre a cui è stato affidato il figlio, rinuncia provvisoria alle relazioni

personali tra madre e figlio, versamento (inclusi eventuali arretrati) al padre

delle rendite figli AI e LPP percepite dalla madre, rinuncia a contributi di

mantenimento fra coniugi - ha respinto la domanda di gratuito patrocinio della

madre (n. 3) e, infine, ha suddiviso per metà tra le parti le spese processuali

di fr. 4'000.– compensando le ripetibili (n. 4).

G. Con reclamo 19 agosto

2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che le sia concesso il gratuito

patrocinio inclusi i costi della patrocinatrice PA 1. L’interessata postula poi

analogo beneficio in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 9 agosto 2022 (tracciamento degli invii: doc. B al

reclamo). Spedito il 19 agosto 2022, il gravame risulta tempestivo e quindi, da

questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

In capo alla moglie il

Pretore aggiunto ha accertato una rendita mensile AI di fr. 1'950.–, mentre quella

relativa alla LPP non era ancora stata fissata, e un fabbisogno di fr. 1'964.–

mensili. Ha poi rilevato che l’interessata era proprietaria e comproprietaria

di diversi fondi edificati e non a __________, __________ e __________, oltre

che comproprietaria per metà insieme al marito del fondo ex abitazione

coniugale a __________. Se non che l’interessata non aveva reso verosimile

l’impossibilità di aumentare il mutuo ipotecario, alienare immobili o metterli

a reddito, mentre l’Istituto di assicurazioni sociali aveva accertato l’esistenza

di una sostanza netta (dedotta l’ipoteca) di fr. 114'374.–. Di qui il diniego

del gratuito patrocinio.

2.2

La reclamante lamenta

un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei

fatti, affermando che i copiosi documenti e giustificativi da lei prodotti

sconfessavano nell’insieme la conclusione del primo giudice.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.

La reclamante

afferma di dover far fronte con la sola rendita AI di fr. 1'950.– al fabbisogno

di fr. 1'964.–, ritenuto che già percepiva il sussidio per il pagamento del

premio di cassa malattia e che, non disponendo al momento di sufficienti

entrate, non versava la pigione di fr. 700.– dovuta al padre che la ospitava. Afferma

inoltre di non disporre di risparmi e che avrebbe poi dovuto restituire il debito

maturato nei confronti del padre.

4.1

A sostegno del suo stato d’indigenza

l’interessata afferma di non riuscire al momento a versare la somma di fr.

700.– dovuta al padre a titolo di pigione e spese accessorie. Se non che il fabbisogno

di fr. 1'964.– fissato dal Pretore aggiunto - e non contestato - include fr.

850.– di minimo esecutivo LEF (data la convivenza con il padre), fr. 700.– di

pigione e spese accessorie, fr. 170.– di cassa malattia con stima del sussidio,

fr. 145.– di spese non coperte dalla cassa malattia, fr. 46.– di assicurazione

e RC auto, fr. 47.– di imposta di circolazione e fr. 6.– di assicurazione ED e

RC (verbale d’udienza 28 luglio 2022, pag. 1). Pertanto, a ben vedere, per rapporto

alla sola rendita AI di fr. 1'950.– mensili l’ammanco che ne consegue è semmai

pari a fr. 14.–.

4.2

Premesso ciò, il contratto di

locazione agli atti quale doc. TT attesta la pattuizione dal 1° agosto 2020 di

una voce di costo di fr. 700.– dovuta al padre a titolo di pigione e spese

accessorie. Nel contempo questi ne ha però anche sospeso il pagamento “fino al

momento in cui avrà entrate superiori al proprio fabbisogno minimo esecutivo,

ma al più tardi quando avrà incassato il denaro dalla liquidazione del regime

matrimoniale” (pag. 2: allegato al contratto). E, del resto, nemmeno il certificato

municipale di ammissione all’assistenza giudiziaria del 28 aprile/5 maggio 2021

espone un costo di pari importo a carico della reclamante (doc. EE). Motivo per

cui questo suo preteso onere non è né attuale né concreto.

