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Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Citazione all'udienza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
16 settembre 2022Italiano6 min
reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio,
Source ti.ch
Incarto n.
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13.2022.58
Lugano
16 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa in
data 21 aprile 2018 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 17 agosto
2022 di RE 1;
ritenuto
in fatto: che con petizione 21
aprile 2018 RE 1 ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la
regolamentazione delle conseguenze accessorie (inc. DM.2018.21);
che con risposta 6
settembre 2018 il convenuto ha postulato l’accoglimento della domanda di
divorzio, chiedendo una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;
che, nel frattempo, con
istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare il ripristino delle relazioni
personali con i figli e, in via supercautelare che fosse fatto ordine a RE 1 di
depositare i documenti d’identità dei figli, domanda quest’ultima accolta in
via supercautelare con decisione 27 giugno 2018;
che, nell’ambito
dell’istruttoria, con ordinanza 16 maggio 2022 le parti sono state citate dal
Pretore per l’udienza per incombenti del 22 giugno 2022, udienza poi rinviata
con ordinanza 22 giugno a data da stabilire e poi nuovamente fissata con
ordinanza 12 luglio 2022 per giovedì 22 agosto 2022. Con scritto 4 agosto 2022
il Pretore ha poi rettificato la data ritenuto che il giovedì in questione era
il 25 agosto e non il 22;
che con scritto datato 17
agosto 2022 al Tribunale d’appello, rimesso alla posta il 23 agosto 2022, RE 1
chiede, tra l’altro, che non si tenga alcuna udienza e inoltre che sia “… fatto
ordine alla istanza inferiore di provvedere alla definizione giudiziale
(sentenza) dei due gravami di cui ai considerandi entro 10 … giorni per
l’incarto che pertocca il sequestro dei passaporti / carte d’identità dei
minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per la procedura che concerne
l’incarto divorzile DM.2018.21” e postula di essere posta al beneficio del
gratuito patrocinio;
che non sono state
raccolte osservazioni;
che la decisione con cui
Fatti
il giudice cita le parti per un’udienza è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 133 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b
cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che a norma del CPC con il
rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo
giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che l’impugnabilità dell’ordinanza
di cui trattasi in concreto non è espressamente prevista dal CPC;
che la reclamante doveva
pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il
pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale;
che nel caso in esame la
reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio,
né lo stesso appare evidente, considerato che l’udienza era intesa a far
progredire la procedura, come peraltro auspicato dalla medesima reclamante;
che, di conseguenza, in mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame contro la citazione
all’udienza è inammissibile;
che, nella misura in cui
la reclamante lamenta invece una denegata/ritardata giustizia - postulando che
sia fatto ordine al Pretore di pronunciare le decisioni di sua competenza - pur
dando atto della dilatazione dei tempi della procedura si rileva che egli ha dato
un impulso al procedimento, citando le parti all’udienza in questione;
che di conseguenza il
reclamo per ritardata giustizia già appariva privo d’oggetto ancor prima di
essere inoltrato;
che, dovendo completare
l’istruttoria di causa e aggiornare la situazione, neppure si può imporre al
Pretore un termine di 10 giorni per “provvedere alla definizione giudiziale”
Considerandi
delle procedure ancora pendenti;
che, stante l’esito del
gravame, la domanda di gratuito patrocinio sarebbe da respingere perché, oltre
a non essere minimamente motivata né documentata, il reclamo si appalesava sin
dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;
che comunque la richiesta diventa
priva d’oggetto, ritenuto che, eccezionalmente, si prescinde dal prelevare
spese per la procedura di reclamo;
che il reclamo, manifestamente
inammissibile e comunque infondato, viene evaso da questa Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo contro la decisione
ordinatoria processuale 12 luglio/4 agosto 2022 è inammissibile.
2.
Il reclamo per
denegata giustizia è privo d’oggetto.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio in quanto non già priva d’oggetto è respinta.
4.
Non si prelevano
spese processuali.
5.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 agosto 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).