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Decisione

13.2022.59

Cauzione per spese ripetibili. Attore di ignota dimora: assenza di prove di domicilio in CH e in un paese a beneficio di un trattato che ne prevede l'esonero

12 gennaio 2023Italiano9 min

i presupposti di legge per chiedere la garanzia.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.59

Lugano

12 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.182 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con

petizione 20 settembre 2019 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 24

agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 19 luglio 2022 con cui il Pretore gli

ha fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 22'000.-;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 20 settembre

2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di Euro 295'000.- oltre

accessori quale restituzione di un mutuo.

Con risposta 22 gennaio

2020 il convenuto si è opposto alla petizione. Con gli ulteriori allegati le

parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con istanza 29

settembre 2021 CO 1 ha chiesto che l’attore sia tenuto a prestare una cauzione

di fr. 25'000.- a garanzia di spese ripetibili. A mente del richiedente, nei

confronti dell’attore, di ignota dimora, sarebbero in corso una serie di

procedure esecutive per oltre fr. 40'000.- e di conseguenza sarebbero adempiuti

Fatti

i presupposti di legge per chiedere la garanzia.

Con osservazioni 6

dicembre 2021 l’attore si è opposto all’istanza.

C. Con decisione 19

luglio 2022 il Pretore ha imposto a RE 1 una cauzione per spese ripetibili di

fr. 22.000.-.

D. Con reclamo 24 agosto

2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la

decisione impugnata sia annullata.

Con decisione 29 agosto

2022 è stato concesso effetto sospensivo al gravame.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il giudizio

impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi

degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319

lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

Il giudizio impugnato è

pervenuto al reclamante il 28 luglio 2022. Trattandosi di procedura ordinaria,

poste le ferie giudiziarie estive tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (art.

145.

cpv. 1 lett. b CPC), il gravame rimesso alla posta il 24 agosto 2022

risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Per l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 326

CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l’allegazione di

nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Ne discende che, nella

misura in cui RE 1 sostiene, per la prima volta in questa sede, di essere

domiciliato in Italia, trattasi di un’allegazione nuova e come tale è

inammissibile. Altrettanto vale per il certificato di residenza doc. 2, che non

può essere preso in considerazione.

4.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

4.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

5.

Il Pretore ha

constatato che l’attore non ha domicilio in Svizzera sicché egli può essere

astretto a prestare cauzione, non potendo neppure chiedere di esserne esonerato

in virtù di un trattato internazionale, ritenuto che egli non ha dimostrato di

essere domiciliato in Italia. Ha quindi constatato che i beni dell’attore sono

stati oggetto di sequestro da parte dell’autorità fiscale, ciò che indizia la

sua insolvenza e la sua incapacità di far fronte ai debiti.

A mente del reclamante

l’esistenza delle procedure esecutive nei suoi confronti non è sufficiente per

dimostrarne l’insolvenza. Inoltre egli sarebbe domiciliato in Italia dal 6

novembre 2021 sicché era ancora domiciliato in Svizzera al momento dell’inoltro

dell’istanza di cauzione che quindi non poteva essergli imposta.

6.

La procedura dinanzi

alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili è disciplinata dal CPC

(art. 1 CPC), fatte salve comunque le disposizioni dei trattati internazionali

e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

(art. 2 CPC).

6.1

La cauzione è disciplinata in

particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1°

marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»),

il cui art. 17 dispone quanto segue:

Nessuna

cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere

imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di

domi­cilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti,

aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti

davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.

La

stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o

intervenienti per garantire le spese giudiziarie.

Le

convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro

cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle

spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.

Per quanto concerne

l’Italia, è poi anche applicabile il Trattato di domicilio consolare del 22

luglio 1868 (RS 0.142.114.541), in virtù del quale per poter comparire in

giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a quelle cauzioni e

formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.

6.2

RE 1 sostiene che in virtù

della LDIP e della menzionata Convenzione dell’Aja la cauzione non gli può

essere imposta. Incombeva tuttavia a lui dimostrare i presupposti per

l’applicazione di tali normative. Egli avrebbe perlomeno dovuto prima sostenere

e poi provare che sono dati i presupposti per l’applicazione di tali normative

per il fatto di essere domiciliato in un paese convenzionato. Se non che, nelle

sue osservazioni 6 dicembre 2021 all’istanza di cauzione egli non solo non ha

contestato di essere d’ignota dimora, ma neppure ha ritenuto di indicare dove

fosse il suo domicilio. In siffatta situazione, nella misura in cui in assenza

di qualsivoglia indicazione al riguardo il primo giudice ha accertato che il

domicilio di RE 1 era sconosciuto egli non ha accertato in modo manifestamente

errato i fatti. Concludendo poi che in siffatta situazione non potevano tornare

applicabili i trattati internazionali non ha applicato in modo errato il

diritto.

6.3

Comunque sia, se, come

sostiene per la prima volta in questa sede, fino al suo rientro in Italia il 6

novembre 2021 egli risiedeva in Svizzera, non si comprende, né egli lo spiega,

per quale motivo si sia dovuto ricorrere alla pubblicazione sul FUSC del

decreto e del verbale di sequestro nei suoi confronti. Inoltre, dal fatto che

si è annunciato alle autorità italiane il 6 novembre 2021 non è possibile

dedurre che fino a quel momento era domiciliato in Svizzera, dovendosi invero

verificare quando ha annunciato la sua partenza al comune svizzero dov’era

domiciliato.

Già per questo motivo il

reclamo è da respingere, sicché non è necessario esaminare se dalla situazione

economica del reclamante si possa evincere un rischio fondato

d’irrecuperabilità delle spese ripetibili per la controparte, rilevato comunque

che le motivazioni del primo giudice al riguardo non paiono certo prive di

pertinenza.

7.

Le spese processuali

per la presente procedura, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo), sono poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte.

8.

Il presente reclamo,

che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da

questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra

3.

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 24 agosto

2022.

di RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 agosto 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.