13.2022.59
Cauzione per spese ripetibili. Attore di ignota dimora: assenza di prove di domicilio in CH e in un paese a beneficio di un trattato che ne prevede l'esonero
12 gennaio 2023Italiano9 min
i presupposti di legge per chiedere la garanzia.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.59
Lugano
12 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.182 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
petizione 20 settembre 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 24
agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 19 luglio 2022 con cui il Pretore gli
ha fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 22'000.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 settembre
2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di Euro 295'000.- oltre
accessori quale restituzione di un mutuo.
Con risposta 22 gennaio
2020 il convenuto si è opposto alla petizione. Con gli ulteriori allegati le
parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 29
settembre 2021 CO 1 ha chiesto che l’attore sia tenuto a prestare una cauzione
di fr. 25'000.- a garanzia di spese ripetibili. A mente del richiedente, nei
confronti dell’attore, di ignota dimora, sarebbero in corso una serie di
procedure esecutive per oltre fr. 40'000.- e di conseguenza sarebbero adempiuti
Fatti
i presupposti di legge per chiedere la garanzia.
Con osservazioni 6
dicembre 2021 l’attore si è opposto all’istanza.
C. Con decisione 19
luglio 2022 il Pretore ha imposto a RE 1 una cauzione per spese ripetibili di
fr. 22.000.-.
D. Con reclamo 24 agosto
2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la
decisione impugnata sia annullata.
Con decisione 29 agosto
2022 è stato concesso effetto sospensivo al gravame.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il giudizio
impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi
degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319
lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
Il giudizio impugnato è
pervenuto al reclamante il 28 luglio 2022. Trattandosi di procedura ordinaria,
poste le ferie giudiziarie estive tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (art.
145.
cpv. 1 lett. b CPC), il gravame rimesso alla posta il 24 agosto 2022
risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Per l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 326
CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l’allegazione di
nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Ne discende che, nella
misura in cui RE 1 sostiene, per la prima volta in questa sede, di essere
domiciliato in Italia, trattasi di un’allegazione nuova e come tale è
inammissibile. Altrettanto vale per il certificato di residenza doc. 2, che non
può essere preso in considerazione.
4.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
5.
Il Pretore ha
constatato che l’attore non ha domicilio in Svizzera sicché egli può essere
astretto a prestare cauzione, non potendo neppure chiedere di esserne esonerato
in virtù di un trattato internazionale, ritenuto che egli non ha dimostrato di
essere domiciliato in Italia. Ha quindi constatato che i beni dell’attore sono
stati oggetto di sequestro da parte dell’autorità fiscale, ciò che indizia la
sua insolvenza e la sua incapacità di far fronte ai debiti.
A mente del reclamante
l’esistenza delle procedure esecutive nei suoi confronti non è sufficiente per
dimostrarne l’insolvenza. Inoltre egli sarebbe domiciliato in Italia dal 6
novembre 2021 sicché era ancora domiciliato in Svizzera al momento dell’inoltro
dell’istanza di cauzione che quindi non poteva essergli imposta.
6.
La procedura dinanzi
alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili è disciplinata dal CPC
(art. 1 CPC), fatte salve comunque le disposizioni dei trattati internazionali
e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato
(art. 2 CPC).
6.1
La cauzione è disciplinata in
particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1°
marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»),
il cui art. 17 dispone quanto segue:
Nessuna
cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere
imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di
domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti,
aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti
davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.
La
stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o
intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le
convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro
cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle
spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.
Per quanto concerne
l’Italia, è poi anche applicabile il Trattato di domicilio consolare del 22
luglio 1868 (RS 0.142.114.541), in virtù del quale per poter comparire in
giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a quelle cauzioni e
formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.
6.2
RE 1 sostiene che in virtù
della LDIP e della menzionata Convenzione dell’Aja la cauzione non gli può
essere imposta. Incombeva tuttavia a lui dimostrare i presupposti per
l’applicazione di tali normative. Egli avrebbe perlomeno dovuto prima sostenere
e poi provare che sono dati i presupposti per l’applicazione di tali normative
per il fatto di essere domiciliato in un paese convenzionato. Se non che, nelle
sue osservazioni 6 dicembre 2021 all’istanza di cauzione egli non solo non ha
contestato di essere d’ignota dimora, ma neppure ha ritenuto di indicare dove
fosse il suo domicilio. In siffatta situazione, nella misura in cui in assenza
di qualsivoglia indicazione al riguardo il primo giudice ha accertato che il
domicilio di RE 1 era sconosciuto egli non ha accertato in modo manifestamente
errato i fatti. Concludendo poi che in siffatta situazione non potevano tornare
applicabili i trattati internazionali non ha applicato in modo errato il
diritto.
6.3
Comunque sia, se, come
sostiene per la prima volta in questa sede, fino al suo rientro in Italia il 6
novembre 2021 egli risiedeva in Svizzera, non si comprende, né egli lo spiega,
per quale motivo si sia dovuto ricorrere alla pubblicazione sul FUSC del
decreto e del verbale di sequestro nei suoi confronti. Inoltre, dal fatto che
si è annunciato alle autorità italiane il 6 novembre 2021 non è possibile
dedurre che fino a quel momento era domiciliato in Svizzera, dovendosi invero
verificare quando ha annunciato la sua partenza al comune svizzero dov’era
domiciliato.
Già per questo motivo il
reclamo è da respingere, sicché non è necessario esaminare se dalla situazione
economica del reclamante si possa evincere un rischio fondato
d’irrecuperabilità delle spese ripetibili per la controparte, rilevato comunque
che le motivazioni del primo giudice al riguardo non paiono certo prive di
pertinenza.
7.
Le spese processuali
per la presente procedura, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo), sono poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte.
8.
Il presente reclamo,
che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da
questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3.
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 24 agosto
2022.
di RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 agosto 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.