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Decisione

13.2022.57

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Citazione all'udienza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile

16 settembre 2022Italiano6 min

reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.57

13.2022.58

Lugano

16 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa in

data 21 aprile 2018 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 17 agosto

2022 di RE 1;

ritenuto

in fatto: che con petizione 21

aprile 2018 RE 1 ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la

regolamentazione delle conseguenze accessorie (inc. DM.2018.21);

che con risposta 6

settembre 2018 il convenuto ha postulato l’accoglimento della domanda di

divorzio, chiedendo una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;

che, nel frattempo, con

istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare il ripristino delle relazioni

personali con i figli e, in via supercautelare che fosse fatto ordine a RE 1 di

depositare i documenti d’identità dei figli, domanda quest’ultima accolta in

via supercautelare con decisione 27 giugno 2018;

che, nell’ambito

dell’istruttoria, con ordinanza 16 maggio 2022 le parti sono state citate dal

Pretore per l’udienza per incombenti del 22 giugno 2022, udienza poi rinviata

con ordinanza 22 giugno a data da stabilire e poi nuovamente fissata con

ordinanza 12 luglio 2022 per giovedì 22 agosto 2022. Con scritto 4 agosto 2022

il Pretore ha poi rettificato la data ritenuto che il giovedì in questione era

il 25 agosto e non il 22;

che con scritto datato 17

agosto 2022 al Tribunale d’appello, rimesso alla posta il 23 agosto 2022, RE 1

chiede, tra l’altro, che non si tenga alcuna udienza e inoltre che sia “… fatto

ordine alla istanza inferiore di provvedere alla definizione giudiziale

(sentenza) dei due gravami di cui ai considerandi entro 10 … giorni per

l’incarto che pertocca il sequestro dei passaporti / carte d’identità dei

minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per la procedura che concerne

l’incarto divorzile DM.2018.21” e postula di essere posta al beneficio del

gratuito patrocinio;

che non sono state

raccolte osservazioni;

che la decisione con cui

Fatti

il giudice cita le parti per un’udienza è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 133 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b

cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

che a norma del CPC con il

rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo

giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che l’impugnabilità dell’ordinanza

di cui trattasi in concreto non è espressamente prevista dal CPC;

che la reclamante doveva

pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale;

che nel caso in esame la

reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio,

né lo stesso appare evidente, considerato che l’udienza era intesa a far

progredire la procedura, come peraltro auspicato dalla medesima reclamante;

che, di conseguenza, in mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame contro la citazione

all’udienza è inammissibile;

che, nella misura in cui

la reclamante lamenta invece una denegata/ritardata giustizia - postulando che

sia fatto ordine al Pretore di pronunciare le decisioni di sua competenza - pur

dando atto della dilatazione dei tempi della procedura si rileva che egli ha dato

un impulso al procedimento, citando le parti all’udienza in questione;

che di conseguenza il

reclamo per ritardata giustizia già appariva privo d’oggetto ancor prima di

essere inoltrato;

che, dovendo completare

l’istruttoria di causa e aggiornare la situazione, neppure si può imporre al

Pretore un termine di 10 giorni per “provvedere alla definizione giudiziale”

Considerandi

delle procedure ancora pendenti;

che, stante l’esito del

gravame, la domanda di gratuito patrocinio sarebbe da respingere perché, oltre

a non essere minimamente motivata né documentata, il reclamo si appalesava sin

dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;

che comunque la richiesta diventa

priva d’oggetto, ritenuto che, eccezionalmente, si prescinde dal prelevare

spese per la procedura di reclamo;

che il reclamo, manifestamente

inammissibile e comunque infondato, viene evaso da questa Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo contro la decisione

ordinatoria processuale 12 luglio/4 agosto 2022 è inammissibile.

2.

Il reclamo per

denegata giustizia è privo d’oggetto.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio in quanto non già priva d’oggetto è respinta.

4.

Non si prelevano

spese processuali.

5.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 agosto 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).