4.3

Invano l’interessata obietta

di non avere risparmi e che al debito verso il padre avrebbe poi dovuto far

fronte. In conseguenza dall’accordo del 1° agosto 2020 ne deriva di fatto una disponibilità

mensile di poco meno di fr. 700.–, disponibilità altrimenti inesistente laddove

quella somma fosse stata effettivamente versata per il previsto scopo (sopra,

consid. 4.1) e che non può certo commutarsi in una forma di risparmio. Certo, questo

margine è all’apparenza finanziato da un debito futuro della reclamante verso il

padre, ma la cui restituzione è stata condizionata all’esistenza di entrate

superiori al fabbisogno minimo della reclamante o all’incasso di denaro dalla

liquidazione del regime matrimoniale (sopra, consid. 4.2). Motivo per cui l’esigibilità

del medesimo non è allo stato attuale liquida, e non può essere considerata.

4.4

Nelle citate circostanze non

vi è modo di capire perché parte dell’importo di fr. 700.–, che diversamente da

quanto pretende la reclamante mai è stato da lei corrisposto al padre (quindi già

prima dell’avvio della causa) ma che comunque il Pretore aggiunto ha computato

nel suo fabbisogno, non possa essere destinato a coprire tramite pagamenti a

rate la spesa generata dalla procedura giudiziaria. Conteggiata una riserva di

soccorso pari al 20% in aggiunta al fabbisogno effettivo di fr. 1'264.– (fr.

1'964.– dedotto fr. 700.–), il margine restante di circa fr. 430.– (fr. 1'950.–

./. fr. 1'517.–) consente senz’altro alla reclamante di far fronte con

versamenti a rate sull’arco di 16 mesi tanto alla nota d’onorario di fr.

4'771.80 quanto alle spese processuali di fr. 2'000.–. È questo a prescindere

dal sussidio per l’assicurazione malattia percepito dall’interessata, in punto

al quale oltretutto la stessa nemmeno si è preoccupata di produrre agli atti la

relativa decisione insieme al calcolo che lo ha determinato.

5.

A mente del Pretore

aggiunto la reclamante, proprietaria e comproprietaria di diversi fondi

(edificati e non), non aveva reso verosimile l’impossibilità di un aggravio di

detti terreni, di una loro vendita o di metterli altrimenti a reddito, ritenuto

poi che l’Istituto delle assicurazioni sociali aveva accertato l’esistenza di

una sostanza netta a lei ascrivibile di fr. 114'374.–. La reclamante obietta che

un aggravio ipotecario era per lei finanziariamente impossibile da sostenere,

che l’immobile in comproprietà con il marito - dove questi abitava con il

figlio - era gravato da un’ipoteca elevata e che i terreni donati dal padre

avevano un valore irrisorio, non producevano reddito ed erano detenuti dal

medesimo in usufrutto vita natural durante sicché spettava semmai a lui

sfruttarli economicamente.

5.1

La questione non ha invero

portata pratica, visto il margine della reclamante per far fronte al costo del

procedimento giudiziario tramite pagamenti rateali (sopra, consid. 4.4).

5.2

Va comunque dato atto che trattandosi

di comproprietà, un eventuale aggravio ipotecario a carico dell’ex abitazione

coniugale (part. n. __________ RFD di __________: doc. EE allegati pag. 19

segg.), imponeva il preventivo consenso del marito, che si fa carico di tutti i

relativi oneri (doc. EE pag. 2 in alto; ordinanza 31 maggio 2022 pag. 1). La reclamante

era poi nuda proprietaria dei fondi ricevuti in donazione dal padre e sui quali

questi beneficia di un usufrutto da febbraio 2019 (doc. EE allegati pag. 19

segg.), e l’atto di costituzione dell’usufrutto specificava che “gli

usufruttuari continueranno a pagare tutte le spese e le imposte ordinarie e

straordinarie legate agli immobili, come pure gli ammortamenti e gli interessi

ipotecari, nulla escluso, sgravando integralmente le proprietarie” (doc. U

allegata copia atto pubblico n. __________ del 4 febbraio 2019 redatto dal

notaio __________ pag. 7). Sicché sarebbe il padre a doversi far carico di un eventuale

aggravio di detti fondi.

6.

La domanda di

gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta, il reclamo non presentando sin

dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali di fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico

del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 19 agosto 2022 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 19 agosto 2022 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 19 agosto 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).